PDL 880

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 880

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FRAGOMELI, BRUNO BOSSIO, BURATTI, GARIGLIO, MELILLI, MICELI, PAGANI, UBALDO PAGANO, PRESTIPINO, SCHIRÒ, TOPO, UNGARO

Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di utilizzo di strumenti elettronici nella propaganda elettorale nelle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali e comunali, nonché disposizioni sugli orari di apertura degli uffici comunali nel periodo di presentazione delle liste elettorali

Presentata il 6 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! — La nostra è, come noto, l'era della rivoluzione digitale e del libero e consapevole accesso alle informazioni. I nuovi media tecnologici, a partire dall'utilizzo della rete internet e contestualmente alla presenza e all'utilizzo di social network come Twitter e Facebook sono, attualmente, i reali ed effettivi sistemi di propaganda elettorale in caso di elezioni politiche, europee, regionali, provinciali e comunali. In Italia il quadro informativo sull'utilizzo della rete internet da parte dei cittadini ne mostra un utilizzo sempre più diffuso ed evoluto nella vita quotidiana di ognuno di noi. Risulta infatti che il 71,7 per cento delle famiglie italiane dispone di un accesso domestico a internet (e il 69,5 per cento tramite una linea a banda larga) mentre il 44,6 per cento degli utenti vi si collega per mezzo di smartphone anche quando è fuori di casa. Rispetto all'anno precedente, inoltre, è aumentata di oltre due punti percentuali la quota di persone – a partire dai sei anni di età – connessa in rete negli ultimi dodici mesi (dal 63,2 al 65,3 per cento). Se, infine, nella fascia di età 15-24 anni, internet è utilizzata da oltre il 92 per cento dei giovani, va segnalato come anche il 68,2 per cento dei 55-59enni acceda quotidianamente alla rete. (Fonte: ISTAT, Report sull'utilizzo delle tecnologie ICT da parte di cittadini e imprese; periodo di riferimento: anno 2017; data di pubblicazione: 21 dicembre 2017).
A tale sistema di rapida e costante fruizione delle informazioni va poi necessariamente associato anche l'estremo grado di «portabilità» delle informazioni stesse, consentito oggi dalla diffusione di moderni dispositivi elettronici quali, appunto, tablet e smartphone. Diventa quindi evidente come il tradizionale sistema di propaganda elettorale legato all'affissione di manifesti cartacei rappresenti ormai una metodologia di comunicazione necessariamente superabile e comunque, rispetto agli anni passati, sempre meno efficace sul piano della divulgazione di contenuti.
Ciò considerato è, a nostro parere, necessario perfezionare e razionalizzare la normativa con la quale si indirizzano le amministrazioni comunali nella predisposizione dei tabelloni per l'affissione di materiale di propaganda cartaceo, anche in considerazione del fatto che, sovente, tali spazi risultano ormai essere assolutamente sottoutilizzati. Intendiamo inoltre stabilire nuove norme per la digitalizzazione della documentazione relativa alle elezioni comunali, unitamente ad altre disposizioni pensate per ottimizzare gli orari di apertura degli uffici comunali in fase di presentazione delle liste di candidati alle elezioni politiche europee, regionali, provinciali e comunali e per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, ottenendo così, a parità di servizi erogati al cittadino, un consistente contenimento di risorse. È vero che la spesa sostenuta dai comuni per ottemperare a tale obbligo è, almeno in parte, rimborsata dallo Stato, tuttavia riteniamo che l'attenzione, in questo caso, debba focalizzarsi non su quale ente sia tenuto a fornire le risorse necessarie, ma sui metodi con i quali esse vengano, di fatto, messe in campo e che sarebbe, al contrario, decisamente più utile stabilire che tali fondi siano destinati ad altri settori delle amministrazioni locali.
Con la presente proposta di legge perseguiamo quindi diversi obiettivi: in primo luogo mettiamo finalmente «al passo con i tempi» la gestione delle candidature – nel caso di elezioni comunali – definendo i termini e i compiti della nuova sezione elettorale on line, un nuovo tipo di unità amministrativa che rappresenterà la naturale evoluzione della tradizionale sezione elettorale e che avrà il compito di accogliere, gestire e predisporre in formato elettronico tutta la documentazione prodotta ai fini della presentazione delle candidature. In secondo luogo stabiliamo, parallelamente, una nuova disciplina in merito ai metodi di propaganda elettorale con l'applicazione della quale tutto il materiale di tipo elettorale sarà convertito anche in formato digitale e pubblicato quindi su apposite pagine ricavate all'interno dei siti web comunali; da ultimo procediamo a un utilizzo più efficiente del denaro pubblico determinando un estremo contenimento degli spazi e delle dimensioni dei tabelloni elettorali predisposti per la propaganda diretta, unitamente alla razionalizzazione dei tempi di apertura degli uffici comunali durante la fase pre-elettorale.
Tutte le risorse così risparmiate, infine, potranno essere convertite in contributi da versare direttamente alle amministrazioni comunali, in modo da incrementare l'ammontare dei trasferimenti correnti da parte dello Stato verso tali enti locali. In particolare, il 50 per cento di tali risorse andrà a incrementare i contributi previsti dal comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) con il quale viene disposta l'assegnazione, per il triennio 2018-2020, di risorse per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per tutti quei comuni che non risultano già beneficiari delle erogazioni connesse al «Bando periferie».
Nello specifico, quindi, con l'articolo 1 della presente proposta di legge, viene previsto un solo e unico spazio, per ogni singolo comune, da destinare all'allestimento di tabelloni atti ad accogliere l'affissione di stampati e manifesti di propaganda diretta.
L'articolo 2 introduce l'articolo 1-bis della legge n. 212 del 1956. Esso determina la disciplina con cui opererà la sezione elettorale on line che si occuperà di digitalizzare e di gestire la documentazione relativa alla presentazione delle candidature e il materiale di propaganda – in formato elettronico – relativo alle sole elezioni comunali, integrando e sostituendo ove possibile il corrispettivo cartaceo.
L'articolo 3 sostituisce e modifica i commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo dell'articolo 2 della legge n. 212 del 1956, stabilendo le caratteristiche e la posizione dell'unico spazio ora previsto per l'affissione di manifesti cartacei di propaganda diretta.
L'articolo 4 modifica l'articolo 3 della legge n. 212 del 1956, dimezzando, di fatto, la superficie dei tabelloni elettorali a disposizione per l'esposizione di manifesti cartacei di propaganda diretta e razionalizzandone, inoltre, l'ordine di esibizione al fine di poter utilizzare completamente lo spazio disponibile.
L'articolo 5, facendo distinzione tra elezioni comunali ed elezioni politiche, regionali, provinciali ed europee, stabilisce nuove norme in merito all'apertura degli uffici comunali in occasione della presentazione delle liste di candidati e per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, ottimizzandone i tempi e consentendo in questo modo, a parità di servizi erogati al cittadino, un evidente risparmio di risorse.
L'articolo 6, come già in precedenza rilevato, stabilisce che il risparmio ottenuto dallo Stato per ogni comune dovrà essere computato quale risorsa atta ad incrementare l'ammontare dei trasferimenti correnti versati dallo Stato ai comuni stessi.
L'articolo 7, infine, è relativo all'entrata in vigore.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 1 della legge
4 aprile 1956, n. 212).

