PDL 924-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

            Capo I               Capo I  
                    Articolo 1                       Articolo 1  
                      Articolo 1-bis  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                      Articolo 2-bis  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
              Capo I-bis  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                      Articolo 4-bis  
            Capo II               Capo II  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6                       Articolo 6  
                    Articolo 7                       Articolo 7  
                    Articolo 8                       Articolo 8  
            Capo III               Capo III  
                    Articolo 9                       Articolo 9  
                      Articolo 9-bis  
                      Articolo 9-ter  
                      Articolo 9-quater  
            Capo IV               Capo IV  
                    Articolo 10                       Articolo 10  
                    Articolo 11                       Articolo 11  
                      Articolo 11-bis  
                    Articolo 12                       Articolo 12  
                      Articolo 12-bis  
            Capo V               Capo V  
                    Articolo 13                       Articolo 13  
                    Articolo 14                       Articolo 14  
                    Articolo 15    

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 924-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

dal ministro dello sviluppo economico
e ministro del lavoro e delle politiche sociali

(DI MAIO)

e dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(BUSSETTI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese

Presentato il 13 luglio 2018

(Relatori per la maggioranza: CENTEMERO , per la VI Commissione; TRIPIEDI , per la XI Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato), il 27 luglio 2018, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 924 e rilevato che:

il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 2 luglio 2018, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale a distanza di ben 11 giorni, il 13 luglio 2018; nella passata Legislatura un analogo intervallo di tempo tra emanazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, pari o superiore a 10 giorni, si è registrato in altre venti occasioni e in un'occasione, per il decreto-legge n. 74 del 2014 (misure di sostegno alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto e da successivi eventi alluvionali), l'intervallo è stato di ben 24 giorni; al riguardo, appare opportuno un approfondimento sulle conseguenze di questa prassi, non consistente ma persistente, in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il decreto-legge contiene misure attinenti a diverse materie quali il contrasto alla precarizzazione in ambito lavorativo, le tipologie contrattuali, il contrasto ai processi di delocalizzazione, la lotta contro la ludopatia, la situazione di specifiche figure professionali in ambito scolastico ai fini del regolare inizio dell'anno scolastico 2018/2019; tali materie appaiono riconducibili alla finalità unitaria di tutelare soggetti caratterizzati da situazioni di fragilità lavorativa ed esistenziale; l'unica disposizione che potrebbe presentare profili di problematicità rispetto alla sua coerenza con questa finalità unitaria appare quella dell'articolo 13 relativa alle società sportive dilettantistiche; il contenuto di quest'ultima disposizione, peraltro, non è richiamato, a differenza delle altre, nel preambolo del decreto-legge;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

il nuovo comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), riduce la durata massima dei contratti a tempo determinato da 36 a 12 mesi, pur consentendo, in determinate condizioni, la stipula di contratti a tempo determinato di durata di 24 mesi; il successivo comma 2, come modificato dal successivo numero 2), fa riferimento a un limite massimo temporale di successione di contratti a tempo determinato di 24 mesi complessivi, stabilendo, in caso di violazione, l'obbligo di trasformare il rapporto di lavoro in un rapporto a tempo indeterminato; non sembra invece essere espressamente prevista una sanzione per il superamento del limite dei 12 mesi in assenza delle condizioni introdotte dal citato numero 1) della lettera a); analoga esigenza di coordinamento sembra porsi con la disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo decreto legislativo, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), in materia di proroghe dei contratti a tempo determinato;

l'articolo 4, in materia di differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali; è collocato nel Capo I «Misure per il contrasto al precariato»; andrebbe al riguardo valutato il suo inserimento in un capo autonomo;

con riferimento all'articolo 6, potrebbe risultare opportuno chiarire l'utilizzo del termine «decadenza» e in particolare in che modo la decadenza dai benefici per le imprese che non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali possa essere «proporzionale» alla riduzione dell'occupazione verificatasi, da un minimo del 10 per cento a un massimo del 50 per cento; occorre al riguardo valutare se non si intendesse piuttosto fare riferimento ad una riduzione del beneficio proporzionale alla riduzione dell'occupazione registrata, quando questa è superiore al 10 per cento, che diviene decadenza completa quando la riduzione dell'occupazione supera il 50 per cento;

l'articolo 7, comma 1, subordina l'applicazione del beneficio dell’«iperammortamento» di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica, su cui si fonda l'agevolazione, riguardi strutture produttive situate nel territorio dello Stato; al riguardo potrebbe risultare opportuno chiarire se la disposizione si applichi anche all'ulteriore, ma connessa, agevolazione riguardante i beni immateriali di cui al successivo comma 10;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente

per alcune disposizioni appare opportuna, in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 3 lettera a) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi normativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, una riformulazione in termini di novella, al fine di evitare modifiche implicite o indirette; si tratta in particolare dell'articolo 3, comma 2, in materia di incremento, in caso di rinnovo del contratto, della contribuzione addizionale per i datori di lavoro in presenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012 e dell'articolo 8, comma 1, in materia di elargizione del credito d'imposta per gli investimenti in materia di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2013;

l'articolo 5 dispone per le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale una decadenza dagli aiuti di Stato percepiti in caso di delocalizzazione in Stati non appartenenti all'Unione europea; al riguardo, andrebbe precisato se si intenda abrogare la disciplina in materia prevista dall'articolo 1, commi 60 e 61, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), come sembra desumersi dal comma 4 dell'articolo 5, che fa riferimento alla disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, disponendo in tal caso un'abrogazione esplicita;

l'articolo 9, comma 1, prevede un generale divieto di pubblicità di giochi o scommesse con vincite di denaro; viene anche stabilita un'apposita sanzione amministrativa per la violazione del divieto e individuata nell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni l'autorità competente alle contestazioni e all'irrogazione delle sanzioni; al tempo stesso sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, commi 4 e 6, del decreto-legge n. 158 del 2012, le quali prevedono uno specifico divieto di messaggi pubblicitari concernenti i giochi con vincite in denaro nel corso di trasmissioni o in pubblicazioni destinate ai minori (anche in questo caso sono previste apposite sanzioni amministrative e una autorità preposta alla loro irrogazione, peraltro diversa dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, vale a dire l'Agenzia delle dogane e dei monopoli); sono inoltre fatte salve le disposizioni di cui ai commi 937, 938 e 939 dell'articolo unico della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), le quali, presupponendo la legittimità della pubblicità di giochi e scommesse, ne vietano specifiche modalità; al riguardo appare opportuno approfondire il coordinamento tra le disposizioni;

il provvedimento è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ma non della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

approfondire, per le ragioni esposte in premessa, il coordinamento tra l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), da un lato, e i successivi numero 2) e lettera b), numero 2);

