PDL 860

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 860

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
EPIFANI, BERSANI, FORNARO, FASSINA, BOLDRINI, CONTE,
MURONI, OCCHIONERO, PASTORINO, ROSTAN, SPERANZA

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, nonché interventi per il sostegno delle microimprese operanti nel settore del commercio al dettaglio

Presentata il 3 luglio 2018

torna su

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ricalca il provvedimento approvato con larghissimo consenso presso la Camera dei deputati nella passata legislatura (atto Senato n. 1629 della XVII legislatura) e si compone di quattro articoli, apportando alcune limitazioni alla liberalizzazione – prevista dalla disciplina vigente – degli orari degli esercizi commerciali e introducendo l'obbligo di chiusura per almeno sei dei dodici giorni festivi dell'anno specificamente indicati nel testo.
Si sottolineano, in particolare, le misure riguardanti gli orari di apertura e di chiusura domenicale e festiva e il Fondo per il sostegno alle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.
Relativamente alle prime misure, si precisa che in dodici giorni festivi dell'anno le attività commerciali debbono essere svolte nel rispetto degli orari di apertura e di chiusura domenicale e festiva, ma viene anche contestualmente consentito a ciascun esercente l'attività di vendita al dettaglio di derogare all'obbligo di chiusura, fino a un massimo di sei giorni, individuati liberamente tra i dodici indicati dal testo. Inoltre, si evidenzia che sono escluse dal campo di applicazione di tali limiti alcune tipologie di attività richiamate dal testo, tra le quali le attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Quanto invece alle seconde misure, si chiarisce che il Fondo riguarda le microimprese che hanno un organico inferiore a 10 persone e un fatturato o un totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro e che gli stanziamenti ad esso destinati ammontano a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, da utilizzare per l'erogazione dei contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, e di sistemi di sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica. Inoltre, ai fini del finanziamento del Fondo, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi. Relativamente alle risorse previste, pur giudicandole ancora insufficienti a fronte delle esigenze delle imprese coinvolte, si ritiene che si tratti di un importante segnale di attenzione nei loro confronti e si esprime comunque l'auspicio che in futuro tali risorse possano essere incrementate.
Alla luce di quanto affermato si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

«d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio nonché quello di chiusura domenicale e festiva, ad eccezione dei seguenti giorni:

1) il 1° gennaio, primo giorno dell'anno;

2) il 6 gennaio, festa dell'Epifania;

3) il 25 aprile, anniversario della Liberazione;

4) la domenica di Pasqua;

5) il lunedì dopo Pasqua;

6) il 1° maggio, festa del lavoro;

7) il 2 giugno, festa della Repubblica;

8) il 15 agosto, festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria;

9) il 1° novembre, festa di Ognissanti;

10) l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione;

11) il 25 dicembre, festa di Natale;

12) il 26 dicembre, festa di santo Stefano;»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ciascun esercente l'attività di vendita al dettaglio può liberamente derogare alle disposizioni del comma 1, lettera d-bis), fino a un massimo di sei giorni di chiusura obbligatoria, dandone preventiva comunicazione al comune competente per territorio secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-ter. Le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e le attività di somministrazione di alimenti e bevande non sono soggette ad alcun obbligo di chiusura domenicale o festiva».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Accordi territoriali).

1. Ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni contigui, in particolare nelle aree metropolitane, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 5, può predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dell'interesse pubblico generale, al fine di assicurare elevati livelli di fruibilità dei servizi commerciali da parte dei consumatori e degli utenti, di promuovere un'offerta complessiva in grado di aumentare l'attrattività del territorio e di valorizzare specifiche zone aventi più marcata vocazione commerciale, anche attraverso l'integrazione degli orari degli esercizi relativi a funzioni e servizi affini e complementari, fornendo agli operatori indicazioni su possibili interventi atti a migliorare l'accesso e la fruibilità dei servizi da parte dei consumatori e degli utenti.
2. Gli accordi territoriali di cui al comma 1 sono adottati per la prima volta entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sono eventualmente aggiornati mediante la procedura di cui al comma 3.
3. Per la predisposizione degli accordi territoriali di cui al comma 1 i comuni consultano le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti e, almeno sessanta giorni prima della data di entrata in vigore dell'accordo, avviano, anche in forma telematica, la consultazione pubblica della popolazione residente, che deve terminare entro il trentesimo giorno antecedente la data di inizio dell'applicazione dell'accordo.
4. Sulla base degli accordi territoriali di cui al comma 1 i comuni predispongono un documento informativo sugli orari dei servizi destinati ai consumatori e degli esercizi commerciali esistenti nel rispettivo territorio. Tale documento è redatto sulla base delle informazioni rese disponibili dagli operatori, dalle loro organizzazioni di categoria o da altre fonti.
5. Al fine di favorire l'adesione agli accordi territoriali di cui al comma 1 da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le regioni e i comuni possono stabilire incentivi, anche nella forma di agevolazioni fiscali relative ai tributi di propria competenza.
6. Nel rispetto del principio della libera concorrenza e ai fini del coordinamento degli accordi territoriali di cui al comma 1, le regioni, previa consultazione delle organizzazioni regionali rappresentative delle categorie di cui al comma 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono:

a) i criteri, i parametri e gli strumenti per l'individuazione di aree dove gli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possono essere adottati in forma coordinata tra i comuni interessati;

b) i criteri generali di determinazione e di coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo e dei trasporti.

7. Ciascuna regione può istituire un osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di verificare gli effetti derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6 del presente articolo, nonché dall'articolo 1. All'osservatorio partecipano rappresentanti delle amministrazioni pubbliche regionali e locali competenti, delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori dei settori interessati e dei consumatori. Al funzionamento degli osservatori di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione agli osservatori non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Art. 3.
(Poteri del sindaco e sanzioni).

1. All'articolo 50, comma 7, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sindaco, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, definisce inoltre, per un periodo non superiore a tre mesi, gli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali in determinate zone del territorio comunale interessate da fenomeni di aggregazione notturna, qualora esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, alle quali non possa altrimenti provvedersi, rendano necessario limitare l'afflusso di pubblico in tali zone e orari».
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000 e, in caso di particolare gravità e recidiva, con la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da uno a dieci giorni. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni di cui al citato articolo 1 sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Istituzione del Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio).

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio, come definite dall'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
2. Ai fini del finanziamento del Fondo di cui al comma 1 sono autorizzate la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 per l'erogazione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per l'erogazione dei contributi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
3. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento:

a) di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, e di sistemi di sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;

b) di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, nei limiti delle risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1, i requisiti per beneficiare dei contributi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

torna su