PDL 913

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 913

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CASA, D'UVA, GALLO, CARBONARO, ACUNZO, AZZOLINA, BELLA, FRATE, LATTANZIO, MARIANI, MARZANA, MELICCHIO, NITTI, TESTAMENTO, TORTO, TUZI, VILLANI

Introduzione dell'insegnamento dell'educazione sanitaria nella scuola secondaria di primo e di secondo grado

Presentata l'11 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! — La proposta di legge in oggetto è finalizzata all'introduzione dell'educazione sanitaria nelle scuole secondarie italiane di primo e di secondo grado.
Ben si comprende come la scuola rappresenti un microcosmo ideale in cui si maturano convinzioni, opinioni, conoscenze, atteggiamenti e abitudini che determineranno in gran parte l'evoluzione dell'individuo, il suo ruolo e il suo contributo al vivere sociale. In tal senso la collaborazione tra il mondo sanitario e quello dell'educazione e della formazione rappresenta un elemento sostanziale per lo sviluppo delle persone.
L'educazione alla salute si pone quale elemento fondante del Servizio sanitario nazionale sin dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha previsto l'istituzione di tale Servizio. La legge prevede esplicitamente, tra le sue finalità, quella della formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità. Essa si basa sul principio che si deve consentire a ciascun individuo di sviluppare la capacità di prendere decisioni coscienti nei riguardi del proprio benessere, in difesa del suo equilibrio fisico, psichico, spirituale e sociale. La normativa vigente richiama all'obbligatorietà dell'educazione sanitaria i docenti di tutte le scuole e sancisce che l'educazione alla salute deve avere i seguenti caratteri: ordinarietà («si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica»), collegialità, protagonismo studentesco, globalità (rispondere ai bisogni fisici e psicorelazionali), organicità e sistematicità degli interventi (che non devono essere episodici), pluridisciplinarità, interistituzionalità, verificabilità e processualità, nonché coinvolgimento dei genitori.
Entrando nel merito, nel suo progetto educativo la scuola deve tenere presenti tre livelli di intervento per l'educazione alla salute: la prevenzione, il contenimento del disagio e la promozione delle situazioni di benessere.
Per quanto riguarda la prevenzione, essa a livello scolastico si traduce nel riconoscimento e nella rimozione degli ostacoli, nella programmazione coordinata degli interventi e nella continua attenzione conoscitiva per costruire validi percorsi educativi.
Per quanto riguarda il contenimento del disagio a scuola, è possibile razionalizzare percorsi che consentano di riconoscere e di esaminare il problema, di valutare in modo reale le possibili strategie di difesa e di rielaborare la sofferenza o il disagio.
Per quanto riguarda la promozione del benessere, si deve mettere in grado il soggetto di volere il proprio bene, utilizzando le competenze e le conoscenze che gli sono state date per interpretare la realtà che gli sta davanti.
Il passaggio da una visione biomedica a un approccio multidisciplinare alla salute chiama la scuola ad assumere una funzione di coordinamento tra le diverse istituzioni su tutti i problemi relativi alla salute fisica, psichica e sociale dei suoi allievi: la scuola, luogo di aggregazione e dibattito, può essere, infatti, il luogo ideale per l'analisi e per la successiva sintesi dei modelli comportamentali suggeriti dal mondo della sanità.
La presente proposta di legge, all'articolo 1, prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'introduzione nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado dell'insegnamento dell'educazione sanitaria, allo scopo di accrescere la consapevolezza circa le patologie più diffuse attraverso una indispensabile e mirata attività di prevenzione e di promozione di corretti stili di vita. L'articolo 2 demanda a uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, la definizione delle disposizioni relative all'insegnamento dell'educazione sanitaria, che dovrà coinvolgere gli studenti per un numero di ore non inferiore a 20 per quadrimestre. Nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica le singole istituzioni potranno decidere di affidare l'insegnamento dell'educazione sanitaria ai docenti afferenti alle classi di concorso relative alle scienze e alle scienze motorie e sportive, per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, e alle scienze naturali, chimiche e biologiche, nonché alle scienze motorie e sportive, nella scuola secondaria di secondo grado.
La definizione dei contenuti da trattare nei diversi cicli di studio dovrà quindi tenere conto dei diversi livelli di apprendimento. L'insegnamento dell'educazione sanitaria copre una vastità di ambiti che vanno dall'educazione alimentare agli eccessi alimentari, dall'igiene della persona all'individuazione della pratica sportiva più adatta a ciascun soggetto, dall'apprendimento di basilari nozioni di pronto soccorso alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, fino all'individuazione di fattori di rischio comportamentale, quali sono l'alcool, il fumo, la droga, la vita sedentaria e gli eccessi alimentari.
All'articolo 3, al fine di consolidare e di ampliare le conoscenze acquisite dai docenti nei rispettivi percorsi di studio, viene infine rilevata la necessità di inserire l'educazione sanitaria nei programmi dei corsi di abilitazione all'insegnamento.
Per concludere, si sottolineano la portata innovativa e l'oggettiva utilità che potrebbero derivare dall'auspicato inserimento dell'educazione sanitaria nel novero delle discipline obbligatorie delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Insegnamento dell'educazione sanitaria)

1. In conformità alle finalità previste dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'articolo 105 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, è introdotto, nell'ambito delle discipline curricolari obbligatorie per le scuole secondarie di primo e di secondo grado, l'insegnamento dell'educazione sanitaria.
2. L'insegnamento dell'educazione sanitaria, di cui al comma 1, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, è volto ad accrescere la consapevolezza circa le patologie più diffuse attraverso una indispensabile e mirata attività di prevenzione e di promozione di corretti stili di vita.

Art. 2.
(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione sanitaria nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado)

1. Per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge, con uno o più regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle disposizioni relative all'insegnamento dell'educazione sanitaria, attenendosi ai seguenti criteri:

a) definizione del monte ore, comunque non inferiore a 20 ore per quadrimestre, indipendente e autonomo nell'ambito dell'insegnamento delle discipline obbligatorie relative alle scienze, scienze naturali, chimiche e biologiche e alle scienze motorie e sportive;

b) individuazione del personale docente afferente alle classi di concorso relative alle discipline di cui alla lettera a);

c) definizione dei contenuti da trattare nei diversi cicli di studio, con particolare attenzione ai diversi livelli di apprendimento.

2. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei regolamenti di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dal medesimo comma 1, entro centottanta giorni dalla data della loro entrata in vigore.
3. Le istituzioni scolastiche provvedono a rimodulare, sulla base dei regolamenti di cui al comma 1, il piano dell'offerta formativa e il monte ore riservato alle discipline obbligatorie relative all'ambito delle scienze, scienze naturali, chimiche e biologiche e delle scienze motorie e sportive al fine di includere l'insegnamento dell'educazione sanitaria.
4. Le istituzioni scolastiche provvedono, altresì, a includere nella programmazione delle visite di istruzione specifiche giornate dedicate alla prevenzione e alla promozione della salute presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le università, le istituzioni e gli enti di ricerca.

Art. 3.
(Formazione del personale docente)

1. Al fine di inserire la didattica dell'educazione sanitaria nei programmi dei corsi di abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie di primo e di secondo grado, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti didattici di ateneo recanti gli ordinamenti didattici sono adeguati a quanto disposto dalla presente legge.

Art. 4.
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.
2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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