PDL 875-A/R

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                      Articolo 2  
                      Articolo 3  
                      Articolo 4  
                      Articolo 5  
                      Articolo 6  
                    Articolo 2    
                    Articolo 3                       Articolo 7  
                      Articolo 8  
                      Articolo 9  
                      Articolo 10  
                      Articolo 11  
                    Articolo 4                       Articolo 12  
                    Articolo 5    
                      Articolo 13  
                    Articolo 6    
                    Articolo 7    
                    Articolo 8    
                    Articolo 9                       Articolo 14  
                    Articolo 10    
                    Articolo 11    
                    Articolo 12    
                    Articolo 13    
                    Articolo 14    
                    Articolo 15                       Articolo 15  
                      Articolo 16  
                      Articolo 17  
                      Articolo 18  
                    Articolo 16    
                    Articolo 17    
                    Articolo 18                       Articolo 19  
                    Articolo 19    

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 875-1060-1702-2330-A/R

PROPOSTA DI LEGGE

875

d'iniziativa dei deputati
CORDA, FERRARI, RIZZO, FANTUZ, ARESTA, BELOTTI, CHIAZZESE, FURGIUELE, DALL'OSSO, MARCHETTI, DEL MONACO, PAOLINI, D'UVA, PETTAZZI, ERMELLINO, TOCCALINI, FRUSONE, ZICCHIERI, POTENTI, IORIO, IOVINO, MENGA, MOLINARI, ROBERTO ROSSINI, GIOVANNI RUSSO, TRAVERSI

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

Presentata il 5 luglio 2018

e

PROPOSTE DI LEGGE

1060

d'iniziativa dei deputati
MARIA TRIPODI, VITO, FASCINA, GREGORIO FONTANA, PEREGO DI CREMNAGO, RIPANI, SIRACUSANO, BAGNASCO, CAPPELLACCI, D'ATTIS, FERRAIOLI, LABRIOLA, MARIN, MAZZETTI, MULÈ, NAPOLI, ORSINI, PELLA, PETTARIN, PITTALIS, PORCHIETTO, ROSSO, ROTONDI, RUFFINO, SACCANI JOTTI, ELVIRA SAVINO, SILLI, SPENA, TARTAGLIONE, VIETINA

Disciplina della rappresentanza sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare

Presentata il 3 agosto 2018

1702

d'iniziativa dei deputati
PAGANI, DE MENECH, ENRICO BORGHI, CARÈ, FRAILIS, LOSACCO, LOTTI, ROSATO

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

Presentata il 26 marzo 2019

2330

d'iniziativa dei deputati
FERRARI, MOLINARI, FANTUZ, TOCCALINI, BONIARDI, PICCOLO,
PRETTO, ZICCHIERI, CASTIELLO

Norme in materia di associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o corpo di polizia ad ordinamento militare

Presentata il 9 gennaio 2020

(Relatrice: CORDA )

NOTA: Il presente stampato riporta il testo approvato il 16 luglio 2020 dalla IV Commissione permanente (Difesa) a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 28 maggio 2019.
Per i pareri espressi e per il testo approvato nel corso dell'esame in sede referente anteriormente al rinvio deliberato dall'Assemblea si veda lo stampato n. 875-1060-1702-A. Per il testo delle proposte di legge nn. 1060, 1702 e 2330 si vedano i relativi stampati.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo delle proposte di legge C. 875, C. 1060, C. 1702 e C. 2330-A, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, rinviato alla Commissione Difesa nel corso della seduta dell'Assemblea della Camera del 28 maggio 2019, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

evidenziato che l'intervento legislativo trova ragione nell'urgente necessità di riportare nell'alveo costituzionale l'ordinamento vigente, in conformità a quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 120 del 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), «in quanto prevede che “I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali” invece di prevedere che “I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali”»;

segnalato che la sentenza citata innova la precedente giurisprudenza costituzionale che, in ultimo, nella sentenza n. 449 del 1999 aveva confermato la legittimità del divieto gravante sugli appartenenti alle Forze armate di costituire associazioni professionali a carattere sindacale e, comunque, di aderire ad altri sindacati esistenti, allora consacrato nell'articolo 8, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), e ciò sulla base dell'assunzione che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 8 citato avrebbe aperto «inevitabilmente la via a organizzazioni la cui attività potrebbe risultare non compatibile con i caratteri di coesione interna e neutralità dell'ordinamento militare»;

