PDL 951

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                Capo II
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                Capo III
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                Capo IV
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                Capo V
                        Articolo 16
                        Articolo 17

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 951

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PIASTRA, MOLINARI, VIVIANI, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BISA, BOLDI, BORDONALI, CAFFARATTO, CAPITANIO, CAVANDOLI, CENTEMERO, CESTARI, COLLA, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE MARTINI, DI MURO, DONINA, FOSCOLO, FRASSINI, GASTALDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LIUNI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MOSCHIONI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, STEFANI, TATEO, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, VALLOTTO, VINCI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI, ZORDAN

Norme generali per la protezione e la conservazione della fauna ittica, la gestione delle acque pubbliche e la disciplina della pesca e del turismo alieutico nelle acque interne

Presentata il 18 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si intende prevedere una nuova disciplina in materia di pesca nelle acque interne, tale da superare un quadro normativo nazionale basato su una legislazione che risale molto indietro nel tempo (testo unico di cui al regio decreto n. 1604 del 1931) e connotato da una frammentarietà dovuta a una notevole serie di provvedimenti di delega statale alle regioni. In questo senso si pone in modo evidente l'esigenza sia di individuare criteri ispiratori nuovi e più moderni, anche in riferimento alle esperienze positive di altri Paesi, sia di inquadrare la disciplina della materia nel contesto della riforma del titolo V della parte prima della Costituzione, con il conseguente rilievo da attribuire alle competenze legislative regionali.
Il provvedimento si propone come un moderno quadro di riferimento che assume una funzione di cornice atta a individuare le linee di indirizzo generali per la gestione di un'attività che rappresenta uno dei più importanti settori ricreativi nell'ambito nazionale.
La disciplina proposta ruota su alcuni princìpi innovatori fondamentali, quali la nuova considerazione giuridica della fauna ittica, il criterio della cogestione, l'istituzione di un Osservatorio nazionale di settore finalizzato al contrasto del bracconaggio ittico e la previsione della figura della guida professionale turistica di pesca nelle acque interne e in mare.
Quanto alla fauna ittica, finora giuridicamente ritenuta «res nullius», questa viene considerata patrimonio indisponibile dello Stato, con evidenti conseguenze per una gestione della risorsa naturale orientata non al semplice prelievo, ma alla preservazione della stessa.
Inoltre, il provvedimento si propone di valorizzare le acque interne e le loro prossimità mediante la promozione delle attività turistiche e sportive legate alla pesca sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e degli articoli 9 e 32 della Costituzione, nonché mediante l'abrogazione del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1604 del 1931 e di tutte le leggi e le normative precedenti in contrasto con le nuove disposizioni.
Con la presente proposta di legge si mira, pertanto, a favorire la tutela e l'educazione ambientale, il rilancio dell'economia locale attraverso una mirata strategia di marketing territoriale legato al turismo alieutico, nonché la promozione di attività sportive, turistico-ricreative, didattiche e di rilancio territoriale, anche nell'ottica di una destagionalizzazione delle attività stesse, che si intende regolamentare, creando nuove opportunità per perseguire uno sviluppo che sia integrato, condiviso e sostenibile.
La presente proposta di legge, infine, mira altresì a facilitare, nell'ottica della semplificazione amministrativa, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, i procedimenti per il rilascio, la modifica e l'estinzione delle autorizzazioni, delle concessioni e dei titoli d'uso relativi alle acque pubbliche, alle aree demaniali e alle relative pertinenze, nel rispetto della legislazione statale e regionale concernente la tutela delle risorse idriche e la difesa del suolo, nonché del superiore interesse pubblico all'uso multisettoriale della risorsa a cui ciascun corso d'acqua o invaso è destinato, tenendo in debito conto le esigenze di sicurezza delle opere e l'incolumità pubblica.
La presente proposta di legge si compone di diciassette articoli.
L'articolo 1 prevede i princìpi e le disposizioni generali.
Gli articoli da 2 a 8 recano disposizioni sull'esercizio della pesca nelle acque interne, individuando una serie di soggetti e di attività.
L'articolo 9 istituisce la figura professionale della guida turistica di pesca sportiva e ricreativa.
Gli articoli 10 e 11 prevedono le modalità di concessione e di gestione delle acque e la loro classificazione.
Gli articoli 12 e 13 stabiliscono norme per la sorveglianza ittica e ambientale e per la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento della fauna ittica per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa.
L'articolo 14 reca disposizioni volte a contrastare il bracconaggio ittico nelle acque interne.
L'articolo 15 istituisce l'Osservatorio nazionale sul bracconaggio ittico.
L'articolo 16 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongano che una parte dei proventi derivanti dalla tassa delle licenze di pesca sia utilizzata in favore della pesca sportiva e ricreativa.
L'articolo 17, infine, prevede una serie di abrogazioni e contiene la norma di invarianza finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Princìpi e disposizioni generali)

