PDL 1043

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1043

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FENU, ALIFANO, AMATO, CARAMIELLO, CAROTENUTO, CHERCHI, DELL'OLIO, FEDE, ILARIA FONTANA, LOVECCHIO, MORFINO, PAVANELLI, RAFFA, SANTILLO, SCERRA, TODDE, TORTO

Delega al Governo per la riforma fiscale

Presentata il 24 marzo 2023

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Onorevoli Colleghi! – Nella XVIII legislatura la Commissione finanze della Camera dei deputati e la Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica hanno deliberato una vasta indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, preordinata alla riforma fiscale per raccogliere le istanze dei diversi portatori di interesse e approfondire le principali questioni aperte. A conclusione dell'indagine è stato deliberato un documento conclusivo (Doc. XVII, n. 10) i cui contenuti sono stati in parte ripresi dal disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale, presentato il 29 ottobre 2021 (atto Camera n. 3343). A seguito della conclusione anticipata della legislatura il provvedimento non ha concluso l'iter parlamentare.
La proposta di legge in esame, composta da 20 articoli, riprende parte dei contenuti sui quali si è già svolto l'esame parlamentare nel corso della precedente legislatura, con alcune correzioni e integrazioni ritenute necessarie anche alla luce del mutato contesto economico-sociale.
L'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, fissando i princìpi e criteri direttivi generali, disciplinando i tempi e la procedura di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo e il meccanismo di slittamento del termine di delega, stabilendo altresì le modalità di coordinamento con la normativa vigente e di individuazione delle norme da abrogare nonché fissando i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi.
In particolare, la riforma del sistema fiscale è volta a preservare la centralità dello Stato, garantendo la progressività del sistema tributario e il rispetto del principio di equità fiscale, sviluppando strategie basate sul riequilibrio del sistema fiscale tra imposte dirette e indirette, tutelando maggiormente i redditi da lavoro e il risparmio.
La delega così delineata punta al raggiungimento dei seguenti obiettivi: tutela delle fasce deboli attraverso aree di esenzione fiscale per i soggetti più fragili; redistribuzione della ricchezza tramite misure a sostegno dei salari più bassi; sviluppo socio-sostenibile, garantendo forme di detassazione per le imprese che assumono i soggetti percettori di misure di sostegno al reddito, i giovani e le donne, nonché che effettuano investimenti a sostegno delle energie da fonti rinnovabili e dei processi produttivi e prodotti innovativi.
In tema di evasione e di elusione fiscale, la delega, in un'ottica collaborativa tra il fisco e il contribuente, incentiva il ricorso alle tecnologie digitali, ai pagamenti elettronici e alla riduzione dell'utilizzo del contante, alle soluzioni di intelligenza artificiale, anche al fine di intercettare i nuovi modelli di business caratterizzati dall'intangibilità delle attività economiche, in linea con i princìpi e gli indirizzi sviluppati in ambito europeo e internazionale, in un'ottica di superamento del concetto di fisicità della stabile organizzazione.
Inoltre, si punta alla razionalizzazione e alla semplificazione del sistema tributario sia attraverso l'introduzione di soluzioni innovative nella gestione degli incentivi fiscali, il cosiddetto «cash back fiscale», soprattutto al fine di migliorare la percezione del beneficio da parte del contribuente, sia attraverso la revisione organica di discipline settoriali, come per gli enti del Terzo settore, con la valorizzazione di nuovi modelli sociali, le cosiddette «imprese di comunità», e le start-up e le piccole e medie imprese (PMI) innovative, risolvendo le criticità applicative conseguenti alla stratificazione normativa intervenuta negli anni.
L'articolo 2 reca i prìncipi e criteri direttivi concernenti la revisione del cosiddetto «Statuto dei diritti del contribuente» di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212. In particolare, si introduce un insieme di regole di condotta a garanzia del contribuente nei rapporti con il fisco, attribuendo il dovuto riconoscimento in fonte primaria al diritto alla riservatezza del contribuente, quale libertà fondamentale riconosciuta dall'ordinamento costituzionale, assicurando al contempo il concreto, efficace e pieno perseguimento dell'obiettivo di interesse pubblico in materia di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, nonché prevedendo un obbligo generale di informativa del contribuente in tutti casi di anomalie riscontrate al fine di consentire l'adempimento spontaneo. Inoltre, si rafforza il rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente delegando il Governo a potenziare l'obbligo di motivazione degli atti nonché gli istituti dell'interpello, del contraddittorio preventivo e dell'autotutela, anche nei casi di definitività dell'atto.
L'articolo 3 reca i princìpi e criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione sul reddito delle persone fisiche. In particolare, è disposto che nell'esercizio della delega siano disciplinati: la revisione dell'imposizione personale del reddito, riducendo gradualmente le aliquote medie per i redditi medio-bassi e quelle marginali; l'innalzamento della soglia della cosiddetta «no tax area» per i redditi di lavoro dipendente fino a 12.000 euro e per le pensioni minime fino a mille euro mensili; il riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda tenendo conto del principio di progressività, al fine di riconoscere aliquote decrescenti al crescere della base imponibile. Nel riordino di dette deduzioni e detrazioni particolare attenzione è rivolta alla tutela della salute, del bene casa e dell'efficienza energetica. Inoltre, con riferimento alle deduzioni e detrazioni di natura socio-sanitaria, si prevedono rimborsi per gli acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, erogati direttamente tramite piattaforme telematiche. Si dispone, altresì, la progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, aumentando il grado di neutralità fiscale, armonizzando i regimi di tassazione del risparmio e superando progressivamente la distinzione fra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, nonché prevedendo ordinariamente l'applicazione di un prelievo proporzionale e regimi cedolari ai redditi da capitale. Allo stesso tempo, viene mantenuto il cosiddetto regime forfetario, con la previsione di un regime agevolato di uscita dal medesimo, applicabile per due periodi d'imposta.
