PDL 1020

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1020

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BOF, MOLINARI, ZINZI, BENVENUTO, MONTEMAGNI, PIZZIMENTI, BARABOTTI, BRUZZONE, CAVANDOLI, DI MATTINA, GIAGONI, NISINI, PIERRO

Modifiche agli articoli 142 e 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di aree tutelate nelle adiacenze dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua e di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica in tali aree, nei boschi e nelle foreste

Presentata il 20 marzo 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, affronta una problematica posta da molti comuni. Infatti, quasi tutte le civiltà nascono lungo i corsi fluviali e pertanto la maggior parte degli aggregati urbani si sono sviluppati lungo i corsi d'acqua. Allo stesso modo, negli anni, tali aggregati urbani si sono espansi in continuità con i centri storici.
In molti casi, l'espansione ha interessato non solo le zone delimitate dagli strumenti urbanistici, come le zone territoriali omogenee A e B, ma anche le zone D e F che molto spesso sono caratterizzate da costruzioni ed edifici che, per epoca costruttiva e per tipologia, non sono meritevoli di tutela paesaggistica, anzi in molti casi rappresentano elementi detrattori del paesaggio.
Nelle aree urbane, soprattutto fuori dai centri storici, e nelle aree artigianali molto spesso si rende necessaria la realizzazione, da parte delle amministrazioni, di interventi infrastrutturali atti a migliorare i servizi connessi e la viabilità, interventi che spesso vengono immotivatamente gravati sia nei tempi sia nei costi dal vincolo paesaggistico.
In considerazione che il vincolo paesaggistico di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito «codice», non si applichi nelle zone territoriali omogenee A e B, si ritiene ingiustificata la permanenza di tale vincolo nelle altre zone.
Prima dell'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, erano previsti soltanto i vincoli ambientali di notevole interesse pubblico, da istituire ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e del relativo regolamento di applicazione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357. Ciascun vincolo veniva istituito con apposito decreto del competente Ministro e la loro validità è rimasta confermata dai successivi provvedimenti in materia, quali il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e il codice.
Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, ha esteso automaticamente l'apposizione del vincolo ad alcune aree ope legis, ossia senza l'apposita procedura istitutiva con decreto ministeriale, valevole per ciascun territorio. Tuttavia, l'applicazione automatica del vincolo ex lege a tali aree non fu generalizzata; infatti dall'applicazione sono state escluse le aree edificate e abitate esistenti alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 431 del 1985.
Da quanto sopra descritto si evince che l'assimilazione a vincolo paesaggistico di tutte le aree comprese nella fascia posta in prossimità di ciascuna sponda di fiumi, torrenti e corsi d'acqua, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 142 del codice, non avviene sulla base di criteri di valutazione paesaggistica ma solo della distanza dall'asta idrica, a prescindere da altri elementi di valutazione.
Non essendovi pertanto un'analisi paesaggistica dei luoghi sottoposti a vincolo che valuti il pregio paesaggistico da tutelare, si ritiene che proprio in prossimità delle aree urbanizzate la distanza di 150 metri sia eccessiva e sia più congrua una distanza di 50 metri. Peraltro, la stessa norma esclude l'applicazione indiscriminata del vincolo tanto che all'interno della stessa distanza prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 142 del codice, le aree urbane A e B ne vengono escluse.
Si ritiene pertanto che la riduzione di tale distanza con comporti il venir meno della possibilità di tutela, in quanto la stessa norma non tiene conto del bene paesaggistico da tutelare ma solo di una determinata distanza metrica da un punto; a tutela delle aree di particolare pregio paesaggistico resta comunque il vincolo diretto che può essere istituito, ove si ravvisi tale esigenza.
A tale fine, la presente proposta di legge, alla lettera a) del comma 1, intende modificare le distanze riducendo le aree sottoposte a un vincolo generale che non sottostà a un'analisi di salvaguardia paesaggistica specifica, andando incontro alle esigenze di semplificazione e di sburocratizzazione del procedimento amministrativo in materia edilizia.
Al comma 2 della presente proposta di legge si procede, invece, alla modifica della lettera c) del comma 1 dell'articolo 149 del codice, tenuto conto che in molte parti del nostro Paese si assiste all'abbandono delle aree rurali in quanto sovente poco remunerative e quindi non in grado di consentire la permanenza e la prosecuzione delle attività silvo-agricole-pastorali ad esse connesse.
Questo problema si accentua ancora di più nelle aree montane, ossia nelle aree dove il clima a volte non consente alcuna varietà di coltivazione e spesso le aziende vivono di allevamento al pascolo e di attività agro-silvo-boschive.
Ai giorni nostri la competitività tra le aziende impone di poter lavorare i fondi nonché di potervi accedere con mezzi meccanici che ne favoriscano la lavorazione e in alcuni casi anche i trattamenti e la raccolta.
La presenza delle suddette attività in tali territori è molto spesso un presidio manutentivo delle aree sia sotto il profilo ambientale sia dal punto di vista idrogeologico.
Tuttavia, il vincolo di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 142 del codice espone molto spesso tali aziende, dall'economia molto fragile, a sostenere oneri amministrativi insostenibili relativi, molto spesso, a interventi la cui remuneratività non giustifica l'incombenza burocratica.
Inoltre, anche le attività di manutenzione dei fondi, assimilate ad attività conseguite in territori vincolati, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'articolo 142 del codice, espongono molto spesso e in modo discrezionale i conduttori delle aziende al rischio di essere imputati in procedimenti penali anche per l'espletamento di manutenzioni indispensabili alla conduzione del fondo o minimali.
Peraltro, il comma 1 dell'articolo 149 del codice, nell'escludere alcune attività dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica prescritta dagli articoli 146, 147 e 159 del medesimo codice, si riferisce, alla lettera b), a costruzioni edilizie e opere civili inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e, alla lettera c), alle attività per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antiincendio e di conservazione da eseguire nei boschi e nelle foreste tutelati ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'articolo 142 del medesimo codice, prescrivendo comunque un'autorizzazione in base alla normativa in materia, senza alcun riferimento ad attività di manutenzione ordinaria e di gestione forestale, indispensabili per la salvaguardia e la tutela dei territori, oppure ad attività di manutenzione della viabilità forestale, fondamentali per qualsiasi attività agro-silvo-pastorale.
Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene pertanto indispensabile l'ampliamento delle fattispecie di esenzione previste dal citato articolo 149 del codice ai territori sottoposti a vincolo di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 142 del medesimo codice, allo scopo di agevolare e salvaguardare l'esecuzione, senza una specifica autorizzazione, di tutte quelle attività minimali e di carattere ordinario che i conduttori dei fondi hanno ancora il «coraggio» di garantire a tutela e salvaguardia dei territori di montagna.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 142, le parole: «150 metri» sono sostituite dalle seguenti: «50 metri»;

b) all'articolo 149, comma 1:

1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) per gli interventi preventivi per la mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree indicate dall'articolo 142, comma 1, lettera c), eseguiti da parte degli enti titolari o su delega degli stessi»;

2) alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque consentiti, senza richiesta di alcuna autorizzazione, i lavori di manutenzione ordinaria e le attività di gestione forestale per la salvaguardia e la tutela dei territori, ivi compresa la manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali».

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