PDL 1022

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1022

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
D'ORSO, AMATO, ASCARI, CAFIERO DE RAHO, CHERCHI, FEDE, GIULIANO, MORFINO, PAVANELLI, SCERRA

Modifiche all'articolo 633 del codice penale, in materia di occupazione abusiva di edifici altrui adibiti ad abitazione, e introduzione dell'articolo 703-bis del codice di procedura civile, concernente la tutela del possesso di immobili adibiti ad abitazione

Presentata il 20 marzo 2023

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Onorevoli Colleghi! – Le notizie di cronaca degli ultimi tempi, tra cui si richiama l'incredibile vicenda di due anni fa del signor Ennio Di Lalla, romano, di 86 anni di età, il quale dopo essere stato dimesso dall'ospedale ha trovato la propria casa occupata con la serratura della porta di ingresso sostituita, riuscendo a rientrare nel possesso del proprio alloggio soltanto dopo numerosi giorni, hanno evidenziato come il fenomeno delle occupazioni abusive delle abitazioni stia diventando un problema sempre più frequente e preoccupante nel nostro Paese. Sono, infatti, aumentati i casi di occupazione abusiva: sono sempre più numerosi i soggetti che, senza essere titolari di un contratto di locazione e senza alcun altro titolo legittimo, si introducono e occupano abusivamente gli immobili altrui, esautorando i legittimi proprietari o assegnatari. Si tratta, spesso, di soggetti che non hanno alcuno scrupolo, i quali approfittano della condizione di debolezza in cui versano i soggetti disabili, gli anziani, i malati o altri soggetti fragili per impossessarsi delle loro abitazioni, ponendoli in condizioni di estrema difficoltà. Questo fenomeno sta destando un forte allarme sociale, anche in considerazione delle condotte violente e intimidatrici con cui si manifesta e delle modalità sistematiche con cui si verifica, spesso attraverso una vera e propria regia da parte di reti criminali, che mette in condizioni di incertezza i legittimi proprietari o assegnatari di un immobile, i quali non si sentono tutelati a pieno nei loro diritti dalla normativa vigente. Si tratta di episodi in cui oltre alla tutela della proprietà si impone la tutela della persona e, in particolare, della dignità e della libertà morale del proprietario o dell'assegnatario dell'alloggio, che spesso si rivela una persona vulnerabile; proprio in virtù di tale caratteristica appare necessaria l'introduzione di una disciplina speciale di tutela sia in materia penale, con la previsione di sanzioni più severe per il reo rispetto a quelle attualmente previste all'articolo 633 del codice penale, sia in materia civile, con l'istituzione di una sorta di corsia preferenziale mediante disposizioni acceleratorie dello strumento processuale volto a reintegrare nel possesso il soggetto che ne ha diritto. Alla luce di quanto esposto in premessa, la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di contrastare i richiamati fenomeni di occupazione abusiva delle abitazioni e di porvi rimedio disponendo l'introduzione di talune fattispecie aggravate nell'articolo 633 del codice penale, che punisce l'invasione di terreni o edifici altrui, e, in secondo luogo, la modifica di alcune disposizioni del rito civile cautelare possessorio, per renderlo più semplice e rapido nel far conseguire al legittimo proprietario o possessore la reintegrazione nel possesso o la disponibilità materiale dell'immobile del quale è stato spogliato in maniera illegittima. Si vuole così rafforzare la tutela di tanti soggetti fragili che, ad esempio, dopo essere stati dimessi dall'ospedale o di rientro dalle ferie, trovino la propria abitazione occupata con la serratura della porta di ingresso sostituita e con la conseguente impossibilità di accedere alla propria dimora. Oltre al danno economico, derivante dalla lesione del diritto di proprietà, si configura, di fatto, un danno morale perché, oltre a essere impedito il rientro nel proprio alloggio, al proprietario o assegnatario viene preclusa anche la fruizione dei propri beni e dei propri effetti personali. È evidente come il disvalore di queste condotte sia molto più rilevante dell'invasione di un terreno, magari incolto, e meriti pertanto un trattamento sanzionatorio più severo rispetto alla fattispecie di reato base.
L'obiettivo che si intende conseguire con la presente proposta di legge è quello di scoraggiare e di dissuadere molti soggetti malintenzionati dal violare non solo il diritto di proprietà ma anche la dignità e la libertà morale della vittima, soprattutto nei casi in cui l'occupazione ha ad oggetto un immobile adibito ad abitazione di soggetti fragili come gli anziani, i disabili o i soggetti affetti da grave patologia. In particolare, l'intervento di natura penalistica si propone non solo di adeguare la normativa alle istanze di tutela del bene giuridico-patrimonio che vengono reclamate dalla collettività ma anche di rendere più coerente l'intero impianto sanzionatorio dei reati contro il patrimonio, atteso che appare francamente irragionevole che il reato di furto in abitazione sia punito con la pena della reclusione fino a dieci anni mentre il reato di occupazione di un'abitazione altrui, derivante da una condotta che può protrarsi nel tempo e comprende sempre anche lo spossessamento di tutto ciò che è custodito nell'abitazione, nonché, addirittura, il danneggiamento o la distruzione delle cose mobili rinvenute al suo interno, sia attualmente punito con la pena della reclusione fino al massimo di tre anni.
