PDL 1048

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1048

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FOTI

Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, concernente il prolungamento delle agevolazioni fiscali per i lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico che trasferiscono la residenza in Italia

Presentata il 28 marzo 2023

torna su

Onorevoli Colleghi! – Il fenomeno della cosiddetta «fuga di cervelli» è un problema che attanaglia la nostra Nazione ormai da decenni. L'Italia, infatti, si è contraddistinta finora per la scarsa attenzione e la mancanza di politiche adeguate a convincere i propri talenti a rimanere entro i confini costringendoli, in questo modo, a trasferirsi verso Paesi esteri dove gli stessi trovano, in primo luogo, una collocazione lavorativa più adeguata al titolo di studio posseduto e, in secondo luogo, condizioni di impiego migliori rispetto a quelle offerte loro in Italia.
Nel corso degli ultimi anni, per incentivare il rientro nel nostro Paese dei lavoratori operanti all'estero sono stati emanati numerosi atti normativi aventi ad oggetto, soprattutto, regimi di tassazione agevolata.
Con l'approvazione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, cosiddetto «decreto Crescita», sono state introdotte modifiche concernenti i vantaggi e le regole d'accesso al regime di favore riservato ai lavoratori impatriati, docenti o ricercatori che tornano a vivere in Italia. Ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 che ha modificato la disciplina normativa di riferimento, ovvero l'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, al lavoratore che non è stato residente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e che si impegna a risiedervi per almeno due anni, svolgendo attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano, si applica la riduzione della base imponibile pari al 30 per cento relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo e al reddito di impresa per le sole attività d'impresa avviate in Italia dagli aventi diritto a partire dal 2020. La base imponibile, quindi, viene ridotta del 70 per cento per il periodo d'imposta in cui si ritorna ad essere fiscalmente residenti in Italia e per i quattro periodi successivi.
I benefìci, inoltre, si applicano per altri cinque periodi d'imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei dodici mesi precedenti e per il periodo di estensione i redditi agevolati concorrono alla formazione della base imponibile per il 50 per cento del loro ammontare oppure per il 10 per cento in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.
Per accedere al prolungamento per cinque anni delle agevolazioni previste per il cosiddetto «rientro dei cervelli» i lavoratori devono versare importi differenti a seconda della diversa situazione in cui essi si trovano.
Se al momento dell'esercizio dell'opzione il soggetto interessato ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, oppure ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni (l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà), l'importo da versare sarà pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione.
Se, invece, il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni (l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà), l'importo da versare sarà pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione.
La riduzione della base imponibile aumenta fino al 90 per cento sempre sugli stessi redditi, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti per chi, al rientro in Italia, trasferisca la propria residenza nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, cui si applica, altresì, il prolungamento per cinque anni delle agevolazioni sulla base delle condizioni richiamate.
Il quadro di novità per il regime fiscale dei lavoratori impatriati non è rappresentato esclusivamente dalle disposizioni contenute nel decreto Crescita in quanto ulteriori modifiche alla disciplina sono state introdotte dalle leggi 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), e 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022). In particolare, la legge di bilancio per il 2022, così come previsto dalla precedente legge di bilancio per il 2021 per i lavoratori impatriati, ha esteso la possibilità di prolungare il regime fiscale agevolato applicabile al rientro dei cervelli, in presenza di determinati requisiti, anche ai docenti o ricercatori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o cittadini di Stati membri dell'Unione europea che abbiano trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano già beneficiari della riduzione della base imponibile pari al 10 per cento, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Tuttavia, nonostante gli incentivi previsti dall'attuale disciplina dal 2015 ad oggi sono circa cinquantamila i lavoratori qualificati che ogni anno emigrano dall'Italia, contribuendo all'arricchimento delle economie dei Paesi esteri e causando una perdita per lo Stato italiano di 14 miliardi di euro annui di investimenti. La nostra Nazione, infatti, perde più cervelli di quanti ne attrae: dagli ultimi dati del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale emerge che attualmente gli italiani residenti all'estero sono circa sei milioni, dei quali un terzo, ossia circa due milioni, sono lavoratori qualificati e, pertanto, risorse umane di alto valore intellettuale. Appare evidente, dunque, la necessità di prevedere ulteriori agevolazioni.
