PDL 1052

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1052

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LUCASELLI, ALMICI, AMBROSI, AMICH, AMORESE, ANTONIOZZI, BENVENUTI GOSTOLI, BUONGUERRIERI, CALOVINI, CANGIANO, CANNATA, CARETTA, CERRETO, CIABURRO, COLOMBO, COLOSIMO, COMBA, DE CORATO, DONDI, FRIJIA, GARDINI, GIORGIANNI, IAIA, KELANY, LA PORTA, LA SALANDRA, LOPERFIDO, MAIORANO, MALAGUTI, MARCHETTO ALIPRANDI, MASCARETTI, MATERA, PADOVANI, PALOMBI, POLO, RAIMONDO, FABRIZIO ROSSI, ROSSO, GAETANA RUSSO, TRANCASSINI, TREMAGLIA, URZÌ, VIETRI, VINCI

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

Presentata il 28 marzo 2023

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Onorevoli colleghi! – Troppo spesso la cronaca riporta episodi di maltrattamenti fisici e psicologici sui minori in ambiente scolastico e sugli anziani e disabili ospitati nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
Storie collegate a inchieste, spesso avviate per caso da dubbi o sospetti dei familiari delle vittime che quasi mai direttamente, per la prostrazione psicologica a cui sono sottoposte, riescono a denunciare i loro aguzzini. Per questo motivo, è plausibile immaginare che per tante vicende scoperte, ce ne siano altrettante ancora nell'ombra, in cui il dolore della vittima rimane silenzioso, impedendo così allo Stato di poter intervenire a salvaguardia dei suoi diritti.
Le forze dell'ordine e la magistratura intervengono, peraltro, quando i maltrattamenti e gli abusi sono già stati consumati e il loro compito, pur prezioso, non può che limitarsi a interrompere le condotte criminose e affidare gli autori nelle mani della giustizia. Tali operazioni sono certamente fondamentali in un'ottica di repressione dei reati e di «bonifica», con la chiusura delle strutture coinvolte che operano violando i diritti e la dignità umani, ma l'intervento postumo dello Stato, soprattutto quando la vittima è un soggetto indifeso, come lo sono certamente i minori, gli anziani e i disabili, non è sufficiente e non deve bastare, poiché il trauma subìto per la reiterazione delle violenze ha già prodotto danni psicologici, spesso irreparabili e che certamente incideranno sull'esistenza della vittima.
La tutela e la prevenzione in contesti di questo genere sono un dovere per le istituzioni, che dovrebbero essere autorizzate ad avvalersi di tutti gli strumenti necessari per evitare che luoghi, per definizione «protetti», diventino al contrario dei veri e propri lager.
La ratio che ispira la presente proposta di legge risiede soprattutto nella prevenzione di certi deprecabili abusi e maltrattamenti, più che nell'esigenza, pure rilevante, di fornirsi di strumenti per facilitare la ricerca dei responsabili nel momento in cui i fatti sono già avvenuti.
Ovviamente l'interesse a tutelare i minori e le persone accudite nelle strutture sanitarie o assistenziali attraverso sistemi di video-sorveglianza va bilanciato con altri interessi, ugualmente degni di tutela, quali la riservatezza dei bambini e delle persone coinvolte e il diritto dei lavoratori a non subire un'ingerenza immotivata nella propria attività.
Non è certamente facile trovare un punto di equilibrio per la salvaguardia dei citati interessi, ma è d'obbligo un ripensamento e un cambio di passo di fronte al superiore interesse del minore, dell'anziano e del soggetto disabile.
L'importanza del tema è anche dimostrata dalle diverse proposte di legge presentate nelle legislature passate, stimolate dalle tante associazioni dei familiari delle vittime o dei genitori che hanno firmato due petizioni con 24.000 firme.
A uno Stato di diritto, quale è l'Italia, proprio in ragione di una condizione di minorata difesa in cui versa una certa categoria di soggetti, spetta l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelarle da ogni possibile forma di violenza, di maltrattamento fisico o psicologico, di abbandono o negligenza.
La presente proposta di legge si compone di 7 articoli.
Le finalità, enunciate dall'articolo 1, sono costituite dalla prevenzione e dal contrasto, in ambito pubblico e privato, delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché dalla definizione della disciplina sulla raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte. Il testo specifica che restano fermi il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità.
L'articolo 2 dispone l'installazione, nelle medesime strutture, di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini devono essere cifrate al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Il Garante per la protezione dei dati personali procede alla verifica preliminare dell'idoneità tecnica dei dispositivi adottati.
L'articolo 3 reca una delega al Governo in materia di valutazione e formazione (anche ai fini dell'assunzione) del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità.
L'articolo 4 demanda al Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e sentite le associazioni dei familiari degli utenti delle strutture, la definizione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di linee guida sulle modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, al fine di garantire, ove possibile, le visite agli ospiti lungo l'intero arco della giornata. La definizione delle linee guida è prevista anche con riferimento alla finalità di favorire la prevenzione delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica. Le suddette associazioni dei familiari, da consultare, come detto, nel corso dell'elaborazione delle linee guida, sono individuate dal Ministero della salute e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L'articolo 5 prevede che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della legge, nella quale dia conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento, nell'anno di riferimento, dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture in esame, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.
I commi da 1 a 3 dell'articolo 6 pongono, da un lato, la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica e, dall'altro, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di condurre una sperimentazione delle misure previste dalla presente proposta di legge, a partire dalla formazione del personale delle strutture in esame, nelle more dell'attuazione del decreto legislativo di cui all'articolo 3.
L'articolo 7 specifica che la legge si applica nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge, fermi restando il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, ha la finalità di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché di disciplinare la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte.

