PDL 918

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 918

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MORETTO
, BENAMATI, BONOMO, GAVINO MANCA, MOR, NARDI, NOJA, ZARDINI

Disciplina dell'attività di home restaurant

Presentata il 12 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ripropone un testo unificato approvato a larghissima maggioranza nella XVII legislatura dalla Camera dei deputati (atto Senato n. 2647), al fine del ricorso al procedimento abbreviato previsto dall'articolo 107 del Regolamento. Il provvedimento è volto ad introdurre nell'ordinamento giuridico italiano, che ne è privo, una disciplina specifica per l'attività di ristorazione in abitazione privata (home restaurant), al fine di valorizzare e favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità, operata attraverso l'organizzazione di eventi enogastronomici, gestiti attraverso piattaforme digitali.
Dagli atti parlamentari della prima lettura, risulta che tra i servizi partecipati che compongono la sharing economy, «in forte espansione è quello della ristorazione, tramite appunto gli home restaurant». Secondo l'ultima rilevazione «curata da Collaboriamo.org, in Italia ci sono 186 piattaforme collaborative, divise in 13 settori diversi, dal crowdfunding, ai trasporti, al turismo, passando per lo scambio di beni di consumo e servizi alla persona. Insomma, piattaforme online e applicazioni hanno inaugurato un nuovo modo di spostarsi, di viaggiare, di lavorare e anche di mangiare. In quest'ultimo caso, quindi, si tratta di un fenomeno, quello della ristorazione in abitazioni private, che da molti anni è in voga soprattutto in America, ma che si sta estendendo a macchia d'olio anche nel nostro Paese, che denota una forte propensione, soprattutto da parte delle nuove generazioni, ad aprire la propria casa e a condividere la cultura enogastronomica nostrana ». Dai dati relativi all'attività, già rilevata dal Centro studi turistici della Federazione italiana esercenti pubblici e turistici (FIPET) Confesercenti, «vi risultano coinvolti circa 7.000 cuochi, con un fatturato stimato in oltre 7 milioni di euro nel 2014, sono 300.000 le persone che vi hanno partecipato tra turisti, avventori e conoscenti, in 37.000 eventi».
L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità della legge: si tratta dell'attività di ristorazione esercitata in abitazione privata e degli strumenti tesi a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori, la leale concorrenza e la tutela della salute, con lo scopo di valorizzare e di favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità, nell'ambito dell'economia della condivisione (cosiddetta sharing economy), lasciando ferme le competenze delle regioni e degli enti locali.
L'articolo 2 contiene le definizioni di «home restaurant», di «gestore», di «utente operatore cuoco» e di «utente fruitore».
Il successivo articolo 3 individua gli obblighi del gestore. In particolare, si prevede che il gestore debba garantire che le informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme medesime, siano tracciate, conservate, nel rispetto delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali, e rese disponibili ai soggetti competenti per il controllo. Inoltre, le transazioni di denaro debbono avvenire mediante le piattaforme digitali ed esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico. Il gestore deve altresì verificare che gli utenti operatori cuochi siano coperti da polizze assicurative per i rischi derivanti dall'attività di home restaurant, che l'unità immobiliare ad uso abitativo sia coperta da apposita polizza che assicuri per la responsabilità civile verso terzi e che gli utenti operatori cuochi siano in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività di home restaurant. Infine, deve comunicare ai comuni, per via digitale, le unità immobiliari registrate nella piattaforma presso le quali si svolgono le attività di home restaurant, secondo le modalità stabilite da un successivo decreto ministeriale da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
L'articolo 4 disciplina lo svolgimento dell'attività di home restaurant, escludendo dall'applicazione della nuova normativa le attività non rivolte al pubblico o comunque svolte da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia, che sono definite libere e non soggette a procedura amministrativa. L'attività di home restaurant è considerata occasionale e, come tale, non può superare il limite massimo – in capo all'utente operatore cuoco e in capo all'unità immobiliare ad uso abitativo – di 500 coperti per anno solare, né generare proventi per l'utente operatore cuoco superiori a 5.000 euro annui. Se l'utente operatore cuoco organizza un numero di eventi enogastronomici in un anno solare inferiore a cinque e a cinquanta pasti totali e se l'unità abitativa in cui si svolge l'evento viene utilizzata nel corso di un anno solare per un numero di volte inferiore a cinque, l'attività – definita di social eating – non è soggetta ai requisiti assicurativi e sanitari, né alle comunicazioni al comune. Per lo svolgimento dell'attività di home restaurant, gli utenti operatori cuochi devono avvalersi esclusivamente della propria organizzazione familiare e utilizzare parte di una unità immobiliare ad uso abitativo avente i requisiti di legge; possedere i requisiti di onorabilità di cui al decreto legislativo n. 59 del 2010; rispettare le buone pratiche di lavorazione e di igiene, nonché le misure dirette a contrastare il fenomeno dell'alcolismo determinate con successivo decreto ministeriale da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
L'articolo 5 stabilisce che gli immobili ad uso abitativo destinati all'attività di home restaurant devono possedere le caratteristiche di abitabilità e di igiene previste dalla normativa vigente. Specifica inoltre che l'attività esercitata non comporta la modifica della destinazione d'uso dell'immobile e che l'attività di home restaurant non può essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni.
Infine, l'articolo 6 prevede la sanzione amministrativa per la mancanza dei requisiti previsti dalla presente legge (pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio), mentre l'articolo 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali, disciplina l'attività di home restaurant e prevede misure volte a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori, la leale concorrenza e la tutela della salute, nell'ambito dell'economia della condivisione.
2. La presente legge ha lo scopo di valorizzare e di favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) «home restaurant»: l'attività occasionale finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici esercitata da persone fisiche all'interno delle unità immobiliari ad uso abitativo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti anche a titolo gratuito, e con preparazione dei pasti all'interno delle strutture medesime;