sottolineato che il diverso e recente orientamento costituzionale è maturato a seguito di una più approfondita riflessione sull'incidenza delle fonti internazionali che concorrono a integrare l'articolo 117, primo comma, della Costituzione e, in particolare, sulla portata precettiva degli articoli 11 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e dell'articolo 5 della Carta sociale europea, il cui contenuto è dalla Corte giudicato simile alle previsioni della CEDU, tanto da affermare (al punto 11 della motivazione in diritto) che: «Alla stregua di entrambi i parametri, vincolanti ai sensi dell'articolo 117, primo comma, Cost., va riconosciuto ai militari il diritto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale»;

preso atto che, a giudizio della Corte, la portata e l'ambito del diritto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale devono, tuttavia, essere precisati alla luce dell'intero contenuto delle norme internazionali evocate, la quali fanno entrambe seguire all'affermazione di principio della libertà sindacale il riconoscimento della possibilità che siano adottate dalla legge restrizioni nei confronti di determinate categorie di pubblici dipendenti, rendendosi necessario verificare se e in quale misura tale facoltà possa o debba essere esercitata, e ciò anche alla stregua dei princìpi costituzionali che presiedono all'ordinamento militare;

acclarato a tale stregua che la Corte ha riaffermato la necessità di considerare le peculiari esigenze di «coesione interna e neutralità», che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali, e ciò in quanto il rinvio dell'articolo 52, terzo comma, della Costituzione all'ordinamento delle Forze armate non sta ad indicare una pretesa (e inammissibile) estraneità di quell'ordinamento particolare all'ordinamento generale dello Stato, ma riassume semmai, con formulazione sintetica, l'assoluta specialità della funzione svolta e della conseguente e coerente organizzazione che in quella funzione si innerva ma che quella stessa funzione al contempo concorre a realizzare;

considerato dunque che grava sul legislatore l'onere di individuare – anche attraverso un opportuno confronto con i soggetti portatori di interesse, di competenze e di esperienze nella materia in esame – un equilibrato e dinamico bilanciamento tra valori, princìpi e regole costituzionali e che tale bilanciamento, per sua natura, non può risolversi nell'applicazione di una sorta di algoritmo algebrico, ma richiede piuttosto una ponderazione complessiva degli elementi di interesse;

segnalato che proprio l'assunzione di questa prospettiva valutativa, in quanto idonea a coniugare specificità ordinamentali e coerenza sistematica, rende ragione e consente di apprezzare anche prescrizioni normative che, isolatamente considerate, potrebbero risultare non pienamente conformi agli obiettivi perseguiti, e risultare differenziate rispetto alle diverse esperienze sindacali delle Forze di polizia ad ordinamento civile, quali ad esempio le norme in materia di competenza giurisdizionale sul procedimento per la repressione della condotta antisindacale, ovvero quelle relative alla diversa rilevanza del livello territoriale nell'articolazione dei modelli di relazioni sindacali, ovvero, infine, la regolamentazione, per alcuni versi fin troppo di dettaglio, in tema di finanziamento e trasparenza dei bilanci delle associazioni sindacali militari;

considerato che proprio in ragione di tale difficile e delicato compito una prima formulazione del testo in esame, sulla quale questo Comitato aveva pure espresso parere favorevole senza osservazioni o condizioni nella seduta del 14 maggio 2019, sottoposto al voto dell'Assemblea della Camera nella seduta del 28 maggio 2019, è stato da questa rinviato alla Commissione Difesa per una più approfondita valutazione, al cui esito è stato formulato il testo oggi in esame;

sottolineata l'urgenza di adeguare l'ordinamento vigente alla più volte richiamata giurisprudenza costituzionale;

rilevato in ogni caso, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alle materie «difesa e Forze armate» e «giurisdizione e norme processuali», attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117 secondo comma, lettere d) e l), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato per le parti di competenza il nuovo testo della proposta di legge C. 875-A Corda e abbinate, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

considerato che:

l'articolo 17 riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, oltre alle controversie in tema di esercizio del diritto di assemblea di cui all'articolo 10, le eventuali controversie promosse in materia di libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari;

i giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato di cui all'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e alle relative norme di attuazione di cui all'allegato 2 al medesimo decreto legislativo;

si derogherebbe pertanto all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nonché all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che attribuisce al giudice del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, la repressione della condotta antisindacale;

andrebbe quindi attentamente considerata la disposizione di cui all'articolo 17;

l'articolo 17-bis istituisce presso il Ministero della difesa, senza oneri nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, del provvedimento avente rilievo nazionale;

per la conciliazione di tali controversie riferite al personale della Guardia di finanza, il medesimo articolo 17-bis istituisce analoga commissione presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

