PDL 1032

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1032

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SERRACCHIANI, SARRACINO, LAUS, FOSSI, SCOTTO, BRAGA, DI BIASE, FORATTINI, GIANASSI, GUERRA, UBALDO PAGANO, ROGGIANI

Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di stabilizzazione del regime pensionistico denominato «opzione donna»

Presentata il 22 marzo 2023

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Onorevoli Colleghi! – Ben lontano dagli annunci di alcuni esponenti di Governo che vantavano l'introduzione di misure volte a scongiurare il ritorno alla cosiddetta «legge Fornero» (articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), le disposizioni in materia previdenziale contenute nella legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), si caratterizzano per l'irrilevanza sostanziale delle soluzioni prospettate per assicurare forme di flessibilità nell'accesso al trattamento pensionistico e per i tagli che vengono applicati agli assegni di milioni di pensionati che si vedranno decurtare gli adeguamenti all'inflazione.
In questa opera demolitoria si distinguono gli interventi che modificano il regime pensionistico denominato «opzione donna». Un istituto che a suo tempo fu introdotto dall'allora Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Roberto Maroni, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, ed è sempre stato prorogato da tutti i Governi che si sono succeduti a decorrere da quella data.
Le modifiche recentemente apportate dal comma 292 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio per il 2023, come evidenziato dalla stessa relazione tecnica, ridurranno drasticamente la platea delle lavoratrici che possono accedere al trattamento pensionistico anticipato con tale forma di uscita flessibile, passando da 17.000 come previsto nella legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) a quasi 3.000.
Le richiamate modifiche sono state introdotte per fare cassa sulla condizione delle lavoratrici che aspirano a poter accedere alla pensione, seppure con l'applicazione del metodo contributivo per tutto l'arco della vita lavorativa, magari per finanziare misure che accentuano il divario sociale o l'ingiustizia fiscale.
Per di più, anche l'ipotesi che la soglia anagrafica per l'accesso a «opzione donna» possa essere modulata in ragione della presenza di figli ha sollevato condivisibili dubbi di legittimità costituzionale.
Alla luce di tali ragioni e per dare una risposta adeguata alle tante critiche che, da subito, si sono sollevate nei confronti della disposizione introdotta dalla citata legge di bilancio per il 2023 e, anzi, per dare finalmente una stabilizzazione a un istituto che, dopo tanti anni, ha dato buona prova sia sul piano sociale sia per quanto riguarda la tenuta del sistema previdenziale, la presente proposta di legge intende risolvere l'attuale incertezza applicativa e superare definitivamente la fase sperimentale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre di ciascun anno»;

b) il comma 1-bis è abrogato;

c) al comma 2, le parole: «ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

d) al comma 3, secondo periodo, le parole: «In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 28 febbraio di ciascun anno».

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