b) «gestore»: il soggetto che gestisce la piattaforma digitale finalizzata all'organizzazione di eventi enogastronomici;

c) «utente operatore cuoco»: il soggetto che attraverso la piattaforma digitale svolge l'attività di home restaurant;

d) «utente fruitore»: il soggetto che attraverso la piattaforma digitale utilizza il servizio di home restaurant condiviso dall'utente operatore cuoco.

Art. 3.
(Obblighi del gestore)

1. Il gestore deve garantire che le informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme digitali di home restaurant, siano tracciate e conservate, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Le attività di home restaurant devono essere inserite nella piattaforma digitale almeno trenta minuti prima dell'inizio dell'evento enogastronomico e devono rimanervi memorizzate anche in caso di eventuale cancellazione o mancata realizzazione prima della sua fruizione.
2. Il gestore è tenuto a rendere disponibili le informazioni di cui al comma 1 ai soggetti competenti per il controllo.
3. Le transazioni di denaro sono operate mediante le piattaforme digitali e avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico.
4. Le piattaforme digitali prevedono modalità di registrazione univoche dell'identità degli utenti operatori cuochi.
5. La partecipazione dell'utente fruitore all'evento enogastronomico richiede in ogni caso l'assenso da parte dell'utente operatore cuoco.
6. Il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi siano coperti da polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'attività di home restaurant e verifica che l'unità immobiliare ad uso abitativo sia coperta da apposita polizza che assicuri per la responsabilità civile verso terzi.
7. Il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi siano in possesso dei requisiti di cui alla presente legge per lo svolgimento dell'attività di home restaurant, ai fini dell'iscrizione alla piattaforma digitale.
8. Il gestore, nel rispetto del principio di trasparenza, fornisce all'utente fruitore le corrette informazioni relative al servizio offerto e alle polizze assicurative stipulate ai sensi del comma 6, esplicitando che trattasi di un'attività non professionale di ristorazione.
9. Il gestore deve comunicare ai comuni, per via digitale, le unità immobiliari registrate nella piattaforma presso le quali si svolgono le attività di home restaurant, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 10.
10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità per garantire il controllo delle attività svolte per il tramite delle piattaforme digitali di home restaurant e per comunicare ai comuni, per via digitale, le unità immobiliari registrate nella piattaforma quali sedi di eventi.

Art. 4.
(Ambito di applicazione e svolgimento dell'attività di home restaurant)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività non rivolte al pubblico o comunque svolte da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia, che costituiscono attività libere e non soggette a procedura amministrativa.
2. Se l'utente operatore cuoco organizza un numero di eventi enogastronomici in un anno solare inferiore a cinque e a cinquanta pasti totali e se l'unità abitativa in cui si svolge l'evento viene utilizzata nel corso di un anno solare per un numero di volte inferiore a cinque, l'attività viene definita di social eating e non sono richiesti i requisiti previsti dall'articolo 3, commi 6 e 9, e dal comma 6 del presente articolo.
3. Per lo svolgimento dell'attività di home restaurant gli utenti operatori cuochi si avvalgono esclusivamente della propria organizzazione familiare e utilizzano parte di una unità immobiliare ad uso abitativo che deve possedere i requisiti di cui all'articolo 5 della presente legge. I medesimi soggetti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
4. L'attività di home restaurant non può superare il limite di cinquecento coperti per anno solare. Tale limite di coperti vale in capo all'utente operatore cuoco e in capo all'unità immobiliare ad uso abitativo dove si svolgono le attività di home restaurant. L'utente operatore cuoco non può percepire proventi annui superiori a 5.000 euro.
5. All'attività di home restaurant si applicano le vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
6. L'esercizio dell'attività di home restaurant è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della presente legge nonché al rispetto delle buone pratiche di lavorazione e di igiene nonché delle misure dirette a contrastare il fenomeno dell'alcolismo determinate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tale decreto sono altresì determinate le modalità di controllo.

Art. 5.
(Requisiti degli immobili destinati all'attività di home restaurant)

1. Le unità immobiliari ad uso abitativo utilizzate per l'esercizio dell'attività di home restaurant devono possedere le caratteristiche di abitabilità e di igiene ai sensi della normativa vigente per gli immobili aventi tale destinazione.
2. L'utilizzo dell'immobile per attività di home restaurant non comporta la modifica della destinazione d'uso dell'immobile medesimo.
3. L'attività di home restaurant non può essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni.

Art. 6.
(Sanzione)

1. La mancanza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività di home restaurant comporta il divieto di prosecuzione dell'attività medesima e la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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