L'articolo 4 reca i princìpi e criteri direttivi per la riduzione del cuneo fiscale e contributivo nonché il potenziamento del welfare aziendale, garantendo il giusto equilibrio tra le parti al fine del raggiungimento della piena tutela del trattamento salariale minimo complessivo, avuto riguardo anche alla tutela del potere di acquisto dall'inflazione.
L'articolo 5 reca i princìpi e criteri direttivi per la riforma dell'imposizione sul reddito d'impresa, sulla base della tendenziale neutralità rispetto alle forme dell'attività imprenditoriale, della semplificazione e razionalizzazione dell'imposta dal punto di vista amministrativo, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali. In particolare, la lettera a) prevede che la riforma persegua la semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa. In particolare, i decreti delegati dovranno essere volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili. Tale aspetto viene ulteriormente specificato dalla successiva lettera b) che prevede una complessiva revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei. Le lettere d) ed e) riconoscono una riduzione dell'aliquota alle imprese che adottano sistemi di gestione certificati nonché alle imprese che hanno un rapporto, tra il salario più basso riconosciuto e lo stipendio complessivo del primo dirigente più alto in grado non superiore a 1 su 50. Il risparmio di spesa così conseguito è destinato agli investimenti produttivi destinati alla transizione energetica e in politiche attive per il lavoro.
Quando si parla di tassazione del reddito imprenditoriale (IRI), la memoria balza immediatamente al regime opzionale previsto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria in base al quale è assoggettato a tassazione separata il reddito d'impresa con la stessa aliquota prevista per le società di capitali, 24 per cento, a condizione che l'utile prodotto sia reinvestito nell'impresa. Questo regime non è mai entrato in vigore e attualmente lo stesso parrebbe inidoneo alle mutate esigenze socioeconomiche. Tuttavia, è utile regolamentare uno schema di tassazione del reddito imprenditoriale che favorisca l'abbandono delle micro-dimensioni tipiche del contribuente forfetario senza incidere sulla determinazione per cassa del reddito imprenditoriale e sull'adozione della contabilità semplificata, altrimenti risulterà sempre preferibile l'impianto della società di capitali.
A tale scopo, l'articolo 6 reca i princìpi e criteri direttivi per l'introduzione di un regime impositivo opzionale per le imprese individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria, prevedendo la tassazione separata del reddito d'impresa con la stessa aliquota prevista per la società di capitali.
L'articolo 7 reca i princìpi e criteri direttivi, nell'ambito della revisione della tassazione personale sul reddito e dell'imposizione sul reddito d'impresa, per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), salvaguardando il finanziamento del fabbisogno sanitario.
L'articolo 8 reca i princìpi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle accise sulla scorta dei seguenti princìpi e criteri direttivi: semplificazione, contrasto dell'erosione e dell'evasione ed efficienza per quanto riguarda l'IVA; riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili per quanto riguarda le accise. In particolare la lettera b) introduce un principio al fine di consentire la regolazione istantanea, con sistema digitale aperto, dell'imposta sul valore aggiunto per i titolari di impresa, arte e professione soggetti a fatturazione elettronica.
L'articolo 9 reca i princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema della fiscalità generale al fine di includervi gli oneri di sistema, le accise e il canone RAI. Come noto, infatti, da più parti si invoca la definitiva eliminazione degli oneri posti a carico dei consumatori e del finanziamento con la fiscalità generale delle voci di spesa che gli oneri sono destinati a coprire. Si veda al riguardo, la segnalazione in merito a proposte di riforma concorrenziale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, relativa all'anno 2021. Analoghe considerazioni valgono per le accise e il canone RAI. Dopo che l'Unione europea lo aveva giudicato come un «onere improprio» che pesava sulle bollette dell'energia elettrica degli italiani, già particolarmente colpite dalla recente crisi energetica, il Governo italiano ha accolto la richiesta della Commissione europea di escludere il pagamento del canone RAI dalla bolletta a partire dal 2023. Si rende necessario seguire il modello di alcuni Paesi europei come la Svezia, la Spagna, l'Olanda e la Finlandia che hanno eliminato negli scorsi decenni il canone di abbonamento alla televisione di Stato, affidando il suo finanziamento alla fiscalità generale. Questo sistema renderebbe molto complessa l'evasione fiscale e lascerebbe al Governo la decisione sull'entità dei fondi da distribuire nella legge di bilancio annuale.
L'articolo 10, al fine di sostenere e rilanciare l'economia, reca i princìpi e criteri direttivi per la regolamentazione della circolazione dei conti correnti fiscali e all'istituzione di una piattaforma telematica destinata al loro funzionamento, con il compito di validare, identificare e accreditare i crediti d'imposta sulle agevolazioni fiscali riconosciute. Le finalità sottese sono molteplici: dalla celerità del processo di certificazione del credito, alla più agevole trasferibilità del medesimo e, soprattutto, alla maggiore tracciabilità del credito fiscale.
L'articolo 11 reca i princìpi e criteri direttivi per la regolamentazione dell'istituto della cessione del credito, anche alla luce delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta, deliberata dalla Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica il 13 dicembre 2022. I nuovi orientamenti Eurostat individuano i fattori in grado di ridurre significativamente la relativa probabilità di «perdita» e, quindi, di determinarne la classificazione come «pagabile», nelle seguenti caratteristiche: cedibilità dei crediti d'imposta; riportabilità ad anni successivi dei crediti maturati; compensabilità dei crediti fiscali con debiti di diversa natura, anche appartenenti a soggetti differenti. Pertanto, alla luce di tali requisiti, è possibile parlare di cessione del credito.
L'articolo 12 delega il Governo a prevedere, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, l'istituzione di un contributo straordinario a carico delle grandi imprese che realizzino un incremento medio dei risultati pari ad almeno il 75 per cento rispetto alla media dei tre periodi di imposta precedenti. L'obiettivo è finalizzare le maggiori entrate agli interventi che si rendono necessari in seguito a una dichiarazione dello stato di emergenza.