1. La presente legge stabilisce i princìpi e i criteri generali per rendere più omogenea, in tutto il territorio nazionale, la normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano concernente la pesca sportiva e ricreativa e per tutelare l'ecosistema e la biodiversità delle acque interne pubbliche, di cui ai commi 2 e 3.
2. Ai fini della presente legge, sono considerate interne le acque dei laghi, degli stagni, dei fiumi e di ogni altro corso d'acqua naturale o salmastra compreso entro la linea congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi al mare.
3. Per gli effetti della presente legge, fanno parte della fauna ittica i crostacei e i pesci appartenenti alla classe degli osteitti, o pesci con scheletro osseo, viventi stabilmente o temporaneamente in tutte le acque interne del territorio nazionale. Per «fauna delle acque interne» si intende sia la fauna ittica sia tutti gli altri vertebrati che vivono, anche temporaneamente, nelle acque interne pubbliche del territorio nazionale. La fauna delle acque interne costituisce patrimonio indisponibile dello Stato.
4. È fatto divieto assoluto di pescare, prelevare, catturare, detenere o tendere insidie a qualsiasi organismo appartenente alla fauna delle acque interne che non sia compreso nella fauna ittica; eventuali deroghe a tale divieto devono essere individuate dalle amministrazioni competenti. Una deroga temporanea a tale divieto è concessa per le specie che sono oggetto di attività, già autorizzate prima della data di entrata in vigore della presente legge, legate al loro commercio o al loro consumo ovvero a tradizioni locali; la deroga è valida fino all'entrata in vigore dei regolamenti predisposti dalle amministrazioni competenti, che devono regolamentare i tempi, i mezzi e le modalità di cattura, le specie e le quantità catturabili.
5. La fauna delle acque interne catturata nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle leggi e dei regolamenti vigenti appartiene a colui che l'ha catturata.
6. Alle acque interne si applicano, secondo la disciplina della presente legge, i seguenti princìpi:

a) protezione, conservazione e incremento della fauna ittica;

b) gestione e tutela dei relativi ambienti;

c) disciplina dell'attività di pesca professionale e di pesca sportiva e ricreativa.

Capo II
ESERCIZIO DELLA PESCA
IN ACQUE INTERNE

Art. 2.
(Esercizio della pesca)

1. Al fine della presente legge, per «pesca», «azione di pesca» o «esercizio di pesca» si intende ogni azione o comportamento direttamente finalizzato alla cattura di specie appartenenti alla fauna ittica, anche se la cattura non si è effettivamente concretizzata, quale il porre in acqua una lenza da pesca, una rete e qualsiasi altro strumento idoneo alla cattura di pesci.
2. Al pescatore sportivo e ricreativo è assolutamente vietato commercializzare la fauna ittica catturata.
3. Ad eccezione dei laghetti di pesca sportiva, al pescatore sportivo, per l'accesso ai corsi d'acqua e ai corpi idrici, è consentito il transito a piedi sui fondi privati senza l'autorizzazione del proprietario o dell'avente titolo, con le seguenti eccezioni:

a) è vietato il transito nei fondi chiusi da muri, reti metalliche, filo spinato o un'altra effettiva recinzione; ai fini di cui alla presente lettera, non è sufficiente l'apposizione di cartelli indicanti la proprietà, ma è necessaria un'effettiva recinzione;

b) è vietato il transito su terreni in attualità di coltivazione;

c) è vietato il transito a distanza inferiore a 50 metri da case e manufatti abitati, nonché il transito attraverso le immediate pertinenze di essi;

d) il transito deve limitarsi al percorso effettivamente necessario per raggiungere il corso d'acqua o il corpo idrico e deve essere effettuato senza indugio e nel tempo minimo necessario.

Art. 3.
(Licenze di pesca)

1. Per l'esercizio della pesca nelle acque interne è obbligatorio il possesso della licenza di pesca, rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma di residenza con modalità e costi del tributo annuale di concessione da essa predisposti. La licenza di pesca ha validità in tutto il territorio nazionale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di stabilire un'eventuale soprattassa con finalità specifiche.
2. Le licenze per l'abilitazione all'attività di pesca nelle acque interne sono le seguenti:

a) licenza di tipo A: per l'esercizio della pesca professionale, riservata agli iscritti negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dalla presente legge e dalle leggi e dai regolamenti vigenti; i possessori della licenza di tipo A possono comunque esercitare anche la pesca non professionale, alle condizioni previste per la licenza di tipo B;

b) licenza di tipo B: per l'esercizio della pesca non professionale, con l'uso della canna con o senza mulinello, con gli altri attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dalla presente legge e dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

c) licenza di tipo C: riservata agli stranieri, per l'esercizio della pesca consentito per la licenza di tipo B.