inserire in un Capo autonomo la disposizione di cui all'articolo 4;

approfondire la formulazione dell'articolo 6, comma 1, con particolare riferimento, per le ragioni esposte in premessa, all'utilizzo del termine «decadenza»;

approfondire se le disposizioni in materia di iperammortamento di cui all'articolo 7 riguardino anche l'estensione di tale agevolazione prevista per i beni immateriali;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

riformulare in termini di novella le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 8, comma 1;

approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la necessità, all'articolo 5, di un'abrogazione esplicita dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

approfondire il coordinamento tra l'articolo 9, comma 1, da un lato, e l'articolo 7, commi 4 e 6, del decreto-legge n. 158 del 2012 e l'articolo 1, commi da 937 a 939 della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), dall'altro.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 924, di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;

evidenziato come le motivazioni di necessità e urgenza poste a base del ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza si fondino su molteplici esigenze, tra le quali si segnalano quelle di: attivare con immediatezza misure a tutela della dignità dei lavoratori, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi sulle tipologie contrattuali e sui processi di delocalizzazione, a salvaguardia dei livelli occupazionali ed operando semplificazioni fiscali per professionisti e imprese; introdurre strumenti volti a consentire un efficace contrasto alla ludopatia; adottare misure ai fini del regolare inizio dell'anno scolastico 2018/2019;

rilevato come l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge, facendo salve le restrizioni già introdotte dal legislatore in materia, vieti qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, comunque effettuata e su qualunque mezzo;

segnalato altresì come l'articolo 9 preveda, al comma 2, che la violazione dei divieti di pubblicità stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria, individuando, al comma 3, l'autorità competente alla contestazione e all'irrogazione di tale sanzione nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);

rilevato, con riferimento al comma 5 dell'articolo 9, il quale prevede che ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto – legge continui ad applicarsi la disciplina previgente per non oltre un anno, come la questione relativa ai contratti stipulati anteriormente ad una nuova norma legislativa ma ancora in esecuzione al momento della sua entrata in vigore sia stata affrontata dalla giurisprudenza, la quale ha affermato che gli effetti di un rapporto contrattuale sorto prima dell'entrata in vigore della legge devono essere disciplinati dalla legge vigente nel tempo in cui quegli effetti si realizzano, in applicazione del principio dell'efficacia immediata della legge in vigore;

rilevato, per quanto attiene alle tematiche concernenti il rispetto del riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni:

che gli articoli da 1 a 3, in materia di contrasto al precariato, sono riconducibili principalmente alla materia ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

che l'articolo 4 contiene norme riconducibili alle materie ordinamento civile e norme generali sull'istruzione, entrambe materie di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e n), della Costituzione;

che gli articoli 5 e 6, contenenti, rispettivamente, norme volte ad introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi, e che prevedono la decadenza da specifici benefìci per le imprese le quali non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali richiesti, incidono su benefìci economici qualificabili come aiuti di Stato, ed appaiono pertanto riconducibili alla materia dei rapporti dello Stato con l'Unione europea, affidata dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva statale, nonché alla materia tutela della concorrenza di cui alla lettera e) del citato articolo 117, secondo comma, pure materia di competenza legislativa esclusiva statale;

che gli articoli 7 e 8, i quali riguardano la disciplina dell'iperammortamento fiscale e del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, sono riconducibili alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

che l'articolo 9, in materia di divieto di pubblicità di giochi e scommesse, è riconducibile alla materia ordine pubblico e sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;

che gli articoli da 10 a 12, i quali ridisegnano il perimetro e i termini di alcuni adempimenti fiscali posti a carico dei contribuenti, sono riconducibili alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

che l'articolo 13 appare riconducibile alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, con riferimento all'abrogazione di agevolazioni fiscali a favore delle società sportive dilettantistiche, e alla materia ordinamento sportivo, di competenza legislativa concorrente (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia), con riferimento all'istituzione del Fondo per interventi a favore delle società sportive dilettantistiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla formulazione del comma 1 dell'articolo 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riconsiderare la clausola di salvezza della normativa vigente recante divieti in materia di pubblicità di giochi e scommesse, atteso che il medesimo comma 1 introduce in materia un generale divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta e comunque effettuata su qualunque mezzo;

b) con riferimento alla formulazione del comma 3 dell'articolo 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare la previsione che individua l'AGCOM quale Autorità competente ad irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del divieto generale di pubblicità di giochi e scommesse stabilita dal comma 1 del medesimo articolo 9, con quella che fa salva la competenza di una diversa autorità (l'Agenzia delle dogane e dei monopoli) per l'irrogazione delle sanzioni per la violazione dello specifico divieto di pubblicità di giochi e scommesse rivolta ai minori (di cui agli articoli 7, commi 4 e 6, del decreto-legge n. 158 del 2012);

c) con riferimento all'articolo 13, comma 5, il quale prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un nuovo fondo per interventi a favore delle società sportive dilettantistiche e ordinamento sportivo, intervenendo su una materia di competenza legislativa concorrente (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni per la ripartizione delle risorse del predetto fondo.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 924, di conversione in legge del decreto-legge n. 87 del 2018 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;

condivisi i presupposti di necessità e urgenza determinati – come si legge nella relazione introduttiva – dall'esigenza di introdurre nell'ordinamento in tempi brevi nuove misure che pongano limiti alle attuali condizioni di criticità su temi urgenti e strategici;

considerato che:

all'articolo 9, comma 1, facendosi salve le restrizioni già vigenti, è previsto: il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, comunque effettuata e su qualunque mezzo; per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018, è prevista l'applicazione della normativa previgente, fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data; a partire dal 1° gennaio 2019, l'estensione del divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni;

la clausola di salvezza delle restrizioni in materia di pubblicità previste dalla normativa vigente, sembrerebbe presupporre la liceità del messaggio pubblicitario di giochi e scommesse, incompatibile invece con il divieto generale introdotto dallo stesso decreto-legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riconsiderare, all'articolo 9, comma 1, la clausola di salvezza delle restrizioni in materia di pubblicità previste dalla normativa vigente, in quanto incompatibile con il divieto generale introdotto dallo stesso decreto-legge.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 924, di conversione in legge del decreto-legge n. 87 del 2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

agli articoli 1 e 2, recanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e di somministrazione di lavoro, con riferimento alla percentuale di transizione nello stato di disoccupato, pari al 10 per cento, i dati Uniemens (dichiarazioni uniche mensili) mostrano che, al termine di un contratto di 24 mesi, la probabilità di essere disoccupato (diventare percettore di Naspi) è di circa il 23 per cento, mentre al termine di un contratto di 36 mesi la probabilità di rientrare tra i percettori di Naspi è del 33 per cento;

