PDL 98

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 98

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Disposizioni per garantire l'accesso degli animali di affezione nei luoghi pubblici, nei luoghi aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico

Presentata il 23 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — La proposta di legge in esame interviene sulla materia dell'accesso degli animali di affezione nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché sui mezzi di trasporto pubblico. Nella piena consapevolezza della rilevante valenza sociale del rapporto che lega gli uomini agli animali di affezione è necessario intervenire normativamente al fine di favorire, soprattutto nell'ambiente urbano, la convivenza con gli animali considerati da molti alla stregua di veri e propri membri della famiglia. Infatti, secondo il Rapporto Eurispes 2018, circa 3 italiani su 10 (32,4 per cento) convivono con un animale domestico.
L'articolo 1 prevede, dunque, la norma quadro in base alla quale l'accesso degli animali di affezione al seguito del proprietario o detentore è sempre consentito nel rispetto di comprovate esigenze di sicurezza e di igiene. Tale disposizione consentirà di superare il variegato panorama delle disposizioni locali che in troppi casi limitano fortemente e in maniera indiscriminata l'accesso delle persone con i propri animali al seguito ai luoghi dove si svolge la vita quotidiana.
Garantire ai proprietari la possibilità di muoversi liberamente in compagnia del proprio cane o del proprio gatto su treni, autobus, tram e taxi e di accedere senza pregiudizievoli limitazioni ai luoghi pubblici o aperti al pubblico, (negozi, supermercati, bar, ristoranti, uffici, autobus, parchi) nonché all'interno delle strutture ospedaliere e delle case di cura è un'esigenza fortemente sentita da tanti che necessita di essere soddisfatta. Tale principio di libero accesso è naturalmente affiancato da quello del possesso responsabile, che implica che il proprietario o detentore sia sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponda, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
L'articolo 2, infine, prevede che le regioni, i comuni e le capitanerie di porto identifichino i tratti delle spiagge demaniali dove è consentito il libero accesso degli animali di affezione al seguito dei proprietari o detentori, stabilendone le modalità.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Norme sull'accesso degli animali di affezione nei luoghi pubblici, nei luoghi aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico).

1. Nei luoghi pubblici, nei luoghi aperti al pubblico, comprese le strutture ospedaliere e le strutture residenziali e semi-residenziali pubbliche e private, e sui mezzi di trasporto pubblico l'accesso degli animali di affezione al seguito del proprietario o detentore è sempre consentito nel rispetto di comprovate esigenze di sicurezza e di igiene.
2. Nei luoghi di cui al comma 1, fatta eccezione per le aree di sgambamento individuate dai comuni, è d'obbligo utilizzare un guinzaglio di misura non superiore a metri 1,50 e munirsi di una museruola morbida o rigida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali ovvero su richiesta delle autorità competenti.
3. Sui mezzi di trasporto pubblico, in alternativa, è consentita la conduzione dell'animale di affezione nell'apposito trasportino.
4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cani guida per le categorie protette.
5. Il proprietario o detentore è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale di affezione e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

Art. 2.
(Accesso alle spiagge).

1. Le regioni, i comuni e le capitanerie di porto identificano i tratti delle spiagge demaniali ove è consentito l'accesso degli animali di affezione al seguito del proprietario o detentore, stabilendone le modalità.

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