3. Non sono tenuti all'obbligo della licenza:

a) gli addetti agli impianti di piscicoltura e di acquacoltura nell'esercizio dell'attività degli stessi impianti, nonché il personale di enti e associazioni autorizzati, ai sensi delle disposizioni vigenti, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento mediante l'uso di elettrostorditore;

b) gli addetti alla sorveglianza durante operazioni di recupero o di salvaguardia della fauna delle acque interne, appositamente autorizzate;

c) i giovani fino al compimento del sedicesimo anno di età purché accompagnati da un pescatore maggiorenne in possesso di regolare licenza;

d) i cittadini italiani dopo il compimento del settantesimo anno di età;

e) coloro i quali esercitano la pesca nei laghetti di pesca sportiva situati in fondi privati.

4. Le licenze di tipo B e C non possono essere rilasciate o rinnovate, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro ai quali siano state elevate per tre volte sanzioni amministrative per violazioni a leggi e regolamenti in materia di pesca, anche se le violazioni siano state oblate. Il termine di un anno decorre dalla comunicazione del provvedimento al trasgressore. Nel caso in cui il contravventore risulti essere già in possesso di licenza di pesca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono il ritiro della stessa e la sua sospensione per un anno, a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di ritiro al trasgressore.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non possono, altresì, rilasciare o rinnovare la licenza di pesca, per un periodo di cinque anni, nei confronti di coloro che abbiano riportato condanne per violazioni in materia di bracconaggio ittico in acque interne, anche se esse siano state oblate. Nel caso in cui il contravventore risulti essere già in possesso di licenza di pesca, le regioni e le province autonome dispongono il ritiro della stessa e la sua sospensione per cinque anni, a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di ritiro al trasgressore.

Art. 4.
(Competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. In armonia con i princìpi di cui all'articolo 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano norme in materia di gestione delle acque e di pesca nelle acque interne, disciplinando l'esercizio delle attività, al fine di assicurare la conservazione e l'incremento della flora e della fauna ittica e dei relativi ambienti, nonché la valorizzazione dell'acquacoltura, per quanto riguarda, in particolare:

a) le attribuzioni delle amministrazioni locali e di altri enti interessati;

b) i limiti di cattura delle specie ittiche, relativi a dimensioni, quantità e qualità;

c) i periodi di divieto dell'esercizio della pesca nelle acque interne, per determinate specie, con l'indicazione dei tratti di corsi o degli specchi d'acqua interessati al divieto;

d) le fasce orarie di pesca nelle acque interne, tenendo in considerazione particolari tipologie di pesca, quali il carpfishing;

e) gli attrezzi, le tecniche e le modalità di pesca nelle acque interne nonché le relative norme di comportamento nell'esercizio della pesca nelle acque interne;

f) l'ammontare delle tasse di concessione relative ai diversi tipi di licenza, di cui all'articolo 3;

g) l'affidamento della gestione o della concessione delle acque interne a fini alieutici, ai sensi dell'articolo 10, e di compiti di sorveglianza, ripopolamento e promozione dell'attività di pesca ad associazioni di pescatori iscritte ai relativi albi di cui agli articoli 6 e 7;

h) le sanzioni penali e amministrative da applicare per la contravvenzione delle norme sulla pesca nelle acque interne e per il reato di bracconaggio ittico.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del perseguimento delle finalità della presente legge, possono avvalersi della collaborazione degli istituti di ricerca nazionali e regionali, delle associazioni di pescatori sportivi iscritte ai relativi albi di cui agli articoli 6 e 7 e delle associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti nel rispettivo territorio.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla classificazione delle acque interne, ai sensi dell'articolo 11, tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche e biogenetiche delle medesime e redigono, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le carte ittiche o di bacino, avvalendosi delle associazioni di pescatori iscritte ai relativi albi di cui agli articoli 6 e 7.

