PDL 900

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 900

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FRAGOMELI, PORTAS, ANZALDI, BAZOLI, BENAMATI, BRUNO BOSSIO, FERRI, GARIGLIO, LACARRA, MICELI, PAGANI, UBALDO PAGANO, PELLICANI, PRESTIPINO, SENSI, TOPO, UNGARO

Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e altre disposizioni concernenti la flessibilità delle condizioni per l'accesso al trattamento pensionistico, nonché istituzione del fondo di solidarietà intergenerazionale

Presentata l'11 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! — Nelle precedenti legislature grande rilievo ha avuto il tema delle manovre pensionistiche. Se l'intervento di sistema ha riguardato lo spostamento in avanti dell'età di pensionamento (contestualmente all'aumento degli anni di contribuzione necessari, previsto dalla cosiddetta «legge Fornero»), successivamente sono state invece sviluppate una serie di proposte (a titolo di esempio quella presentata dall'onorevole Cesare Damiano) con le quali ci si è posto l'obiettivo di correggere la stessa legge Fornero, garantendo il ripristino della certezza sui tempi e sulle modalità omogenee di uscita dal mondo del lavoro a tutte le categorie di lavoratori, pubblici, privati e autonomi. Riassumendo, la finalità dei predetti interventi era l'introduzione di forme di flessibilità di pensionamento – attraverso un sistema di penalizzazioni e di premialità sull'assegno pensionistico – in grado di consentire, all'interno di un determinato range di età e di anzianità di servizio (la cui somma corrisponde alla quota 100), un momento opportunamente diversificato di cessazione dell'attività lavorativa.
Con la presente proposta di legge, quindi, si intende riconoscere sia la flessibilità di pensionamento, sia il carattere volontaristico e non sostitutivo rispetto ad altre forme di accesso alla pensione (Ape, Ape sociale, trattamento dei lavoratori precoci e altro), ponendosi però in un nuovo paradigma. Le crisi economiche, infatti, così come lo sviluppo e la diffusione di nuove tipologie di lavoro a basso reddito, nonché l'evidente precarietà e la maggiore incertezza che contraddistingueranno, in futuro, la continuità contributiva, rovesciano di fatto l'assunto di una storicizzata condizione lavorativa e reddituale la quale vedeva un trend di miglioramento continuo delle condizioni dei figli rispetto a quelle dei loro padri. Ciò configura, indubbiamente, un cambiamento epocale che racchiude in sé una premessa sostanziale: i figli saranno mediamente più poveri, in termini pensionistici, dei loro padri. Pertanto, in un sistema previdenziale a ripartizione quale è il nostro – nel quale sono i lavoratori e le aziende (soggetti obbligati) a pagare le prestazioni pensionistiche che riceveranno i futuri pensionati – non è più pensabile che le regole e il trattamento pensionistico siano riconducibili a un rapporto biunivoco Stato-pensionandi, senza aprire un'interlocuzione anche con le future generazioni.
Si intende perciò introdurre, per la prima volta, un meccanismo di solidarietà intergenerazionale attraverso il quale costruire un patto tra coloro che chiedono un'anticipazione pensionistica (rispetto alle attuali condizioni) e coloro che dovranno garantirne l'erogazione. Concretamente, verrà applicata ai soggetti titolari del diritto pensionistico rispondente ai requisiti della quota 100 una riduzione del trattamento finalizzata all'istituzione di un apposito fondo presso l'INPS. Attraverso tale fondo, quindi, saranno finanziate le misure previdenziali delle future generazioni, superando anche gli attuali vincoli alla maturazione del diritto pensionistico (ad esempio il raggiungimento di una soglia di importo minimo della pensione pari a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale). Con il compimento della maggiore età, inoltre, si garantirà l'apertura di una posizione contributiva presso l'INPS, in un'ottica di riconoscimento dello «status» di soggetto avente diritto alla previdenza il quale, visto il nuovo sistema di calcolo esclusivamente contributivo, sarà sempre più interessato e incentivato al quotidiano controllo e al versamento di contributi.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di flessibilità nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico e per l'istituzione del fondo di solidarietà intergenerazionale).

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1° gennaio 2019 il diritto al trattamento pensionistico per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al perfezionamento dei requisiti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Con riferimento al trattamento pensionistico determinato per ciascun lavoratore in applicazione del comma 1, si applica una riduzione pari:

a) allo 0,5 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

b) all'1 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo dell'INPS;

c) al 2 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo dell'INPS.

3. Le somme corrispondenti alle trattenute applicate ai sensi del comma 2 sono riversate in un apposito fondo di solidarietà intergenerazionale istituito presso l'INPS, finalizzato a finanziare misure previdenziali a favore dei lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno compiuto i 35 anni di età e che, alla maturazione dei requisiti pensionistici, hanno avuto una carriera lavorativa discontinua e con un trattamento pensionistico inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo dell'INPS.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2019, al compimento del diciottesimo anno di età, tutti i cittadini residenti in Italia sono automaticamente iscritti presso la Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'INPS provvede a tale iscrizione a valere sulle proprie risorse finanziarie e organizzative, dandone comunicazione ai diretti interessati. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.

Art. 2.

1. All'articolo 24 del decreto-legge 5 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni»;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva».

Tabella A
(Articolo 1, comma 1).

Lavoratori dipendenti pubblici e privati

Lavoratori autonomi iscritti all'INPS

(1).

Somma di età anagrafica e anzianità contributiva

Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1

(2).

Somma di età anagrafica e anzianità contributiva

Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2

100

62

101

63

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