PDL 10

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 10

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SCHULLIAN, GEBHARD, STEGER

Introduzione dell'articolo 413-bis del codice civile, concernente il decesso del beneficiario dell'amministrazione di sostegno privo di eredi conosciuti

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – La legge 9 gennaio 2004, n. 6, ha introdotto la figura dell'amministratore di sostegno, modificando il libro primo, titolo XII, del codice civile. Dopo diciotto anni di applicazione del nuovo istituto, si sente la necessità di apportare all'impianto normativo alcuni correttivi che siano coerenti con la gestione concreta di tale istituto.
In particolare, l'esperienza operativa ha dimostrato alcune carenze in relazione al decesso del beneficiario in mancanza di eredi, fattispecie che ad oggi non è regolata dalla legge. Con la morte del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, l'amministratore di sostegno cessa dalle proprie funzioni, ma la cessazione di ogni attività, in assenza di parenti, non corrisponde alla diligenza del buon padre di famiglia che non consente di interrompere gli adempimenti in corso di pagamento delle utenze, quali i canoni di locazione, le spese condominiali, le rette delle strutture presso le quali il beneficiario risiedeva e le spese funerarie.
Per ovviare a tali problemi e per garantire l'applicazione uniforme delle procedure che oggi sono gestite diversamente da ogni tribunale, si propone di integrare il libro primo, titolo XII, capo I, del codice civile prevedendo che, in caso di decesso del beneficiario dell'amministrazione di sostegno privo di eredi conosciuti, il giudice tutelare nomini l'amministratore quale curatore dell'eredità giacente per la liquidazione dell'attivo ereditario. Si stabilisce, inoltre, un termine di tre mesi dal decesso del beneficiario, entro il quale l'amministratore di sostegno deve depositare il rendiconto finale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al capo I del titolo XII del libro primo del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 413-bis. – (Decesso del beneficiario privo di eredi conosciuti) – In caso di decesso del beneficiario, titolare di beni immobili e mobili, privo di eredi conosciuti, il giudice tutelare nomina l'amministratore di sostegno, ove non vi siano casi di incompatibilità, quale curatore dell'eredità giacente al fine di liquidare l'attivo ereditario, decurtato delle passività documentate.
L'amministratore di sostegno deve in ogni caso depositare il rendiconto finale dell'amministrazione entro tre mesi dal decesso del beneficiario».

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