andrebbe considerata la previsione di un'unica commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, del provvedimento avente rilievo nazionale, presso il Dipartimento della funzione pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di un'ulteriore riflessione sulla disposizione di cui all'articolo 17 in relazione alle disposizioni vigenti.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo delle proposte di legge C. 875-A e abbinate, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, come risultante dall'esame in sede referente;

ricordato che la XI Commissione aveva già espresso, in data 15 maggio 2019, parere favorevole sul testo del provvedimento approvato dalla Commissione di merito, rinviato alla Commissione medesima dall'Assemblea nella seduta del 28 maggio 2019;

apprezzato che l'articolo 1, superando il divieto disposto dall'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, riconosce il diritto dei militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze;

rilevato che, sulla base dell'articolo 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto dei princìpi di democrazia, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei princìpi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare;

preso atto delle limitazioni all'attività delle associazioni sindacali dei militari individuate dall'articolo 4;

considerate le competenze delle associazioni sindacali del personale militare, che, sulla base dell'articolo 5, curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali;

preso atto, all'articolo 9, della disciplina delle modalità di svolgimento dell'attività sindacale da parte dei rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, le cui tutele e i cui diritti sono individuati dall'articolo 14,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 875 Corda e abbinate, recante «Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

preso atto che l'articolo 5 prevede che le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curino la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati, anche con riferimento agli infortuni subiti e alle infermità contratte in servizio nonché alle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge C. 875-A, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo;

richiamato il parere favorevole già espresso sul provvedimento, precedentemente al rinvio in Commissione, nella seduta del 15 maggio 2019;

il provvedimento appare riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione; in particolare, rilevano le lettere d) e l) del secondo comma del predetto articolo 117, che attribuiscono, tra l'altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva nelle materie «difesa e Forze armate» e «giurisdizione e norme processuali»;

rilevata l'esigenza di tenere conto del ruolo che possono avere gli enti territoriali nell'attuazione dell'Accordo, con particolare riferimento agli enti locali sede di centri universitari e di ricerca,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
della proposta di legge n. 875

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Diritto di associazione sindacale)

Art. 1.
(Diritto di associazione sindacale)

1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«2. I militari in servizio possono costituire associazioni professionali di carattere sindacale per singola Forza armata o corpo alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge. Essi non possono aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi del primo periodo».

«2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze».

2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, può essere esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia a ordinamento militare, nel rispetto dei doveri e dei princìpi previsti dall'articolo 52 della Costituzione stessa, con le limitazioni disposte dalla presente legge.

2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei princìpi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.

3. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia a ordinamento militare non possono aderire a sindacati diversi da quelli istituiti per il personale appartenente alle Forze armate e ai corpi di polizia a ordinamento militare.

3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

4. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

4. I sindacati del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia a ordinamento militare non possono:

5. L'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è libera, volontaria e individuale.

a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia a ordinamento militare;

Vedi articolo 4, comma 1, lettera a)

b) proclamare lo sciopero o parteciparvi qualora sia proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e dei corpi di polizia a ordinamento militare;

Vedi articolo 4, comma 1, lettera b)

c) sollecitare gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia a ordinamento militare a partecipare a manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio;

Vedi articolo 4, comma 1, lettera c)

d) costituire sindacati suddivisi per singole categorie di personale;

Vedi articolo 4, comma 1, lettera d)

e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di organizzazioni sindacali, l'adesione alle quali sia vietata agli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia a ordinamento militare.

Vedi articolo 4, comma 1, lettera f)

6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari.

Art. 2.
(Princìpi generali in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

Vedi articolo 5, comma 3

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto dei princìpi di democrazia, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei princìpi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

2. Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono improntati ai seguenti princìpi:

a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche;

b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;

c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;

d) assenza di scopo di lucro;

e) rispetto degli altri requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 3.
(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, entro cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il competente dicastero, accertata, entro i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, ne dispone la trascrizione in apposito albo ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall'articolo 7. Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della guardia di finanza l'accertamento è svolto dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Non è consentito, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei contributi sindacali.

2. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero competente ne dà tempestiva comunicazione all'associazione che può presentare, entro dieci giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale.

3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari comunicano entro cinque giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti.

4. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne dà tempestiva comunicazione all'associazione, che può presentare, entro dieci giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro della pubblica amministrazione.

5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al precedente comma decade dalle prerogative sindacali e non può esercitare alcuna delle attività previste. Conseguentemente, perdono efficacia le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.

