PDL 1002

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1002

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Norme in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica. Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Presentata il 15 marzo 2023

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Onorevoli Deputati! – La presente proposta di legge persegue l'obiettivo di tutelare il territorio, la salute pubblica e l'economia mediante il controllo della fauna selvatica. È stata presentata il 17 maggio 2019 al consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ed esaminata dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 19 settembre e del 15 ottobre 2019 e, in quest'ultima, approvata a maggioranza senza modifiche.
Con la modifica all'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 («Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), si attribuisce un ruolo primario ai cacciatori nella gestione degli ungulati, considerando che il continuo incremento della proliferazione di cinghiali e di altri mammiferi selvatici rende estremamente difficoltoso per i pochi agenti forestali e venatori del territorio affrontare e risolvere il problema.
La ratio della presente proposta di legge è quella di attribuire alle regioni la gestione del controllo degli ungulati, anche al di fuori dei periodi e degli orari vigenti, e di affidare l'attuazione dei piani di abbattimento ai cacciatori soci delle riserve di caccia, coordinati dalle guardie venatorie dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.
Il problema della proliferazione dei cinghiali e di altri ungulati selvatici è ben noto alle istituzioni, sia locali che nazionali. Questi animali hanno un grande impatto sia sull'agricoltura, per la quale rappresentano oramai una minaccia e un'emergenza di interesse collettivo, sia sulla sicurezza, in ragione del considerevole numero di incidenti stradali da essi causati.
Durante i lavori presso la citata Commissione è emerso che sono aumentate le segnalazioni di danni nei terreni agricoli del Friuli Venezia Giulia: prendendo in considerazione solo i danni causati dai cinghiali, dai 91 casi del 2018 si è passati ai 218 del 2019. Gli ungulati danneggiano i campi e radono al suolo terreni agricoli con la conseguenza di mettere in seria difficoltà i professionisti del settore.
Un ulteriore dato fondamentale che non può passare inosservato è quello relativo agli incidenti automobilistici: l'osservatorio dell'Associazione sostenitori ed amici della polizia stradale, nel 2018, ha registrato in Italia 148 incidenti significativi con il coinvolgimento di animali, nei quali 11 persone sono morte e 189 sono rimaste seriamente ferite. Dati che, purtroppo, si confermano anche nel 2019.
Le azioni finalizzate a garantire la sicurezza stradale devono puntare alla diminuzione del numero di vittime da incidente stradale e, quindi, dei relativi tassi di incidentalità, mortalità e ferimento. Pertanto, un'importante funzione di monitoraggio e di prevenzione va individuata senz'altro nell'attività di controllo della popolazione di animali selvatici attraverso specifiche azioni e non può ritenersi a tale fine sufficiente l'adozione di metodi alternativi al controllo venatorio; secondo studi e sperimentazioni (per esempio quelli della provincia di Pordenone) l'impiego di fonti luminose, sagome, repellenti e simili non si è dimostrato efficace e gli scarsi risultati conseguiti portano a ritenere che l'unica soluzione sia l'abbattimento.
Il recente intervento legislativo di altre regioni sul tema specifico è sfociato in un contenzioso costituzionale e, pertanto, l'unica soluzione praticabile è la modifica all'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, così da incentivare la sicurezza stradale e la tutela delle produzioni agricole, delle persone e del territorio. La presente proposta di legge è stata approvata a maggioranza e senza modifiche da parte dell'assemblea del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

La presente proposta di legge prevede, all'articolo 2, la clausola di invarianza finanziaria ove si dispone che «Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nella sua formulazione vigente, prevede che le regioni autorizzino piani di abbattimento selettivi delle specie di fauna selvatica necessari per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e delle persone, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, qualora l'utilizzo dei metodi ecologici si sia rivelato inefficace, e che tali piani siano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali.
La modifica contenuta nella presente proposta di legge prevede che l'attuazione dei piani di abbattimento sia operata dai cacciatori coordinati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni pubbliche.
Le modifiche proposte non costituiscono, pertanto, un carico autonomo e ulteriore rispetto alla copertura finanziaria già prevista dalla normativa nazionale vigente.

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e delle persone, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia e anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18. Tale controllo, esercitato selettivamente, è praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora si verifichi l'inefficacia di tali metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini o agli enti, comunque denominati, costituiti tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria nelle aree interessate, coordinati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni pubbliche. Le guardie venatorie possono altresì avvalersi anche dei proprietari o dei conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, degli operatori faunistici e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio».

Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

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