PDL 907

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 907

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MURONI, FORNARO

Disposizioni concernenti l'impiego di unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino

Presentata l'11 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! — I rifiuti che galleggiano in mare e quelli spiaggiati rappresentano un problema globale che colpisce tutti i mari del pianeta. Si stima che ogni anno vengano prodotte 280 milioni di tonnellate di plastiche e che da oggi al 2050 la cifra possa raddoppiare senza adeguate misure a livello mondiale. Di queste almeno 8 milioni, sotto forma di rifiuti, finiscono nei mari di tutto il mondo, causando pregiudizio per l'ambiente, con riflessi sull'economia, soprattutto quella legata al turismo, ma anche sulla stessa salute pubblica.
In Italia la situazione non è più sostenibile, come dimostra l'indagine condotta da Legambiente negli ultimi anni. Nel 2016, ad esempio, su 950 chilometri monitorati attraverso 80 ore di osservazione diretta, nell'ambito della campagna «Goletta Verde», è emerso che il 96 per cento dei rifiuti galleggianti nei nostri mari è di plastica: una densità pari a 58 rifiuti per ogni chilometro quadrato con punte di 62 nel mar Tirreno.
Goletta Verde 2016 ha inoltre rilevato la presenza di buste (16,2 per cento), teli (9,6 per cento), reti e lenze (3,6 per cento), frammenti di polistirolo (3,1 per cento) e bottiglie (2,5 per cento). Con l'ultima edizione dell'indagine Beach Litter sono state monitorate 78 spiagge dai volontari di Legambiente e sono stati trovati in media 620 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia, anche qui per lo più plastica.
Una volta dispersi nell'ambiente i rifiuti plastici vanno incontro a processi di degradazione ad opera di agenti chimico-fisici, in particolare raggi UV, che portano alla frammentazione degli stessi in porzioni sempre più piccole. Recenti studi stimano in almeno 250 miliardi il numero di frammenti di plastica distribuiti in tutto il mar Mediterraneo, con una concentrazione media di 0,116 frammenti/m2 di superficie fino ad un massimo di oltre 0,36 frammenti/m2.
Bisogna sottolineare che non esiste nel nostro Paese una specifica disciplina che permetta di individuare adeguate modalità di raccolta e di gestione di tali rifiuti, specialmente quelli presenti sui fondali, che sono la maggior parte di quelli di maggiori dimensioni. Questa necessità è emersa con grande evidenza, ad esempio, durante gli incontri che l'associazione Marevivo ha effettuato presso le 15 direzioni marittime delle capitanerie di porto con tutti gli stakeholder del mare nell'ambito della campagna «Mare mostro» sull'impatto della plastica in mare.
A fronte di questo vuoto è importante evidenziare come a livello nazionale, regionale e locale siano sempre di più i progetti avviati su questo tema e molti ne stanno nascendo, a riprova di un'esigenza - sempre più sentita - di delineare un iter condiviso per la corretta gestione dei rifiuti sbarcati dai pescatori.
In questi mesi è stato avviato il progetto «Tuscany fishing for litter – Arcipelago pulito», il cui scopo è quello di avere un mare più pulito grazie all'intervento dei pescatori toscani, che ora avranno l'opportunità di raccogliere nei porti i rifiuti in plastica pescati durante l'attività ittica destinandoli al riciclo e contribuendo così a liberare l'ambiente marino dalle plastiche.
Il progetto è frutto di un accordo firmato dalla regione Toscana che vede interagire diversi partner: regione Toscana, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Unicoop Firenze, Legambiente, autorità di sistema portuale del mar Tirreno settentrionale, Labromare Srl, Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera – direzione marittima della Toscana, REVET Spa e società cooperativa CFT. Il progetto riguarda i 300 chilometri quadrati di mare del Parco nazionale dell'arcipelago toscano, fra le province di Livorno e Grosseto, e avrà inizialmente una durata di sei mesi.