Art. 4.
(Limitazioni)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è fatto divieto di:

Vedi articolo 1, comma 4, lettera a)

a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare;

Vedi articolo 1, comma 4, lettera b)

b) preannunciare o proclamare lo sciopero , o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare;

Vedi articolo 1, comma 4, lettera c)

c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;

Vedi articolo 1, comma 4, lettera d)

d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;

e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, Corpo o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza;

Vedi articolo 1, comma 4, lettera e)

f) assumere denominazione o simboli che richiamino , anche in modo indiretto, organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, o di organizzazioni politiche;

g) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;

h) stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 5.
(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

Vedi articolo 2, comma 4, alinea

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:

a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicate agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

Vedi articolo 2, comma 4, lettera q)

b) all'assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;

c) all'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

e) alle pari opportunità;

f) alle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

Vedi articolo 2, comma 4, lettera m)

g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari.

Vedi articolo 5, comma 4

3. È comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.

Vedi articolo 2, comma 5

4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono:

a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da essi eventualmente ritenute opportune;

b) essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;

c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti, dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

Art. 6.
(Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche di livello regionale o territoriale.

2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie:

a) informazione e consultazione degli iscritti;

b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale di comparto, interloquendo con l'amministrazione centrale di riferimento;

d) formulazione di pareri e proposte agli organi direttivi elettivi delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Art. 2.
(Diritto di riunione e campo d'azione)

1. Ai sindacati delle Forze armate e dei corpi di polizia a ordinamento militare, di seguito denominati «sindacati dei militari», compete la contrattazione collettiva e individuale di primo e di secondo livello secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Soppresso

2. I membri dei sindacati dei militari possono riunirsi:

Vedi articolo 10, comma 1

a) in locali dell'amministrazione militare, messi a disposizione dalla stessa, che ne concorda le modalità d'uso;

b) in luoghi aperti al pubblico, senza uso dell'uniforme.

3. Sono autorizzate riunioni, ai sensi del comma 1, durante l'orario di servizio nel limite di dodici ore annue, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte delle rappresentanze unitarie di base. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio. È vietato limitare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle attività sindacali e di verifica previste dalla normativa vigente; i comandanti o i responsabili di unità devono garantire il rispetto del diritto sindacale di riunione.

Vedi articolo 10, commi 2 e 3

4. I sindacati dei militari curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle seguenti materie:

Vedi articolo 5, comma 1

a) il trattamento economico, fondamentale e accessorio, quello per lavoro straordinario e quello di missione e di trasferimento, i trattamenti relativi alla previdenza pubblica e alla previdenza integrativa, il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;

c) il congedo ordinario e straordinario;

d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

e) i permessi brevi per esigenze personali;

f) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;

g) i criteri istitutivi degli organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, nonché i criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale;

h) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

i) l'orario di lavoro obbligatorio e i criteri per la modulazione dell'orario di lavoro giornaliero e dei turni di servizio;

l) la disciplina generale in materia di alloggi e di concessioni e dei relativi livelli qualitativi;

m) le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari;

Vedi articolo 5, comma 2, lettera g)

n) i criteri per la mobilità del personale;

o) la vigilanza sulle modalità di applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;

Vedi articolo 5, comma 2, lettera f)

p) i processi di ristrutturazione e di riorganizzazione di enti e reparti e di dismissione di infrastrutture che incidono sull'utilizzazione e sulla mobilità del personale;

q) le attività di assistenza fiscale e di consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali, anche attraverso convenzioni con organizzazioni preposte ad erogare i relativi servizi.

Vedi articolo 5, comma 2, lettera b)

5. I sindacati dei militari, in relazione alle materie di cui al comma 4, possono presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da essi eventualmente ritenute opportune; possono stipulare accordi nazionali quadro con le amministrazioni dello Stato; possono essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti; possono chiedere di essere ricevuti dai Ministri competenti, dagli organi di vertice delle Forze armate e dei corpi di polizia a ordinamento militare, dai rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni locali. Possono inoltre intrattenere rapporti con organismi che svolgono analoga attività in altri Stati membri dell'Unione europea, con associazioni professionali nazionali, con associazioni di militari in servizio o in congedo o di pensionati e con le altre organizzazioni aventi finalità professionali o culturali, nonché con le organizzazioni sindacali del personale appartenente alle Forze di polizia a ordinamento civile.

Vedi articolo 5, comma 4

Art. 3.
(Finanziamento dei sindacati dei militari e trasparenza dei bilanci)

Art. 7.
(Finanziamento e trasparenza dei bilanci delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. I sindacati dei militari sono finanziati secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contributi sindacali.

