PDL 843

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 843

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata SANDRA SAVINO

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni concernenti la disciplina dei veicoli di interesse storico e collezionistico e delle relative associazioni amatoriali

Presentata il 2 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è finalizzata alla salvaguardia del patrimonio storico, culturale e tecnologico costituito dai veicoli di interesse storico e collezionistico, di seguito «veicoli storici», al fine di tramandare le testimonianze dell'ingegno umano nell'ambito della civiltà industriale. Il provvedimento riprende un approfondito lavoro svolto nel corso delle legislature passate, nell'ambito dei progetti di legge di modifica del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, mirati al riconoscimento e alla tutela dei veicoli storici e parte dalla necessità di perseguire una soluzione condivisa alla questione del riconoscimento delle associazioni di amatori dei veicoli storici e all'individuazione dei criteri per la classificazione di questi veicoli. Le disposizioni proposte intendono pertanto creare le condizioni affinché venga incoraggiata la conservazione di determinati veicoli che, pur non avendo ancora raggiunto la vetustà prevista, sono destinati a entrare, in futuro, nel novero dei veicoli storici.
I criteri di identificazione previsti saranno stabiliti attraverso un insieme di dati il più possibile oggettivi, in quanto prevalentemente basati sul numero dei veicoli sopravvissuti rispetto ai dati di immatricolazione, e di criteri soggettivi elaborati da una commissione di esperti. La proposta di legge ripropone un testo unificato approvato dal comitato ristretto della Commissione Lavori pubblici e comunicazioni del Senato della Repubblica nella XVI legislatura (atto Senato n. 946) e ripresentato dalla stessa proponente nella XVII legislatura (atto Camera n. 1721), al fine di superare le carenze esistenti nell'ambito della legislazione vigente in materia e disciplinare con un'organica e completa normativa una materia che interessa centinaia di migliaia di appassionati e innumerevoli artigiani che con il loro lavoro garantiscono la conservazione di un parco di veicoli che rappresenta uno straordinario patrimonio sportivo e culturale per il nostro Paese.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) veicolo di interesse storico e collezionistico: un autoveicolo, un motoveicolo, un rimorchio o una macchina trattrice agricola, ovvero un ciclomotore, un motociclo, un triciclo o un quadriciclo, definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e) e f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della presente legge;

b) associazione: un'associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, o avente le caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4;

c) certificato di interesse storico e collezionistico: il certificato di cui all'articolo 4;

d) amministrazione competente: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;

e) autorità competente: il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per la motorizzazione;

f) registro dell'associazione: il registro di cui all'articolo 2, comma 5;

g) registro dell'amministrazione competente: il registro di cui all'articolo 2, comma 6.

Art. 2.
(Disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico e collezionistico)

1. La presente legge favorisce la costituzione di libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli di interesse storico e collezionistico, fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è prevista l'iscrizione nel registro di cui al comma 6.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni di cui al comma 1 garantiscono la trasparenza dell'attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza delle finalità associative.
3. Sono associazioni riconosciute, iscritte di diritto nel registro di cui al comma 6, i seguenti registri: dell'Automoto club storico italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico della Federazione motociclistica italiana (FMI).
4. Nuove associazioni possono essere riconosciute e iscritte nel registro di cui al comma 6 se sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) riuniscono almeno sessanta club o scuderie, ciascuno dei quali con almeno cento soci iscritti;

b) hanno sedi operative in almeno dieci regioni italiane e da almeno tre anni svolgono attività a sostegno e tutela degli interessi generali della motorizzazione storica italiana, del collezionismo di veicoli con più di venti anni di età e, comunque, con caratteristiche di specialità e di originalità, della valorizzazione dell'importanza culturale, storica e sociale nonché della promozione della conservazione e del recupero di tali veicoli;

c) sono riconosciute da parte della Federazione internazionale dei veicoli di interesse storico e collezionistico o da parte della Federazione internazionale dell'automobilismo.

5. Le associazioni conservano presso la propria sede sociale i registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai propri soci o dai soggetti ai quali hanno rilasciato il certificato di interesse storico e collezionistico.
6. Presso l'amministrazione competente è istituito un registro al quale le associazioni devono essere iscritte.

Art. 3.
(Requisiti dei veicoli di interesse storico
e collezionistico)

1. È considerato veicolo di interesse storico e collezionistico qualsiasi veicolo, rientrante in una delle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), di età non inferiore a venticinque anni, conservato in maniera appropriata e rispettosa dell'ambiente e in condizioni storicamente corrette, che, essendo di un modello inserito nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 2, è stato dichiarato di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'articolo 4 da una delle associazioni iscritte nel registro dell'amministrazione competente.