Art. 5.
(Comitato tecnico nazionale per la promozione e la valorizzazione del turismo alieutico nelle acque interne e in mare)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico nazionale per la promozione e la valorizzazione del turismo alieutico nelle acque interne e in mare, di seguito denominato «Tavolo blu», con compiti consultivi in ordine all'adeguamento della legislazione nazionale alle norme dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali in materia di protezione della natura, dell'ittiofauna e dell'esercizio della pesca sportiva e ricreativa nelle acque interne e in mare. Compito del Tavolo blu è altresì quello di valorizzare e di sviluppare la pesca sportiva e ricreativa sostenibile e il turismo pescasportivo nelle acque interne e in mare, anche mediante la collaborazione con le associazioni di pesca professionale, gli imprenditori singoli o associati e le associazioni per il turismo sociale, in particolare quelle che favoriscono progetti per l'inclusione delle persone disabili.
2. Al Tavolo blu è attribuito, inoltre, il compito di promuovere studi e ricerche a livello nazionale per valutare il patrimonio ittico e di individuare norme di regolamentazione e di gestione sostenibile della pesca sportiva e ricreativa.
3. Il Tavolo blu è istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed è composto da:

a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo: uno della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca e uno della struttura dello stesso Ministero competente in materia di turismo;

b) un rappresentante, oltre al coordinatore di cui al comma 4, per ognuna delle associazioni nazionali dei pescatori iscritte all'albo di cui all'articolo 6;

c) un rappresentante degli operatori, dei venditori o delle aziende produttrici di articoli per la pesca sportiva e ricreativa;

d) un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e) un rappresentante delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

f) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

4. Il Tavolo blu è coordinato dal rappresentante dell'associazione nazionale di pesca sportiva maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

Art. 6.
(Albo nazionale delle associazioni di pesca sportiva e ricreativa)

1. È istituito l'Albo nazionale delle associazioni di pesca sportiva e ricreativa, di seguito denominato «Albo nazionale».
2. La tenuta dell'Albo nazionale è affidata al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
3. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo nazionale le associazioni di pesca, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico e in possesso dei requisiti di cui al comma 4.
4. Per l'iscrizione all'Albo nazionale, le associazioni di pesca devono possedere almeno i seguenti requisiti:

a) avere la sede legale e amministrativa nel territorio nazionale;

b) avere sedi periferiche in almeno quattordici regioni a statuto ordinario e in almeno una provincia autonoma;

c) avere almeno 50.000 tesserati. I tesserati devono possedere la licenza di pesca nelle acque interne e al momento della richiesta di iscrizione devono essere in regola con il relativo pagamento annuale;

d) pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i documenti di bilancio di esercizio annuali;

e) essere dotate di un proprio servizio di guardie ittiche volontarie addette alla vigilanza a tutela degli ecosistemi acquatici, con una presenza stabile in almeno quattordici regioni a statuto ordinario e in almeno una provincia autonoma;

f) dimostrare un comprovato impegno per la salvaguardia della biodiversità, la tutela degli ecosistemi acquatici e il contrasto del bracconaggio ittico e della pesca illegale;

g) compiere attività formativa e didattico-divulgativa ai fini della promozione della pesca sportiva e ricreativa;

h) svolgere attività di ripopolamento e recupero ittico;

i) possedere un ordinamento stabile e democratico nel territorio nazionale.

Art. 7.
(Albo regionale o della provincia autonoma delle associazioni di pesca sportiva e ricreativa)

1. È istituito l'albo delle associazioni di pesca sportiva e ricreativa aventi sede in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominato «albo».
2. La tenuta dell'albo è affidata all'assessorato competente in materia di pesca secondo norme e modalità stabilite con un apposito provvedimento adottato dal presidente della giunta regionale o della provincia autonoma.
3. Le associazioni di pesca, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico, possono chiedere al presidente della giunta regionale o della provincia autonoma l'iscrizione all'albo.
4. Possono essere iscritte all'albo le associazioni di pesca di carattere nazionale operanti nel territorio regionale ovvero le associazioni di carattere regionale o presenti stabilmente nella maggioranza delle province della regione o presenti nella provincia autonoma.
5. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono possedere almeno i seguenti requisiti:

a) dimostrare un comprovato impegno per la tutela e la salvaguardia degli ecosistemi acquatici;

b) compiere attività formativa didattico-divulgativa ai fini della promozione della pesca sportiva;

c) garantire un servizio di vigilanza mediante proprie guardie giurate ittiche volontarie;

d) svolgere attività di ripopolamento e recupero ittico;

e) possedere un ordinamento stabile e democratico nel territorio della regione o della provincia autonoma di competenza;

f) avere un numero minimo di tesserati e una presenza in un numero minimo di province, stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere ulteriori requisiti alle associazioni per l'iscrizione all'albo.
7. Le associazioni iscritte all'albo cooperano con le amministrazioni competenti nelle operazioni di:

a) immissione, recupero e razionale distribuzione del materiale ittico da ripopolamento;

b) individuazione di fonti inquinanti, di prelievi o derivazioni d'acqua non autorizzati;

c) sorveglianza dell'attività di pesca e tutela e salvaguardia dell'ambiente mediante proprie guardie giurate volontarie.

