PDL 897

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 897

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CATALDI, ZENNARO, VALLASCAS, ACUNZO, DAVIDE AIELLO, ALAIMO, ASCARI, CASSESE, DE LORENZO, EMILIOZZI, FRATE, INVIDIA, GABRIELE LORENZONI, NAPPI, NESCI, PALLINI, PALMISANO, PARISSE, PERANTONI, SAITTA, SAPIA, SCANU, SCUTELLÀ, RACHELE SILVESTRI, VIZZINI, LEDA VOLPI

Agevolazioni fiscali e contributive per l'incentivazione di investimenti da parte di imprese estere nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale

Presentata il 10 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge, recante agevolazioni fiscali e contributive per l'incentivazione di investimenti da parte di imprese estere nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nasce dall'esigenza di creare incentivi a costo zero per imprese straniere che decidono di investire nelle aree caratterizzate da un alto tasso di disoccupazione. Tali imprese potranno svolgere attività produttive in ambiti che non siano in competizione con imprese italiane, oppure dovranno svolgere la propria attività acquistando almeno il 50 per cento delle materie prime da imprese italiane ovvero costituire associazioni temporanee con imprese del territorio.
Si tratta di uno strumento fiscale costruito sulla base di quanto già fatto in Spagna con l'autorizzazione della Commissione europea, con la differenza che, nel caso spagnolo, l'incentivo è stato autorizzato in base alle previsioni dell'articolo 349 (zone ultra-periferiche) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), mentre, nella realtà italiana, la deroga al divieto di aiuto di Stato (di cui all'articolo 107 del TFUE) troverebbe fondamento nella necessità di favorire lo sviluppo economico delle regioni dove il tenore di vita risulta anormalmente basso e sussista una grave forma di disoccupazione, nonché nelle aree colpite dal sisma del 2016.
Tale deroga è espressamente consentita dallo stesso articolo 107, paragrafo 3, lettera a). Inoltre l'articolo 107, al paragrafo 2, lettera b), consente aiuti di Stato per le zone che sono state colpite da calamità naturali e altri eventi di portata eccezionale. Tale strumento può dare un rapido impulso allo sviluppo economico del Paese creando nuovi posti di lavoro e attirando investimenti esteri attraverso agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative per le nuove imprese estere che investono in determinate zone del territorio italiano. Gli incentivi sono condizionati a una serie di requisiti. In primo luogo le nuove imprese devono assumere almeno venti dipendenti e garantire la permanenza dei capitali in Italia per almeno cinque anni.
Previa autorizzazione della Commissione europea, si potrà eventualmente individuare l'ente preposto alla gestione delle iscrizioni delle nuove imprese e al controllo del rispetto delle condizioni richieste.
Il beneficio fiscale consiste prevalentemente nella previsione di una tassazione pari al 4 per cento per cinque anni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per favorire l'insediamento di imprese estere nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale attraverso la concessione di agevolazioni fiscali e contributive.

Art. 2.
(Individuazione delle aree depresse)

1. Ai fini della presente legge sono considerati «aree depresse» i territori dei comuni nei quali si registra un tasso di disoccupazione superiore al 20 per cento, calcolato secondo gli specifici indicatori dell'Istituto nazionale di statistica, o i territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 individuati dagli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e i comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 individuati dall'allegato 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 3.
(Regime fiscale)

1. Le imprese che avviano un'attività nelle aree depresse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 nei settori di cui all'articolo 4 possono fruire, nei limiti delle risorse disponibili, delle seguenti agevolazioni:

a) applicazione dell'imposta sul reddito delle società con aliquota del 4 per cento per i primi cinque periodi d'imposta;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi d'imposta;

c) esenzione dall'imposta municipale unica e dalla tassa sui rifiuti per i primi cinque anni per gli immobili posseduti dall'impresa e destinati all'esercizio dell'attività;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico del datore di lavoro nella misura del 50 per cento per i primi cinque anni.

2. Le imprese di cui al comma 1 sono ammesse a fruire dei benefìci ivi indicati purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) l'impresa deve assumere almeno venti lavoratori e mantenere l'attività nell'area depressa per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefìci concessi e goduti;

b) l'impresa deve reclutare almeno il 50 per cento del personale nell'ambito della provincia o della città metropolitana in cui ha sede l'unità produttiva, assumendo almeno il 30 per cento del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Nella quota dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato devono essere compresi almeno due lavoratori di età superiore a cinquanta anni. Non sono computati come dipendenti coloro che fanno parte dell'organo di amministrazione dell'impresa o che sono congiunti da parentela o affinità con l'amministratore, il presidente o i soci dell'impresa;

c) almeno un amministratore dell'impresa deve essere residente nella provincia o nella città metropolitana nel cui territorio ha sede l'unità produttiva;

d) l'impresa deve investire in immobilizzazioni materiali un importo minimo di 100.000 euro entro due anni dall'inizio dell'operatività;

e) l'impresa deve essere partecipata da un'impresa estera per un massimo del 51 per cento del capitale.

Art. 4.
(Attività)

1. Le attività imprenditoriali ammesse ai benefìci fiscali di cui all'articolo 3 sono le seguenti:

a) produzione e commercio all'ingrosso nei settori farmaceutico o chimico;

b) tecnologie innovative, elettronica, informatica, robotica e automazione;

c) ricerca per innovazione e sviluppo, salvaguardia e gestione dell'ambiente;

d) servizi per le imprese e le persone;

e) formazione, sicurezza, editoria e trasporti;

f) industrie alimentari;

g) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuate eventuali ulteriori attività imprenditoriali ammesse ai benefìci di cui all'articolo 3 e sono stabiliti limiti o condizioni riguardanti le attività medesime, al fine di garantirne la complementarità e la diversificazione delle nuove iniziative imprenditoriali rispetto alle imprese locali esistenti.

Art. 5.
(Verifica periodica)

1. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati in attuazione della presente legge è eseguita dagli organi competenti dopo il primo anno dalla data della sua entrata in vigore sulla base dei seguenti indicatori predefiniti:

a) numero delle imprese insediate;

b) occupazione creata;

c) volume d'affari;

d) entità a consuntivo dei benefìci fruiti.

Art. 6.
(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

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