L'articolo 13 reca i princìpi e criteri direttivi per l'adozione di un piano nazionale di efficientamento degli edifici pubblici e privati alla luce della proposta di direttiva dell'Unione europea per la revisione della normativa sulla prestazione energetica degli edifici, COM (2021) 802 final, del 15 dicembre 2021. La direttiva introduce la definizione di «edificio a emissioni zero» ad altissima prestazione energetica, che prevede che nella zona mediterranea, di cui fa parte l'Italia, affinché un edificio di nuova costruzione possa essere definito a emissioni zero, il suo consumo totale annuo di energia non deve superare i 60 kWh (kilowattora)/(m2.a – metro quadro all'anno), nel caso in cui si tratti di un edificio residenziale, ovvero i 70 kWh/(m2.a) laddove si tratti di uffici.
Nell'attuale contesto digitale dell'informazione, la tutela del dato personale e la relativa valorizzazione diventa una priorità personale di ciascun cittadino che ha il diritto di disporre, di concedere a determinati soggetti o di impedire a terzi l'utilizzo dei propri dati personali, così come di cancellare o di aggiornare i propri dati. Allo stesso tempo i dati rappresentano una materia prima di significativa importanza economica per chi li usa. Per evitare l'uso distorto del patrimonio di dati personali soprattutto da parte delle grandi imprese del web che utilizzano le abitudini personali per tracciare i profili dei singoli utenti e indirizzare loro specifiche proposte commerciali, con il risultato inoltre di far perdere il controllo di tali informazioni ai legittimi proprietari, l'articolo 14 reca i princìpi e criteri direttivi per la realizzazione di un registro dei dati personali, a livello nazionale, dove aggregare i dati e le informazioni dei cittadini, sulla base del loro codice fiscale, in possesso delle imprese, soprattutto quelle operanti nell'economia del web. Attraverso tale portale, ogni cittadino avrebbe la possibilità in tempo reale di conoscere quali dati personali sono posseduti da terzi, da chi e come essi vengono usati nonché di decidere quali dati e a favore di chi metterli a disposizione. In questo modo, si valorizzerebbe, con un governo strutturato e consapevole, il patrimonio di informazioni e dati personali ceduti, anche inconsapevolmente, a terzi. Sarà cura delle stesse imprese trasmettere e aggiornare i dati in loro possesso al registro.
L'articolo 15 reca i princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema delle aliquote della tassazione sulle transazioni finanziarie sulla base di un principio di imposizione decrescente al crescere del tempo di titolarità dello strumento finanziario, oltre che commisurato al valore della transazione. Allo stesso tempo, al fine di poter rendere maggiormente trasparenti e controllabili le operazioni finanziarie in derivati aventi ad oggetto obbligazioni di Stato, si prevede anche l'istituzione di una piattaforma telematica per rendere visibili, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, i contraenti di tali operazioni e nella quale annotare, rispettivamente, il numero e il valore degli strumenti finanziari negoziati.
L'articolo 16 reca i princìpi e criteri direttivi per la revisione degli incentivi fiscali in materia di start-up e PMI innovative, in un'ottica di razionalizzazione delle diverse agevolazioni esistenti e di potenziamento della leva finanziaria e della raccolta di capitali attraverso strumenti finanziari e modelli contrattuali innovativi, nonché valorizzando il ruolo delle imprese innovative e delle competenze qualificate nell'ambito delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione.
L'articolo 17 reca i princìpi e criteri direttivi per il potenziamento del contrasto all'evasione fiscale nell'ambito dell'economia digitale, introducendo il principio dell'inversione dell'onere della prova in favore dell'amministrazione finanziaria nonché rafforzando il concetto di significativa presenza economica nel territorio dello Stato, anche in assenza di consistenze fisiche, al fine di individuare nuovi modelli impositivi e di garantire un livello minimo di tassazione effettiva da parte delle società multinazionali del web. Si prevede, inoltre, in considerazione dei princìpi di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, di coordinare e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese al fine di garantire il livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva stessa.
L'articolo 18 reca i princìpi e criteri direttivi per l'introduzione di alcune modifiche al sistema nazionale della riscossione. La norma prevede, tra l'altro, la definizione di nuovi obiettivi legati ai risultati, una revisione dell'attuale disciplina del sistema di remunerazione dell'agente della riscossione, l'incremento dell'uso di tecnologie innovative e dell'interoperabilità dei sistemi informativi, il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'Agenzia delle entrate-riscossione all'Agenzia delle entrate.
L'articolo 19 reca la delega al Governo per la codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia. Il comma 1 stabilisce che i decreti legislativi per la codificazione dovranno essere adottati entro dodici mesi dalla scadenza del termine per l'adozione di atti correttivi e integrativi dei decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. Il comma 2 stabilisce specifici princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell'ambito della codificazione: omogeneità dei codici di settore, coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, unicità, contestualità, completezza, chiarezza, semplicità dei codici di settore, aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo, monitoraggio periodico della legislazione codificata e abrogazione espressa delle norme oggetto di revisione. I commi 3, 4 e 5 prevedono la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo per l'espressione dei pareri. Il comma 6 disciplina lo scorrimento dei termini di delega mentre il comma 7 definisce i termini e le procedure per l'adozione di eventuali decreti correttivi e integrativi.
L'articolo 20, infine, reca le disposizioni relative agli effetti finanziari.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per
la revisione del sistema fiscale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi di cui al presente comma sono adottati, nel rispetto dei princìpi previsti dagli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione e dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché del diritto dell'Unione europea e internazionale, tenendo anche conto dell'evoluzione giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia tributaria, sulla base dei princìpi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 2 a 11 e da 13 a 19 della presente legge nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) preservare la centralità dello Stato nel sistema tributario, quale garanzia dell'unità e del principio di solidarietà ai fini del raggiungimento della perequazione e del contrasto alle disuguaglianze sociali;

