PDL 902

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 902

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MOLINARI, CENTEMERO, GUSMEROLI, CAVANDOLI, COVOLO, FERRARI, GERARDI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER, TARANTINO, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CECCHETTI, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, D'UVA, FANTUZ, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PETTAZZI, PIASTRA, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI, ZORDAN

Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni

Presentata l'11 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! — Obiettivo principale della presente iniziativa legislativa è ampliare il novero delle imprese ammesse ad avvalersi del regime forfetario previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014). Lo scopo è applicare al maggior numero possibile di imprese, arti e professioni l'imposta sostitutiva ivi prevista con l'aliquota del 15 per cento (flat tax) e, per le nuove imprese (start-up), l'aliquota del 5 per cento nei primi tre o cinque anni di attività; ciò permetterebbe anche di estendere ad una platea più ampia la semplificazione degli adempimenti contabili sgravando al tempo stesso tali contribuenti da vari oneri amministrativi.
Il vigente regime forfetario per i soggetti con fatturato compreso tra 25.000 e 50.000 euro, ai quali appunto si applica il pagamento di un'aliquota unica al 15 per cento – ovvero al 5 per cento per le start up – implica, difatti, un alleggerimento burocratico di non poco conto: i contribuenti non devono detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta sugli acquisti, non sono obbligati a presentare la dichiarazione dell'IVA, non devono inviare i dati delle fatture emesse e ricevute per il cosiddetto «spesometro» e neanche, a partire dal prossimo anno, inviare la fattura elettronica tra privati. Lo scorso anno, ha scelto questo regime quasi il 36 per cento dei nuovi professionisti (corrispondente a 182.000 tra imprese e lavoratori autonomi); si stima che un aumento fino a 100.000 euro del limite di reddito cui applicare la tassazione ridotta coinvolgerebbe un numero di professionisti compreso tra 500.000 e 550.000. A beneficiarne sarebbero anche le piccole e medie imprese, che rappresentano il 99,4 per cento del tessuto economico-produttivo nazionale e garantiscono lavoro al 65,3 per cento degli addetti, in quanto, con la determinazione del reddito imponibile in misura forfetaria, esse ridurrebbero significativamente i costi degli adempimenti amministrativi. Indubbiamente poi l'ampliamento del numero di imprese, arti e professioni nella fase di avvio può favorire la spinta all'economia e all'occupazione.
Da queste convinzioni trae spunto la presente proposta di legge, volta a estendere l'applicazione del regime forfetario – sia per le imprese, arti e professioni costituite in forma individuale, sia per le società di persone e le società di capitali – fino al volume d'affari di 100.000 euro annui e, al contempo, a semplificare gli adempimenti per i soggetti a cui si applica il regime forfetario prevedendo:

a) l'esenzione dall'applicazione dell'IVA e quindi dalla dichiarazione dell'IVA e dagli adempimenti e versamenti della medesima imposta;

b) l'esenzione dagli studi di settore e dagli indici sintetici di affidabilità;

c) l'abolizione dell'obbligo di tenuta della contabilità;

d) l'esenzione dallo «spesometro» e dall'obbligo di emissione della fattura elettronica.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al regime forfetario)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «I contribuenti persone fisiche, le società di persone e le società di capitali esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 se, al contempo, nell'anno precedente:»;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 100.000»;

3) alla lettera b), le parole: «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 15.000»;

4) alla lettera c):

4.1) all'alinea, le parole: «20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro»;

4.2) il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo annuo sostenuto dall'utilizzatore»;

b) dopo il comma 58 è inserito il seguente:

«58-bis. Ai contribuenti di cui al comma 54 non si applicano le disposizioni in materia di comunicazione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche, di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

c) dopo il comma 59 è inserito il seguente:

«59-bis. I contribuenti che applicano il regime forfetario evidenziano nelle fatture l'adesione al medesimo regime»;

d) al comma 73, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

2. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 3,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione dell'1 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, escluse le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le spese relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Tutela della salute» e «Difesa e sicurezza del territorio».

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