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212, le parole: «negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune» sono sostituite dalle seguenti: «in un solo e unico spazio a ciò destinato in ogni comune».

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 1-bis
della legge 4 aprile 1956, n. 212).

1. Dopo l'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. In tutti i comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti:

a) la candidatura alla carica di sindaco e la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;

b) la dichiarazione di presentazione della lista;

c) i certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune;

d) le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e della candidatura per la carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;

e) i certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

2. I documenti di cui al comma 1, dopo essere stati depositati, sono digitalizzati a cura della sezione elettorale on line che li acquisisce per mezzo di scanner, ovvero a cura di unità periferiche che, attraverso un dispositivo ottico, siano in grado di leggere e di convertire in digitale una superficie analogica, e alla successiva creazione di file in formato portable document format (PDF), aventi risoluzione nativa adatta alla stampa e comunque con peso del file non superiore al totale ottenuto moltiplicando il numero di pagine del documento per 100 kilobyte (KB), nel caso di documenti contenenti solo testo e con peso del file non superiore al totale ottenuto moltiplicando il numero di pagine del documento per 350 KB, nel caso di documenti contenenti testo e immagini. Ove necessario si procede all'autenticazione richiesta attraverso l'utilizzo della firma digitale. I documenti cartacei sono archiviati e la diffusione e l'utilizzo di tali documenti avvengono solo ricorrendo ai corrispettivi in formato elettronico che sono trasmessi tramite posta elettronica certificata (PEC) comunale.
3. In caso di presentazione di partiti o movimenti politici già rappresentati in Parlamento è necessario produrre, contestualmente ai documenti di cui ai commi 1 e 2, anche la delega notarile in formato elettronico, autenticata esclusivamente tramite firma digitale.
4. Unitamente ai documenti di cui ai commi 1, 2 e 3, al momento della presentazione delle candidature è necessario produrre anche tre file relativi al modello del contrassegno di lista. Tali file devono avere le seguenti caratteristiche:

a) un file in formato joint photographic experts group (Jpeg) rappresentante il contrassegno di lista avente risoluzione nativa di 300 dots per inch (DPI), spazio colore sRGB e dimensioni di stampa pari a centimetri (cm) 10 su ogni lato. Il contrassegno è inscritto in un cerchio del diametro massimo di cm 10 ed eventuali diciture facenti parte del contrassegno devono risultare inscritte nel cerchio. La stampa del file è utilizzata sul manifesto delle liste dei candidati;

b) un file in formato Jpeg rappresentante il contrassegno di lista avente risoluzione nativa di 300 DPI, spazio colore sRGB e dimensioni di stampa pari a cm 3 su ogni lato. Il contrassegno è inscritto in un cerchio del diametro massimo di cm 3 ed eventuali diciture facenti parte del contrassegno devono risultare inscritte nel cerchio. La stampa del file è utilizzata sulla scheda di votazione;

c) un file in formato graphic interchange format (GIF), rappresentante il contrassegno di lista avente modo colore indexed color, trasparenza attivata e dimensioni di stampa pari a cm 3 su ogni lato. Il contrassegno è inscritto in un cerchio del diametro massimo di cm 3 ed eventuali diciture facenti parte del contrassegno devono risultare inscritte nel cerchio. Il file è utilizzato per la pubblicazione on line.

5. Il materiale di propaganda riguardante le elezioni comunali deve essere prodotto solo in formato elettronico. L'ufficio competente si occupa di pubblicare, su apposite pagine del sito internet istituzionale del comune, tutto il materiale prodotto.
6. Il materiale in formato digitale deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) i file contenenti solo testi devono essere forniti in formato PDF con peso del file non superiore al totale ottenuto moltiplicando il numero di pagine del documento per 100 KB;

b) i file contenenti testi e immagini devono essere forniti in formato PDF con peso del file non superiore al totale ottenuto moltiplicando il numero di pagine del documento per 350 KB;

c) i file relativi a manifesti elettorali rappresentanti il candidato sindaco o la lista devono essere forniti in due versioni:

1) una versione in formato Jpeg avente risoluzione nativa di 72 DPI, spazio colore sRGB e dimensioni massime di 1.000 pixel sul lato lungo; il file è utilizzato per la pubblicazione on line;

2) una versione in formato Jpeg avente risoluzione nativa di 300 DPI, spazio colore sRGB e dimensioni di stampa pari al formato A4. Il file è caricato on line e messo a disposizione per essere eventualmente scaricato e stampato;

d) i file relativi a fotografie rappresentanti il candidato sindaco o la lista devono essere forniti in formato Jpeg con risoluzione nativa di 300 DPI, spazio colore sRGB e dimensioni massime di 2.000 pixel sul lato lungo».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 2 della legge
4 aprile 1956, n. 212).

1. All'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«In ogni comune la giunta municipale, tra il trentatreesimo e il trentesimo giorno precedente quello fissato per le elezioni, è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, un unico, apposito, spazio da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali o di altro tipo e dei manifesti di cui al primo comma dell'articolo 1. Tale spazio deve essere predisposto all'aperto e nelle immediate vicinanze dell'edificio sede dell'amministrazione comunale. Se ciò non è possibile, in alternativa, detto spazio può essere predisposto, sempre all'aperto, ma nelle immediate vicinanze di un altro immobile che sia comunque di proprietà comunale»;

b) il secondo e il terzo comma sono abrogati;

c) al quarto comma, le parole: «gli spazi sono distribuiti» sono sostituite dalle seguenti: «lo spazio predisposto, di cui al primo comma, è distribuito»;

d) al quinto comma, le parole: «gli spazi» sono sostituite dalle seguenti: «lo spazio»;

e) l'ottavo comma è abrogato.

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 3 della legge
4 aprile 1956, n. 212).