b) garantire la progressività del sistema tributario e assicurare il rispetto del principio di equità fiscale;

c) sviluppare strategie basate sul riequilibrio del sistema fiscale tra imposte dirette e indirette, tutelando maggiormente i redditi da lavoro e il risparmio;

d) stimolare la crescita economica e l'inclusione sociale attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e del sistema delle agevolazioni fiscali nonché la riduzione del carico fiscale sui redditi, a partire dalle piccole e medie imprese e dalle fasce di contribuenti più fragili;

e) favorire lo sviluppo sostenibile introducendo maggiori e crescenti forme di detassazione dei redditi a favore di investimenti a tutela dell'ambiente, a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili, degli impianti di cogenerazione, dell'autoconsumo e dei processi produttivi e dei prodotti a basso impatto ambientale, nonché dell'efficientamento energetico e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente;

f) contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, anche attraverso:

1) la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e l'archivio dei rapporti finanziari;

2) il potenziamento dell'analisi del rischio avvalendosi delle tecnologie, dell'intelligenza artificiale, delle elaborazioni e delle interconnessioni tra le banche di dati, allo scopo di individuare i criteri di rischio utili per far emergere le posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché mediante il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;

3) la diffusione dei pagamenti elettronici e digitali, con la contestuale riduzione dell'utilizzo del contante;

4) il potenziamento delle misure di contrasto all'economia digitale sommersa, anche attraverso il superamento del concetto di fisicità della stabile organizzazione e l'introduzione di forme di tassazione innovative in grado di intercettare e determinare l'effettivo valore economico delle attività economiche dematerializzate o intangibili, in armonia con i princìpi dell'Unione europea e internazionali, al fine di contrastare le pratiche di competizione fiscale aggressiva a livello internazionale e di garantire la leale concorrenza fra le imprese;

g) razionalizzare, semplificare, unificare e digitalizzare il sistema tributario anche con riferimento:

1) agli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale, anche attraverso il rigoroso rispetto, da parte dell'amministrazione finanziaria, del divieto di richiedere al contribuente documenti già in possesso delle amministrazioni pubbliche ed estendendo la possibilità di ottemperare agli adempimenti tributari in via telematica;

2) al pieno utilizzo dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi nonché alla piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche di dati, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del citato regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

3) ad un utilizzo efficiente, anche sotto il profilo tecnologico, da parte dell'amministrazione finanziaria dei dati ottenuti attraverso lo scambio di informazioni tra le amministrazioni dello Stato e le corrispondenti autorità e amministrazioni estere;

4) all'individuazione e all'eliminazione di micro tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultino elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge;

5) all'estensione delle modalità di accesso agli incentivi fiscali, con particolare riferimento agli incentivi connessi alle spese detraibili, al miglioramento qualitativo e all'anticipazione e riduzione delle tempistiche di rimborso, anche attraverso l'introduzione di sistemi di pagamento e fruizione degli incentivi fiscali alternativi alla dichiarazione dei redditi e basati sull'utilizzo di tecnologie digitali, implementando a tal fine gli strumenti informatici in uso, con l'obiettivo di migliorare la consapevolezza del contribuente in merito all'entità del beneficio ad esso riconosciuto e di rafforzare il contrasto di interessi;

6) alla trasferibilità dei crediti fiscali anche attraverso l'introduzione di piattaforme digitali di certificazione e circolazione dei crediti medesimi;

7) all'erogazione dei sistemi di assistenza fiscale resi ai contribuenti e ai professionisti intermediari, al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema tributario e dell'attività di informazione nonché una migliore reciprocità dei rapporti tra i contribuenti e lo Stato;

8) al sistema sanzionatorio, rivedendone l'intero impianto di fondo secondo princìpi di giustizia tributaria, gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, al fine da garantire un valido strumento di contrasto all'evasione e non di vessazione del contribuente, distinguendo in maniera più appropriata, anche eliminando le infrazioni formali e di modesta rilevanza rispetto alle finalità perseguite, le tipologie di violazioni fiscali e le corrispondenti sanzioni;

9) all'unificazione e all'integrazione delle diverse norme e regole in materia fiscale e tributaria, al fine di semplificare e favorire la chiarezza e la certezza del diritto nel tempo e nello spazio e di evitare la ridondanza normativa;

10) alla trasparenza fiscale, favorendo l'accesso di ogni contribuente a tutte le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate che lo riguardano, con particolare riferimento ai dati personali in possesso dell'ente, anche attraverso l'istituzione di un portale nazionale dei dati personali, al fine di permettere a ciascun contribuente di verificare ed eventualmente di correggere autonomamente gli errori, attivando un'interazione più aperta, preventiva, costante e agevole con gli uffici provinciali, al fine di prevenire l'evasione fiscale, di favorire l'adempimento spontaneo e di evitare gravose procedure di accertamento a carico del contribuente;