Art. 8.
(Gare e manifestazioni di pesca)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano ogni anno il calendario delle gare e manifestazioni di pesca, sentite le principali associazioni di pesca sportiva operanti nel territorio regionale o della provincia autonoma e nel rispetto delle normative del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire campi di gara permanenti, sentite le principali associazioni nazionali e operanti nella regione o nella provincia autonoma.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, altresì, a regolamentare le gare e manifestazioni di pesca nonché ad adottare i relativi provvedimenti autorizzativi. In occasione di manifestazioni sportive autorizzate la pesca è temporaneamente interdetta ai non partecipanti.
4. Non sono soggette a provvedimenti autorizzativi le gare svolte nelle acque affidate in concessione ai sensi dell'articolo 10, soggette alla sola autorizzazione del concessionario o del titolare dei diritti esclusivi di pesca e demaniali, che deve limitarsi a una mera comunicazione preventiva all'amministrazione competente.

Art. 9.
(Istituzione della figura professionale di guida turistica di pesca sportiva e ricreativa)

1. È istituita la figura professionale della guida turistica di pesca sportiva e ricreativa. Essa promuove il patrimonio naturalistico degli ambienti acquatici, attraverso la valorizzazione anche turistica dell'attività di pesca sportiva e ricreativa, istruisce i pescatori sulle regole e sulla normativa vigente in materia di pesca e fornisce supporto tecnico e cognitivo per praticare l'attività alieutica.
2. La qualifica di guida turistica di pesca sportiva e ricreativa è riconosciuta dal CONI che, tramite la Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS), rilascia un'idonea attestazione di frequenza del relativo corso di formazione e di superamento dell'esame finale.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo istituisce l'Albo nazionale delle guide turistiche di pesca sportiva e ricreativa, al quale può iscriversi chi è in possesso della qualifica di cui al comma 2, e definisce le modalità di organizzazione del corso di formazione tenuto dal CONI, tramite la FIPSAS, di cui al medesimo comma 2, nonché le condizioni e i termini per avviare l'attività di guida turistica di pesca sportiva e ricreativa non previsti dal presente articolo.
4. Il corso di formazione per guida turistica di pesca sportiva e ricreativa nelle acque interne deve prevedere almeno le seguenti materie: fondamenti di ecologia ed ecologia applicata, diritto ambientale, norme sulla sicurezza e sulla navigazione nelle acque interne, turismo sostenibile, normativa sulla pesca nelle acque interne nazionale e regionale e tecniche di pesca.
5. Il corso di formazione per guida turistica di pesca sportiva e ricreativa in mare nonché di abilitazione al charter fishing deve prevedere almeno le seguenti materie: fondamenti di biologia marina, diritto della navigazione, diritto ambientale, norme sulla sicurezza in mare, turismo sostenibile, normativa sulla pesca in acque marittime nazionali e internazionali e tecniche di pesca.

Capo III
CONCESSIONI A SCOPO DI PESCA SPORTIVA E RICREATIVA

Art. 10.
(Affidamento delle acque in concessione o gestione alle associazioni piscatorie)

