PDL 991

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 991

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CIRIELLI, FERRO, DEIDDA, PRISCO, ZUCCONI, BOND,
ORSINI, ZANELLA

Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia
di assistenza legale in favore del personale delle Forze di polizia

Presentata il 25 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! — Negli ultimi anni, a causa dell'incessante dilagare della criminalità, gli appartenenti alle Forze di polizia sono esposti quotidianamente a situazioni di pericolo per se stessi e per gli altri concittadini.
Coloro che sacrificano la propria vita – non di rado – si trovano altresì coinvolti in procedimenti giudiziari a seguito dei comportamenti che sono costretti ad assumere nel corso del loro operato.
Al fine di comprendere i risvolti negativi che gli eventi processuali comportano nella vita personale, professionale ed economica delle persone coinvolte occorre brevemente ripercorrere l’excursus legislativo riguardante la tutela legale del personale delle Forze di polizia.
La prima norma che ha regolato la materia del rimborso delle spese legali per gli appartenenti alle Forze di polizia è l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante «Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico» (cosiddetta «legge Reale»). La norma ha carattere speciale, atteso che disciplina la materia del rimborso delle spese legali solo nei confronti di coloro che hanno la qualificazione soggettiva di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza.
L'articolo prevede, in particolare, che nei procedimenti penali i soggetti indicati, su espressa richiesta, possono essere difesi dall'Avvocatura dello Stato, ovvero da un libero professionista, nominato dall'interessato. Nel caso di nomina di un difensore di fiducia, le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno, salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.
Ai fini dell'applicabilità della disciplina in oggetto sono richiesti, oltre alla qualificazione soggettiva, due presupposti di carattere oggettivo: il procedimento deve riguardare fatti compiuti nell'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e che hanno comportato l'utilizzo da parte del soggetto agente di armi o di un altro mezzo di coazione fisica.
L'intento perseguito dal legislatore era quello di rendere i soggetti, che agiscono in nome e per conto dell'amministrazione, indenni dalle spese legali derivanti dai procedimenti giudiziari strettamente connessi all'espletamento delle loro funzioni istituzionali, imputando – per tale ratio – gli effetti delle loro azioni direttamente all'amministrazione di appartenenza.
Nella formulazione originaria della norma, l'elemento materiale necessario ai fini della concessione della tutela legale era identificato nei soli fatti – reato perpetrato con l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.
Al fine di superare tale limite e di apprestare una tutela ad ampio raggio ai soggetti indicati, in via pattizia, il legislatore, con gli articoli 33 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, di recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995, ha esteso la tutela legale prevista dall'articolo 32 della legge n. 152 del 1975 anche ai procedimenti penali relativi a fatti non commessi con l'uso di armi o di un altro mezzo di coazione fisica.
Successivamente, la materia ha subìto delle modifiche grazie all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione». La norma, però, a differenza dell'articolo 32 della legge n. 152 del 1975, sancisce un principio di carattere generale applicabile a tutti i pubblici dipendenti, in quanto prevede il rimborso delle spese legali relative ai giudizi civili, penali e amministrativi promossi nei confronti di tutti i dipendenti delle amministrazioni statali in conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali. Secondo la norma, le spese legali sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura di Stato qualora il procedimento de quo si concluda con una sentenza o un provvedimento che escluda la responsabilità dell'agente.
L'introduzione, nel corso degli anni, di diverse norme – a carattere speciale e generale – ha creato incertezza sulla disciplina da applicare agli appartenenti alle Forze di polizia, tant'è che il Consiglio di Stato (sezione I, pareri 6 maggio 2009, n. 1182 e 11 marzo 2011, n. 1054) è intervenuto per chiarire che l'entrata in vigore della disposizione generale del 1997 (articolo 18 del decreto-legge n. 67 del 1997), pur non incidendo sulla vigenza della normativa speciale (articolo 32 della legge n. 152 del 1975), ha – implicitamente determinato l'abrogazione delle norme di recepimento dei provvedimenti contrattuali del 1995, «limitando nuovamente l'applicazione della disciplina del 1975 ai soli casi di uso di armi o di altri mezzi coercitivi, riconducendo le restanti ipotesi all'ambito applicativo della disposizione generale». Pertanto, l'abrogazione de quo ha comportato quale conseguenza la riviviscenza della normativa di cui all'articolo 32 della legge n. 152 del 1975 nella sua formulazione originaria, limitando nuovamente l'applicazione della disciplina in essa prevista alle sole ipotesi in cui i fatti oggetto di procedimento penale abbiano comportato l'utilizzo, da parte del soggetto agente, delle armi o di un altro mezzo coercitivo e riconducendo le restante ipotesi, laddove ricorrano i presupposti, all'ambito applicativo della disciplina generale prevista dall'articolo 18 del decreto-legge n. 67 del 1997 che, però, non offre la medesima garanzia prevista dall'articolo 32.
È evidente che l'attuale impostazione normativa, oltre a creare incertezza, lascia direttamente privi di tutela proprio coloro che quotidianamente rischiano la vita per difendere la nostra incolumità e fa, altresì, venir meno il carattere di favore che il legislatore aveva inteso demandare agli appartenenti alle Forze di polizia, dapprima prevedendo una disciplina di carattere speciale e da ultimo recependo gli accordi sindacali volti a estendere l'operatività della norma.
I poliziotti, i carabinieri e i militari rischiano quotidianamente la vita per aiutare gli altri e spesso protraggono l'orario di servizio per improrogabili esigenze istituzionali. Nonostante ciò v'è, in questo caso, un parziale abbandono da parte dello Stato e del Governo, che non comprende che, per tale categoria che guadagna molto spesso poco più di 1.000 euro al mese, affrontare un processo potrebbe dire andare incontro a una vera e propria rovina.
Non si può decidere di abbandonare chi non ha mai abbandonato lo Stato anche sacrificando la propria vita.
Tenuto conto che il legislatore ha già riconosciuto, con l'articolo 32 della legge n. 152 del 1975, un regime diverso rispetto al restante personale del pubblico impiego, si rende necessario chiarire e completare il vigente regime di tutela legale estendendolo ai fatti compiuti in servizio anche diversi da quelli relativi all'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica e, quindi, inserire un ulteriore articolo nella legge n. 152 del 1975 che stabilisca tale previsione.
Al fine di assicurare la copertura finanziaria del relativo onere, si prevede che una quota non superiore a un decimo delle risorse destinate al Ministero dell'interno, nell'ambito delle somme disponibili del Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, sia utilizzata per coprire tale onere e, quindi, per l'incremento dell'apposito capitolo di spesa già gestito dallo stesso Ministero per l'attuazione del richiamato articolo 32 della legge n. 152 del 1975.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis. – 1. Nei procedimenti penali e civili a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, le disposizioni dell'articolo 32 si applicano anche per fatti commessi in servizio diversi da quelli relativi all'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, a decorrere dall'anno 2019, una quota non superiore a un decimo delle risorse del Fondo unico di giustizia, di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, è destinata alla copertura del relativo onere».

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