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo. Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione e all'associazione professionale a carattere sindacale tra militari interessata.

4. Le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro competente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I sindacati dei militari hanno l'obbligo di rendere pubblici i propri bilanci, adottati previa approvazione degli iscritti con le modalità stabilite dai rispettivi statuti.

5. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari predispongono annualmente il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità.

Art. 8.
(Cariche elettive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

Vedi articolo 5, comma 5

1. Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.

2. È eleggibile il militare in servizio che non si trovi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o che non rivesta l'incarico di comandante di Corpo e che non risulti frequentatore o allievo delle scuole o delle accademie militari, purché in possesso dei seguenti requisiti: non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.

3. Non possono essere iscritti ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari coloro che ricoprono i gradi di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, né il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

4. La durata delle cariche di cui al comma 1 è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.

5. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte.

Art. 9.
(Svolgimento dell'attività di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni)

1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti.

3. Con la contrattazione di cui all'articolo 11, sono stabiliti:

a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;

b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.

4. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in proporzione al grado di rappresentatività accertato ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.

5. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato, le quali, accertati i requisiti oggettivi previsti dalla presente legge, provvedono, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.

6. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nonché al Ministero della difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.

7. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compensativa nonché il loro utilizzo in forma frazionata.

8. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite non possono durare più di tre anni. Nessun militare può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita più di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.

9. I dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13, che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno 48 ore prima, tramite l'associazione di appartenenza avente titolo. Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalità del servizio.

10. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari.

11. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 9 da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che ha chiesto e utilizzato il permesso.

12. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio.

13. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

14. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

15. Il decreto legislativo di cui al comma 14 è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, da rendersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 14 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

16. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 14, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui ai commi 14 e 15, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 10.
(Diritto di assemblea)

Vedi articolo 2, comma 2

1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto dalla presente legge, i militari, fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni:

a) anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalità d'uso;

b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.

Vedi articolo 2, comma 3, primo periodo

2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante l'orario di servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione , con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.

Vedi articolo 2, comma 3, secondo periodo

3. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

4. Le eventuali controversie sono regolate ai sensi dell'articolo 17.

Art. 11.
(Procedure di contrattazione)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. La medesima procedura si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.

3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:

a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa o suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;

b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 13, comma 2. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:

a) per le Forze armate, le materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) per le Forze di polizia a ordinamento militare, le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Art. 4.
(Obblighi delle amministrazioni ministeriali)

Art. 12.
(Obblighi delle amministrazioni)

1. Le amministrazioni del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicano ai sindacati dei militari ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego con il personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o del corpo di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare.

1. Le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego del personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare. Tale obbligo di comunicazione è assolto anche attraverso la pubblicazione di tali dati nei portali telematici istituzionali.

2. Con i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1, sono individuate le materie, tra quelle indicate all'articolo 2, comma 4, per le quali le iniziative delle amministrazioni di cui al presente comma sono obbligatoriamente sottoposte alla negoziazione con i sindacati dei militari.

Soppresso

Art. 5.
(Princìpi generali in materia di sindacati dei militari)

1. I sindacati dei militari sono costituiti, diretti e rappresentati da appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia a ordinamento militare in attività di servizio e ne tutelano gli interessi senza interferire con la direzione dei servizi o con lo svolgimento dei compiti operativi.

Soppresso

2. I sindacati dei militari non possono affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali, se non limitatamente alla stipulazione di convenzioni per l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 2, comma 4, lettera q) .

Soppresso

3. La costituzione e l'attività dei sindacati dei militari sono regolate da statuti improntati a criteri di democrazia, pari opportunità, trasparenza e partecipazione degli iscritti.

Vedi articolo 2, comma 1

4. È esclusa dalla competenza dei sindacati dei militari la trattazione delle materie attinenti all'ordinamento, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico- operativo, al rapporto gerarchico-funzionale e all'impiego del personale.

Vedi articolo 5, comma 3

5. Le cariche rappresentative e direttive previste dagli statuti dei sindacati dei militari sono ricoperte esclusivamente da personale in attività di servizio.

Vedi articolo 8, comma 1

Art. 13.
(Rappresentatività)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 6.
(Rappresentanze unitarie di base)

Soppresso

1. Le rappresentanze unitarie di base rappresentano unitariamente tutte le categorie di personale previste dall'ordinamento militare, compresi il personale non in servizio permanente, i volontari in ferma breve o prefissata e i soggetti ad essi assimilati.