La presente proposta di legge consta di quattro articoli.
L'articolo 1 apporta all'articolo 633 del codice penale le seguenti modifiche rispetto al testo vigente: si introduce una fattispecie con elementi di specialità rispetto al reato base di cui al primo comma, diretta a perseguire con sanzioni penali più severe la condotta di invasione di edifici altrui, di proprietà pubblica o privata, adibiti ad abitazione, che avvenga con violenza alle persone o con minaccia ovvero approfittando dell'assenza della persona offesa; oltre alla conferma delle circostanze aggravanti già previste nel secondo comma dell'articolo 633 vigente, che ricorrono quando il fatto è commesso da più di cinque persone o da una persona palesemente armata, si introduce un'ulteriore circostanza aggravante se il fatto è commesso su immobile adibito ad abitazione di persona disabile, ultrasettantenne o affetta da grave patologia. La repressione più rigorosa di quest'ultima specifica condotta si impone per tutelare i soggetti fragili che rappresentano le vittime privilegiate delle occupazioni abusive in quanto più esposti e sensibili alle minacce e alle intimidazioni loro rivolte dagli occupanti, mentre il mantenimento delle aggravanti quando il fatto sia commesso da più di cinque persone o da persona palesemente armata si fonda sulla volontà di consentire le intercettazioni nelle ipotesi sintomatiche di un coinvolgimento della criminalità organizzata o comunque di vere e proprie associazioni a delinquere finalizzate alla sistematica occupazione e al controllo di interi edifici o comprensori residenziali; infine, sono aggiunti due nuovi commi che stabiliscono, rispettivamente, la procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi aggravate e l'espressa esclusione delle circostanze aggravanti ad effetto speciale previste dall'articolo 633 dal giudizio di bilanciamento di cui all'articolo 69 del codice penale. La formulazione di quest'ultimo comma ricalca quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 624-bis del codice penale in relazione al reato di furto in abitazione.
L'articolo 2 modifica l'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, inserendo le fattispecie aggravate di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 633 del codice penale, come modificato dall'articolo 1 della presente proposta di legge, nell'elenco dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
L'articolo 3 introduce il nuovo articolo 703-bis del codice di procedura civile, configurando un procedimento cautelare possessorio ad hoc per l'ipotesi che lo spoglio abbia ad oggetto immobili adibiti ad abitazione del ricorrente, al fine di assicurare una tutela più rapida ed efficace al legittimo possessore o proprietario dell'abitazione illegittimamente occupata che si rivolge al giudice per essere reintegrato nel possesso nonché nella disponibilità materiale del proprio immobile, a seguito dello spoglio subìto. Innanzitutto, si dispone che la domanda possa essere proposta anche verbalmente nel corso dell'udienza, senza formalità, prevedendo in tale ipotesi che il giudice faccia redigere apposito processo verbale a cui andrà sempre allegata copia del titolo da cui si evinca la proprietà o il diritto reale o personale di godimento del ricorrente. Si prevede, inoltre, che successivamente all'acquisizione delle informazioni, ove la domanda non appaia manifestamente infondata, il giudice pronunci decreto provvisoriamente esecutivo con cui ordina la reintegrazione del ricorrente nel possesso dell'immobile e fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a tre giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. Si stabilisce, altresì, che il ricorso, eventualmente redatto direttamente in sede di udienza con il processo verbale, e il decreto debbano essere notificati presso l'immobile oggetto dell'istanza a cura dell'ufficiale giudiziario entro tre giorni dalla presa in carico della notificazione. Contestualmente alla notificazione, l'ufficiale giudiziario redige verbale nel quale identifica i soggetti occupanti l'immobile, dà atto di aver ingiunto agli stessi il rilascio dell'immobile, che deve avvenire entro i due giorni successivi, e annota le eventuali eccezioni sollevate dai soggetti occupanti e ogni altra notizia utile. Terminate le operazioni, l'ufficiale giudiziario deposita senza ritardo il verbale presso la cancelleria del giudice che ha emanato il decreto. Infine, si prevede che il giorno successivo al termine assegnato per il rilascio l'ufficiale giudiziario acceda all'immobile per immettere nel possesso l'istante e, se l'immobile non è stato ancora liberato, proceda immediatamente allo sgombero coattivo con l'assistenza della forza pubblica e dei servizi sociali e socio-sanitari, ove tra gli occupanti vi siano soggetti minori, ultrasettantenni o disabili gravi o gravissimi. All'udienza fissata nel decreto, il giudice, verificata la regolare e tempestiva notificazione del ricorso e del decreto, letto il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario, sentite le parti ove personalmente comparse e valutata ogni circostanza utile, con ordinanza, può confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con decreto. Contro l'ordinanza è sempre ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.
Da ultimo, l'articolo 4 reca disposizioni in materia di spese di giustizia stabilendo che il procedimento di cui all'articolo 703-bis del codice di procedura civile è esente dal versamento del contributo unificato.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 633 del codice penale)