si è ipotizzato che tutti gli 80.000 lavoratori, che rappresentano il 4 per cento dei 2 milioni di contratti a tempo determinato attivati in ciascun anno, entrino in disoccupazione a legislazione vigente con probabilità del 23 per cento (il valore più basso delle stime di cui sopra);

per valutare l'impatto delle nuove regole occorre stimare quanti dei lavoratori, il cui contratto termina forzatamente a 24 mesi, fruiranno del trattamento di Naspi;

assumendo che il numero di disoccupati a legislazione variata sia il più grande possibile, è stata quindi attribuita a tutti gli 80.000 lavoratori una probabilità di disoccupazione del 33 per cento, la più alta fra le stime di cui sopra, corrispondente all'uscita obbligatoria a 36 mesi;

pertanto la differenza tra le due stime prudenziali, quella a normativa vigente e quella a normativa variata, fornisce il numero di percettori di Naspi aggiuntivi che consegue dalla nuova normativa, cioè 8.000 unità, risultante dalla differenza tra il 33 per cento di 80.000 unità e il 23 per cento delle medesime 80.000 unità;

gli effetti finanziari che ne conseguono, quantificati dalla relazione tecnica, si riferiscono esclusivamente alla riduzione a 24 mesi della durata dei contratti e non anche alla reintroduzione delle causali;

le statistiche INPS non sono confrontabili con i dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizzati nelle stime, giacché questi ultimi si riferiscono alle coppie distinte datore di lavoro - lavoratore attivate nel corso dell'anno di riferimento e seguite per tutta la durata effettiva del rapporto, mentre il numero dei contratti a tempo determinato pubblicati nell'Osservatorio sul precariato INPS si riferisce alle assunzioni avvenute nel corso dell'anno di riferimento;

pertanto, nel caso di assunzione e rinnovo nello stesso anno, il dato del Ministero conta un solo rapporto di lavoro mentre nell'Osservatorio sul precariato, trattandosi di nuova assunzione, il medesimo dato viene contato due o più volte;

l'importo teorico su cui è stata calcolata la Naspi è di circa 1.700 euro lordi mensili, mentre il periodo medio di riferimento della durata, come riportato nella relazione tecnica, è di circa 12 mesi con la nuova normativa e di circa 16 mesi ai sensi di normative previgenti al decreto-legge in esame;

il maggior esborso previsto per il biennio 2018-2019 e il contenimento della spesa dagli anni 2020 e successivi si spiegano, da una parte, con la riduzione della durata massima del contratto, che porta ad anticipare la percezione della Naspi facendo crescere la spesa, dall'altra, con la minore durata del contratto, che comporta una riduzione della durata massima della Naspi determinando risparmi nel corso del tempo;

inoltre per determinare gli effetti fiscali complessivi derivanti dalla modifica della disciplina dei contratti a tempo determinato sono state adottate le seguenti aliquote: per il datore di lavoro (aumento dell'imponibile in conseguenza al minor esborso di contributi/redditi) 25 per cento, per il lavoratore a tempo determinato (diminuzione dell'imponibile) 14 per cento e per il percettore di Naspi (aumento dell'imponibile) 9 per cento;

all'articolo 3, in materia di indennità di licenziamento ingiustificato e incremento di contribuzione per il contratto a tempo determinato, in merito alla determinazione del numero dei rinnovi sottoposti all'incremento dello 0,5 per cento del contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012, la misura del 75 per cento utilizzata per stimare il numero di rinnovi annui è desumibile dalla serie storica dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dai quali si evince un trend in diminuzione del numero dei rinnovi rispetto alle attivazioni;

tenuto conto della contrazione dell'arco temporale, prevista dal decreto in esame, in cui è possibile effettuare da parte dei datori di lavoro i rinnovi dei contratti (24 mesi) e osservando le generazioni 2014 e 2015, a parità di numero di attivazioni, si desume che la percentuale di rinnovi oltre il secondo anno si attesta intorno al 28 per cento per la generazione 2014 e al 22 per cento per la generazione 2015 (non ancora completa per la parte 2018) e si è pertanto ipotizzato che mediamente il 25 per cento dei rinnovi che cadono oltre il secondo anno venga meno;

l'articolo 4, recante differimento dei termini di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali, non comporta effetti a carattere indiretto che possano indurre oneri connessi ai contenziosi in essere, poiché si limita a disciplinare il termine di 120 giorni oltre il quale l'inerzia dell'amministrazione rispetto all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di cui trattasi diviene azionabile dalle controparti;

il predetto termine di 120 giorni costituisce quindi anche quello iniziale di decorrenza per la liquidazione degli eventuali danni connessi alla mancata esecuzione del giudicato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del codice di procedura amministrativa;

la norma, quindi, potrà comportare una riduzione degli oneri per la finanza pubblica – di cui non si è tenuto conto per ragioni prudenziali – essendo detto termine posteriore a quello previsto a legislazione vigente;

gli adempimenti concernenti le procedure di concessione, ispezione, controllo e revoca relative agli aiuti di Stato posti in essere dalle amministrazioni centrali, ai sensi degli articoli 5 (limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti) e 6 (tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti), sono già effettuati a legislazione vigente e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 9, recante divieto di pubblicità di giochi e scommesse e incremento del PREU, l'apparente «discrasia» tra gli introiti derivanti dal gioco del lotto risultanti dai dati pubblicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e quelli riportati nella legge di bilancio per il 2018 deriva dal fatto che nel bilancio dello Stato gli introiti del lotto sono indicati al lordo delle vincite (dato c.d. «lordizzato») mentre l'Agenzia pubblica gli introiti del gioco al netto delle vincite;

le precedenti limitazioni alla pubblicità in materia di giochi introdotte dall'articolo 7, commi da 4 a 7, del decreto-legge n. 158 del 2012 («legge Balduzzi») e dall'articolo 1, comma 923 e commi da 937 a 940, della legge di stabilità per il 2016 non hanno prodotto effetti significativi di riduzione delle entrate, giacché si tratta di provvedimenti legislativi non paragonabili con quello in esame;

difatti tali provvedimenti ponevano limitazioni alla pubblicità molto circoscritte, mentre il decreto-legge in esame dispone un divieto totale di ogni forma di pubblicità e di sponsorizzazione;

la riduzione della raccolta prevista per le VLT nel 2019 non si verificherà nel primo quadrimestre del medesimo anno, giacché sarà necessario ricertificare tutti i giochi presenti sugli apparecchi, con una procedura che potrà essere portata a termine dai concessionari non prima del mese di aprile 2019;

