PDL 852

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                Capo II
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                Capo III
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 852

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LA MARCA, PEZZOPANE, SCHIRÒ, UNGARO, CARÈ, PELLA

Disposizioni per il sostegno dello sport italiano nel mondo e
la promozione della pratica sportiva tra gli italiani all'estero

Presentata il 3 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! — Lo sport è indiscutibilmente uno dei fenomeni di crescente sensibilità sociale, che ha importanti riflessi anche in campo economico e politico, ed è nello stesso tempo un fattore di civiltà e di relazione pacifica tra le persone e tra i popoli. La sua funzione di formazione e di sviluppo sociale e civile, inoltre, è particolarmente riconosciuta per i giovani, che dalle attività sportive ricavano un impulso per guardare al di là delle barriere nazionali, culturali e sociali. Il valore relazionale dello sport ha un risvolto ancora più significativo per un Paese come l'Italia, che può vantare una forte presenza di cittadini all'estero, in sensibile accrescimento negli ultimi anni a seguito dello sviluppo dei fenomeni di nuova emigrazione, e una rete di comunità di origine italiana costituita e consolidata nel tempo in tutte le realtà di storica immigrazione. Lo sport, dunque, può rappresentare per l'Italia una scelta strategica capace di concorrere al rilancio della sua immagine di Paese dinamico e moderno e al rafforzamento dei rapporti con la sua articolata diaspora.
La conferma che lo sport sia un fattore di identità molto radicato per tutti coloro che guardano all'Italia con partecipazione culturale ed emotiva viene dalle massive manifestazioni di entusiasmo che si sono avute in occasione della vittoria della nostra squadra nazionale nei campionati mondiali di calcio. Un'analoga affermazione di immagine all'estero può essere considerata la buona capacità organizzativa dimostrata dal nostro Paese in occasioni delle Olimpiadi invernali ospitate a Torino nel 2006 e di successivi eventi di risalto mondiale.
Rispetto a questa possibilità di promozione che lo sport dimostra non vi sono stati finora riscontri normativi e progettuali che abbiano adeguatamente fatto leva su questa potenzialità. Bisogna tornare indietro di diversi anni per riscontrare concreti elementi di intervento nella promozione delle attività sportive all'estero. Essi, in concreto, sono limitati a una convenzione tra l'allora Ministero degli affari esteri e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), volta ad estendere ad alcune realtà giovanili estere la positiva esperienza dei giochi della gioventù. Tale convenzione, per altro, non è non più operante da diversi anni. Anche per superare le presenti difficoltà che il nostro Paese incontra nella sua proiezione internazionale è tempo di utilizzare in modo ragionato e organizzato questa leva che può arrecare un evidente vantaggio ai nostri molteplici interessi nazionali.
Per questa ragione si presenta questa proposta di legge, finalizzata a due fondamentali obiettivi: da una parte, sostenere lo sport italiano nel mondo, soprattutto tramite le federazioni aderenti al CONI; dall'altra rilanciare la promozione della pratica sportiva tra le comunità italiane all'estero, in particolare tra le comunità giovanili, come momento di coesione e di relazione con l'Italia. È incontestabile, infatti, come l'impegno promozionale abbia manifestato una tendenza al ridimensionamento: lo dimostra il fatto che la presenza di organizzazioni operanti in diversi Paesi ai Giochi della gioventù, meritoriamente organizzati dal CONI, si è quasi dimezzata negli ultimi anni.
La presente proposta di legge è divisa in capi.
Il capo I mira al sostegno e a una migliore conoscenza dello sport italiano nel mondo; il capo II mira alla promozione della pratica sportiva tra gli italiani all'estero e tra le persone di origine italiana; il capo III reca le disposizioni finali.
Per quanto riguarda il sostegno dello sport italiano nel mondo, si propone di favorire la circolazione delle informazioni, di incrementare gli accordi internazionali e le forme di cooperazione sportiva, di sostenere la conoscenza dello sport italiano, di incrementare gli scambi sportivi a livello scolastico e, soprattutto, di operare un coordinamento degli interventi che i diversi soggetti pubblici e lo stesso CONI organizzano all'estero, coinvolgendo gli organismi di rappresentanza dei cittadini degli italiani all'estero come i Comitati degli italiani residenti all'estero (COMITES) e il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE). A tale scopo, si impegna il Governo a prevedere forme di collaborazione con le regioni e con il CONI.
Per quanto concerne la promozione della pratica sportiva tra gli italiani all'estero e tra le persone di origine italiana, è il caso di ricordare che la Conferenza dei giovani di origine italiana svoltasi a Roma nel 2008 ha richiesto proprio l'incremento della promozione sportiva come uno dei punti più qualificanti del programma di intervento verso le nostre comunità nel mondo. Per raggiungere questo obiettivo si propone di rafforzare il sostegno al CONI per l'organizzazione dei Giochi della gioventù e dei Campionati studenteschi all'estero, di favorire l'istituzione di comitati nazionali e regionali di promozione sportiva, di coinvolgere in questo sforzo gli enti e il personale impegnati nell'insegnamento della lingua e della cultura italiane nel mondo, di favorire la cooperazione tra associazioni italiane ed enti e associazioni di promozione operanti all'estero e di prevedere per le società e le associazioni sportive di italiani all'estero la possibilità di contributi per la loro attività.
Per evitare la creazione di sovrastrutture organizzative e l'impegno di risorse finanziarie difficili da reperire, il compito di definire i programmi di intervento e di realizzare il coordinamento dei soggetti che operano in questo campo è attribuito alla Commissione per la promozione della pratica sportiva tra gli italiani all'estero, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo sport.
Nei primi due articoli, la presente proposta di legge espone sistematicamente le finalità e gli interventi con cui si intende perseguirle.
All'articolo 3 sono prescritte le necessarie forme di collaborazione con il CONI e con le regioni per il sostegno dello sport italiano nel mondo e per l'estensione della presenza del CONI in campo internazionale.
L'articolo 4 sancisce l'impegno del Governo ad assumere la promozione delle attività sportive nelle comunità italiane all'estero, in particolare tra i giovani, come scelta strategica per lo sviluppo dei legami con il Paese di origine. A tal fine si prevede un raccordo tra le disposizioni della proposta di legge e i programmi d'azione volti a promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori e ai princìpi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica.
I programmi di promozione sono poi dettagliati all'articolo 5, dove si prevede l'azione congiunta di Governo, CGIE, CONI e regioni, con il coinvolgimento dei COMITES e del CGIE, nonché del personale impegnato all'estero nell'insegnamento della lingua e della cultura italiane, per la diffusione della pratica sportiva tra i giovani; per la formazione e l'aggiornamento degli animatori e dei dirigenti operanti nel settore sportivo; per l'istituzione di comitati nazionali e regionali; per prevedere la possibilità, in favore delle società e delle associazioni sportive italiane all'estero, di presentare richieste di assistenza tecnica e di contributi finanziari, che saranno istruite dalle autorità diplomatico-consolari e valutate sulla base del parere espresso dai COMITES competenti; per individuare le eventuali disponibilità delle imprese italiane all'estero a concorrere come sponsor alla promozione della pratica sportiva.
L'articolo 6 istituisce, presso l'Ufficio per lo sport, la Commissione per la promozione della pratica sportiva tra gli italiani all'estero e ne definisce la composizione. La Commissione si impegna a definire i programmi di intervento e a favorire il coordinamento dei soggetti operanti in campo sportivo.
L'articolo 7 prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione della legge che, in particolare, stabilisca i criteri di qualità e di continuità dei progetti che si intendono presentare al fine della concessione dei contributi finanziari.
L'articolo 8 attribuisce all'Ufficio per lo sport la competenza e la gestione di tutte le attività amministrative connesse alla legge.
L'articolo 9 garantisce alla legge la necessaria copertura finanziaria, sia pure con una dotazione sobria e in linea con le attuali politiche di controllo della spesa pubblica. Pur con queste cautele, la dotazione prevista rappresenta comunque un aumento di cinque volte la somma che il CONI attualmente destina agli italiani all'estero.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
SOSTEGNO DELLO SPORT ITALIANO
NEL MONDO

