PDL 1025

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1025

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
GIAGONI, PIERRO, MIELE

Modifica all'articolo 14 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di attribuzione del demanio marittimo alla competenza della regione

Presentata il 21 marzo 2023

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Onorevoli Colleghi! – La battaglia per l'inserimento del principio di insularità nella Costituzione, sfociata poco più di un anno fa nella presentazione di una proposta di legge costituzionale nazionale sottoscritta da oltre 100.000 cittadini sardi e nell'approvazione della legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, che ha modificato l'articolo 119 della Costituzione, comporta il riconoscimento da parte dello Stato italiano del grave e insuperabile svantaggio naturale derivante dal fatto di vivere in un'isola. Uno degli aspetti più peculiari, che testimoniano la scarsa o nulla attenzione dello Stato in merito all'impatto che la condizione di insularità ha sulla vita dei cittadini sardi, è presente nella disciplina vigente in materia di proprietà del demanio marittimo.
Lo Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, all'articolo 14, primo comma, prevede infatti che «La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo». L'esclusione del demanio marittimo dai beni trasferiti alla regione comporta notevoli limitazioni per la regione stessa, che si vede privata di un bene identitario fondamentale per il perseguimento delle proprie politiche di sviluppo del lavoro e del progresso economico e sociale.
Si tratta di una norma anacronistica e dannosa. Essa comporta un aggravio burocratico per i cittadini e una penalizzazione economica, giacché il demanio marittimo costituirebbe per la regione una significativa fonte di introiti, oggi percepiti dallo Stato, in misura irrisoria e parziale.
Inoltre, essa sottrae uno snodo strategico per le politiche di promozione e sviluppo delle risorse turistiche e ambientali.
Si tratta, dunque, di un danno considerevole, al quale si aggiunge il problema degli oneri di gestione, controllo, mantenimento in efficienza e tutela (anche) di quelle porzioni di territorio che sono posti a carico della regione e degli enti locali: in sostanza, i cittadini sardi sostengono i costi e lo Stato si limita a percepire i proventi.
Si ricorda che la Regione siciliana ha ottenuto la piena titolarità e proprietà dei beni del demanio marittimo fin dall'approvazione del proprio Statuto ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455.
Oggi, a settant'anni di distanza, la regione Sardegna non può certo rinunciare alla proprietà del bene più rilevante per il suo territorio, senza il quale rischia di subire una pesante penalizzazione in termini di competitività e di capacità di affrontare in modo adeguato le sfide legate all'economia globale.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge costituzionale 23 febbraio 1948, n. 3, la parola: «escluso» è sostituita dalla seguente: «compreso».

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