La presente proposta di legge è volta ad introdurre, nell'ambito delle misure volte a favorire il rientro in Italia di lavoratori operanti all'estero, alcune misure a sostegno della natalità e di prolungamento degli incentivi per le famiglie numerose (nuovi commi 5-quinquies e 5-sexies dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019). La misura è volta a rafforzare gli incentivi fiscali previsti per i lavoratori altamente qualificati, docenti o ricercatori che scelgono o hanno scelto di trasferire la residenza in Italia dall'estero. Si sostengono le famiglie numerose con almeno tre figli minorenni, prolungando la durata dell'agevolazione fino al periodo d'imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane purché, al momento dell'esercizio dell'opzione, tali famiglie abbiano almeno tre figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo. L'opzione per prolungare l'accesso a tali disposizioni agevolative potrà essere esercitata con il versamento una tantum di un importo pari al 3 per cento dei redditi oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. La misura, dunque, vuole ottenere un duplice effetto: da un lato, si stimola la natalità in quanto la misura si applica soltanto in presenza di almeno tre figli minorenni e, dall'altro lato, si incentiva il trasferimento in Italia di famiglie numerose o intenzionate ad aumentare il numero di figli nel tempo. È previsto, infatti, che la nascita, l'adozione o l'affido preadottivo di ciascun figlio oltre il terzo durante il periodo di fruizione delle agevolazioni fiscali comporti il prolungamento, senza oneri aggiuntivi, delle agevolazioni medesime fino al periodo d'imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del nuovo nato.
Per quanto attiene agli effetti finanziari della misura, infine, è opportuno fare le seguenti considerazioni: in primo luogo, si rileva che solo la metà dei lavoratori, docenti o ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 era iscritta all'AIRE e ha potuto quindi accedere alle misure agevolative previste, rispettivamente, dalla lettera b) del comma 2-bis e dalla lettera b) del comma 5-ter dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019; in secondo luogo, si ritiene che la misura proposta possa avere un impatto positivo immediato sul gettito fiscale grazie alla previsione del contributo una tantum del 3 per cento dei redditi oggetto dell'agevolazione per poter continuare ad usufruirne; inoltre, si prevede che la disposizione possa iniziare a produrre effetti negativi sul gettito solo a partire dal 2026 per i lavoratori impatriati e dal 2029 per i docenti o ricercatori, considerato che per i medesimi lavoratori, docenti o ricercatori gli stanziamenti già approvati si estendono, rispettivamente, fino al 2025 e fino al 2028. Ne deriva, di conseguenza, che la perdita di gettito si realizzerà a partire dal 2026 e dal 2029, ossia dal compimento della maggiore età del figlio più giovane del beneficiario della misura; pertanto, tenuto conto che gli attuali beneficiari del regime agevolato devono essere già in possesso del requisito dei tre figli minorenni, se si ipotizza che il figlio più giovane sia nato nel 2020, per il lavoratore, o nel 2022, per il docente o ricercatore, l'impatto sul gettito si realizzerà, rispettivamente, dal 2026 al 2038 e dal 2029 al 2040.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-quinquies. I soggetti beneficiari del regime di cui al comma 1, lettera c), quarto periodo, o che hanno optato per l'applicazione dello stesso ai sensi del comma 2-bis, lettera b), e i soggetti beneficiari del regime di cui al comma 4, lettera b), terzo periodo, o che hanno optato per l'applicazione dello stesso ai sensi del comma 5-ter, lettera b), possono optare per il prolungamento del regime agevolato di cui alle citate disposizioni del presente articolo fino al periodo d'imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane se al momento dell'esercizio dell'opzione abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo. L'opzione è esercitata previo versamento di un importo pari al 3 per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. L'esercizio dell'opzione è consentito a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'opzione è esercitabile una sola volta. La nascita, l'adozione o l'affido preadottivo di ciascun figlio oltre il terzo durante il periodo di applicazione del regime agevolato determina il prolungamento delle agevolazioni, senza oneri aggiuntivi, fino al periodo d'imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del nuovo nato. In caso di decesso di uno o più figli durante il periodo di applicazione del regime agevolato, le agevolazioni continuano ad applicarsi fino al periodo d'imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane vivente.
5-sexies. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 5-quinquies».

torna su