la riduzione del payout delle VLT dipenderà da come saranno rimodulate le vincite in sede di ricertificazione dei giochi e pertanto non è detto che tale rimodulazione inciderà anche sulle vincite superiori a 500 euro;

assumendo che la riduzione del payout sia pari a 1 punto percentuale, la eventuale ripercussione sull'introito erariale derivante dal prelievo sulle vincite da VLT sarebbe comunque di portata poco significativa;

l'articolo 10, recante disposizioni in materia di redditometro, non è suscettibile di pregiudicare il gettito atteso da accertamento sintetico negli anni 2016 e successivi;

al riguardo, si assicura che l'Amministrazione finanziaria, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia delle entrate e con l'interlocuzione collaborativa degli altri soggetti interessati alla procedura, predisporrà in tempi brevi il decreto ministeriale in oggetto, al fine di garantire continuità ed efficacia allo strumento del redditometro;

comunque, il gettito atteso dall'accertamento sintetico, per gli anni d'imposta 2016 e seguenti, non risulterà condizionato dalla mancata adozione immediata del decreto, considerato che la preliminare attività di accertamento è esplicabile, a termini di legge, fino al 31 dicembre dell'anno 2022 e seguenti, purché venga adottato in un arco temporale congruo che fornisce adeguate rassicurazioni circa l'effettivo versamento del gettito atteso all'entrata del bilancio statale;

all'articolo 11, recante disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute, con riferimento alla verifica degli effetti finanziari dovuti allo slittamento del termine della comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018 alla data del 28 febbraio 2019 rispetto alla data originariamente disposta, del 30 novembre 2018, si osserva che la disposizione normativa non produce effetti sul gettito, in quanto i medesimi dati potevano essere trasmessi dai contribuenti alla stessa scadenza (28 febbraio 2019) mediante l'opzione per l'invio semestrale ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 148 del 2017 (opzione esercitabile attraverso il comportamento concludente);

infatti, il contribuente che avesse comunicato trimestralmente i dati relativi al primo e al secondo trimestre del 2018, avrebbe potuto comunque optare, relativamente al secondo periodo del medesimo 2018, per la trasmissione semestrale, ed avrebbe realizzato quindi l'adempimento entro il 28 febbraio 2019;

la norma di cui all'articolo 11 svolge, pertanto, la funzione di esplicitazione di una facoltà che, stante l'assenza di una preclusione espressa, era già presente nel sistema;

l'utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai fini della copertura di parte degli oneri derivanti dall'articolo 12, in materia di split payment, non è suscettibile di determinare difficoltà o ritardi nell'adozione dei programmati provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

l'utilizzo integrale – a parziale copertura degli oneri derivanti dall'articolo 12 in materia di split payment – dello stanziamento del Fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno 2019, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul medesimo stanziamento;

la riduzione – ai fini della copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dal presente decreto – del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché del Fondo per interventi strutturali di politica economica disposta dagli articoli 12 e 14, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse dei predetti Fondi;

alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 14, recante copertura finanziaria, il riferimento all'articolo 2, recante disciplina del contratto di somministrazione – richiamato tra gli articoli recanti minori spese e maggiori entrate utilizzate a fini di copertura – deve essere espunto, giacché il medesimo articolo 2, come risulta dalla relazione tecnica, non determina effetti di carattere finanziario;

il riferimento all'articolo 2, contenuto al comma 3 dell'articolo 14, recante la clausola di salvaguardia finanziaria, va invece mantenuto, in quanto l'articolo 2, ai fini del monitoraggio degli oneri, risulta comunque collegato all'articolo 1;

all'articolo 14, appare necessario, dal punto di vista formale, specificare il carattere annuo degli oneri e delle coperture permanenti ivi previsti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: 71,3 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;

al comma 2, alinea, dopo le parole: 72,7 milioni di euro e le parole: 71,3 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;

al comma 2, lettera c), dopo le parole: 36 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;

al comma 2, lettera d), dopo le parole: 128,7 milioni di euro aggiungere la seguente: annui e sostituire le parole: articoli 1, 2 e 3 con le seguenti: articoli 1 e 3.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

esaminato nelle sedute del 17 e 18 luglio 2018, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 924, di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia modificato l'articolo 4 del decreto-legge, individuando modalità di esecuzione delle sentenze relative ai diplomati magistrali idonee a salvaguardare, nel preminente interesse delle alunne e degli alunni, la continuità didattica per tutto l'anno scolastico 2018/2019, nonché a dare compiuta definizione al relativo quadro normativo, contemperando gli interessi dei diplomati magistrali con quelli di coloro che sono in possesso dei titoli attualmente richiesti dalla normativa di settore per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 924, di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni per la dignità dei lavoratori e delle imprese;

espresso apprezzamento per le misure volte a contrastare l'azzardopatia previste dall'articolo 9, che introduce il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, che riguardi giochi o scommesse con vincite di denaro, includendo – oltre alle manifestazioni sportive, culturali e artistiche – le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 924, di conversione in legge del decreto-legge, 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;

preso atto che l'articolo 5 contiene norme volte a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi, intervenendo su quanto previsto in materia dall'articolo 1, commi 60 e 61, della legge di stabilità 2014;

ritenuto che le norme di cui al citato articolo 5 non debbano trovare applicazione nei casi di internazionalizzazione ovvero di espansione al di fuori del proprio mercato nazionale di un'impresa che percepisce contributi pubblici espressamente previsti per tale scopo, purché non vengano ridotti i livelli occupazionali della medesima impresa e delle imprese da essa controllate sul territorio nazionale e europeo;

rilevato, in particolare, che il comma 4 del medesimo articolo 5 mantiene ferma l'applicazione, per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, dalla disciplina previgente, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui alle norme del citato articolo 1, comma 60, della legge di stabilità 2014;

evidenziato, al riguardo, che il riferimento del sopra ricordato comma 4, dell'articolo 5, alla normativa previgente - in particolare quella contenuta nell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge di stabilità 2014 – fa ritenere che le disposizioni in esame determinino un superamento della disciplina esistente in materia che, peraltro, non viene abrogata espressamente;

osservato che il decreto-legge fa riferimento alla revoca – in caso di delocalizzazione – dell’«aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio», non specificando ulteriormente le tipologie di contributi pubblici di sostegno in cui l'aiuto si sostanzia, che sono oggetto di revoca;

ricordato che la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 60, della legge di stabilità 2014, invece, individua le tipologie di contributi pubblici oggetto di revoca, richiamando quelli in conto capitale erogati in favore delle imprese;

rilevato che l'articolo 7 subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, su cui si fonda l'agevolazione, riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;