2. Le rappresentanze unitarie di base sono costituite in proporzione al numero dei lavoratori in servizio in una determinata area geografica o unità.

Art. 7.
(Modalità di elezione dei delegati delle rappresentanze unitarie di base)

Soppresso

1. I delegati delle rappresentanze unitarie di base sono eletti nell'ambito dei comandi al livello stabilito per ciascuna Forza armata e corpo con le modalità previste dai regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1.

Art. 8.
(Propaganda elettorale)

Soppresso

1. La propaganda elettorale e la presentazione dei candidati sono disciplinate con le modalità previste dai regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1.

Art. 9.
(Tutela e diritti)

Art. 14.
(Tutela e diritti)

1. I rappresentanti dei sindacati dei militari e i soggetti eletti delegati delle rappresentanze unitarie di base non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio del mandato.

1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari:

a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale;

2. I rappresentanti di qualsiasi livello dei sindacati dei militari e i delegati delle rappresentanze unitarie di base, per la durata del loro mandato, non possono essere trasferiti a un'altra sede o reparto ovvero sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non su loro espressa richiesta, salvi casi straordinari di necessità e urgenza connessi alla mobilitazione delle Forze armate, anche per dichiarazione dello stato di emergenza.

b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale, di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando, le attribuzioni specifiche di servizio e, per il personale della Marina, di imbarco, necessari per l'avanzamento e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;

c) non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza;

3. L'attività svolta dai delegati delle rappresentanze unitarie di base nello svolgimento delle loro funzioni è considerata attività di servizio.

4. I delegati delle rappresentanze unitarie di base possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare. Essi possono avere contatti con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e ai corpi di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge.

d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dalla presente legge e nelle materie di cui all'articolo 5; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge;

5. I delegati delle rappresentanze unitarie di base possono svolgere attività di rappresentanza anche al di fuori degli organi di appartenenza, a nome della rispettiva rappresentanza unitaria di base o del sindacato rappresentato, qualora ne abbiano ricevuto da questi l'incarico. Tale attività deve essere svolta in modo da assicurare comunque l'astensione delle Forze armate e dei corpi di polizia a ordinamento militare da qualunque interferenza con le competizioni elettorali.

6. I delegati delle rappresentanze unitarie di base possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, dandone avviso, almeno trentasei ore prima, ai comandanti competenti.

e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.

7. È vietato qualsiasi atto diretto a condizionare l'esercizio del mandato degli organismi delle rappresentanze unitarie di base o dei loro membri.

Soppresso

8. Ai membri delle rappresentanze unitarie di base e i delegati a tutti i livelli deve essere assicurata la possibilità di svolgere le funzioni per le quali sono stati eletti, secondo quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1.

Soppresso

9. I delegati delle rappresentanze unitarie di base devono essere impegnati nei servizi in modo proporzionale al tempo in cui sono presenti presso i reparti di appartenenza e non possono essere comandati a prestare servizio nelle medesime date per le quali è prevista un'assemblea sindacale o un'attività sindacale istituzionale.

Soppresso

Art. 10.
(Autorizzazioni ministeriali e distacchi sindacali)

Soppresso

1. Per poter svolgere la propria attività, i sindacati dei militari, dopo la loro costituzione, devono ottenere il preventivo assenso ministeriale.

2. Il Ministero competente, entro novanta giorni dalla data della richiesta dell'assenso di cui al comma 1 del presente articolo e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, rilascia l'assenso di cui al comma 1 del presente articolo, che ha validità a tempo indeterminato.

3. La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti è disciplinata dalla normativa vigente.

Art. 11.
(Convocazione delle rappresentanze unitarie di base)

Soppresso

1. Le rappresentanze unitarie di base sono convocate almeno una volta al mese.

2. Le convocazioni delle riunioni delle rappresentanze unitarie di base sono comunicate con tre giorni di anticipo dal presidente della rappresentanza unitaria di base competente al rispettivo comando, che adotta le necessarie misure logistiche e amministrative volte a garantirne il regolare svolgimento, salvo che non ricorrano eccezionali circostanze di servizio tali da impedire lo svolgimento della riunione; tali circostanze devono essere espressamente motivate con dimostrazione del loro carattere oggettivo.

3. Le rappresentanze unitarie di base hanno facoltà di chiedere, qualora lo ritengano utile, che alle proprie riunioni o alle proprie assemblee di base partecipino esponenti dei sindacati dei militari, previa comunicazione al comandante competente.

