PDL 89

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 89

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti l'armonizzazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia

Presentata il 23 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — A differenza di qualche decennio fa, essere proprietari di animali da compagnia non è più una prerogativa di ceti sociali medio-alti. Cani e gatti fanno parte, a pieno titolo, di nuclei familiari appartenenti a tutte le classi sociali. Vi sono dunque moltissime famiglie italiane che, nonostante il momento di grave difficoltà economica in atto, decidono di mantenere i propri amici a quattro zampe anche se la scelta è onerosa. Alla luce di ciò appare come ingiusta discriminazione il regime fiscale vigente relativo ai servizi e ai prodotti per la salute e il benessere degli animali da compagnia che, lungi dall'essere considerati dal fisco quali esseri viventi e senzienti e membri di famiglia, sono reputati ancora alla stregua di beni di lusso. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli alimenti destinanti al consumo degli animali da compagnia, al pari delle prestazioni veterinarie, oggi infatti è pari al 21 per cento, differentemente da quanto previsto per taluni prodotti destinati al consumo degli animali cosiddetti «da reddito». Tale imposta risulta essere non basata sui caratteri di un'equa redistribuzione sociale considerando che il pet food è a tutti gli effetti un prodotto alimentare di base di grande consumo popolare.
La proposta di legge in oggetto risponde quindi alla finalità di modificare le attuali aliquote dell'IVA sui beni prodotti dall'industria dei mangimi destinati all'alimentazione degli animali da compagnia apportando le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 («Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»). In particolare, allo scopo di armonizzare le aliquote dell'IVA nel settore del cibo per animali da compagnia, si stabilisce che le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione dei nostri amici a quattro zampe confezionati per la vendita al minuto sono assoggettati all'aliquota agevolata del 4 per cento in quanto assimilati ai mangimi semplici di origine vegetale, ai mangimi integrati contenenti cereali o relative farine o zucchero e ai mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali; ancora, si dispone che alle cessioni degli stessi foraggi sia applicata l'aliquota agevolata del 10 per cento al pari di quanto sancito per la vendita di foraggi melassati o zuccherati e di altre preparazioni del genere utilizzate nell'alimentazione degli animali da reddito. Conseguentemente, si abroga l'articolo 75, comma 6, della legge n. 413 del 1991 («Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale») che prevede che «le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto, comunque classificate, anche se nel numero 20) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono soggette all'aliquota dell'IVA ordinaria.
Tali modifiche sono in linea con la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, che indica, tra i beni suscettibili di essere assoggettati negli Stati membri ad aliquote dell'IVA ridotte, i prodotti alimentari destinati al consumo animale, senza alcuna distinzione tra animali da reddito e animali da compagnia.
Infine è prevista la copertura finanziaria per le misure introdotte.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

1. Il numero 20) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali o relative farine o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;».

2. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;».

Art. 2.
(Abrogazione).

1. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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