PDL 937

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 937

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MARIN, GELMINI, BARELLI, COSIMO SIBILIA, PETTARIN, VERSACE, PELLA, APREA, CASCIELLO, MARROCCO, PALMIERI, SACCANI JOTTI

Disposizioni concernenti il pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie irrogate alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro per violazioni di norme tributarie

Presentata il 17 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si intende intervenire in materia di risoluzione delle controversie e dei contenziosi derivanti dagli accertamenti svolti negli ultimi anni dagli organi territoriali dell'Agenzia delle entrate nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.
Già nella seconda metà del 2016 alcuni articoli apparsi sui giornali riportavano la preoccupazione del settore, derivante dal significativo incremento delle verifiche condotte nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, sottoposte a un'attività di controllo di conformità alle norme di gestione fiscale, tributaria e amministrativa. Controlli che hanno portato alla verbalizzazione e all'erogazione di sanzioni pecuniarie che tali associazioni non possono sostenere. Parliamo, infatti, di strutture dello sport di base, condotto con scopi educativi, con una capillare diffusione sul territorio e la cui chiusura rappresenterebbe certamente un danno di natura non quantificabile per l'intero Paese.
In Italia l'attività sportiva è promossa da 45 Federazioni sportive nazionali (FSN) e da 19 Discipline sportive associate (DSA) riconosciute dal CONI. Sono coinvolti oltre 4.535.000 atleti tesserati e si possono contare più di 71.000 nuclei associativi, di cui oltre 63.000 sono società sportive e 8.000 sono costituiti da società in attesa di regolare affiliazione o da gruppi organizzati che promuovono forme particolari di attività sportiva e ricreativa.
Gli operatori, che svolgono attività di supporto e sostegno alla pratica sportiva all'interno delle organizzazioni societarie e federali, sono oltre 1 milione e ricoprono le cariche di dirigente, tecnico, ufficiale di gara e collaboratore a vario titolo.
Data la specifica e singolare situazione delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, è necessario e urgente riunire gli esponenti governativi e gli stakeholder al fine di trovare soluzioni concordate che portino a intervenire e a superare le cause che determinano i contenziosi, evitando così la chiusura di molte associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.
L'Italia ha adottato la Carta europea dello sport, che è lo strumento più completo in materia di sport e contiene tutti i princìpi e linee guida fondamentali per l'adozione delle giuste politiche sportive, per lo sviluppo della persona e della personalità dei ragazzi, per il rispetto etico, morale e della dignità umana nello sport, nonché per la sicurezza di coloro che praticano lo sport.
La presente proposta di legge consentirà alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che operano con scienza e coscienza a favore dei giovani, e dei meno giovani, di superare le criticità derivanti da sanzioni irrogate dall'Agenzia delle entrate a fronte di una disciplina che si presenta forse eccessivamente rigida e severa.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di sostenere, sviluppare e promuovere l'attività delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, le sanzioni applicate alle stesse associazioni in seguito a irregolarità di natura fiscale, tributaria o amministrativa rilevate da accertamenti svolti dagli organi territoriali dell'Agenzia delle entrate si applicano nella misura del 10 per cento dell'importo delle sanzioni erogate entro il 30 giugno 2018.
2. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dal comma 1, le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro devono presentare una dichiarazione rilasciata dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), che può demandare tale compito ai propri comitati regionali, previa attestazione rilasciata dalle Federazioni sportive nazionali o Discipline sportive associate di riferimento, che certifica la loro partecipazione ad attività sportivo-agonistiche nei settori giovanili e la loro iscrizione al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche dello stesso CONI.
3. Per usufruire del beneficio di cui al comma 1 le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro devono inoltre dimostrare di aver adottato tutti i necessari provvedimenti di adeguamento alle norme vigenti e di regolarizzazione delle situazioni non congrue sulla base delle quali sono state erogate le sanzioni di cui al comma 1.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Art. 2.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un tavolo di confronto tra rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di valutare eventuali modifiche alla normativa vigente in materia di regimi fiscali e tributari delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

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