PDL 887

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 887

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GRIMOLDI, RIBOLLA , LUCCHINI

Modifica alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di esenzione dall'accisa per il carburante utilizzato per la navigazione nelle acque interne a fini di pesca e di trasporto di passeggeri

Presentata il 6 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! — Il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, numero 3 della tabella A, ha previsto l'esenzione dall'accisa per l'impiego di prodotti energetici come carburanti nella navigazione nelle acque interne, stabilendo l'esenzione dall'accisa in caso di «Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti».
La tabella A prevede l'esenzione per la pesca in acque marine mentre, con riferimento alle acque interne, l'agevolazione è limitata a particolari attività: trasporto delle merci e dragaggio. L'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, reca un'interpretazione autentica del numero 3 della tabella A stabilendo che «L'esenzione dell'accisa per gli impieghi (...) si applica nel senso che tra i carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i carburanti per le navigazioni nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti è compresa la benzina». Successivamente, con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, cosiddetto «decreto competitività», è stata prevista, all'articolo 34-bis, un'ulteriore interpretazione nel senso che «Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai princìpi della normativa europea vigente in materia, le disposizioni di cui all'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si interpretano nel senso di ricomprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari».
Sono poche centinaia gli imprenditori abilitati alla pesca professionale che esercitano in tutti i grandi laghi alpini, in particolare della Lombardia; per lo più sono ditte individuali, anche costituite da giovani pescatori, che lavorano con barche di piccole dimensioni spinte da motori fuoribordo alimentati a benzina. I pescatori di lago, pur essendo equiparati a quelli di mare e agli imprenditori agricoli, come stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, non godono di alcuna esenzione sulle accise del carburante. Qualora venissero esentati dall'accisa, si può stimare un risparmio medio per pescatore di circa 500 euro all'anno.
Nonostante si siano susseguite interpretazioni in materia, una modifica testuale del numero 3 della tabella A si rende necessaria come atto di equità dovuto al fine di evitare ogni dubbio interpretativo.
Il numero 3 della tabella A, inoltre, esclude esplicitamente il trasporto di passeggeri. Al contrario degli altri Stati membri, l'interpretazione nazionale, approfittando dell'imprecisione del quadro normativo nazionale rispetto alla regolamentazione europea, si è orientata in senso restrittivo, escludendo i natanti che praticano il trasporto commerciale di passeggeri nelle acque interne dal favor previsto dalla normativa europea per l'esenzione dalle accise, non ricomprendendo le acque interne nelle acque europee e approfittando della confusione fatta dal legislatore nazionale che esclude esplicitamente il trasporto dei passeggeri, evidentemente scambiato con la navigazione da diporto a uso privato.
Molte attività commerciali nazionali di trasporto di passeggeri nelle acque interne, sottoposte al pagamento delle accise imposte sugli olii minerali utilizzati come carburante, subiscono le conseguenze di questa erronea interpretazione della norma, scontando uno svantaggio pesantissimo in termini di concorrenzialità rispetto ad altre compagnie di Stati membri che, svolgendo la loro attività nel nostro Paese, possono invece offrire prezzi più competitivi e profitti più alti in quanto inclusi nel regime di esclusione dal pagamento delle accise nei loro Stati di appartenenza fiscale.
L'inclusione nel regime di esenzione dalle accise dell'attività di trasporto commerciale di passeggeri nelle acque navigabili interne si presenta, quindi, come la più coerente e la più corretta al fine di evitare una disarmonizzazione di trattamenti tra i diversi Stati e distorsioni nel mercato della concorrenza dovute a variazioni delle strutture delle accise da uno Stato all'altro.
Questa proposta di legge, tramite una modifica testuale, ha la finalità di ricomprendere nel regime fiscale dell'esenzione dalle accise anche le unità di trasporto commerciale di passeggeri impiegate nella navigazione fluviomarittima, lagunare e interna nonché i pescatori delle acque interne equiparandoli a quelli che operano nelle acque marine, i quali già usufruiscono di tale agevolazione, eliminando così tale limitazione ed equiparando il trattamento fiscale dei carburanti tra i due tipi di pesca, in considerazione del fatto che entrambi i settori sono alle prese con le grandi difficoltà derivanti dall'aumento dei costi del gasolio.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica al numero 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

1. Al numero 3 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «trasporto delle merci,» sono inserite le seguenti: «alla pesca e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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