sottolineato, in particolare, che il comma 2 del citato articolo 7 stabilisce che, se nel periodo di fruizione del beneficio i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iperammortamento;

fatto presente che tale recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi;

rilevato che la legge n. 205 del 2017 ha prorogato al 2018 anche la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Impresa 4.0, che si applica a chi usufruisce dell'iperammortamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 5, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di apportare le necessarie modifiche finalizzate a ben distinguere i fenomeni di delocalizzazione cosiddetta «selvaggia» dai casi di internazionalizzazione evitando, in tal modo, il rischio di esiti applicativi della norma difformi dal suo scopo;

b) al medesimo articolo 5, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare le tipologie di contributi pubblici di sostegno che rientrano nella nozione di «aiuto di Stato» e che possono essere oggetto di revoca in caso di delocalizzazione;

c) all'articolo 7, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire se nel caso di revoca dell'iperammortamento, detta revoca si estenda anche all'ulteriore agevolazione riguardante i beni immateriali.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 924, di conversione in legge del decreto-legge n. 87 del 2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;

espresso un forte apprezzamento per il fatto che l'articolo 9, comma 1, del provvedimento in esame, ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, introduce il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, che riguardi giochi o scommesse con vincite di denaro, in qualsiasi modo effettuata e su qualunque mezzo;

evidenziato che la Commissione Affari sociali ha profuso nella passata legislatura un costante impegno per contrastare la diffusione della dipendenza da gioco d'azzardo e promuovere percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione;

osservato che la disposizione di cui all'articolo 9 si inserisce nell'ambito di un percorso che ha portato all'introduzione nel nostro ordinamento di diverse forme di restrizione della pubblicità (con riferimento alla tutela dei minori, alle fasce orarie, eccetera) senza che, tuttavia, nonostante le numerose proposte presentate in tal senso, si fosse pervenuti alla previsione di un divieto generale di pubblicità di giochi e scommesse;

ricordato che il divieto di pubblicità rappresenta lo strumento essenziale per avviare un percorso complessivo di contrasto al gioco d'azzardo patologico, come evidenziato da numerose associazioni che si occupano dei soggetti affetti da dipendenza;

considerato che il termine «ludopatia», introdotto in un atto normativo dal cosiddetto decreto Balduzzi (decreto-legge n. 158 del 2012) e riportato anche nell'articolo 9 del decreto-legge in oggetto, non è più considerato valido dalla comunità scientifica, che indica invece l'espressione «disturbo da gioco d'azzardo (DGA)»;

auspicata la prosecuzione dei lavori parlamentari, in linea di continuità con la precedente legislatura, finalizzata all'adozione di ulteriori misure di prevenzione volte, in particolare, a prevedere, a fini di monitoraggio e di tutela dei minori e dei soggetti con forte dipendenza, una tessera elettronica di riconoscimento del giocatore, e a inibire l'introduzione di nuove forme di gioco d'azzardo legale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

a) sostituire, al Capo III e all'articolo 9, la parola: «ludopatia» con le seguenti: «disturbo da gioco d'azzardo (DGA)»;

b) specificare che il divieto generale di pubblicità, di cui al comma 1, dell'articolo 9, deve comprendere in maniera inequivocabile anche le diverse forme di gioco d'azzardo on-line, predisponendo a tal fine un'ulteriore specificazione, che includa la totalità dei canali informatici, compresi i social media;

c) prevedere, con riferimento al periodo transitorio di cui al comma 5, dell'articolo 9, che i programmi radiotelevisivi che ospitano messaggi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo debbano essere preceduti dall'avvertenza che il programma contiene pubblicità che non è adatta alla visione dei minori;

d) inserire la previsione di un meccanismo in base al quale gli enti locali possono richiedere direttamente alla Società generale d'informatica (Sogei) i dati concernenti l'ubicazione e gli orari di funzionamento effettivo degli apparecchi per il gioco d'azzardo collegati alla rete telematica nel loro territorio, al fine di valutare l'efficacia di eventuali norme che disciplinano l'orario di funzionamento di tali apparecchi ovvero di monitorarne il rispetto, al fine di una più ampia tutela della salute;

e) prevedere meccanismi per il contenimento dell'inserimento dei tagli di banconote di misura più alta – come quelli da 500, da 200 e da 100 euro – nelle apparecchiature note come VLT (Video Lottery Terminal), la cui perdita oraria è tripla rispetto alle AWP (Amusement With Prizes), per il gioco d'azzardo, con la finalità di contenere il riciclaggio di denaro «sporco» da parte delle associazioni criminali che utilizzano il gioco legale per finalità illegali;

f) prevedere modalità informative idonee a prevenire il disturbo da gioco d'azzardo patologico.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 924, di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante Disposizione urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;

preso atto che il decreto-legge reca un complesso di disposizioni a tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi sulle tipologie contrattuali e sui processi di delocalizzazione, a salvaguardia dei livelli occupazionali ed operando semplificazioni fiscali per professionisti e imprese;

richiamate specificamente le norme contenute al Capo I, che interviene, tra l'altro, sulla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato e sui contratti di somministrazione di lavoro;

ricordate le specificità del comparto agricolo, interessato da una molteplicità di attività di carattere stagionale, in relazione alle quali già nel 2015 il legislatore aveva messo a punto una specifica declinazione dell'istituto del lavoro accessorio, poi superata con il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25 e ridefinita dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nonostante i dati INPS testimoniassero il largo ricorso all'istituto da parte degli imprenditori agricoli e la funzionalità del medesimo al contrasto al lavoro nero in agricoltura; ravvisata pertanto la necessità che si intervenga sull'attuale assetto normativo del lavoro occasionale in agricoltura, come rimodulato dall'articolo 54-bis del già citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

visto l'articolo 11 che interviene sulla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute da parte dei soggetti passivi IVA e ravvisata l'opportunità che i piccoli imprenditori agricoli con un volume di affari inferiore a 7.000 euro annui in regime di esonero dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto siano esonerati dall'obbligo della comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta medesima;

considerato che il decreto-legge contiene un complesso di norme volte a semplificare e a favorire l'attività delle imprese e ravvisata l'opportunità che siano inserite ulteriori disposizioni volte a semplificare lo svolgimento dell'attività imprenditoriale nel settore agricolo, allo scopo di prevedere che l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale effettuato dalle regioni abbia piena efficacia sul territorio nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni l'opportunità di integrare le disposizioni contenute al Capo I del disegno di legge all'esame, al fine di intervenire sull'attuale assetto normativo del lavoro occasionale in agricoltura come attualmente disciplinato dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al fine di consentire una semplificazione amministrativa ed un conseguente più agevole accesso alle prestazioni, tenendo conto delle peculiarità del settore primario e delle esigenze stagionali dei relativi cicli di produzione, ferma restando la garanzia di tracciabilità dei dati del committente e del prestatore, il versamento dei contributi e le coperture assicurative per quest'ultimo, nonché l'individuazione precisa delle categorie cui tale forma contrattuale potrà applicarsi;