11) alla normativa fiscale per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative, assicurando il coordinamento con altre disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale e gli orientamenti dell'Unione europea e internazionali;

12) alla normativa fiscale degli enti del Terzo settore e di quelli non commerciali, anche attraverso il riconoscimento di nuovi modelli sociali, come le imprese di comunità, caratterizzate dall'esercizio in via prevalente di attività d'interesse generale volte al contrasto di fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, assicurando il coordinamento e l'uniformità di trattamento fiscale nel rispetto dei princìpi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà;

13) all'estensione, in via sperimentale e comunque su espressa opzione del contribuente, di un regime di ritenuta o micro ritenuta alla fonte anche ai corrispettivi e ai compensi esclusi in base alla normativa vigente, derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione, al fine di consentire al contribuente l'agevole adempimento tributario mediante la maturazione di un credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fermi restando gli adempimenti dichiarativi di conguaglio, anche avvalendosi dell'utilizzo delle innovative tecnologie digitali di pagamento;

h) rafforzare gli elementi di responsabilizzazione e trasparenza nella gestione della finanza locale, in linea con il principio della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo;

i) rafforzare la leale collaborazione tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, in attuazione del principio del contraddittorio e della buona fede, potenziando l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria anche nei casi di definitività dell'atto, prevedendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi, rafforzando lo strumento dell'interpello preventivo al fine della riduzione del contenzioso tributario, della prevenzione di condotte non conformi alla legge nonché dell'orientamento del contribuente nell'applicazione delle norme tributarie;

l) rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale delle Agenzie fiscali, con particolare riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei big data e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che indichi, per ciascuna misura, l'impatto sul gettito e, ove pertinente, l'impatto in termini di tributi locali, e corredati altresì della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1, 6 e 7, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.
6. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione espressa delle norme incompatibili.
7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di diritti del contribuente:

a) assicurare il giusto bilanciamento tra l'interesse dello Stato alla correttezza nell'accertamento e nella riscossione dei tributi e l'interesse del contribuente alla riservatezza e alla tutela dei propri dati personali, quale libertà fondamentale riconosciuta dall'ordinamento;

b) nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, di accertamento e di contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivere l'utilizzo dei dati personali del contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria ai casi di effettivo interesse, considerati i princìpi di necessità e di proporzionalità, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento;

c) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi che trovano il loro fondamento nell'utilizzo dei dati personali, qualunque sia la fonte, attraverso la specificazione delle modalità di acquisizione dei dati e i controlli eseguiti sulla relativa qualità, i sistemi di gestione e analisi utilizzati, le elaborazioni logiche e la comparabilità con altre fonti effettuate ai fini dell'analisi del rischio fiscale e della capacità contributiva;

d) introdurre l'obbligo generalizzato di informativa al contribuente, senza ritardo, delle anomalie riscontrate all'esito delle attività di elaborazione dei dati personali nell'ambito di attività di analisi del rischio, accertamento e contrasto all'evasione fiscale, ove tale informativa non pregiudichi il buon esito delle indagini, al fine di favorire l'adempimento spontaneo;

e) potenziare gli strumenti di prevenzione del rischio di condotte illecite, rafforzando l'istituto dell'interpello e garantendo il mantenimento della gratuità della procedura, del contraddittorio preventivo e dell'adempimento collaborativo;

f) potenziare l'istituto dell'autotutela, al fine di migliorare i rapporti tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente in termini di efficacia e di efficienza nonché di limitare il contenzioso tributario, introducendo l'obbligo a carico dell'amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento amministrativo sull'istanza di autotutela proposta dal contribuente, estendendo l'impugnabilità del diniego e ampliando le possibilità di ricorso all'autotutela nei casi di definitività del provvedimento in presenza di manifesta illegittimità dell'atto o infondatezza della pretesa tributaria.

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sul reddito delle persone fisiche)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sul reddito delle persone fisiche:

a) revisione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) finalizzata a garantire il rispetto del principio della progressività e della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione per il raggiungimento dell'equità fiscale prevedendo di:

1) ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF, a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi fino a 50.000 euro, anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e alle donne, ai percettori di misure di sostegno al reddito e ai secondi percettori di reddito, nonché l'attività imprenditoriale e l'emersione degli imponibili;

2) diminuire gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF;

3) innalzare la soglia dell'area di esenzione fiscale per i redditi di lavoro dipendente fino a 12.000 euro e di pensione fino a 1.000 euro mensili;

b) riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto:

1) della progressività dell'imposizione al fine di riconoscere aliquote decrescenti al crescere della base imponibile;

2) della finalità delle deduzioni e detrazioni, con particolare riguardo alla tutela della salute e della casa nonché all'efficienza energetica, e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta, destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o rimodulazione, fatto salvo quanto previsto alla lettera c) del presente comma, ai contribuenti soggetti all'IRPEF, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi, ai giovani, ai lavoratori e agli studenti, nonché al contrasto del disagio abitativo;

c) a seguito del riordino delle deduzioni e detrazioni di cui alla lettera b) del presente comma, graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a partire da quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la tutela dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con l'obiettivo di anticipare i tempi del rimborso e la percezione del beneficio fiscale da parte del contribuente, fermo restando il limite della relativa capienza fiscale;

d) progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, anche con riferimento alla base imponibile e al progressivo superamento della distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo, in ogni caso, che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi con cui la stessa è attuata e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;

e) progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, allo scopo di favorire l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo ordinariamente l'applicazione di un prelievo proporzionale e di regimi cedolari ai redditi di capitale, nonché distinguendo tra redditi di capitale mobiliare e immobiliare;

f) mantenimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, al fine di favorire l'emersione dei redditi imponibili, previsione di un'imposta opzionale e sostitutiva delle imposte sui redditi, per i due periodi d'imposta successivi al passaggio dal regime forfetario di cui al citato articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, al regime ordinario, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori alla soglia determinata dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, con l'individuazione di meccanismi applicativi idonei a evitare comportamenti elusivi, che tenga conto di un prelievo progressivamente crescente al crescere della base imponibile;

g) attuazione del principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), numero 1), con specifico riferimento alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e da tutti i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, mantenendo l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, prevedendo, senza penalizzazioni per i contribuenti rispetto alla normativa vigente, una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché la possibilità per il contribuente di optare per la trasformazione della ritenuta d'acconto in credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera c), si intendono per aliquote medie e marginali effettive quelle derivanti dall'applicazione dell'IRPEF senza tenere conto né dei regimi sostitutivi né delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito.

Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione delle ritenute fiscali e il potenziamento della detassazione e della decontribuzione in favore dei lavoratori dipendenti)

1. Nell'ambito della revisione complessiva dell'imposizione personale sui redditi di cui all'articolo 3, il Governo è delegato ad attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 un esonero totale o parziale dall'applicazione delle ritenute fiscali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi e il potenziamento della detassazione e della decontribuzione del valore dei beni e servizi erogati ai lavoratori dipendenti medesimi nell'ambito di piani di welfare aziendale, razionalizzando la normativa esistente.
2. Gli interventi normativi previsti al comma 1 garantiscono in ogni caso il giusto equilibrio tra le parti al fine del raggiungimento della piena tutela del trattamento salariale minimo complessivo, avuto riguardo altresì alla tutela dei salari dalla perdita del potere d'acquisto dovuto a fenomeni inflattivi.

Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul reddito delle società e della tassazione del reddito d'impresa)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e della tassazione del reddito d'impresa:

a) semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di allineamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti, degli accantonamenti, delle rettifiche di valore, delle erogazioni liberali e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili;

b) revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei;

c) tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale;

d) riduzione dell'aliquota dell'IRES a beneficio delle imprese che adottano sistemi di gestione certificati a favore dell'ambiente che destinano tale risparmio fiscale, anche sotto forma di crediti d'imposta trasferibili, alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili e alle politiche attive per il lavoro;

e) riduzione dell'aliquota dell'IRES a beneficio delle grandi imprese che hanno un rapporto, tra il salario più basso riconosciuto e lo stipendio complessivo del primo dirigente più alto in grado, non superiore a 1 su 50, destinando tale risparmio fiscale, anche sotto forma di crediti d'imposta trasferibili, alle politiche attive per il lavoro;

f) introduzione di agevolazioni fiscali, sotto forma di crediti d'imposta, cedibili o trasferibili con sconto in fattura per le società di capitali che reinvestono l'utile prodotto in impianti ad alta tecnologica e innovativi, in impianti di energia da fonti rinnovabili o in interventi di efficientamento energetico e in politiche attive del lavoro;

g) nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, eliminazione dei sussidi fiscali ambientalmente dannosi in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017.

Art. 6.
(Princìpi e criteri direttivi per le imprese individuali e le società di persone)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo è delegato a provvedere all'introduzione di un regime impositivo opzionale, per un periodo d'imposta di almeno tre anni per le imprese individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria che assoggetti a tassazione separata il reddito d'impresa con la stessa aliquota prevista per le società di capitali.
2. Il regime impositivo opzionale introdotto ai sensi del comma 1 garantisce, in ogni caso, che l'utile prodotto dall'impresa che aderisce a tale regime sia impiegato in investimenti produttivi destinati alla transizione energetica e alle politiche attive per il lavoro.

Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Nell'ambito della revisione complessiva dell'imposizione personale sui redditi di cui all'articolo 3, nonché della revisione dell'imposizione sul reddito d'impresa di cui all'articolo 5, il Governo è delegato ad attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 un graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti.
2. Gli interventi normativi disposti per attuare il graduale superamento dell'IRAP previsto al comma 1 garantiscono in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario e garantiscono altresì gettito in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro i quali, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione, anche automatica, di aliquote dell'IRAP maggiori di quelle minime. Gli interventi normativi di cui al presente articolo non devono generare aggravi di alcun tipo sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.

Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti princìpi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi:

a) razionalizzazione della struttura dell'IVA, con particolare riferimento al numero e al livello delle aliquote per tipologia di bene o prestazione, allo scopo di semplificare la gestione e l'applicazione dell'imposta, contrastare l'erosione e l'evasione fiscali e aumentare il grado di efficienza del sistema impositivo in coerenza con la disciplina europea armonizzata dell'imposta, garantendo fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili e aumentando la tassazione sui beni di lusso inquinanti o ad alto consumo di energia;

b) regolazione istantanea con sistema digitale aperto dell'imposta sul valore aggiunto per i soggetti che operano nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione tenuti alla fatturazione elettronica, istituendo appositi conti correnti fiscali digitali presso l'Agenzia delle entrate, mediante definizione delle modalità di riconoscimento, rilevazione, versamento, compensazione, rimborso e disposizione, parziale e totale, del saldo a credito per il contribuente, anche prevedendo forme di cedibilità nella regolamentazione dell'imposta sul valore aggiunto nei normali rapporti commerciali tra operatori economici;

c) adeguamento delle strutture e delle aliquote della tassazione indiretta, in coerenza con l'European Green Deal e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile.