1. La concessione o la gestione di ambiti fluviali e lacuali, ai fini del miglioramento della pescosità, della difesa dell'ecosistema acquatico, della promozione della pesca sportiva e del contrasto del bracconaggio ittico, può essere richiesta esclusivamente dalle associazioni di pesca iscritte all'Albo nazionale o all'albo, a seguito di domanda alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo modalità e programmi da esse predisposti.
2. Nella domanda di cui al comma 1 l'associazione interessata deve, tra l'altro, presentare un preciso piano programmatico ed economico delle attività ittiogeniche e delle attività obbligatorie di sorveglianza svolte con propri agenti giurati.
3. Nelle acque affidate in concessione o in gestione, la pesca è consentita, previa autorizzazione dell'associazione concessionaria o affidataria, con il possesso di regolare licenza di pesca rilasciata ai sensi dell'articolo 3. L'associazione deve garantire la copertura assicurativa ai pescatori da essa autorizzati all'esercizio della pesca. Le acque sono concesse o affidate in gestione attraverso un apposito provvedimento amministrativo. Per garantire un'idonea pubblicità, il provvedimento è trasmesso a tutti i comuni in cui insistono le acque concesse o affidate. Questi hanno l'obbligo di pubblicarlo tempestivamente nei rispettivi albi pretori ed entra in vigore, nei singoli comuni, decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione. In caso di inadempienza dei comuni, il provvedimento entra comunque in vigore entro un mese dalla sua trasmissione. Il disciplinare di concessione o di gestione può prevedere l'apposizione, a carico del concessionario o del gestore, di idonee tabelle lungo lo specchio d'acqua; la mancanza di tabelle non può, comunque, costituire, da parte di chi vi esercita la pesca, motivo di mancata conoscenza della concessione o della gestione.
4. L'attività di concessione o di gestione delle acque non può essere esercitata a scopo di lucro. Il concessionario o il gestore ha la facoltà di chiedere agli utenti, a titolo di contributo per le spese sostenute, il pagamento della tessera associativa o del tesserino autorizzativo.
5. Il concessionario o il gestore ha la facoltà di modificare, anche prevedendo norme più restrittive rispetto a leggi e regolamenti vigenti, previa autorizzazione della regione o della provincia autonoma, le norme inerenti ad attrezzi, modalità, tempi, luoghi, esche naturali e artificiali, specie pescabili, misure minime e quantitativi dei pesci catturabili.
6. Per le domande di affidamento in gestione presentate da soggetti diversi che interessano gli stessi tratti di corpi idrici, sono scelti i richiedenti che presentano i migliori programmi di gestione e la garanzia di una loro migliore e più sollecita attuazione; a tale fine è decisiva l'affiliazione a organizzazioni piscatorie riconosciute nell'ambito nazionale.
7. L'affidamento delle acque in concessione o in gestione è concesso gratuitamente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il gestore decade dalla concessione o dalla gestione in caso di mancata esecuzione degli adempimenti previsti nel disciplinare o per l'inosservanza di disposizioni legislative e regolamentari in vigore e in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 11.
(Classificazione delle acque)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano la classificazione di tutte le acque interne pubbliche in base alle seguenti tipologie:

a) acque pregiate (tipo A);

b) acque ciprinicole (tipo B);

c) acque principali (tipo C);

d) acque alterate (tipo D).

2. Le acque pregiate o di tipo A sono quelle prevalentemente popolate da fauna ittica di specie pregiate, che possiedono elevate o comunque buone caratteristiche di purezza e di qualità e che sono parte di un ecosistema ancora sufficientemente integro e conservato.
3. Le acque ciprinicole o di tipo B sono quelle popolate prevalentemente da specie appartenenti alla famiglia dei ciprinidi autoctoni.
4. Le acque principali o di tipo C sono le uniche acque dove può essere autorizzata anche la pesca professionale. Possono essere classificati acque principali o di tipo C esclusivamente i tratti terminali dei corsi d'acqua prima dello sfocio in mare, le lagune e alcuni laghi dove è già esercitata la pesca di professione in forma cooperativa e tradizionale.
5. Le acque alterate o di tipo D sono tutte le acque in cui la presenza, totale o in percentuale prevalente, stabile e naturalizzata di popolazioni di specie alloctone rende impossibile o non sostenibile il ripristino delle condizioni originarie, considerata la regione o provincia autonoma biogeografica di riferimento. In tali acque possono essere sempre autorizzate le immissioni con specie di fauna ittica anche alloctone purché non invasive.
6. Nell'effettuare la classificazione le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono inoltre tenere presente che:

a) in una provincia non necessariamente devono esistere tutte le tipologie di acque di cui al presente articolo;

b) nello stesso corpo idrico si deve prevedere la possibilità che vi siano tratti di differenti tipologie.

Capo IV
SORVEGLIANZA E IMMISSIONI

Art. 12.
(Sorveglianza ittica e ambientale)