b) verifichino le Commissioni l'opportunità di integrare le disposizioni contenute all'articolo 11 al fine di prevedere la soppressione del comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, che stabilisce che anche i piccoli imprenditori agricoli in regime di esonero dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto siano comunque assoggettati all'obbligo della comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta medesima;

c) valutino le Commissioni l'opportunità di integrare i contenuti del Capo IV del decreto-legge con la disposizione volta a semplificare lo svolgimento dell'attività imprenditoriale nel settore agricolo indicata nell'ultimo capoverso delle premesse.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 924, di conversione in legge del decreto-legge n. 87 del 2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;

esaminati in particolare gli articoli 5, 6 e 7 del decreto-legge volti a introdurre, rispettivamente, limiti alla delocalizzazione per le imprese che abbiano beneficiato di aiuti di Stato, a salvaguardare i livelli occupazionali e in materia di recupero dell'iperammortamento in caso di delocalizzazione;

considerato che nell'ordinamento italiano sono già previsti limiti alle delocalizzazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e che il decreto-legge intende rafforzare l'efficacia di tali disposizioni introducendo, per le delocalizzazioni al di fuori dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, sanzioni di importo da due a quattro volte quello dell'aiuto ricevuto e, nel caso di aiuti legati a specifici siti produttivi, per le delocalizzazioni al di fuori dei predetti siti, la richiesta di restituzione del beneficio maggiorato degli interessi;

rilevato, che le disposizioni di cui all'articolo 6, con riferimento agli aiuti di Stato che prevedano una valutazione dell'impatto occupazionale, recano la revoca, totale o parziale, dei benefici concessi già in presenza di una riduzione dei livelli occupazionali superiore al 10 per cento e che tale riduzione comporta la decadenza dal beneficio in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento;

rilevato come la stessa disciplina europea ammetta vincoli alle imprese nella materia degli aiuti di Stato, sul presupposto logico e giuridico che, qualora esse decidano di fruire degli aiuti, siano poi tenute a mantenere gli investimenti effettuati nei siti produttivi;

considerato che la previsione di un vincolo quinquennale a non delocalizzare, valido anche per le piccole e medie imprese, non si pone in contrasto con la normativa europea, che definisce, un termine solo «minimo» di mantenimento di «almeno tre anni» per le piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, relativamente alla specifica categoria degli aiuti regionali in esenzione;

nel presupposto che ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di recupero del beneficio dell'iperammortamento di cui all'articolo 7 si considerino già effettuati anche gli investimenti per i quali è stato formalizzato un ordine ancorché i relativi beni non siano stati ancora consegnati,

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PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
delle Commissioni

Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

Art. 1.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

1. Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 79 del 2018.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

3. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74”»;

alla lettera a):

al numero 1), capoverso 1, lettera a), le parole: «esigenze sostitutive di altri lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «esigenze di sostituzione di altri lavoratori»;

dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi”»;

alla lettera b), numero 1), capoverso 01:

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato»;

al terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 2, le parole: «dei contratti in corso alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «contrattuali successivi al 31 ottobre 2018».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – (Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile). – 1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
2. L'esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l'incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83 milioni di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l'anno 2020, in 162,62 milioni di euro per l'anno 2021, in 134,02 milioni di euro per l'anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3,23 milioni di euro per l'anno 2024, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, a 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, a 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2;

b) quanto a 38,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, di 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, di 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e di 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
6. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

All'articolo 2:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1o gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”»;

al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «21, comma 2,»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è inserito il seguente:

Art. 38-bis. – (Somministrazione fraudolenta). – 1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione”.

1-ter. Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all'utilizzatore».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis.(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali). – 1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, alinea, dopo le parole: “rese dai seguenti soggetti” sono aggiunte le seguenti: “, purché i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione”;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli”;

c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori”;

d) al comma 15:

1) al primo periodo, dopo le parole: “di cui al comma 6, lettera b), versa” sono inserite le seguenti: “, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore”;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “a favore dell'INPS”;

e) al comma 17:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni”;

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma”;

f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: “A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall'utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore”;

g) al comma 20, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8”».

All'articolo 3:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: “non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità” sono sostituite dalle seguenti: “non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità”»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico”».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. – (Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all'operatività dei centri per l'impiego). – 1. Per il triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota delle proprie facoltà assunzionali, definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantirne la piena operatività, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 3-ter.(Relazione alle Camere). – 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta annualmente alle Camere una relazione sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo».

Prima dell'articolo 4 è inserita la seguente rubrica: « Capo I-bis – Misure finalizzate alla continuità didattica».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «fino alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.

1-ter. Ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente, sino al loro esaurimento, attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di cui al comma 1-quater del presente articolo.
1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla lettera a):

a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;

b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento;

c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere a) e b).

1-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies, nonché dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
1-septies. Ciascun docente può partecipare al concorso di cui al comma 1-quinquies in un'unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato.
1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma 1-quinquies sono predisposte attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente e il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari ed è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli.
1-novies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo di cui al secondo periodo sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
1-decies. L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma 1-quater comporta la decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-undecies. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 1-quater, lettere b) e c), continua ad applicarsi quanto disposto all'articolo 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria».

Al capo I-bis, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis. – (Modifica in materia di contratti a termine nel settore dell'insegnamento scolastico). – 1. Il comma 131 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è abrogato».

All'articolo 5:

al comma 2, la parola: «Eeropeo» è sostituita dalla seguente: «europeo»;

al comma 3, le parole: «maggiorato di un tasso di interesse pari al» sono sostituite dalle seguenti: «maggiorato di un interesse calcolato secondo il» e le parole: «dell'aiuto, maggiorato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'aiuto, aumentato»;

al comma 4, la parola: «banditi» è sostituita dalle seguenti: «per i quali sono stati pubblicati i bandi»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo dalle amministrazioni centrali dello Stato sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell'attività economica, eventualmente anche sostenendo l'acquisizione da parte degli ex dipendenti»;

al comma 6, le parole: «di attività economica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attività economica specificamente incentivata» e le parole: «con la quale vi sia rapporto» sono sostituite dalle seguenti: «che sia con essa in rapporto».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo la parola: «riduca» sono inserite le seguenti: «in misura superiore al 50 per cento» e le parole da: «in presenza di una riduzione di tali livelli» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale»;

al comma 3, la parola: «banditi» è sostituita dalle seguenti: «per i quali sono stati pubblicati i bandi».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 6, comma 1» sono soppresse;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «degli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni»;

alla rubrica, le parole: «degli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni».

