PDL 915

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 915

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAIATA

Disposizioni in materia di lavoro accessorio

Presentata il 12 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! — L'istituto del lavoro accessorio (cosiddetto «voucher») è stato introdotto nel nostro Paese dal decreto legislativo n. 276 del 2003, adottato in attuazione della legge n. 30 del 2003, nota come «legge Biagi». Si trattava di regolamentare attività lavorative che non davano compensi lavorativi elevati: il limite del compenso infatti era fissato a 7.000 euro.
Il Governo nella scorsa legislatura è intervenuto sopprimendo i voucher.
È necessario sottolineare che, prima della sua abrogazione (ad opera del decreto-legge n. 25 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2017, che ha impedito lo svolgimento della consultazione referendaria), la disciplina del lavoro accessorio era stata definita nel suo complesso dal decreto legislativo n. 81 del 2015, (rientrante nell'ambito del cosiddetto «jobs act»), adottato in attuazione della legge n. 183 del 2014 di riforma del mercato del lavoro.
È successivamente intervenuto il decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, che ha introdotto una nuova disciplina delle prestazioni occasionali.
Tale disciplina risulta troppo complessa e impone anche eccessive limitazioni allo sviluppo delle imprese e a un mercato del lavoro come quello che si sta affermando nel nostro Paese, che richiede una maggiore flessibilità delle tipologie lavorative per favorire lo sviluppo delle imprese che costituiscono un volano indispensabile per l'occupazione e la ricchezza.
È da rilevare come le prestazioni di lavoro accessorio siano già state regolamentate nei principali Paesi europei. In particolare in Germania, nel 2003, con la riforma del lavoro del Cancelliere Schroeder sono stati introdotti i cosiddetti «mini job» e anche in Francia è stata introdotta una normativa per regolare le prestazioni di lavoro accessorio.
È inoltre necessario ribadire l'importanza delle prestazioni di lavoro accessorio, che la presente proposta di legge mira a reintrodurre, ritenendosi oggi indispensabili per le mutate esigenze del mercato del lavoro. Un mercato del lavoro che necessita di forme di flessibilità delle prestazioni lavorative in grado di soddisfare pienamente le esigenze produttive delle imprese, in particolare nei settori produttivi del turismo, dell'agricoltura e della gig economy, nei quali questa tipologia di lavori è determinante: l'utilizzo dei voucher, infatti, consente all'imprenditore di utilizzare i lavoratori per esigenze di carattere stagionale o per pochi giorni.
I voucher sono, altresì, un importante strumento normativo che consente di eliminare uno dei fenomeni che da sempre comporta gravi ripercussioni negative sull'occupazione del nostro Paese. Infatti molte volte le prestazioni di lavoro accessorio sono effettuate «in nero», cioè senza garanzie per i lavoratori. Il lavoro sommerso, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia, è un fenomeno diffuso che comporta gravi problemi per lo sviluppo dell'economia italiana e soprattutto per la tutela e la sicurezza dei lavoratori. Diventa quindi indispensabile introdurre i voucher anche per arginare tale fenomeno e per garantire alle imprese l'utilizzo di questi strumenti in modo che le stesse possano avere a disposizione lavoratori per soddisfare in modo adeguato le loro esigenze produttive.
La presente proposta di legge, pertanto, introduce i voucher nei settori produttivi dell'agricoltura, del turismo e della gig economy e consente il loro utilizzo anche da parte degli enti locali.
Fondamentale è la tracciabilità dei voucher ovvero il loro controllo per impedire forme di abuso e di sfruttamento dei lavoratori che alcune volte si sono registrate a partire dall'introduzione delle prestazioni di lavoro accessorio previste, come detto, dalla legge Biagi.
La presente proposta di legge, inoltre, prevede che i voucher possano essere utilizzati anche per gli immigrati di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti nel nostro Paese: tale norma consentirà una più facile integrazione di questi immigrati nella società italiana.
È infine da rilevare l'introduzione dei voucher per particolari prestazioni lavorative nell'esecuzione di appalti di opere e servizi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative che non danno luogo a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dell'Istituto nazionale di statistica dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
2. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese nei settori produttivi del turismo e della gig economy, intendendo per tale il settore caratterizzato dalla prevalenza di lavoratori autonomi o con contratti a breve termine e da servizi e prestazioni offerti tramite applicazioni on line. Gli enti locali possono utilizzare lavoratori per prestazioni di lavoro a carattere accessorio secondo le disposizioni della presente legge.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
4. Le disposizioni del comma 1, nel settore agricolo, si applicano:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale;

b) alle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. I committenti imprenditori, nonché gli enti locali possono utilizzare per le prestazioni di lavoro accessorio lavoratori di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia.
6. È vietato il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori acquistano esclusivamente tramite modalità telematiche uno o più blocchetti di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. I committenti imprenditori che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante short message service o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore indicando il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.
3. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 800 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità concernenti il pagamento delle prestazioni relative al lavoro accessorio e le modalità attuative della presente legge individuando, in particolare, i lavoratori dei settori produttivi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

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