PDL 956

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 956

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata ELVIRA SAVINO

Disposizioni per la tutela della certezza degli investimenti privati nelle opere di rilevanza nazionale o regionale

Presentata il 19 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! — Il Libro Verde sulla strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura, dell'8 marzo 2006, della Commissione europea, di cui alla COM(2006) 105 def., ha parlato di un «urgente bisogno di investimenti» nel settore energetico, per fare fronte alla duplice sfida della sicurezza energetica e della crescita dei consumi attesa nel vecchio continente. Un importante nodo da sciogliere è quello della difficoltà che le imprese hanno a concretizzare i loro investimenti.
Tale difficoltà è una questione particolarmente delicata in Italia. Sono due gli aspetti principali: da un lato la presenza di processi autorizzativi pesanti, costosi, farraginosi e confusi, dall'altro le opposizioni di enti locali e di associazioni ambientaliste e dei consumatori, nonché di altri soggetti, i quali a vario titolo esercitano un diritto di veto di fatto sull'operato delle imprese.
La presente proposta di legge vuole andare a incidere sulla possibilità di ottenere dal tribunale amministrativo regionale la sospensione di determinate opere, di rilevanza nazionale o regionale, definitivamente approvate da tutte le autorità competenti. Il fine è quello di limitare l'efficacia dei ricorsi pretestuosi contro opere già autorizzate, che spesso costituiscono il «grimaldello» grazie al quale ne viene impedita la realizzazione. Il ricorso, infatti, conduce frequentemente alla sospensione dei lavori e questo crea, a priori, un clima di pesante incertezza e, a posteriori, una escalation dei costi. Ciò significa un aumento del «rischio Paese» e una minore propensione a investire nonché, in ultima analisi, un indebolimento delle infrastrutture e con esse della competitività del Paese. Se si vuole consentire al mercato di adeguarsi a una domanda di energia crescente è imperativo tentare di risolvere questo problema.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Improponibilità di misure cautelari)

1. Il titolo II del libro secondo del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e i commi 3 e 4 dell'articolo 119 del medesimo codice non si applicano alle opere di rilevanza nazionale o regionale definitivamente autorizzate concernenti:

a) il governo del territorio;

b) i porti e gli aeroporti civili;

c) le reti di trasporto e di navigazione;

d) la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia;

e) la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Art. 2.
(Procedura per l'esecuzione definitiva delle opere)

1. Entro i sessanta giorni successivi alla definitiva autorizzazione delle opere di cui all'articolo 1, i soggetti coinvolti nella loro realizzazione possono svolgere incontri e audizioni con ogni altro soggetto interessato, compresi comitati e associazioni di cittadini.
2. Se, a seguito degli incontri e delle audizioni di cui al comma 1 del presente articolo, i soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 hanno concordato, con alcuni tra gli altri soggetti interessati, varianti al progetto autorizzato, alla scadenza del termine di sessanta giorni di cui al citato comma 1 tali varianti sono sottoposte per trenta giorni a osservazioni da parte dei soggetti interessati che hanno partecipato agli incontri e alle audizioni di cui al medesimo comma 1 e che non hanno sottoscritto l'accordo.
3. Nel caso di cui al comma 2, le varianti concordate sono sottoposte all'esame degli enti pubblici che hanno autorizzato definitivamente il progetto originario, riuniti in un apposito comitato unico. Alle varianti è allegato il testo dell'accordo e ogni altro parere raccolto nelle procedure di audizione di cui al citato comma 2. Il comitato unico si pronuncia sulle varianti. Se il comitato unico non si pronuncia entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal medesimo comma 2, le varianti si intendono tacitamente approvate e il progetto, così modificato, diviene definitivamente esecutivo. Se il comitato unico respinge le varianti, diviene esecutivo il progetto originario definitivamente approvato.

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