Nella rubrica del capo III, le parole: « alla ludopatia» sono sostituite dalle seguenti: « del disturbo da gioco d'azzardo».

All'articolo 9:

al comma 1, primo periodo:

le parole: «alla ludopatia» sono sostituite dalle seguenti: « del disturbo da gioco d'azzardo»;

le parole: «e dall'articolo 1, commi da 937 a 940» sono sostituite dalle seguenti: «e in conformità ai divieti contenuti nell'articolo 1, commi da 937 a 940»;

dopo le parole: «a giochi o scommesse con vincite di denaro» sono inserite le seguenti: «nonché al gioco d'azzardo»;

la parola: «internet» è sostituita dalle seguenti: «i canali informatici digitale e telematici, compresi i social media»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti “disturbi da gioco d'azzardo (DGA)”.
1-ter. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita”»;

al comma 2, le parole: «commisurata nella misura del» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari al»;

al comma 6, le parole da: «e nel 19,5 per cento» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6»;

al comma 7, dopo le parole: «198 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui».

Al capo III, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 9-bis. – (Monitoraggio dell'offerta di gioco). – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della salute, svolge il monitoraggio dell'offerta dei giochi, anche attraverso una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il monitoraggio considera in particolare le aree più soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio.

Art. 9-ter. – (Misure a tutela dei minori). – 1. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio.

Art. 9-quater. – (Logo No Slot). – 1. È istituito il logo identificativo “No Slot”.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo “No Slot”.
3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo “No Slot” ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 10:

al comma 2, le parole: «, con effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «. Le disposizioni del predetto decreto cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: «all'adempimento comunicativo» sono sostituite dalle seguenti: «all'obbligo di comunicazione»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

2-ter. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
2-quater. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
2-quinquies. All'onere derivante dal comma 2-quater, valutato in 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. – (Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante). – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: “per motori” sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1o gennaio 2019”;

b) il comma 927 è sostituito dal seguente:

927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1o gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1o luglio 2018”.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 12:

al comma 3, lettera d), dopo le parole: «quanto a 35 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

Al capo IV, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis. – (Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017».

All'articolo 13:

al comma 5, dopo le parole: «5,2 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: «4,5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «71,3 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «e in 72,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo pari a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e in 72,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, a 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 71 milioni di euro per l'anno 2027 e a 71,3 milioni di euro annui»;

alla lettera a), le parole: «per anno» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno»;

alla lettera c), dopo le parole: «4,5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «a 36 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;

alla lettera d):

le parole: «in 104,1» sono sostituite dalle seguenti: «a 104,1»;

le parole: «128,7 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 128,7 milioni di euro annui»;

le parole: «articoli 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 1 e 3»;

al comma 3, le parole: «l'Istituto nazionale di previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto nazionale della previdenza sociale».

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Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di attivare con immediatezza misure a tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi sulle tipologie contrattuali e sui processi di delocalizzazione, a salvaguardia dei livelli occupazionali ed operando semplificazioni fiscali per professionisti e imprese;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre strumenti volti a consentire un efficace contrasto alla ludopatia;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure ai fini del regolare inizio dell'anno scolastico 2018/2019;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

e m a n a

il seguente decreto-legge:

e m a n a

il seguente decreto-legge:

Capo I
MISURE PER IL CONTRASTO
AL PRECARIATO

Capo I
MISURE PER IL CONTRASTO
AL PRECARIATO

Articolo 1.
(Modifiche alla disciplina del contratto
di lavoro a tempo determinato).

Articolo 1.
(Modifiche alla disciplina del contratto
di lavoro a tempo determinato).

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

0a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

«d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74»;

a) all'articolo 19:

a) identico:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1) identico:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

«1. Identico:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.»;

b) identica»;

1-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi»;

2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola «trentasei» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;

2) identico;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

3) identico;

«4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.»;

b) all'articolo 21:

b) identico:

1) prima del comma 1, è inserito il seguente:

1) identico:

«01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.»;

«01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.»;

2) al comma 1, la parola «trentasei», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «ventiquattro», la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro» e la parola «sesta» è sostituita dalla seguente: «quinta»;

2) identico;

c) all'articolo 28, comma 1, le parole «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

c) identica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018 .

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Identico.

Articolo 1-bis.
(Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile).

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l'incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83 milioni di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l'anno 2020, in 162,62 milioni di euro per l'anno 2021, in 134,02 milioni di euro per l'anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3,23 milioni di euro per l'anno 2024, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, a 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, a 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2;

b) quanto a 38,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, di 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, di 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e di 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

6. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 2.
(Modifiche alla disciplina
della somministrazione di lavoro).

Articolo 2.
(Modifiche alla disciplina
della somministrazione di lavoro).

01. All'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1o gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

1. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24.».

1. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24.».

1-bis. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è inserito il seguente:

«Art. 38-bis.(Somministrazione fraudolenta). – 1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione».

1-ter. Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all'utilizzatore.

Articolo 2-bis.
(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali).

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, alinea, dopo le parole: «rese dai seguenti soggetti» sono aggiunte le seguenti: «, purché i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione»;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli»;

c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori»;

d) al comma 15:

1) al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6, lettera b), versa» sono inserite le seguenti: «, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore»;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a favore dell'INPS»;

e) al comma 17:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni»;

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma»;

f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall'utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore»;

g) al comma 20, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8».

Articolo 3.
(Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato).

Articolo 3.
(Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato).

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole «non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità».

1. Identico.

1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: «non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità».

2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

2. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico».

A rticolo 3-bis.
(Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all'operatività dei centri per l'impiego).

1. Per il triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota delle proprie facoltà assunzionali, definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantirne la piena operatività, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno.

A rticolo 3-ter.
(Relazione alle Camere).

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta annualmente alle Camere una relazione sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo.

Capo I-bis
MISURE FINALIZZATE ALLA CONTINUITÀ DIDATTICA

Articolo 4.
(Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali).

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria).

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.

1-ter. Ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente, sino al loro esaurimento, attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di cui al comma 1-quater del presente articolo.

1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla lettera a):

a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;

b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento;

c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere a) e b).

1-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies, nonché dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

1-septies. Ciascun docente può partecipare al concorso di cui al comma 1-quinquies in un'unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato.

1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma 1-quinquies sono predisposte attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente e il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari ed è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli.

