PDL 1026

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1026

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LUPI, BICCHIELLI, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano

Presentata il 21 marzo 2023

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Onorevoli Colleghi! – La legge 19 febbraio 2004, n. 40, prevede la possibilità di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o di infertilità. La stessa legge definisce le condizioni e le modalità secondo le quali tale ricorso è possibile nel rispetto e nella garanzia dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. Si tratta di un testo molto ponderato che consente la pratica della procreazione medicalmente assistita presso le strutture sanitarie pubbliche e private solo in presenza di determinati requisiti, che prevede un percorso di consapevolezza dei genitori prima di procedere al trattamento e che definisce divieti generali e specifiche sanzioni in caso di violazione. In particolare, è espressamente vietata la tecnica della surrogazione di maternità, ovvero la gestazione per altri, che necessita il coinvolgimento di una donna ai soli fini del perseguimento di un progetto di genitorialità altrui. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce, all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), «il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro», e in tale fattispecie rientra anche la tecnica di surrogazione di maternità, cosiddetto «utero in affitto». Il desiderio di procreazione può essere supportato da varie terapie mediche, ma richiede la consapevolezza del rispetto dei diritti di ogni individuo coinvolto e in particolare dei diritti del nascituro, ritenuti prevalenti. La legge n. 40 del 2004, al comma 6 dell'articolo 12, prevede che «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro». Si tratta di un divieto limitato agli atti commessi nel nostro Paese e che non fornisce tutela ai soggetti coinvolti qualora tali atti siano compiuti all'estero; in particolare non sono tutelate le donne più vulnerabili che vivono nei Paesi in via di sviluppo. Tuttavia, si rileva che il codice penale, all'articolo 7, stabilisce espressamente la punibilità per taluni reati commessi all'estero, compresi quelli per i quali speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana. Sulla base di tale previsione la presente proposta di legge, composta da un solo articolo, integra il comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 disponendo la punibilità della surrogazione di maternità anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pene stabilite dal presente comma per la surrogazione di maternità si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano».

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