1. La sorveglianza ambientale e sulla pesca nelle acque interne pubbliche e sul commercio dei prodotti della pesca nonché l'accertamento delle relative infrazioni sono affidati all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, alla Polizia di Stato, alle capitanerie di porto-guardia costiera, alla Marina militare e all'Aeronautica, agli organi sanitari, agli agenti dei corpi di polizia degli enti locali e agli agenti ittico-ambientali di cui al comma 2.
2. Le associazioni piscatorie nazionali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano iscritte all'albo possono chiedere il decreto di nomina ad agenti ittico-ambientali di guardie giurate, anche volontarie, per la sorveglianza sulla pesca e sull'ambiente nelle acque interne pubbliche, previo ottenimento dell'apposita qualifica, la quale è concessa ai soggetti che hanno frequentato un apposito corso di formazione con superamento di un esame finale, organizzato dalla regione o dalla provincia autonoma, anche tramite i rispettivi servizi territoriali, ovvero dalle associazioni iscritte all'albo. Il decreto di nomina ha validità nel territorio della regione o della provincia autonoma. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le guardie giurate anche volontarie, già in possesso del decreto di nomina a guardia ittica, pur se in rinnovo, non devono frequentare il corso di cui al presente comma per l'ottenimento della qualifica di guardia ittico-ambientale, che è automaticamente riconosciuta, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 3.
3. Per il rilascio o il rinnovo del decreto di nomina ad agenti ittico-ambientali gli interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; in caso di agenti volontari, non è necessario il possesso del requisito previsto dal numero 7° del primo comma del medesimo articolo 138 e il decreto è rilasciato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Gli agenti ittico-ambientali, anche, nell'esercizio delle funzioni amministrative, o a causa di esse, di controllo e di verifica delle licenze e delle autorizzazioni alla pesca e, in generale, di sorveglianza per l'osservanza della presente legge e delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di pesca e di tutela della fauna ittica e della fauna delle acque interne, nonché nell'accertamento delle relative infrazioni e nell'irrogazione delle conseguenti sanzioni, assumono la qualità di pubblici ufficiali nonché la qualità di agenti di polizia giudiziaria per quanto attiene ai reati ad esse afferenti.
5. Tutti gli incaricati della sorveglianza sulla pesca possono, in qualsiasi momento, ispezionare i battelli da pesca e i luoghi pubblici di stoccaggio, di deposito, di allevamento, di pesca o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.
6. L'attività di sorveglianza svolta dagli agenti ittico-ambientali volontari è considerata attività propria del volontariato e il rilascio o rinnovo dei decreti di nomina è esentato dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'allegato B, articolo 27-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
7. Gli agenti ittico-ambientali volontari possono anche essere utilizzati nei corpi di polizia locale delle amministrazioni territorialmente competenti, previo accordo tra queste e le associazioni o enti di appartenenza sul servizio da svolgere e sulle spese da rimborsare.
8. Gli agenti ittico-ambientali volontari durante il servizio sono muniti di un distintivo approvato dall'autorità competente, che sono tenuti a mostrare ai soggetti oggetto di controllo; possono vestire una divisa approvata dalla stessa autorità; possono dotarsi di scritte che rendano più immediatamente riconoscibile la loro qualità; possono altresì effettuare servizio in borghese nei casi in cui ciò si renda necessario, fermo restando che al momento del controllo devono dichiarare la loro qualità ed esibire il distintivo.

Art. 13.
(Reintroduzione, introduzione e ripopolamento di specie di fauna ittica)

1. In deroga al divieto stabilito dal comma 3 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di gestione delle aree protette nazionali possono autorizzare la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento di specie non autoctone di fauna ittica, ogniqualvolta sia dimostrata o palese la scarsa incidenza nei confronti delle specie autoctone individuate nell'allegato D del medesimo regolamento, ovvero si ricorra ad esemplari provenienti da allevamento resi sterili o comunque incapaci di riprodursi in ambiente naturale, previa produzione di idonea certificazione sanitaria. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo apporta le modifiche necessarie al citato articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 al fine di adeguarlo a quanto previsto dal presente comma.

Art. 14.
(Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne)

1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiali, mezzi e attrezzature vietati dalle normative e convenzioni internazionali, direttive e regolamenti europei, leggi nazionali e regionali, è considerata esercizio illegale della pesca in acque interne. È altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalle normative e convenzioni internazionali, direttive e regolamenti europei, leggi nazionali e regionali e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini del presente articolo, per acque interne devono intendersi i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre, delimitate, rispetto al mare, dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.
2. Nelle acque interne è vietato:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione delle normative e convenzioni internazionali, direttive e regolamenti europei, leggi nazionali e regionali;

b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva o ricreativa, ai sensi delle normative e convenzioni internazionali, direttive e regolamenti europei, leggi nazionali e regionali vigenti;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale fuori dall'orario consentito nonché difformi, per lunghezza ovvero per quantità o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti;

g) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale fuori dall'ambito della regione o provincia autonoma di rilascio della licenza, senza la relativa autorizzazione scritta all'esercizio professionale della regione o della provincia autonoma dove effettivamente si svolge l'attività di pesca;

h) trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità veterinaria e amministrativo competente per territorio; non sono compresi in questo ambito di applicazione i pesci vivi considerati pesci ornamentali e gli animali da acquario detenuti da privati, di cui sono disciplinate le modalità di detenzione, commercio e allevamento in qualità di animali da compagnia, laddove per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato a esserlo, dall'uomo, per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari.