Ad ogni uscita le barche adibite alla pesca a strascico raccolgono un grande quantitativo di plastiche che finalmente possono essere depositate in porto, classificate e destinate al riciclaggio.
Proprio dalla volontà di liberare il nostro mare dai rifiuti solidi marini che lo soffocano e alla luce della positiva esperienza promossa dalla Fondazione «Angelo Vassallo sindaco pescatore», attraverso la quale è stata effettuata la pulizia dei fondali marini grazie ad una collaborazione con il comune di Pollica e i comandanti dei pescherecci dei porti di Acciaroli, Agnone e Pisciotta, nasce questa proposta di legge. Con l'obiettivo di superare le difficoltà che riscontrano i pescatori nella gestione dei rifiuti raccolti durante le attività di pesca, è stato stilato un accordo tra l'associazione Marevivo, il comune di Gaeta e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina per l'attuazione del progetto «Blue Watcher», che prevede attività di «passive fishing for litter».
Questa proposta di legge, quindi, è già condivisa dal mondo delle associazioni della pesca.
Con l'articolo 1 si dà attuazione al descrittore n. 10 della decisione 2010/477/EU del 1° settembre 2010 della Commissione europea, che individua i «rifiuti marini» come «un qualsiasi materiale solido persistente, fabbricato o trasformato e in seguito scartato, eliminato, abbandonato o disperso in ambiente marino e costiero».
Con l'articolo 2, comma 1, al fine di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino attraverso la rimozione, dalla superficie ai fondali dell'acqua dalla presenza di rifiuti solidi marini, si introduce nel nostro ordinamento la possibilità di stipulare convenzioni con le associazioni rappresentative degli imprenditori ittici per la raccolta dei rifiuti solidi durante il normale esercizio dell'attività di pesca.
Con i commi 2 e 3 si stabilisce che il comandante di un'unità da pesca che approda in un porto conferisce i rifiuti solidi marini alle isole ecologiche portuali istituite ai sensi dell'articolo 3. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi marini è effettuato senza alcun onere a carico degli imprenditori ittici che effettuano il recupero e la consegna nell'isola ecologica.
Rilevante è la previsione, con finalità incentivante e di premio al comportamento virtuoso per le attività previste dall'articolo in esame, che l'imprenditore ittico non è tenuto alla iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Con i commi 4 e 5 si prevede che con apposito decreto siano stabilite le linee guida e le modalità tecniche e operative per l'attuazione del comma 1, secondo specifici princìpi.
Con l'articolo 3 si stabilisce che venga predisposto un apposito programma per l'istituzione di isole ecologiche in ciascun porto a cura dell'autorità portuale competente, nonché delle relative dotazioni infrastrutturali, necessari a garantire un idoneo servizio di conferimento e di smaltimento dei rifiuti solidi marini recuperati dal mare ai sensi della vigente normativa italiana ed europea.
Con l'articolo 4 si stabilisce l'attuazione del sistema di raccolta e scarico dei rifiuti solidi marini.
Con l'articolo 5 si prevede che sia avviato e realizzato un programma di monitoraggio costante al fine di verificare l'effettivo andamento del recupero dei rifiuti solidi marini.
Con l'articolo 6 si prevedono misure di sensibilizzazione e di informazione dell'opinione pubblica da realizzare a cura del servizio televisivo pubblico.
Con l'articolo 7 si stabilisce che entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmetta alle Camere una relazione sull'attuazione della legge.
Con l'articolo 8 si stabilisce l'immediata entrata in vigore della legge per le rilevanti finalità sociali delle sue disposizioni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 184 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. Al comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) i rifiuti solidi marini, consistenti in qualsiasi materiale solido persistente, fabbricato o trasformato e in seguito scartato, eliminato, abbandonato o disperso in ambiente marino e costiero».