1-novies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo di cui al secondo periodo sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali

1-decies. L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma 1-quater comporta la decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-undecies. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 1-quater, lettere b) e c), continua ad applicarsi quanto disposto all'articolo 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Articolo 4-bis.
(Modifica in materia di contratti a termine nel settore dell'insegnamento scolastico).

1. Il comma 131 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è abrogato.

Capo II
MISURE PER IL CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

Capo II
MISURE PER IL CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

Articolo 5.
(Limiti alla delocalizzazione
delle imprese beneficiarie di aiuti).

Articolo 5.
(Limiti alla delocalizzazione
delle imprese beneficiarie di aiuti).

1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

1. Identico.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico Eeropeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.

3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefìci fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali.

3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefìci fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un interesse calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, aumentato di cinque punti percentuali.

4. Per i benefìci già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Per i benefìci già concessi o per i quali sono stati pubblicati i bandi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti ai sensi del presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo importo, all'amministrazione titolare della misura e vanno a incrementare le disponibilità della misura stessa.

5. Identico.

5-bis. Le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo dalle amministrazioni centrali dello Stato sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell'attività economica, eventualmente anche sostenendo l'acquisizione da parte degli ex dipendenti.

6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento di attività economica o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dell’attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Articolo 6.
(Tutela dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di aiuti).

Articolo 6.
(Tutela dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di aiuti).

1. Qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decade dal beneficio in presenza di una riduzione di tali livelli superiore al 10 per cento; la decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento.

1. Qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decade dal beneficio; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

2. Per le restituzioni dei benefìci si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5.

2. Identico.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefìci concessi o banditi, nonché agli investimenti agevolati avviati, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefìci concessi o per i quali sono stati pubblicati i bandi, nonché agli investimenti agevolati avviati, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.
(Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti).

Articolo 7.
(Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni).

1. L'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale di cui all'articolo 6, comma 1.

1. L'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.

2. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento di cui al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento di cui al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Identico.

4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati.

4. Identico.

Articolo 8.
(Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali).

Articolo 8.
(Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali).

1. Agli effetti della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d), del predetto articolo 3, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.

Identico.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta comunque ferma l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attributi in precedenza all'impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.

3. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d'imposta, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali, assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

Capo III
MISURE PER IL CONTRASTO
ALLA LUDOPATIA

Capo III
MISURE PER IL CONTRASTO
DEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO

Articolo 9.
(Divieto di pubblicità giochi e scommesse).

Articolo 9.
(Divieto di pubblicità giochi e scommesse).

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell’articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici digitale e telematici, compresi i social media . Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti «disturbi da gioco d'azzardo (DGA)».

1-ter. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita».

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.

3. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Identico.

4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

4. Identico.

5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.

5. Identico.

6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019.

6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023.

6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6.

Articolo 9-bis.
(Monitoraggio dell'offerta di gioco).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della salute, svolge il monitoraggio dell'offerta dei giochi, anche attraverso una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il monitoraggio considera in particolare le aree più soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio.

Articolo 9-ter.
( Misure a tutela dei minori ).

1. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio.

Articolo 9-quater.
(Logo No Slot).

1. È istituito il logo identificativo «No Slot».

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No Slot».

3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo «No Slot» ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo IV
MISURE IN MATERIA
DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Capo IV
MISURE IN MATERIA
DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Articolo 10.
(Disposizioni in materia di redditometro).

Articolo 10.
(Disposizioni in materia di redditometro).

1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo la parola «biennale» sono inserite le seguenti: «, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti».

1. Identico.

2. È abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015, con effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

2. È abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015. Le disposizioni del predetto decreto cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015.

3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'articolo 38, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.

3. Identico.

Articolo 11.
(Disposizioni in materia di invio dei dati
delle fatture emesse e ricevute).

Articolo 11.
(Disposizioni in materia di invio dei dati
delle fatture emesse e ricevute).

1. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019.

1. Con riferimento all’obbligo di comunicazione di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019.

2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole «cadenza semestrale» sono aggiunte le seguenti: «, entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre,».

2. Identico.

2-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

2-ter. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

2-quater. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

2-quinquies. All'onere derivante dal comma 2-quater, valutato in 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11-bis.
(Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: «per motori» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1o gennaio 2019»;

b) il comma 927 è sostituito dal seguente:

«927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1o gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1o luglio 2018».

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 12.
(Split payment).

Articolo 12.
(Split payment).

1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies è aggiunto il seguente: «1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

1. Identico.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Identico.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

3. Identico:

a) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 5 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2020;

a) identica;

b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) identica;

c) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) identica;

d) quanto a 35 milioni per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro per l'anno 2020, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.

d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro per l'anno 2020, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.

Articolo 12-bis.
(Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
E DI COORDINAMENTO

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
E DI COORDINAMENTO

Articolo 13.
(Società sportive dilettantistiche).

Articolo 13.
(Società sportive dilettantistiche).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'abrogazione del comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1. Identico.

2. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole «, nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative» sono soppresse.

2. Identico.

3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-quater) è soppresso.

3. Identico.

4. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

4. Identico.

a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le società e associazioni sportive»;

b) al comma 25, dopo la parola «società» sono soppresse le seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;

c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche».

5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

Articolo 14.
(Copertura finanziaria).

Articolo 14.
(Copertura finanziaria).

1. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4,5 milioni per l'anno 2018, 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l'anno 2019, in 67,10 milioni di euro per l'anno 2020, in 67,80 milioni di euro per l'anno 2021, in 68,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 69,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 69,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 71,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 72 milioni di euro per l'anno 2027 e in 72,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo pari a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l'anno 2019, in 67,10 milioni di euro per l'anno 2020, in 67,80 milioni di euro per l'anno 2021, in 68,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 69,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 69,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 71,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 72 milioni di euro per l'anno 2027 e in 72,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, a 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 71 milioni di euro per l'anno 2027 e a 71,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 5,9 milioni di euro per anno 2018 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

a) quanto a 5,9 milioni di euro per l’anno 2018 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) identica;

c) quanto a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 42,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6;

c) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 42,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6;

d) quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 104,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 120 milioni di euro per l'anno 2021, a 121,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 122,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 123,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 124,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 126,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 127,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 128,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui agli articoli 1, 2 e 3.

d) quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 104,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 120 milioni di euro per l'anno 2021, a 121,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 122,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 123,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 124,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 126,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 127,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 128,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui agli articoli 1 e 3.

3. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale di previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori entrate di cui agli articoli 1 e 2 e 3 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori entrate di cui agli articoli 1 e 2 e 3 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

4. Identico.

Articolo 15.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 2018.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri.
Di Maio, Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.
Bussetti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Tria, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Bonafede.

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