Art. 2.
(Regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità)

1. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, nelle strutture di cui al medesimo articolo sono installati sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono cifrate, al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Il Garante per la protezione dei dati personali è competente, ai sensi dell'articolo 17 del codice in materia di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, alla verifica preliminare dell'idoneità tecnica dei dispositivi adottati. L'esito della verifica preliminare è comunicato al richiedente entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata la verifica o ne sia stato comunicato l'esito, la verifica si intende avere avuto esito positivo.
2. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è vietato, salvo quanto previsto dal comma 3.
3. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è disciplinato dal libro V, titoli IV e V, del codice di procedura penale.
4. I sistemi di cui al comma 1 sono installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, laddove queste non siano costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. In alternativa, nel caso di strutture con sedi ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, i sistemi di cui al comma 1 sono installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.
5. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale delle strutture di cui all'articolo 1 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con proprio decreto le modalità per assicurare la partecipazione delle famiglie alle decisioni relative all'installazione e all'attivazione dei sistemi di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia.
7. Nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'articolo 1, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è consentito nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e previo consenso degli interessati o di chi legalmente li rappresenta.
8. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione dei sistemi di cui al comma 1 e al trattamento dei dati personali effettuato mediante i medesimi sistemi.
9. Nelle strutture di cui all'articolo 1 è vietato l'utilizzo di webcam.
10. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'autorità competente ordina la sospensione dell'attività delle strutture di cui all'articolo 1. In caso di omessa installazione dei sistemi di sorveglianza nelle medesime strutture di nuova costruzione, l'autorità competente non rilascia l'autorizzazione all'esercizio della relativa attività.

Art. 3.
(Delega al Governo in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in materia di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di modalità della valutazione attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura, nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale delle strutture di cui all'articolo 1, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e gli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché il personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia siano in possesso di adeguati requisiti che integrino l'idoneità professionale con una valutazione attitudinale;

b) prevedere che la valutazione attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, con cadenza periodica, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), che valorizzino le migliori pratiche sviluppate nelle diverse realtà operanti nel territorio nazionale, assicurando il coinvolgimento delle famiglie, degli operatori e degli enti territoriali;

d) prevedere incontri periodici e regolari di équipe di operatori, allo scopo di verificare precocemente l'insorgenza di eventuali criticità e di individuare le possibili soluzioni innanzitutto all'interno della medesima équipe, favorendo la condivisione e la crescita professionale del personale;

e) prevedere colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie e operatori o educatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico di anziani e persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, oltre a rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) prevedere adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni nelle strutture di cui all'articolo 1, prevedendo in particolare, con riferimento all'ambito educativo, un'azione preventiva attuata da équipe psico-pedagogiche territoriali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
3. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 4.
(Linee guida sulle modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali)

1. Anche al fine di favorire la prevenzione delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e sentite le associazioni dei familiari degli ospiti delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, individuate dal Ministero della salute e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emana linee guida sulle modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per garantire, ove possibile, le visite agli ospiti lungo l'intero arco della giornata.

Art. 5.
(Relazione alle Camere)

1. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge, nella quale dà conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento, nell'anno di riferimento, dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture di cui all'articolo 1, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.

Art. 6.
(Norme finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 3, terzo periodo, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Nelle more dell'attuazione del decreto legislativo di cui all'articolo 3, al fine di condurre una sperimentazione delle misure previste dalla presente legge, a partire dalla formazione del personale delle strutture di cui all'articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 2 alle strutture pubbliche e paritarie che ne facciano richiesta, nei limiti delle risorse di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, per gli anni 2024 e2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto all'anno 2024, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto all'anno 2025, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

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