Art. 9.
(Princìpi e criteri direttivi per il trasferimento alla fiscalità generale degli oneri di sistema, delle accise e del canone RAI)

1. Nell'ambito della revisione complessiva del sistema fiscale, il Governo è delegato ad attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 una revisione del sistema della fiscalità generale basato sul miglioramento della progressività dell'imposta volta a comprendere gli oneri di sistema, le accise e il canone RAI.
2. Gli interventi normativi disposti per attuare la revisione del sistema della fiscalità generale garantiscono, in ogni caso, il rispetto dei princìpi dell'equità fiscale e della progressività del sistema tributario.

Art. 10.
(Princìpi e criteri direttivi per l'istituzione e il funzionamento dei conti correnti fiscali)

1. Nell'ambito della revisione complessiva del sistema fiscale, anche al fine del sostegno e del rilancio dell'economia, il Governo è delegato a istituire con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 una piattaforma telematica destinata al funzionamento digitale dei conti correnti fiscali, finalizzati:

a) a validare, identificare e accreditare i crediti d'imposta sulle agevolazioni fiscali riconosciute;

b) a regolamentare la loro circolazione tra i titolari di conti correnti fiscali;

c) a prevedere strumenti di pagamento elettronici anche tramite carta elettronica fiscale per facilitare la trasferibilità delle agevolazioni.

Art. 11.
(Princìpi e criteri direttivi per la regolamentazione della cessione dei crediti fiscali)

1. Nell'ambito del riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dall'articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina generale della cessione dei crediti d'imposta, definendo le regole per garantire la circolarità avuto riguardo:

1) alla cedibilità dei crediti;

2) alla distinzione del diverso trattamento contabile tra crediti pagabili e crediti non pagabili;

3) alla compensabilità con più fattispecie di debenze fiscali e contributive.

b) prevedere meccanismi di autorizzazione e controllo ex ante sull'esistenza dei requisiti e delle autorizzazioni stabiliti dalla normativa vigente sulla spettanza dei crediti d'imposta nella fase di presentazione dell'istanza per il riconoscimento, anche allegando alla stessa istanza la documentazione prevista dalla legge;

c) definire le modalità di identificazione elettronica del credito mediante l'attribuzione di un codice univoco da riportare in ogni successiva cessione del credito autorizzato e le procedure di asseverazione, conformità e verifiche in materia di antiriciclaggio da parte dei professionisti che trasmettono le istanze per conto del contribuente;

d) introdurre strumenti di monitoraggio e di blocco al trasferimento del credito in caso di sopraggiunta irregolarità contributiva e fiscale del titolare del credito.

Art. 12.
(Delega al Governo per l'istituzione di un contributo straordinario di solidarietà sul maggior reddito delle grandi imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 7, uno o più decreti legislativi recanti l'istituzione di un contributo straordinario di solidarietà sul maggior reddito delle grandi imprese nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione di un contributo straordinario di solidarietà a carico delle grandi imprese, che tenga conto:

1) di un incremento medio dei risultati conseguiti dall'impresa, nei tre periodi d'imposta antecedenti pari ad almeno il 75 per cento;

2) dell'applicazione di un'aliquota sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al momento in cui si realizzano i presupposti per il contributo;

b) destinazione delle maggiori entrate agli interventi connessi allo stato di emergenza.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 4 o 5 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art. 13.
(Princìpi e criteri direttivi in materia di prestazione energetica degli edifici)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti prìncipi e criteri direttivi per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa dell'Unione europea sulla prestazione energetica degli edifici:

a) predisposizione di un piano nazionale di efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati che consenta di raggiungere la classe energetica E entro l'anno 2027 e almeno la classe energetica D entro l'anno 2033;

b) introduzione di agevolazioni fiscali strutturali relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche;

c) introduzione di una disciplina generale della cessione dei crediti di imposta in materia edilizia al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa dell'Unione europea sulla prestazione energetica degli edifici.

Art. 14.
(Princìpi e criteri direttivi per l'istituzione del registro pubblico dei dati personali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti princìpi e criteri direttivi per l'istituzione di un registro pubblico dei dati personali:

a) realizzare un sistema informativo, accessibile gratuitamente a ciascun interessato, di aggregazione dei dati personali utilizzati da titolari del trattamento, attraverso qualsiasi modalità, per le seguenti finalità:

1) esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

2) gestione di una piattaforma telematica;

3) invio di materiale pubblicitario o vendita diretta di beni o servizi;

4) compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale;

b) nell'ambito del registro istituito ai sensi della lettera a), prevedere che i soggetti titolari del trattamento dei dati personali provvedano alla trasmissione periodica delle seguenti informazioni:

1) i dati personali in loro possesso di cui si è acquisito il consenso al trattamento;

2) le modalità di acquisizione dei dati e del consenso;

3) le finalità del trattamento;

4) il responsabile del trattamento e gli autorizzati al trattamento;

5) i terzi a cui sono stati trasmessi i dati e le finalità della trasmissione;

c) per le finalità di cui alle lettere a) e b), garantire al soggetto interessato la facoltà di revoca in qualsiasi momento dell'autorizzazione al trattamento dei dati.

