PDL 1046

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1046

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUBANO

Contributo per l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi

Presentata il 27 marzo 2023

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Onorevoli Colleghi! – I numerosi casi di cronaca di abbandono involontario e inconsapevole di bambini negli autoveicoli hanno resa necessaria e urgente l'adozione di disposizioni per prevenire tali rischi e tutelare i minori.
A tal fine è stata approvata quasi all'unanimità, nella scorsa legislatura, la legge 1° ottobre 2018, n. 117, che ha introdotto l'obbligo di installare a bordo dei veicoli un dispositivo di allarme per prevenire i casi di abbandono in auto di bambini di età inferiore ai quattro anni.
Nello specifico, la legge introduce, all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1-bis, che prevede che il conducente dei veicoli della categoria M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore ai quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta, ha l'obbligo di utilizzare un apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Lo scopo di tale dispositivo è quello di combattere i fenomeni di amnesia dissociativa, segnalando la presenza a bordo di un bambino sul seggiolino ed evitando il conseguente abbandono.
La legge n. 117 del 2018 prevede, inoltre, per gli automobilisti che violano tale obbligo una sanzione amministrativa da 83 a 332 euro; in caso di recidiva nell'arco di un biennio è altresì prevista la sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122, ha emanato le norme attuative di tali disposizioni.
Successivamente, l'articolo 52 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha previsto la concessione di un contributo di 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato, fino ad esaurimento delle risorse complessivamente disponibili, pari a 15,1 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro per l'anno 2020.
La presente proposta di legge mira a reintrodurre, a decorrere dall'anno 2023, il contributo di 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato, destinandolo però solo alle famiglie con più basso reddito, nella misura massima di 100 euro per ogni nucleo familiare.
Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sono definite le modalità di erogazione dei contributi, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro annui.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Contributo per acquisto di dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi)

1. A decorrere dall'anno 2023, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro annui, è erogato un contributo per l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono di bambini di età inferiore a quattro anni, applicati ai sistemi di ritenuta installati sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, ai sensi dell'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il contributo di cui al comma 1, pari ad un massimo di 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato, è destinato ai nuclei familiari con ISEE inferiore o pari a 36.000 euro, nella misura massima di 100 euro per ogni nucleo familiare.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo e di attuazione del presente articolo, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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