Art. 1.
(Finalità)

1. La Repubblica, nelle sue diverse articolazioni, in considerazione della rilevanza dello sport quale fenomeno di crescente importanza sociale, promuove il sostegno dello sport italiano nel mondo e la diffusione delle attività sportive tra gli italiani all'estero come strumento di formazione individuale e collettiva, di conoscenza reciproca e di incontro, in particolare delle giovani generazioni italiane e di quelle di origine italiana.

Art. 2.
(Obiettivi)

1. Gli interventi pubblici per il sostegno dello sport italiano nel mondo prevedono:

a) la costante circolazione delle informazioni sulle attività sportive e sugli eventi di rilievo internazionale;

b) l'inserimento negli accordi internazionali stipulati dall'Italia con Paesi esteri di forme di cooperazione nel settore sportivo, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla promozione dello sport e alla scienza applicata allo sport;

c) la promozione della conoscenza dello sport italiano nel mondo e, in particolare, delle sue diverse discipline e dei risultati da esso raggiunti, nonché delle metodologie di preparazione e di allenamento adottate;

d) il sostegno e il coordinamento, anche con il coinvolgimento dei comitati degli italiani residenti all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), delle iniziative sportive promosse dai comuni e dalle regioni in favore delle rispettive comunità che risiedono all'estero, al fine di migliorare il livello qualitativo e organizzativo e di estenderne la fruizione;

e) lo scambio di scolaresche e di squadre a livello scolastico, anche in vista di un'ampia partecipazione ai giochi sportivi studenteschi che si svolgono in Italia;

f) un'adeguata assistenza alle squadre sportive italiane impegnate all'estero;

g) il sostegno alle candidature presentate da città italiane per ospitare importanti manifestazioni internazionali.

