PDL 892

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 892

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAGA

Modifica dell'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, concernente la demolizione delle opere abusive

Presentata il 9 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! — L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nell'ultimo «Rapporto BES 2017: il benessere equo e sostenibile in Italia», evidenzia come l'indice di abusivismo edilizio si attesti nel 2016 sul valore di 19,6 costruzioni abusive ogni 100 autorizzate: si tratta dunque di un fenomeno attuale e ancora gravissimo, sebbene in lieve calo rispetto all'indice di 19,9 su cento dell'anno precedente. L'ISTAT mette in luce come, durante la crisi economica, che ha portato al crollo dell'attività edilizia in Italia, l'incidenza dell'edilizia illegale sia più che raddoppiata, tenendo conto che nel 2007 la proporzione era di 9 costruzioni abusive ogni 100 autorizzate. I livelli del fenomeno restano pertanto preoccupanti, specialmente nelle regioni dell'Italia centrale, dove si stima che nel 2016 le nuove costruzioni residenziali abusive equivalgano a quasi un quinto di quelle autorizzate, e ancor più nel Mezzogiorno, dove la proporzione sfiora il 50 per cento. Gli indici di abusivismo sono, poi, particolarmente elevati in Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, risultandovi ampiamente superiori alla media del Mezzogiorno. Si tratta quindi di un valore inaccettabile, che si distacca nettamente da quello medio degli Stati dell'Unione europea e che conferma l'incapacità di tornare ai livelli antecedenti la crisi, quando – come si è detto – il dato era di 9 costruzioni illegali ogni 100 autorizzate. L'impatto dell'abusivismo sul tessuto urbanistico e sulla sicurezza idrogeologica e sismica si conferma devastante anche perché efficaci politiche di contrasto faticano a imporsi. L'inerzia amministrativa rende di fatto impraticabili su larga scala le procedure di demolizione e non consente l'evasione degli oltre cinque milioni di pratiche di condono edilizio ancora pendenti. È quest'ultimo un aspetto da non sottovalutare, perché il completamento delle procedure consentirebbe di individuare una volta per tutte i manufatti non sanabili e che quindi devono essere demoliti.
È un fenomeno che non risparmia purtroppo i luoghi più belli del paese, da Nord a Sud, cospargendolo di manufatti che spesso rimangono allo stato incompiuto di scheletri, oppure di villette e alberghi che privatizzano aree di spiaggia o sorgono in mezzo ai letti dei fiumi o in aree esposte al rischio idrogeologico. Tali abusi si legano a doppio filo con le cave illegali, con la movimentazione di terra e la produzione di calcestruzzo e con l'attività delle imprese gestite dalla criminalità organizzata. Il ciclo illegale del cemento non è costituito soltanto dalle costruzioni innalzate in luoghi vietati, ma anche da appalti truccati, da opere dai costi esorbitanti per alimentare la corruzione e da speculazioni immobiliari consentite da documenti e decisioni amministrative irregolari. La distinzione tra l'operato delle famiglie mafiose tradizionali e quello dei sodalizi criminali tra grandi imprese e mala politica si è ormai fatta sempre più labile, se non addirittura inesistente quando gli interessi si saldano e dal malaffare del cemento guadagnano tutti. Attuare quindi un piano nazionale di demolizione dei manufatti abusivi, anche tramite strumenti normativi adeguati e agili messi a disposizione dalla presente proposta di legge, non soltanto serve a tutelare la bellezza del territorio nazionale e la sicurezza idrogeologica e sismica dei nostri concittadini, ma rappresenta anche un'arma efficace di deterrenza contro la criminalità organizzata, la corruzione e la concorrenza sleale verso imprese edili che lavorano onestamente.
La presente proposta di legge consta di un unico articolo, che sostituisce l'articolo 41 del testo unico di cui al DPR n. 380 del 2001. Il nuovo articolo 41 si compone di quattro commi riferiti, rispettivamente, alla modifica delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, al potere del prefetto in materia di demolizioni, all'esecuzione delle ordinanze prefettizie e alle convenzioni per l'esecuzione degli abbattimenti, alle modalità delle demolizioni disposte dall'autorità comunale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

«Art. 41 (L). – (Demolizione di opere abusive). – 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale trasmette al prefetto e alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31 l'elenco delle opere non sanabili, per le quali il responsabile dell'abuso non abbia provveduto, nel termine previsto, alla demolizione e al ripristino dei luoghi e per le quali sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di duecentosettanta giorni, entro il quale l'amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento relativo alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Entro il mese di dicembre di ogni anno, le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Negli elenchi sono indicati, in particolare, i nomi dei proprietari e degli eventuali occupanti abusivi, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.
2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.
3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, a imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa.
4. Le modalità previste dal comma 3 per l'esecuzione della demolizione delle opere abusive possono essere impiegate anche dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, che vi provvede nel termine di duecentosettanta giorni previsto dal primo periodo del comma 1».

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