Art. 2.
(Finalità).

1. Al fine di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino attraverso la rimozione, dalla superficie ai fondali, di rifiuti solidi marini, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni possono stipulare, coinvolgendo anche le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di categoria, apposite convenzioni con gli imprenditori ittici per la raccolta dei rifiuti solidi marini durante il normale esercizio dell'attività di pesca.
2. Il comandante di un'unità da pesca che approda in un porto conferisce i rifiuti solidi marini all'isola ecologica istituita ai sensi dell'articolo 3.
3. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi marini è effettuato senza alcun onere a carico degli imprenditori ittici che effettuano il recupero dei rifiuti e la loro consegna all'isola ecologica. Per le attività previste dal presente articolo, l'imprenditore ittico non è tenuto all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Con decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le linee guida, gli obiettivi e le modalità tecniche e operative per l'attuazione del presente articolo.
5. Il decreto di cui al comma 4 si conforma ai seguenti princìpi:

a) ridurre i rifiuti solidi marini dispersi nell'ambiente marino;

b) conservare la biodiversità marina e promuovere il risanamento degli ecosistemi marini;

c) sensibilizzare l'opinione pubblica e gli operatori della pesca sulla salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi marini;

d) diffondere un approccio integrato alla tematica dei rifiuti in mare che associ agli aspetti prettamente legati all'ambiente e alla difesa dell'ecosistema marino quelli di carattere economico e sociale, con particolare riguardo alla diffusione della cultura della riduzione, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti;

e) sensibilizzare l'opinione pubblica e gli operatori sull'importanza dell'economia circolare e diffondere la cultura della legalità contro la pratica diffusa dell'abbandono dei rifiuti;

f) elaborare proposte normative, regolamentari e organizzative dirette a incrementare la raccolta dei rifiuti solidi marini.

Art. 3.
(Isole ecologiche portuali).

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevede, con un apposito programma, l'istituzione di isole ecologiche in ciascun porto a cura dell'autorità portuale competente, nonché delle relative dotazioni infrastrutturali, necessarie a garantire un idoneo servizio di conferimento e di smaltimento dei rifiuti solidi marini recuperati dal mare ai sensi della vigente normativa italiana e dell'Unione europea.
2. Il programma di cui al comma 1 prevede inoltre:

a) l'indicazione della localizzazione delle isole ecologiche portuali;

b) la descrizione delle modalità di registrazione delle isole ecologiche portuali di raccolta;

c) la descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi marini.

Art. 4.
(Attuazione del sistema di raccolta
e di scarico dei rifiuti solidi marini).

1. Gli imprenditori ittici possono stipulare apposite convenzioni, in attuazione dell'articolo 1, con l'autorità portuale responsabile per la raccolta e lo scarico dei rifiuti solidi marini durante il normale esercizio dell'attività di pesca.

Art. 5.
(Programma di monitoraggio).

1. Con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, predispone un programma di monitoraggio costante, al fine di verificare l'effettivo andamento del recupero dei rifiuti solidi marini e della bonifica dei fondali e degli ambienti acquatici conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo altresì, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria della pesca professionale e delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, la diffusione dei risultati di tale attività allo scopo di promuovere la conoscenza dei princìpi di educazione ambientale e di protezione degli ambienti marini e costieri.

Art. 6.
(Misure di sensibilizzazione
e di informazione).

1. Con il decreto di cui all'articolo 5 sono altresì individuate misure di sensibilizzazione e di informazione dei consumatori sulle attività previste dalla presente legge, con particolare riguardo alle conseguenze sull'ambiente marino derivanti dall'abbandono e dallo smaltimento improprio dei rifiuti solidi marini, nonché ai vantaggi derivanti dalle attività di recupero di tali rifiuti.
2. Le misure di sensibilizzazione e di informazione di cui al comma 1 del presente articolo sono definite sentite le associazioni nazionali rappresentative dei pescatori e le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, e sono attuate dalla società RAI – Radiotelevisione italiana Spa, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Art. 7.
(Relazione alle Camere).

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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