PDL 910

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 910

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
D'UVA, MOLINARI, GABRIELE LORENZONI, FARO, CARBONARO, MASSIMO ENRICO BARONI, LOREFICE, BUOMPANE, D'ARRANDO, ANGIOLA, ADELIZZI, D'INCÀ, DONNO, FLATI, GUBITOSA, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, RADUZZI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO, TUZI, CHIAZZESE, IANARO, MAMMÌ, TROIANO, BELLACHIOMA

Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di destinazione di parte della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale a interventi per il sostegno della ricerca medico-scientifica nonché di obbligo di informazione e propaganda da parte dello Stato

Presentata l'11 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! — Con l'entrata in vigore della legge 20 maggio 1985, n. 222, viene introdotta nell'ordinamento la previsione di destinazione, dopo una scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, di una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per scopi di carattere straordinario e di competenza statale, ovvero per scopi di carattere religioso. La legge adottata nell'ambito del nuovo Concordato tra lo Stato e la Chiesa cattolica prevede infatti, all'articolo 47, che una quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, sia destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Si dispone inoltre che, in caso di assenza di un'espressa scelta da parte del contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, l'otto per mille vada ridistribuito tra i beneficiari in proporzione alle scelte espresse.
Da una prima analisi del testo si può evidenziare come lo spirito della legge sia quello di equiparare le esigenze statuali, di carattere straordinario, a quelle di carattere religioso, prevedendo la destinazione di fondi altrimenti utilizzabili esclusivamente dallo Stato italiano e consentendo alle varie religioni beneficiarie di poter perseguire gli scopi ritenuti, attraverso la legge, meritevoli di tutela. Con la consapevolezza dell'importanza che i Patti lateranensi rivestono all'interno del nostro ordinamento, data la loro valenza costituzionale, si ritengono comunque necessarie alcune modifiche alla legge n. 222 del 1985.
Durante il corso degli anni della sua applicazione si è dovuto registrare lo stravolgimento dello spirito legislativo che aveva portato alla sua approvazione, dal momento che da troppo tempo lo Stato italiano ha rinunciato alla possibilità di effettuare campagne di informazione e di divulgazione che annualmente diano la possibilità di rendere realmente consapevole il cittadino, in sede di dichiarazione dei redditi, delle possibili scelte di destinazione della propria quota dell'otto per mille. Si ritiene, in particolare, necessaria la previsione di una campagna di informazione che, pur rispettando la possibilità di destinare l'otto per mille alla Chiesa cattolica, garantisca però ai cittadini la possibilità di effettuare una scelta più libera e consapevole, informandoli sulle possibilità che può comportare una scelta in favore dello Stato italiano, soprattutto in tale momento di criticità finanziaria per il nostro Paese date le evidenti difficoltà nel reperire fondi necessari a soddisfare esigenze di carattere primario.
L'articolo 3 della presente proposta di legge introduce tale obbligo, prevedendo che lo Stato destini il 5 per cento della propria quota dell'otto per mille all'informazione dei cittadini sui possibili obiettivi che attraverso un'eventuale scelta dell'otto per mille in favore dello Stato stesso potranno essere realizzati.
Si è ritenuto opportuno, inoltre, attraverso le modifiche agli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985 previste, rispettivamente, dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della proposta di legge, che la quota dell'otto per mille sia destinata non solo a fini di interesse sociale e di carattere umanitario ma, anche al fine di porre rimedio alle continue riduzioni delle relative voci di spesa, pure alla ricerca medico-scientifica, consentendo in tale caso, a differenza di quanto previsto per le altre voci di intervento, interventi anche di carattere ordinario.
Si ritiene che attraverso le nuove disposizioni i cittadini possano esprimere una scelta pienamente consapevole e informata, grazie a una piena conoscenza degli interventi che attraverso tale scelta si potranno realizzare per il nostro Paese e per il suo sviluppo e, allo stesso tempo, consentendo l'ampliamento dei fini da perseguire, altrettanto importanti e necessari.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 47 della legge
20 maggio 1985, n. 222).

1. Al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, le parole: «di interesse sociale o di carattere umanitario» sono sostituite dalle seguenti: «di interesse sociale, medico-scientifico o di carattere umanitario».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 48 della legge
20 maggio 1985, n. 222).

1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole «istruzione scolastica» sono inserite le seguenti: «ovvero per interventi, anche in via ordinaria, a sostegno della ricerca medico-scientifica».

Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 48-bis della legge 20 maggio 1985, n. 222).

1. Dopo l'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è inserito il seguente:

«Art. 48-bis. – (Obblighi di informazione e di propaganda della quota statale dell'otto per mille).1. Al fine di consentire una più equa e trasparente informazione e di facilitare la formazione di un consenso libero e consapevole delle scelte del contribuente in sede di dichiarazione dei redditi sulle possibili destinazioni della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 47, lo Stato destina una somma non inferiore al 5 per cento della quota annuale di propria competenza alla realizzazione di interventi per la divulgazione, l'informazione e la propaganda sulle possibili utilizzazioni della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, da effettuare entro i termini previsti per la dichiarazione dei redditi successiva.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018».

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