Art. 15.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni finanziarie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti princìpi e criteri direttivi per la revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

a) con riferimento all'imposta sulle operazioni finanziarie di acquisto o vendita, definire scaglioni di tassazione decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo oggetto della transazione;

b) con riferimento all'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, al fine di apportare le necessarie modifiche alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedere:

1) per i derivati cosiddetti «speculativi», quali, tra gli altri, contratti futures, covered warrants, warrants, CFD, certificates, la variabilità della tassazione a seconda della tipologia di strumento e del relativo sottostante, nonché commisurata al valore del contratto;

2) per i derivati option, di copertura dai rischi su operazioni finanziarie e no, comprese quelli di copertura dai rischi su cambi, cosiddetti «forex», stipulati da soggetti istituzionali o privati, una tassazione fissa determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto;

3) per i derivati short selling, allo scoperto, aventi ad oggetto obbligazioni sui titoli di Stato una tassazione massima sul valore del contratto;

4) per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione forme di riduzione d'imposta;

5) per i derivati cosiddetti «speculativi» una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati;

d) con riferimento alla tassazione sulle operazioni in valute virtuali, definire scaglioni di tassazione crescenti al crescere della plusvalenza di transazione realizzata;

e) con riferimento alle operazioni ad alta frequenza, di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, modulare l'aliquota d'imposta vigente secondo princìpi di progressività per scaglioni di importi negoziati crescenti al crescere del controvalore della transazione, determinato sulla base del saldo netto del numero di titoli negoziati da ciascun soggetto e per lo stesso strumento finanziario, valorizzato al prezzo di costo;

f) istituire, in collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), una piattaforma telematica sulle operazioni su strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto obbligazioni di Stato, dove identificare, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i contraenti delle negoziazioni, distinguendo i soggetti istituzionali da quelli privati, e dove annotare per ciascun soggetto il numero e il valore degli strumenti finanziari negoziati nonché il nome dell'intermediario finanziario.

Art. 16.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione degli incentivi fiscali in favore di start-up e PMI innovative)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti princìpi e criteri direttivi per la revisione degli incentivi fiscali in favore delle start-up e delle PMI innovative:

a) razionalizzazione della normativa esistente in materia di incentivi fiscali agli investitori in start-up e PMI innovative, mediante coordinamento delle diverse agevolazioni previste in materia di deduzioni e detrazioni dal reddito delle persone fisiche e delle società;

b) semplificazione della normativa in materia di controlli anche mediante l'individuazione di procedure telematiche unificate e liste di controllo documentali univoche, riducendo il rischio di controlli ex post e onerosi aggravi documentali per gli operatori;

c) introduzione di misure finalizzate al potenziamento della leva finanziaria e della raccolta di capitali da parte di investitori privati, qualificati o istituzionali, incentivando il ricorso ai nuovi strumenti di finanza alternativa, da attuare mediante il ricorso a prodotti finanziari e modelli contrattuali innovativi, in linea con le migliori pratiche internazionali, tra cui i meccanismi di finanziamento, quali il crowdfunding e il direct lending, e le forme di finanziamento di private equity e venture capital e altre soluzioni di tecnologia finanziaria;

d) potenziamento e stabilizzazione degli incentivi fiscali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione valorizzando il ruolo delle imprese innovative e del personale qualificato, nonché la formazione dei lavoratori sull'utilizzo delle nuove tecnologie.

Art. 17.
(Princìpi e criteri direttivi per il potenziamento del contrasto all'evasione fiscale e la tassazione dell'economia digitale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti princìpi e criteri direttivi per il contrasto all'evasione fiscale e la tassazione dell'economia digitale:

a) in linea con gli orientamenti e i princìpi sanciti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, rafforzare le misure di contrasto all'economia digitale sommersa rafforzando il concetto di significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato in assenza di una consistenza fisica nel territorio ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, potenziando il potere di accertamento attraverso l'inversione dell'onere della prova in favore dell'amministrazione finanziaria;

b) sulla base della definizione di cui alla lettera a) del presente comma, introdurre nuove forme di imposizione applicabili all'effettivo valore economico delle attività innovative caratterizzate dalla dematerializzazione delle attività svolte dai gruppi multinazionali di imprese, garantendo un livello minimo di tassazione effettiva nel territorio dello Stato, anche in recepimento dei princìpi di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;

c) in considerazione dei princìpi di cui alla citata direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, coordinare e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese al fine di garantire il livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva medesima.

Art. 18.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione:

a) incrementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione e semplificarlo, orientandone l'attività verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo, revisionando l'attuale meccanismo della remunerazione dell'agente della riscossione, favorendo l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminando duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione di costi;

b) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;

c) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera b), garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità;

d) stimolare e incentivare il rapporto e la collaborazione tra l'Agenzia delle entrate e gli enti territoriali nelle attività di contrasto all'evasione fiscale.

Art. 19.
(Delega al Governo per la codificazione in materia tributaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 7, uno o più decreti legislativi per la codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria, per garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto nel sistema tributario, compresi l'accertamento, le sanzioni e la giustizia tributaria.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) organizzare le disposizioni per settori omogenei, ove possibile intervenendo mediante modifiche espresse ai codici o testi unici di settore già vigenti;

b) unificare, laddove possibile, e coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

c) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni settore;

d) aggiornare e semplificare il linguaggio normativo anche al fine di adeguarlo a quello degli atti dell'Unione europea; evitare rinvii superflui, assicurando che ciascuna norma sia semanticamente chiara e concettualmente autosufficiente, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

e) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

f) prevedere un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata;

g) ridefinire e valorizzare le figure professionali abilitate preposte alla redazione delle dichiarazioni fiscali per conto dei contribuenti, responsabilizzando la loro funzione e prevedendo incentivi per le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri eventualmente competenti in relazione alle singole materie oggetto di codificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art. 20.
(Disposizioni finanziarie)

1. Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, dall'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 19 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non deve derivare incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.
2. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 2, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri o minori entrate, che non trovino compensazione al proprio interno o mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tale fine, le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.

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