Art. 3.
(Forme di collaborazione)

1. Per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2, il Governo prevede idonee forme di collaborazione con le regioni, con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e con gli enti di promozione sportiva.
2. Il Governo concorre, altresì, a definire con le regioni le linee e i progetti di intervento per il sostegno dello sport italiano nel mondo nell'ambito della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il CGIE, di cui all'articolo 17 della legge 18 giugno 1998, n. 198.
3. Il Governo, tramite i competenti Ministeri, stipula con il CONI convenzioni e intese, aperte alla partecipazione delle regioni, finalizzate a estendere la presenza del medesimo CONI in campo internazionale e a sostenere lo sport italiano nel mondo.

Capo II
PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA TRA GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Art. 4.
(Promozione)

1. Il Governo promuove la pratica sportiva nelle comunità italiane all'estero come scelta strategica per consolidare e per sviluppare i legami con i cittadini italiani e con le persone di origine italiana residenti nei Paesi di consolidata o di nuova emigrazione di connazionali.
2. Nelle politiche di promozione della pratica sportiva di cui al comma 1 è riservata un'adeguata considerazione agli interventi rivolti ai giovani italiani e ai giovani di origine italiana di età non superiore a trentacinque anni.
3. I programmi volti a promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori e ai princìpi fondamentali della cultura sportiva, predisposti ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, sono estesi ai giovani italiani e ai giovani di origine italiana residenti all'estero.

Art. 5.
(Programmi d'azione)

1. Il Governo, ai fini di cui all'articolo 4, promuove, d'intesa con le regioni, con il CGIE e con il CONI, l'adozione di programmi d'azione volti a:

a) diffondere tra le comunità giovanili italiane all'estero la pratica sportiva e organizzare Giochi della gioventù e i Campionati studenteschi;

b) prevedere attività di formazione e di aggiornamento degli animatori e dei dirigenti operanti nel settore sportivo scolastico;

c) favorire l'istituzione all'estero di comitati nazionali e regionali di promozione della pratica sportiva;

d) favorire la cooperazione tra associazioni di italiani residenti all'estero e di persone di origine italiana ed enti e associazioni di promozione sportiva operanti nei singoli Paesi esteri, allo scopo di sviluppare la pratica sportiva e di organizzare eventi promozionali;

e) valutare le domande di assistenza tecnica e di contributo finanziario presentate da società e associazioni sportive italiane all'estero sulla base del parere espresso dai COMITES competenti per circoscrizione consolare e della relazione istruttoria predisposta dalle autorità diplomatico-consolari di riferimento;

f) individuare tra le imprese italiane operanti all'estero eventuali sponsor per la promozione della pratica sportiva e per l'organizzazione di eventi.

2. Nella realizzazione dei programmi d'azione di cui al presente articolo sono comunque previsti la collaborazione dei rappresentanti dei COMITES e del CGIE di ciascun Paese e il coinvolgimento degli enti e del personale impegnati nell'insegnamento della lingua e della cultura italiane all'estero.
3. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo sono definiti ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Nella realizzazione dei programmi d'azione di cui al presente articolo sono comunque previsti la collaborazione dei rappresentanti dei COMITES e del CGIE di ciascun Paese e il coinvolgimento degli enti e del personale impegnati nell'insegnamento della lingua e della cultura italiane all'estero.

Art. 6.
(Commissione per la promozione della pratica sportiva tra gli italiani all'estero)

1. Al fine di definire i programmi di intervento e di favorire il coordinamento dei soggetti operanti in campo sportivo, di cui al presente capo, presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Commissione per la promozione della pratica sportiva tra gli italiani all'estero.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da:

a) due rappresentanti dell'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, indicati rispettivamente dalla Direzione generale per la promozione del sistema Paese e dalla Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;

c) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) due rappresentante del CONI;

e) due rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

f) un rappresentante del CGIE;

g) un rappresentante della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.
(Regolamento di attuazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato il regolamento di attuazione della medesima legge, nel quale sono in particolare stabiliti criteri idonei ad assicurare la qualificazione e la continuità delle iniziative considerate nei progetti presentati ai fini della selezione per il finanziamento.

Art. 8.
(Gestione delle attività amministrative)

1. La gestione delle attività amministrative relative all'attuazione della presente legge è di competenza dell'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, che provvede ad essa mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per il sostegno dello sport italiano nel mondo e la promozione della pratica sportiva tra gli italiani all'estero, con una dotazione annua pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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