Art. 12.
(Assemblea di base)

Soppresso

1. Le rappresentanze unitarie di base, dandone comunicazione almeno tre giorni prima ai comandanti delle unità o dei reparti interessati, convocano almeno tre volte all'anno assemblee di base, cui sono invitati a partecipare i militari interessati. Le assemblee di base si svolgono in orario di servizio.

2. L'assemblea di base può essere convocata anche su richiesta scritta di un quinto dei militari rappresentati e può essere organizzata anche limitatamente a una o più categorie di personale.

Art. 13.
(Procedure di negoziazione)

Soppresso

1. I sindacati dei militari che nelle elezioni delle rappresentanze unitarie di base hanno conseguito, anche come confederazione di sindacati della stessa Forza armata o corpo, almeno il 7 per cento dei voti a livello nazionale negoziano con gli organi competenti la definizione e il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d'impiego del personale rappresentato secondo la normativa vigente e il contratto nazionale.

2. È istituito presso i Ministeri di cui all'articolo 4, comma 1, un ufficio per le relazioni sindacali per l'attività di indirizzo e coordinamento.

Art. 14.
(Competenze specifiche delle rappresentanze unitarie di base)

Soppresso

1. Le rappresentanze unitarie di base sono competenti a trattare materie concernenti la tutela e la condizione del personale militare nell'ambito della corrispondente unità. Possono formulare proposte e richieste concernenti il trattamento economico e tutte le materie di pertinenza della contrattazione nazionale e, in particolare, negoziano con gli organi competenti la distribuzione delle risorse accessorie eventualmente attribuite all'ente periferico.

2. Le rappresentanze unitarie di base vigilano sull'applicazione degli accordi economici e normativi relativi al livello contrattuale di loro competenza.

3. Le rappresentanze unitarie di base possono trattare con le competenti autorità le questioni riguardanti le seguenti materie, in relazione a quanto sia di interesse per il personale militare:

a) edilizia residenziale;

b) trasporti, formazione e aggiornamento culturale e professionale;

c) igiene del lavoro;

d) prevenzione degli infortuni e applicazione della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

e) promozione umana e benessere del personale;

f) qualificazione professionale e inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

g) provvidenze per gli infortuni subìti nonché per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

h) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari;

i) organizzazione delle sale per convegni e delle mense, nonché controllo delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro nei luoghi militari;

l) alloggi, con la partecipazione di rappresentanti delegati dall'assemblea di base ai lavori di tutte le commissioni previste dai regolamenti per la gestione, l'assegnazione o l'acquisto degli stessi;

m) cura della puntuale, corretta e uniforme applicazione, in sede locale, delle disposizioni economiche e normative introdotte in attuazione delle procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

n) diritto d'informazione ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;

o) formulazione di pareri e di proposte ai sindacati dei militari.

4. Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari, di cui al comma 4, lettera c) , l'amministrazione competente concorda con i sindacati dei militari e con le rappresentanze unitarie di base la programmazione e lo sviluppo delle iniziative da intraprendere in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, redigendo programmi trimestrali.

Art. 15.
(Informazione e pubblicità)

Art. 15.
(Informazione e pubblicità)

1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i comunicati, i processi verbali e le dichiarazioni dei delegati nonché ogni notizia relativa all'attività delle rappresentanze unitarie di base sono pubblicati nell'albo dell'ente secondo le modalità previste dai regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1.
2. Gli atti di cui al comma 1 adottati dagli organismi dei sindacati dei militari ai vari livelli e le notizie relative alla loro attività sono pubblicati secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale possono essere resi pubblici secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

3. I singoli rappresentanti o delegati possono dare pubblicità agli atti pubblicati ai sensi dei commi 1 e 2 attraverso qualsiasi mezzo di informazione.

2. Ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.

Vedi articolo 16, comma 2

3. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari è inserita la materia «elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare».

Art. 16.
(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione)

Vedi articolo 19

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;

b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;

c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

d) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

Vedi articolo 17, comma 1

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.

4. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 17.
(Giurisdizione)

1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

2. I giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato di cui all'articolo 119 del codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

3. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m - sexies ) è aggiunta la seguente:

« m - septies ) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che li rappresenti».

4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6- bis , lettera e) , del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 2 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 18.

5. La richiesta del tentativo di conciliazione di cui al comma 4, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione, è notificata tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla commissione di conciliazione competente, che cura l'invio di copia digitale della richiesta all'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata. La richiesta deve indicare:

a) la denominazione e la sede dell'associazione, nonché il nome del legale rappresentante e l'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;

b) il luogo dove è sorta la controversia;

c) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa.

