PDL 936

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 936

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MARIN, GELMINI, BARELLI, COSIMO SIBILIA, PETTARIN, VERSACE, PELLA, APREA, CASCIELLO, MARROCCO, PALMIERI, SACCANI JOTTI

Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese sostenute per l'iscrizione e la partecipazione ad attività sportive dei minori da tre a diciotto anni

Presentata il 17 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge intendiamo intervenire per sostenere l'attività fisica, motoria, pre-sportiva e sportiva dei giovani, che spesso è sacrificata e non praticata come si dovrebbe a causa dei costi a carico delle famiglie.
Crediamo che sia importante acquisire in materia una visione di ampio respiro e proiettata nel lungo periodo che consideri come una sana attività sportiva svolta sin da piccoli determini ricadute positive a livello sociale ed economico, grazie alla sua funzione di prevenzione e di tutela della salute. In quest'ottica, la presente proposta di legge prevede un aumento del limite massimo di spesa entro il quale è riconosciuta la detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per le attività sportive dei minori, che vengono considerate investimenti sociali.
È ormai patrimonio comune e dato culturale diffuso che il movimento, l'attività fisica e lo sport sono fattori ed elementi che, se utilizzati in modo corretto e praticati con costanza e progressione, contribuiscono al benessere psico-fisico delle persone e, per le età più sensibili, offrono la possibilità di crescere ed evolvere in modo sano, equilibrato e consapevole.
Esercitare un'attività sportiva in ambienti sani deve essere una possibilità offerta a tutti i ragazzi, dai 3 ai 18 anni di età, indipendentemente dal censo e dalla condizione socio-economica della famiglia. Questo principio, che si pone alla base della nostra iniziativa legislativa, ci sembra rispondere coerentemente a quanto richiesto dalla società contemporanea e dagli stili di vita proposti dalla letteratura specialistica mondiale.
L'attività fisico-sportiva costituisce un valido e fondamentale strumento di prevenzione e, a volte, anche di cura, se è vero che il bambino, specie in età prescolare e di scuola primaria, accresce il suo patrimonio di esperienza e di stimolo anche attraverso il movimento. Lo sport, inteso in senso lato, esercita una grande funzione educativa connessa alla necessità del rispetto delle regole che deriva dalla sua pratica, sia che essa si esplichi in attività di squadra che individuali. Nello sport rispettare se stessi e gli altri è una regola fondamentale, così come rispettare le decisioni delle figure arbitrali: non si può barare. Prevedere misure di sostegno, aiuto e stimolo della pratica sportiva appare quindi una necessità della nostra società che non può essere ignorata.
Purtroppo, i dati della pratica sportiva – fonti CONI e ISTAT – e quelli derivanti dal censimento delle scuole in Italia non sono incoraggianti. Ancora, nel nostro Paese, coloro che non praticano un'attività sportiva sono più numerosi di quelli che la praticano e nonostante negli ultimi anni si noti una maggiore propensione alla diffusione di tale pratica, è comunque importante sostenerla e soprattutto introdurla come abitudine di vita già dall'infanzia.
I numeri ci dicono che in Italia oggi più di 24 milioni di persone non praticano alcun tipo di sport, più di 16 milioni praticano qualche attività sportiva saltuariamente e quasi 18 milioni svolgono attività sportiva regolarmente. Tra questi, i ragazzi rappresentano poco più di un quinto della platea considerata.
Per quanto riguarda lo sport tecnico-agonistico dei tesserati alle federazioni, i dati rilevano un settore che coinvolge:

4.500.000 atleti;

1.016.000 operatori tecnici;

71.973 società sportive.

Tale situazione richiede un intervento volto a sostenere e rilanciare la pratica dell'attività motoria e sportiva nel nostro Paese. Crediamo, infatti, che questo rappresenti un investimento per tutto il Paese anche da un punto di vista meramente finanziario, in quanto per ogni euro investito in sport e in pratica sportiva si opererà un risparmio nel medio e lungo periodo, sia per quanto riguarda i costi della sanità pubblica sia dal punto di vista del benessere sociale.
A tale fine, la presente proposta di legge interviene sul sistema delle detrazioni a sostegno delle famiglie per le spese sostenute per l'attività sportiva dei figli. La norma in vigore applica la detrazione del 19 per cento per una spesa massima di 210 euro e per ragazzi dai 5 ai 18 anni; con la presente proposta di legge si amplia la platea dei destinatari, estendendola ai ragazzi dai 3 ai 18 anni, e si innalza a 400 euro per la fascia di età dai 3 ai 10 anni e a 500 euro per la fascia di età dagli 11 ai 18 anni la spesa massima per poter usufruire della detrazione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. Al fine di promuovere la formazione e il pieno sviluppo della persona umana, riconoscendo l'attività motoria e sportiva quale espressione di un diritto della persona, la presente legge introduce misure di sostegno alle famiglie mediante l'estensione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e per l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra tre e diciotto anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi, nonché per l'attività motoria e sportiva.

Art. 2.
(Detrazione per oneri)

1. La lettera i-quinquies) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è sostituita dalla seguente:

«i-quinquies) le spese sostenute, per ragazzi fino a 18 anni di età, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo il seguente schema: 1) per ragazzi di età compresa tra 3 e 10 anni è prevista una detrazione fino a un massimo di 400 euro l'anno per figlio; 2) per ragazzi di età compresa tra 11 e 18 anni è prevista una detrazione fino a un massimo di 500 euro l'anno per figlio. In caso di due o più figli, le detrazioni sono ridotte di 100 euro per ogni figlio oltre il primo. Nel caso di figli con disabilità riconosciuta ai fini del sostegno scolastico le spese sostenute per l'attività motoria e sportiva sono detratte per intero;».

Art. 3.
(Disposizioni di attuazione)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della presente legge.

Art. 4.
(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, entro il limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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