1. All'articolo 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli» sono sostituite dalle seguenti: «lo spazio di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirlo»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nello spazio di cui al primo comma sono posizionati appositi tabelloni sui quali è riservata, ad ogni lista, una sezione avente una superficie pari a metri 1 di altezza per metri 1 di base e, ad ogni candidatura uninominale, una sezione avente una superficie pari a metri 1 di altezza per metri 0,70 di base»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su due linee orizzontali, a partire dall'angolo in alto a sinistra, proseguendo verso destra fino a quando tutte le sezioni della linea superiore siano occupate e spostandosi sulla linea inferiore partendo nuovamente da sinistra verso destra fino a quando tutte le sezioni siano assegnate. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati».

Art. 5.
(Orari di apertura degli uffici comunali nel periodo di presentazione delle liste elettorali).

1. In occasione di elezioni comunali, al fine di garantire i tempi necessari per la presentazione delle liste di candidati e per permettere il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i comuni, nei dieci giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, devono assicurare agli elettori la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, effettuando l'apertura degli uffici comunali, con la possibilità di svolgere tale funzione anche presso immobili di proprietà del comune diversi dalla residenza municipale, secondo la seguente tabella:

a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti: nei dieci giorni precedenti il termine di presentazione delle liste sono tenuti a garantire un minimo di 50 ore di apertura al pubblico comprensive di 8 ore di apertura continuata nelle giornate di venerdì, sabato e domenica immediatamente precedenti la conclusione dei dieci giorni;

b) comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti: nei dieci giorni precedenti il termine di presentazione delle liste sono tenuti a garantire un minimo di 80 ore di apertura al pubblico comprensive di 12 ore di apertura continuata nelle giornate di venerdì, sabato e domenica immediatamente precedenti la conclusione dei dieci giorni;

c) comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, sono capoluoghi di provincia: nei dieci giorni precedenti il termine di presentazione delle liste sono tenuti a garantire un minimo di 100 ore di apertura al pubblico comprensive di 12 ore di apertura continuata in ciascuna delle giornate di venerdì, sabato e domenica comprese nei dieci giorni.

2. In occasione di elezioni politiche, regionali, provinciali o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, al fine di garantire i tempi necessari per la presentazione delle liste di candidati e per permettere il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i comuni, nei dieci giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, devono assicurare agli elettori la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, effettuando l'apertura degli uffici comunali, con la possibilità di svolgere tale funzione anche presso immobili di proprietà del comune diversi dalla residenza municipale, secondo la seguente tabella:

a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti: nei dieci giorni precedenti il termine di presentazione delle liste sono tenuti a garantire un minimo di 40 ore di apertura al pubblico comprensive di 4 ore di apertura continuata nelle giornate di venerdì, sabato e domenica immediatamente precedenti la conclusione dei dieci giorni;

b) comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti: nei dieci giorni precedenti il termine di presentazione delle liste sono tenuti a garantire un minimo di 70 ore di apertura al pubblico comprensive di 8 ore di apertura continuata nelle giornate di venerdì, sabato e domenica immediatamente precedenti la conclusione dei dieci giorni;

c) comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, sono capoluoghi di provincia: nei dieci giorni precedenti il termine di presentazione delle liste sono tenuti a garantire un minimo di 80 ore di apertura al pubblico comprensive di 8 ore di apertura continuata in ognuna delle giornate di venerdì, sabato e domenica comprese nei dieci giorni.

3. I comuni, nei giorni dal ventesimo all'undicesimo precedenti il termine di presentazione delle liste, devono assicurare agli elettori la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, garantendo l'apertura degli uffici comunali per almeno 3 ore al giorno e in concomitanza con i normali orari di apertura al pubblico.
4. Gli orari di apertura di cui al presente articolo sono resi noti al pubblico sia per mezzo della loro pubblicazione on line nel sito internet istituzionale del comune sia mediante la loro esposizione, chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di comunicazione pubblici sono tenuti a informare i cittadini di tali modalità di comunicazione degli orari.

Art. 6.
(Incremento dei trasferimenti
correnti ai comuni).

1. Il risparmio di risorse ottenuto dallo Stato per ogni comune, a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, è destinato a incrementare l'ammontare dei trasferimenti correnti versati dallo Stato ai comuni stessi, secondo la normativa vigente. In particolare, il 50 per cento di tali risorse confluisce nel totale dei contributi previsti dal comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.

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