PDL 923

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 923

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CARETTA, CROSETTO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, SILVESTRONI, CIABURRO, TRANCASSINI, DEIDDA, OSNATO, BUTTI, ACQUAROLI, FERRO

Norme in materia di disturbo dell'esercizio
dell'attività venatoria e piscatoria

Presentata il 12 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! — Caccia e pesca influenzano la vita umana fin dalle origini. Per molti secoli, infatti, la sopravvivenza della specie umana è stata garantita attraverso la cattura degli animali selvatici. Ad oggi, le attività venatoria e piscatoria rappresentano dei pilastri fondamentali della cultura rurale. Queste attività, infatti, sono spesso strumenti indispensabili per garantire una corretta gestione e conservazione delle specie selvatiche e dell'ambiente.
La pesca e la caccia assurgono ad attività educative per ogni cittadino, poiché incentivano anche la socialità e la solidarietà. Rappresentano una vera e propria tradizione che si manifesta anche attraverso feste, mercati e fiere. Queste attività, inoltre, favoriscono lo sviluppo economico e creano occupazione, non solo nel settore della produzione di armi e di arnesi per la caccia e la pesca, ma anche in quelli della produzione delle munizioni, dell'abbigliamento, della buffetteria, della mangimistica, della cinofilia e del turismo venatorio e piscatorio.
I cacciatori e i pescatori garantiscono, spesso con risorse proprie, la maggior parte degli interventi di razionale gestione e di tutela delle risorse faunistiche e ambientali, anche attraverso le risorse derivanti dall'imposizione di onerose tasse di concessione statali e regionali, alle quali si aggiungono i pagamenti delle quote di accesso agli ambiti territoriali di caccia, ai comprensori alpini e ai bacini di pesca.
Anche in Europa l'esercizio della caccia e della pesca rappresenta non solo un patrimonio culturale ma un elemento portante per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Infatti, con una sentenza del 2011 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto e sancito che «la caccia fa parte della gestione e della conservazione della natura e ha una rilevanza pubblica necessaria e giustificata» (sentenza n. 9307/07 del 20 gennaio 2011).
Il presente progetto di legge viene proposto al fine di eliminare, attraverso un'adeguata normativa, gli ostacoli che oggi, in Italia, sono posti all'attività venatoria e alla pesca, nonostante esse siano attività lecite e tutelate dalle normative statali vigenti ed esplicitamente previste dalle direttive europee di riferimento.
Le tensioni e i problemi che affliggono l'esercizio venatorio e la pesca nel nostro Paese sono un'anomalia tutta italiana, spesso alimentata ad arte da mere strumentalizzazioni di natura politica o dall'estremismo animal-ambientalista. Oggi, infatti, sono aumentati i casi in cui l'attività venatoria e la pesca sono oggetto di critica e di opposizione da parte di chi è ideologicamente contrario a tali forme di prelievo.
A fronte di questa situazione ormai di grave emergenza, lo Stato stesso deve intervenire a garantire l'ordine pubblico e la pubblica tranquillità, non solo nell'interesse dei cacciatori e dei pescatori.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e molestie agli esercenti l'attività venatoria).

1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività venatoria, ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia ovvero rechi molestie ai cacciatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 3.600.
2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1 possono procedere tutti gli organi ai quali sono demandate funzioni di polizia. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle regioni nelle quali è stata commessa la violazione.
3. Non integrano, in ogni caso, la fattispecie di cui al comma 1 gli atti rientranti nell'esercizio dell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 842 del medesimo codice.

Art. 2.
(Disturbo all'esercizio dell'attività piscatoria e molestie agli esercenti l'attività piscatoria).

1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività piscatoria, ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca ovvero rechi molestie ai pescatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 3.600.
2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1 possono procedere tutti gli organi ai quali sono demandate funzioni di polizia. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle regioni nelle quali è stata commessa la violazione.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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