3. Le regioni, ove non già previsto, possono adottare opportuni provvedimenti ai fini dell'integrazione dei divieti previsti dal comma 2.
4. Sono altresì vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fatta salva l'applicazione delle fattispecie di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l'ambiente, chiunque viola i divieti di cui ai commi 2 e 4 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro.
6. Ove colui che viola i divieti di cui ai commi 2 e 4 sia in possesso di una licenza di pesca professionale, si applicano, oltre alle pene previste dal comma 5, anche la sospensione della suddetta licenza di pesca professionale, rispettivamente, per sei mesi e per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.
7. Per le violazioni di cui al comma 2 e al comma 4, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, anche se di terzi e anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.
8. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 4 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale e dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative sono raddoppiate. Il periodo di sospensione delle licenze, per le violazioni reiterate di cui al comma 2, è raddoppiato; nei casi di reiterazione delle violazioni di cui al comma 4, la licenza di pesca è revocata definitivamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di sentenza anche non definitiva emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
9. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle pene pecuniarie, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.
10. La vigilanza sull'applicazione del presente articolo è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri nonché agli agenti e ufficiali delle polizie locali degli enti di area vasta, alle guardie ittiche volontarie dipendenti da associazioni, federazioni sportive ed altri enti che hanno interesse nella tutela, salvaguardia e protezione degli ambienti acquatici, nonché a tutti i Corpi di polizia giudiziaria dello Stato ai quali è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
11. Qualsiasi persona in esercizio o in attitudine di pesca è tenuta a esibire a semplice richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza ittica di cui al comma 10, sia con controlli dalla riva sia con controlli tramite l'impiego di natanti, la licenza di pesca, un documento di riconoscimento munito di fotografia, la fauna ittica catturata o raccolta, nonché i documenti relativi ai natanti e ai mezzi di trasporto utilizzati per l'esercizio della pesca.
12. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio regionale competente.
13. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo. Al fine di assicurare una maggiore vigilanza e un quotidiano controllo delle acque interne pubbliche, le regioni valutano altresì l'opportunità di consentire alle associazioni di pesca sportiva e ricreativa, riconosciute a livello nazionale o regionale, la gestione in regime concessorio delle aree.
14. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
15. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, il Fondo antibracconaggio ittico, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato a potenziare i controlli nelle acque interne da parte del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 15. Le regioni possono concorrere al finanziamento del Fondo nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate, secondo le modalità definite dal decreto di cui al primo periodo.

Art. 15.
(Osservatorio nazionale sul bracconaggio ittico)

1. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, sentiti i Ministeri dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio nazionale sul bracconaggio ittico per la salvaguardia della fauna ittica delle acque interne nazionali.
2. La composizione, i compiti e la durata dell'Osservatorio di cui al comma 1 sono definiti con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 16.
(Disposizioni finanziarie)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano una parte degli introiti delle tasse relative alle licenze di pesca alle seguenti attività:

a) finanziamento dell'amministrazione competente per la pesca per le spese d'istituto e per il rilascio delle licenze di pesca;

b) concessione di un contributo in favore delle associazioni piscatorie iscritte all'albo per le spese sostenute per la cooperazione con le amministrazioni competenti nelle operazioni di cui al comma 8 dell'articolo 7;

c) concessione di un contributo per i ripopolamenti ittici.

2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni irrogate per le violazioni alla presente legge e alle norme emanate ai fini della sua attuazione, spettano alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente, che li utilizza per il potenziamento del servizio di sorveglianza ittica, anche volontaria, e per i ripopolamenti ittici.
3. Gli introiti derivanti dai risarcimenti dei danni alla fauna ittica delle acque interne sono destinati esclusivamente alle operazioni di ripopolamento ittico.
4. Gli introiti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono versati su un apposito capitolo di spesa predisposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e destinato all'attuazione della presente legge.

Art. 17.
(Norme transitorie e finali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

a) il regolamento di cui al regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

b) il regolamento di cui al regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

c) il testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

d) il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 ottobre 1939, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 18 dicembre 1939;

e) il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 14 gennaio 1949, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 1° luglio 1949;

f) il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, n. 797;

g) il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;

h) il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 7 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 1996;

i) l'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, ove necessario, ad aggiornare la rispettiva legislazione in conformità a quanto disposto dalla presente legge.
3. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province alle quali le regioni attribuiscono funzioni amministrative, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiornano, in conformità a quanto disposto dalla presente legge, i rispettivi regolamenti di pesca. Nelle more di tali aggiornamenti, restano in vigore i regolamenti vigenti, integrati dalla presente legge e per quanto non in contrasto con essa.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 15 dell'articolo 14, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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