Art. 4.
(Certificato di interesse storico
e
collezionistico)

1. Le associazioni, su richiesta e a spesa dei proprietari, senza alcun obbligo di iscrizione alle associazioni medesime, dichiarano l'interesse storico e collezionistico dei veicoli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, rilasciando un apposito certificato in conformità alla normativa vigente.
2. Le associazioni conservano l'intera documentazione riguardante il veicolo certificato, corredata di ogni documento necessario o utile ai fini della iscrizione del veicolo nel registro dell'associazione stessa, per un periodo di dieci anni.

Art. 5.
(Disposizioni per promuovere la tutela e la conservazione del patrimonio costituito dai veicoli di interesse storico e collezionistico)

1. Le associazioni pongono in essere ogni iniziativa per promuovere la conservazione del patrimonio costituito dai veicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presso l'amministrazione competente, una commissione, composta da rappresentanti della medesima amministrazione competente, delle associazioni e delle case costruttrici di veicoli, italiane o estere, iscritte alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. La commissione, entro il 30 ottobre di ogni anno, predispone l'elenco dei modelli di veicoli, individuati per marca e per anno di produzione, che risultano di presumibile interesse storico e collezionistico, per ragioni motivate e secondo criteri oggettivi, basati anche sul numero di veicoli ancora circolanti in rapporto al totale dei veicoli immatricolati.
3. La commissione di cui al comma 2 ha altresì il compito di individuare i modelli di veicoli di età compresa tra i venti e i venticinque anni, di cui deve essere promossa e incentivata la conservazione, in quanto appaiono di futuro interesse storico e collezionistico. Tali veicoli possono, su istanza di parte, essere radiati dal pubblico registro automobilistico (PRA) per essere destinati alla conservazione in aree private, da indicare all'atto della radiazione, al fine di consentire alle amministrazioni comunali di controllare che il veicolo non circoli e di verificare che esso sia conservato in maniera appropriata e rispettosa dell'ambiente e in condizioni storicamente corrette.
4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono disciplinate le procedure di radiazione e le forme di controllo e verifica di cui al comma 3.

Art. 6.
(Responsabilità delle associazioni
e garanzia)

1. Le associazioni sono responsabili della veridicità delle dichiarazioni rese con il certificato di interesse storico e collezionistico.
2. Qualora risulti iscritto a un registro dell'associazione un veicolo certificato di interesse storico e collezionistico privo dei requisiti di cui all'articolo 3, tale veicolo decade con effetto immediato dai benefìci previsti dall'articolo 12 e l'autorità competente ordina all'associazione la cancellazione dal relativo registro.
3. L'associazione che rilascia il certificato di interesse storico e collezionistico in carenza dei requisiti di cui all'articolo 3 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La sanzione è raddoppiata in caso di reiterazione della condotta nel triennio. Nell'ipotesi di ulteriore reiterazione nei tre anni successivi all'ultima violazione, l'associazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000 e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'attività di certificazione di cui all'articolo 4 per un periodo da uno a sei mesi. In caso di ulteriore violazione, nei successivi tre anni, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000 e la sanzione amministrativa accessoria della cancellazione dal registro dell'amministrazione competente.
4. In ogni caso, l'associazione che rilascia il certificato di interesse storico e collezionistico in carenza dei requisiti di cui all'articolo 3 è tenuta a rifondere all'erario le minori somme corrisposte per il periodo in cui il veicolo certificato è stato illegittimamente iscritto nel registro dell'associazione stessa, comprensive degli interessi legali, eventualmente in solido con il proprietario del veicolo, ove ne sia stato dimostrato il dolo.
5. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, l'autorità competente comunica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competente con riferimento alla sede dell'associazione che ha effettuato la falsa certificazione, la denominazione o la ragione sociale dell'associazione stessa, il numero di telaio e di targa del veicolo illegittimamente certificato di interesse storico e collezionistico, il nominativo dell'ultimo proprietario dello stesso e, se necessario, di coloro che ne sono stati proprietari nel periodo compreso tra la data di iscrizione e quella di cancellazione nel registro dell'associazione, nonché l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria comminata all'associazione, eventualmente in solido con il proprietario del veicolo. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede alla riscossione della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, nonché delle minori somme versate all'erario per il periodo intercorrente tra la data di iscrizione e quella di cancellazione dal registro dell'associazione.
6. Le sanzioni amministrative accessorie della sospensione dall'attività di rilascio del certificato di interesse storico e collezionistico o della cancellazione dal registro dell'amministrazione competente, previste dal comma 3, sono adottate con provvedimento motivato dell'autorità competente.
7. Le associazioni che con abuso di potere procedono alla cancellazione dal proprio registro di un veicolo ivi iscritto sono responsabili ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
8. Ai fini dell'iscrizione nel registro dell'amministrazione competente, le associazioni devono stipulare una polizza assicurativa a garanzia del pagamento dell'eventuale sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, del reintegro delle maggiori somme eventualmente dovute all'erario ai sensi del comma 4 e dell'obbligazione pecuniaria nascente da fatto illecito per l'ipotesi di cui al comma 7.

