PDL 928

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 928

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di cimiteri, servizi di cremazione e sepoltura degli animali di affezione

Presentata il 13 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! – Secondo il Rapporto Eurispes 2018, circa 3 italiani su 10 (32,4 per cento) convivono con un animale domestico e risultano sempre più in crescita le domande di sepoltura per gli animali domestici. Tale dato mostra con evidenza una mutata sensibilità nei confronti degli animali che da circa un terzo della popolazione sono considerati parte integrante della famiglia. La perdita dell'animale di affezione o da compagnia è per molti un evento doloroso e dare la possibilità di seppellire l'animale nel giardino della propria abitazione o in aree dedicate risponde a un'esigenza sentita da larga parte della popolazione.
Nonostante ciò, non esiste una legge nazionale che regoli la materia dei cimiteri nonché dei servizi di cremazione e di sepoltura degli animali di affezione.
La fonte normativa di riferimento, per quanto riguarda gli obblighi da rispettare per la sepoltura degli animali di affezione, è il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, entrato in vigore il 4 marzo 2011, che detta disposizioni in materia di normativa sanitaria applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, abrogando contestualmente il regolamento (CE) n. 1774/2002.
Il regolamento (CE) n. 1069/2009 classifica come materiali di categoria 1 le carcasse degli animali di affezione, degli animali dei giardini zoologici e degli animali dei circhi e da esperimento, anche in relazione al fatto che possono contenere alti livelli di medicinali veterinari.
In deroga al trattamento sanitario previsto, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, gli animali da compagnia possono essere seppelliti, previa autorizzazione dell'autorità competente, nel rispetto delle indicazioni date dall'allegato VI, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011, che stabilisce norme particolari per lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e definisce ulteriori criteri e limiti per il seppellimento.
Ciò premesso, va inoltre ricordato che, al fine di garantire nell'intero territorio nazionale l'uniforme efficacia di quanto previsto dalle menzionate norme in materia di sottoprodotti di origine animale, il Ministero della salute ha provveduto all'elaborazione di Linee guida applicative del regolamento (CE) n. 1069/2009, di cui all'accordo Stato-regioni del 7 febbraio 2013. Tale accordo, all'articolo 15 (Raccolta, trasporto e smaltimento. Deroga agli articoli 12, 13, 14 e 21 del Regolamento (CE) 1069/2009), stabilisce che è consentito lo smaltimento degli animali da compagnia tramite sotterramento in terreni privati o in cimiteri per animali secondo i criteri fissati con provvedimento di ciascuna regione o provincia autonoma. Tuttavia, soltanto alcune regioni hanno provveduto a emanare una regolamentazione ad hoc.
Risulta dunque indifferibile l'approvazione di un organico provvedimento legislativo statale cornice, stante la competenza statale limitata ai princìpi, che garantisca l'uniformità delle normative regionali attuative per la realizzazione di cimiteri per animali di affezione, destinati a mantenere viva la memoria di questi animali.
La presente proposta di legge, pertanto, ha il fine di innovare la legislazione vigente introducendo una normativa quadro statale per la realizzazione di cimiteri e per la sepoltura di animali tenuti o destinati a essere tenuti dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, e per la disciplina dei servizi di cremazione.
La proposta di legge prevede, in particolare, che i siti cimiteriali per animali di affezione possano essere realizzati e gestiti da soggetti pubblici o privati. I comuni possono cedere in comodato gratuito alle associazioni animaliste terreni destinati alla realizzazione di cimiteri per animali di affezione, che saranno localizzati in una zona giudicata idonea dall'ente locale, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti all'igiene e alla sanità pubblica. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta il parere si riterrà espresso favorevolmente.
Il trasporto delle spoglie degli animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali di affezione si applicherà la normativa cimiteriale statale tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more dell'emanazione di specifici organici provvedimenti in materia da parte delle regioni. Anche i servizi di cremazione singola erogati dai privati sono subordinati ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal sindaco, su parere del servizio veterinario pubblico e degli altri servizi competenti in materia ambientale, e devono garantire ai proprietari la restituzione delle ceneri del loro animale. I costi relativi ai servizi cimiteriali o di cremazione sono a carico dei proprietari degli animali. Le tariffe dei servizi cimiteriali e di cremazione sono determinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito dei territori di rispettiva competenza.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.(Cimiteri per animali di affezione e servizi di cremazione)1. I comuni, singoli o associati, istituiscono cimiteri e servizi di cremazione per animali tenuti o destinati a essere tenuti dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come i cani per disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione e quelli impiegati nelle pubblicità.
2. I cimiteri per animali di affezione possono essere realizzati e gestiti anche da privati. Il comune cede in comodato gratuito alle associazioni animaliste terreni destinati alla realizzazione di cimiteri per animali di affezione.
3. I cimiteri per animali di affezione sono localizzati in una zona giudicata idonea dal comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti all'igiene e alla sanità pubblica. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta il parere si ritiene espresso favorevolmente.
4. Il trasporto delle spoglie degli animali di affezione è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.
5. Nelle more dell'emanazione da parte delle regioni di specifici provvedimenti in materia, ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali di affezione si applica la normativa cimiteriale statale prevista dall'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in quanto applicabile, e dal regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità.
6. I servizi di cremazione singola erogati dai privati sono subordinati ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal sindaco, su parere del servizio veterinario pubblico e degli altri servizi competenti in materia ambientale, e devono garantire ai proprietari la restituzione delle ceneri del loro animale.
7. I costi relativi ai servizi cimiteriali o di cremazione sono a carico dei proprietari degli animali. Le tariffe dei servizi cimiteriali e di cremazione sono determinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito dei territori di rispettiva competenza.
8. È consentito lo smaltimento delle spoglie di animali di affezione di proprietà mediante sotterramento in terreni di proprietà privata, previa acquisizione del certificato veterinario di decesso dell'animale che escluda qualsiasi pericolo di malattia infettiva e infestiva trasmissibile agli uomini e agli animali
9. È consentito il seppellimento, previa cremazione e in urna separata, delle spoglie di animali di affezione nella tomba del proprietario, nel loculo o nella sepoltura di famiglia, per volontà del defunto o su richiesta dei suoi eredi».

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