PDL 960

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 960

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata ELVIRA SAVINO

Modifica alla legge 25 giugno 2003, n. 155, in materia di distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale

Presentata il 19 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende rendere più efficace l'applicazione della legge 25 giugno 2003, n. 155, cosiddetta «legge del buon samaritano», relativa alla donazione di prodotti alimentari.
Questa legge permette a tutti gli enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, che perseguono finalità civiche e solidaristiche nonché promuovono e realizzano attività d'interesse generale di recuperare gli alimenti deperibili rimasti invenduti nel circuito della ristorazione organizzata (mense aziendali, scolastiche e altri) e della grande distribuzione (supermercati e altri) e di distribuirli gratuitamente ai soggetti bisognosi.
La ratio della legge è quella di incoraggiare e di facilitare il recupero di cibo e di prodotti alimentari ancora perfettamente commestibili, il cui unico svantaggio è quello di aver perso valore commerciale e di essere quindi esclusi dal mercato tradizionale.
Allo stesso tempo essa vuole promuovere l'autoresponsabilizzazione dei soggetti che decidono di farsi coinvolgere nell'attività di recupero, con la consapevolezza della deperibilità del cibo ritirato e della delicatezza dei rapporti con i destinatari ultimi della filiera: soggetti socialmente deboli e talvolta dalla salute precaria.
La legge n. 155 del 2003 ha previsto l'equiparazione dei citati enti ai «consumatori finali» relativamente al servizio di distribuzione dei prodotti alimentari agli indigenti. Tuttavia, nella fase applicativa la norma ha trovato notevoli ostacoli burocratici che ne hanno impedito la piena operatività.
Con la presente proposta di legge si rende esplicito il principio di non responsabilità in capo agli enti per le attività di distribuzione degli alimenti, salvi ovviamente i casi di dolo e di colpa grave.
Inoltre, in assenza di una disciplina specifica relativa ai soggetti donatori, si prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato alla semplificazione degli adempimenti amministrativi e fiscali a carico degli stessi.
Questi correttivi sollecitati dal mondo del volontariato garantirebbero un nuovo impulso alle iniziative benefiche degli enti e dei soggetti donatori, riducendo drasticamente gli sprechi di prodotti alimentari che a tutt'oggi si registrano nonostante la legge n. 155 del 2003.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono esentati da qualsiasi responsabilità, salvi i casi di dolo e di colpa grave».

Art. 2.

1. Al fine di favorire la cessione di prodotti alimentari agli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi e fiscali a carico dei soggetti donatori.

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