Art. 7.
(Obblighi di informazione delle associazioni, vigilanza e controlli)

1. Le associazioni sono soggette agli obblighi di informazione all'autorità competente nonché alla vigilanza e ai controlli della stessa, ai sensi del presente articolo.
2. Le associazioni sono tenute a comunicare all'autorità competente, con le modalità dalla stessa stabilite, l'iscrizione nel proprio registro di ogni veicolo, entro il termine di sessanta giorni dalla data di rilascio del relativo certificato di interesse storico e collezionistico.
3. Le associazioni comunicano all'autorità competente, entro il termine massimo di sessanta giorni, ogni variazione relativa alla propria composizione relativa a club o scuderie, nonché relativa al numero dei soci iscritti presso ciascuna di esse, alla propria presenza sul territorio delle regioni italiane, e ogni altra notizia o variazione che incida sulla persistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, nonché ogni variazione relativa agli statuti o alle clausole associative, ai fini della valutazione della persistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2.
4. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, ovvero una delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, l'autorità competente notifica all'associazione il provvedimento di assegnazione di un termine di due mesi entro il quale la stessa deve dare comunicazione di aver provveduto alla reintegrazione dei requisiti e delle condizioni di legge. Decorso inutilmente tale termine, l'autorità competente notifica all'associazione il provvedimento di sospensione, a tempo indeterminato, dall'attività di rilascio del certificato di interesse storico e collezionistico.
5. L'associazione sospesa ai sensi del comma 4 del presente articolo comunica il ripristino dei requisiti minimi di cui all'articolo 2, comma 4, ovvero l'adozione di modifiche allo statuto o alle clausole associative che abbiano reintegrato le condizioni richieste dall'articolo 2, comma 2, all'autorità competente. Questa, qualora ritenga venute meno le ragioni del provvedimento di sospensione, nei quindici giorni successivi alla data della comunicazione, lo revoca.
6. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5 l'autorità competente ha accesso alla documentazione concernente l'organizzazione e l'attività delle associazioni, necessaria per il concreto esercizio dei compiti di sorveglianza, e può effettuare ispezioni.
7. L'autorità competente, quando ritiene che un'associazione non svolga le proprie funzioni con efficacia e in modo soddisfacente o che sia venuta meno a uno degli obblighi di informazione di cui ai commi 2 e 3, ovvero verifichi che non ha provveduto alla cancellazione ordinata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, con provvedimento scritto e motivato contesta all'associazione stessa le eventuali irregolarità, assegnando un termine di due mesi per adempiere alla rimozione delle stesse. L'associazione, nello stesso termine, può formulare proprie controdeduzioni, la cui presentazione sospende la decorrenza del termine ingiunto. L'autorità competente può disporre ispezioni. L'autorità competente che ritiene non soddisfatte le proprie osservazioni procede ai sensi dell'articolo 6, commi 3, 5 e 6.

Art. 8.
(Ammissione in circolazione dei veicoli
di interesse storico e collezionistico)

