XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 989
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa delle deputate
BARTOLOZZI, PRESTIGIACOMO
Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di pari opportunità tra donne e uomini nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura
Presentata il 24 luglio 2018
Onorevoli Colleghi! — Nella Costituzione – come noto – è stato ormai espressamente recepito il principio di promozione delle pari opportunità fra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.
La legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, ha modificato l'articolo 51, primo comma, della Costituzione, ponendo in capo alla Repubblica il compito di promuovere «con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». Già prima, la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, ha stabilito che le regioni ad autonomia speciale devono promuovere condizioni di parità di accesso alle consultazioni elettorali, al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi; nella medesima direzione, la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha prescritto che le regioni a statuto ordinario devono, con proprie leggi, promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
Il recepimento, al massimo livello delle fonti del diritto, del principio in parola costituisce il frutto di un lungo percorso culturale, sociale e politico, per il quale ci siamo lungamente battuti e che ha già fatto registrare significativi traguardi: basti pensare, fra i tanti, alle numerose previsioni via via inserite nella legislazione elettorale nazionale, regionale e locale, o in tema di società partecipate pubbliche.
Se è vero che molto si è già fatto, non è meno vero che tanto ancora resta da fare.
In questa prospettiva, spiace constatare come il Consiglio superiore della magistratura risulti ancora sostanzialmente impermeabile al vento del cambiamento.
I numeri, purtroppo, sono impietosi: su sedici membri togati, una sola donna è stata eletta nella consiliatura 2002-2006; quattro in quella 2006-2010; due in quella 2010-2014; una soltanto in quella 2014-2018; 5 nell'attuale.
Con la presente proposta di legge, che introduce la doppia preferenza con l'obbligo di alternanza di genere, ci si prefigge di togliere uno degli organi di garanzia fondamentali del nostro ordinamento dal cono d'ombra creatosi in materia di pari opportunità.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il sistema di elezione assicura le pari opportunità di donne e uomini nella composizione della rappresentanza eletta dai magistrati ordinari ai sensi del comma 1»;
b) all'articolo 25:
1) al comma 3:
1.1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I magistrati presentatori devono presentare due candidature in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, rispettando l'alternanza dei sessi, e non possono candidarsi a loro volta»;
1.2) al terzo periodo, le parole: «del candidato» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati»;
2) al comma 5, dopo le parole: «all'articolo 23, comma 2,» sono inserite le seguenti: «segue un ordine alternato per sesso,»;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Ogni sesso deve essere rappresentato da almeno un terzo dei capilista»;
c) all'articolo 26:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ogni elettore esprime due voti per candidati di sesso diverso su ciascuna scheda elettorale»;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L'elettore esprime i voti scrivendo i nominativi dei candidati prescelti sulle apposite linee orizzontali numerate a stampa, recanti i numeri 1 e 2 al fine di contraddistinguere l'ordine dei voti secondo quanto previsto dal comma 3»;
3) al comma 6, dopo le parole: «È nullo» è inserita la seguente: «solo»;
d) all'articolo 27, comma 1, le parole: «la preferenza espressa» sono sostituite dalle seguenti: «le preferenze espresse».