6. L'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa, per una data compresa nei successivi trenta giorni, la comparizione dell'associazione e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinanzi alla commissione, per l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deve presentarsi il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'associazione.

7. Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, secondo periodo, 5 e 6 ha esito positivo, viene redatto un processo verbale che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto. Il processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Se non è raggiunto l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso innanzi al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva in giudizio in sede civile, penale e amministrativa quando sussiste interesse diretto in relazione alle materie di competenza di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 18.
(Procedure di conciliazione)

1. È istituita presso il Ministero della difesa, senza oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo nazionale. Per la conciliazione delle medesime controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza è istituita analoga commissione presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Sono altresì istituite, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, senza oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo locale.

3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) sono presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale del Corpo della guardia di finanza, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra gli iscritti in un elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche. L'incarico di presidente è svolto a titolo gratuito e non dà luogo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate;

b) sono composte da appartenenti alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari designati, nell'ambito dei propri iscritti, dalle associazioni riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 13 della presente legge. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attività per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della regione amministrativa nella quale ha sede la commissione di cui sono componenti.

4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente è tenuta a versare, con le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3, un contributo pari a euro 155 per le procedure dinnanzi alla commissione di cui al comma 1 e pari a euro 105 per le procedure dinnanzi alle commissioni di cui al comma 2.

Art. 16.
(Informazione ai militari)

1. A ogni militare, all'atto dell'arruolamento nonché alla presa di servizio presso un nuovo reparto, è consegnato, a cura dei comandi competenti, l'elenco dei nominativi e dei recapiti dei delegati della competente rappresentanza unitaria di base.

Soppresso

2. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, delle accademie e degli istituti di specializzazione militari è inserita la materia del «diritto sindacale in ambito militare».

Vedi articolo 15, comma 3

Art. 17.
(Regolamenti di attuazione)

1. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati il regolamento di attuazione della presente legge e il regolamento per l'elezione delle rappresentanze unitarie di base, sentiti i sindacati dei militari che abbiano conseguito l'assenso ministeriale previsto dal comma 2 dell'articolo 10 della presente legge entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Vedi articolo 16, comma 3

2. Il regolamento di attuazione di cui al comma 1 determina, in particolare, il numero delle rappresentanze unitarie di base, in funzione dell'unità minima compatibile e dell'autorità gerarchica preposta alla gestione delle materie d'interesse delle rappresentanze sindacali militari, nonché la composizione delle rappresentanze unitarie di base, garantendo un'equilibrata presenza per ciascuna categoria e per ciascun sesso.

Soppresso

3. Il regolamento per l'elezione delle rappresentanze unitarie di base di cui al comma 1 disciplina, in particolare, i procedimenti elettorali, i doveri delle amministrazioni e le dotazioni, le strutture organiche e il materiale necessari per il funzionamento del sindacato e delle rappresentanze unitarie di base ai vari livelli.

Soppresso

4. L'accordo previsto dal comma 1 stabilisce altresì le disposizioni necessarie per assicurare ai militari il diritto di versare i contributi sindacali attraverso trattenuta sulla retribuzione, da essi autorizzata con delega personale volontaria da essi sottoscritta, e disciplina le modalità di esecuzione della trattenuta.

Soppresso

5. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Soppresso

Art. 18.
(Disposizioni transitorie e finali)

Art. 19.
(Abrogazioni e norme transitorie)

1. La funzione di rappresentanza del personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare a fini negoziali è attribuita in via esclusiva ai sindacati dei militari secondo le disposizioni della presente legge. Non è ammessa l'istituzione di organi di rappresentanza interni alla Forza armata o al corpo con funzioni analoghe a quelle di cui al comma 1 dell'articolo 2.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. In sede di prima attuazione della presente legge, l'elezione dei rappresentanti di base si svolge entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1. I delegati della rappresentanza militare il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti cessano dall'incarico a tale data; essi rimangono in carica, esclusivamente per l'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento dei nuovi organi di rappresentanza.

2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 16 e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In via transitoria, limitatamente alla prima elezione dei rappresentanti di base ai sensi del comma 2 del presente articolo, la quota percentuale di voti prevista dal comma 1 dell'articolo 13 è ridotta al 5 per cento.

3. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota percentuale di iscritti prevista dal comma 1 dell'articolo 13 è ridotta al 3 per cento.

4. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.

Art. 19.
(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di adeguarli a quanto disposto dalla medesima legge, in conformità ai princìpi e criteri direttivi da essa desumibili.

Vedi articolo 16, comma 1, alinea

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