1. L'ammissione in circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è ammessa su presentazione del certificato di interesse storico e collezionistico e previo superamento di un accertamento tecnico dei requisiti di idoneità alla circolazione, mediante visita e prova da parte degli uffici dell'amministrazione competente. Si applica a tal fine la normativa vigente con riferimento ai motocicli e agli autoveicoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono emanate disposizioni relative all'ammissione in circolazione di rimorchi, trattori agricoli, ciclomotori, tricicli o quadricicli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
2. In caso di riammissione in circolazione di veicoli già iscritti al PRA e cancellati d'ufficio o su richiesta del precedente proprietario, è ammessa la facoltà del richiedente di poter ottenere, a proprie spese, targhe e carta di circolazione conformi a quelle rilasciate all'atto della prima immatricolazione, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali. I veicoli provenienti dall'estero possono conservare le targhe d'origine. In entrambi i casi, tali veicoli devono essere muniti di una carta di circolazione che riporta il numero della targa originale rilasciata, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 4, dagli uffici dell'autorità competente.
3. L'iscrizione di un veicolo in uno dei registri delle associazioni comporta il rilascio di una targa supplementare di identificazione recante la lettera «H» (Historicum), da affiancare alla targa posteriore del veicolo. La targa supplementare riporta gli estremi di immatricolazione e del certificato di interesse storico e collezionistico rilasciato dalle associazioni, al fine di consentire alle Forze dell'ordine di verificare il possesso dei requisiti che consentono l'applicazione al veicolo delle norme speciali, anche di carattere fiscale, di cui alla presente legge.
4. Le associazioni producono le targhe e la carta di circolazione di cui al comma 2, primo periodo, e la targa supplementare di identificazione di cui al comma 3, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le competenze e le procedure per il rilascio delle targhe e della carta di circolazione, di cui al citato comma 2, primo periodo, nonché le procedure per l'annotazione dei veicoli di cui al comma 1 del presente articolo nell'archivio nazionale dei veicoli previsto dall'articolo 226, comma 5, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere iscritti al PRA entro sessanta giorni dalla data dell'ammissione in circolazione, su presentazione di idoneo titolo di proprietà e, limitatamente ai veicoli radiati d'ufficio, della ricevuta di versamento delle somme dovute ai sensi dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 9.
(Disposizioni in materia di revisione dei veicoli di interesse storico e collezionistico)

1. I veicoli di interesse storico e collezionistico sono sottoposti a revisione ogni quattro anni, sulla base di specifici criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dell'anno di costruzione del veicolo. Possono essere previste, se necessario, specifiche modalità di prove strumentali in ragione di particolari caratteristiche costruttive del veicolo.
2. Chiunque circola con un veicolo di interesse storico e collezionistico non conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 74 a euro 296.

Art. 10.
(Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: «all'articolo 60» sono inserite le seguenti: «o i veicoli di interesse storico e collezionistico»;

b) all'articolo 47, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«n-bis) veicoli di interesse storico e collezionistico»;

c) all'articolo 60:

1) alla rubrica, le parole: «e di interesse storico e collezionistico» sono soppresse;

2) al comma 1, le parole: «, nonché i motocicli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico» sono soppresse;

3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

4) al comma 6, le parole: «, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento,» sono soppresse.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 152, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si intendono veicoli di interesse storico e collezionistico quelli definiti dall'articolo 1 della presente legge.
3. La lettera b) del punto F dell'appendice V – Art. 227 al titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogata.

Art. 11.
(Disposizioni di attuazione)

1. I decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recanti le disposizioni di attuazione della presente legge sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 12.
(Disposizioni in materia
di tasse
automobilistiche)

1. Il comma 1 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito dai seguenti:

«1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli di interesse storico e collezionistico, esclusi quelli adibiti ad uso professionale.
1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa ai veicoli costruiti specificatamente per le competizioni e ai veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato».

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 63, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, si intendono veicoli di interesse storico e collezionistico quelli definiti dall'articolo 1 della presente legge.
3. L'esenzione di cui all'articolo 63, comma 1-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 342, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica altresì ai veicoli inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 5, comma 2, della presente legge.
4. La proprietà di veicoli di interesse storico e collezionistico non costituisce elemento indicativo di capacità contributiva ai sensi dell'articolo 38, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 13.
(Disposizioni transitorie)

1. Gli autoveicoli, i motocicli, i tricicli o i quadricicli già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge in uno dei registri previsti dall'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, conservano lo status di veicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Al fine di incrementare i dati dell'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, comma 5, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge relativi ad autoveicoli, motocicli, tricicli e quadricicli, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), già iscritti nei registri delle associazioni alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasmessi, entro due anni dalla medesima data, al citato archivio nazionale.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano per i primi due anni dalla data della sua entrata in vigore anche ai veicoli, appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), che prima di tale data, già in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non sono stati iscritti in uno dei registri di cui all'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero ai medesimi veicoli che maturano il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge successivamente alla data della sua entrata in vigore, a condizione che per tali categorie di veicoli sia stata richiesta l'iscrizione a uno dei registri delle associazioni comprovata da apposita ricevuta rilasciata dal competente registro. Per il medesimo periodo e alle stesse condizioni a tali veicoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.
4. Il proprietario di un veicolo di cui al comma 3 del presente articolo che, allo scadere del termine di due anni ivi previsto, non ha conseguito l'iscrizione del veicolo medesimo in uno dei registri delle associazioni decade da ogni beneficio nel frattempo goduto ed è tenuto al pagamento delle maggiori somme che avrebbe dovuto corrispondere all'erario per il periodo nel quale ha goduto senza titolo delle agevolazioni in materia di tasse automobilistiche, aumentate degli interessi legali.

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