1. All'articolo 633 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160 se il fatto riguarda immobili, di proprietà pubblica o privata, adibiti ad abitazione altrui ed è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero durante l'assenza della persona offesa»;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160:

1) se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi da più di cinque persone o da persona palesemente armata;
2) se il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno di persona disabile o di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia»;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Per i fatti di cui al secondo e al terzo comma si procede d'ufficio.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 6, e 98, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui al presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità delle stesse risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

«f-ter) delitto di invasione di edifici nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 633, secondo e terzo comma, del codice penale».

Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 703-bis del codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 703 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 703-bis. – (Domande di reintegrazione nel possesso di immobili adibiti ad abitazione) – Le domande di reintegrazione nel possesso aventi ad oggetto immobili, di proprietà pubblica o privata, adibiti ad abitazione del ricorrente possono essere proposte verbalmente in udienza, anche senza formalità. Delle stesse il giudice fa redigere processo verbale cui è sempre allegata copia del titolo da cui si evince la proprietà o il diritto reale o personale di godimento del bene da parte del ricorrente.
Il giudice, acquisite nella stessa udienza sommarie informazioni, se ritiene la domanda non manifestamente infondata, ordina con decreto provvisoriamente esecutivo la reintegrazione nel possesso dell'immobile in favore del ricorrente e fissa, con il medesimo decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a tre giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.
Il ricorso e il decreto provvisoriamente esecutivo devono essere notificati presso l'immobile oggetto di spoglio, a cura dell'ufficiale giudiziario, entro tre giorni dalla presa in carico della notificazione. Contestualmente alla notificazione, l'ufficiale giudiziario redige processo verbale nel quale identifica i soggetti occupanti l'immobile, dà atto di aver ingiunto agli stessi il rilascio dell'immobile, che deve avvenire entro i due giorni successivi, e annota le eventuali eccezioni sollevate dai soggetti occupanti e ogni altra notizia utile. Terminate le operazioni, l'ufficiale giudiziario deposita senza ritardo il processo verbale presso la cancelleria del giudice che ha emanato il decreto.
Il giorno successivo al termine assegnato per il rilascio, l'ufficiale giudiziario accede all'immobile per immettere nel possesso l'istante. Se l'immobile non è stato ancora liberato, l'ufficiale giudiziario procede immediatamente allo sgombero coattivo con l'assistenza della forza pubblica e dei servizi sociali e socio-sanitari, ove tra gli occupanti vi siano soggetti minori, ultrasettantenni o disabili gravi o gravissimi.
All'udienza il giudice, verificata la regolare e tempestiva notificazione del ricorso e del decreto, letto il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario, sentite le parti ove comparse personalmente e valutata ogni circostanza utile, con ordinanza, conferma, modifica o revoca il provvedimento emanato con decreto. Contro l'ordinanza è sempre ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies».

Art. 4.
(Disposizioni in materia di spese di giustizia)

1. Il procedimento di cui all'articolo 703-bis del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, non è soggetto al contributo unificato previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

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