PDL 838

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 838

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata SANDRA SAVINO

Modifiche alla legge 1° aprile 1981, n. 121, concernenti le norme di comportamento politico degli appartenenti alle forze di polizia e la soppressione del divieto di iscrizione ai partiti politici

Presentata il 2 luglio 2018

torna su

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, interviene per risolvere in via definitiva le incertezze connesse al pieno ed effettivo esercizio dei diritti politici e sindacali degli appartenenti alle forze di polizia, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dal dettato costituzionale agli articoli 49 e 98. Si tratta, infatti, di riaffermare le disposizioni secondo le quali tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale e che si possono, con legge, stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e agenti di polizia, nonché i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Questa ipotesi di riserva di legge non è stata mai attuata, almeno per gli appartenenti al comparto sicurezza e difesa, sebbene siano stati presentati, negli anni passati, diversi progetti di legge a tal fine. Occorre rilevare come l'esercizio dei diritti politici del cittadino in uniforme si ripartisca attualmente su due grandi direttrici: quella delle forze di polizia e quella delle forze armate, a cui si aggiungono l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, che, secondo le consolidate giurisprudenza e prassi, considerano i loro appartenenti soggetti, per l'elettorato passivo, alle stesse regole delle forze di polizia (Polizia di Stato, Capo di polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato) e per l'elettorato attivo, invece, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.
In questo ambito, la presente proposta di legge affronta l'aspetto del diritto politico passivo degli appartenenti alle forze di polizia, comprese quelle a ordinamento militare. Si tratta infatti di soggetti, come gli altri appartenenti alla pubblica amministrazione, sottoposti a diritti e a doveri connaturati agli effetti giuridici scaturenti da un'eventuale candidatura a una qualsiasi tornata elettorale. In base a queste considerazioni, la proposta di legge, in ossequio al principio di uguaglianza, mira a sopprimere la disposizione per cui il candidato alle elezioni politiche o amministrative appartenente alle forze di polizia non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato anche nel caso non venga eletto. S'intende, con tale intervento, che modifica gli articoli 81 e 83 e abroga l'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, restituire agli appartenenti alle forze di polizia il pieno esercizio dei loro diritti, rimanendo tuttavia in un quadro normativo che considera doverosamente il loro particolare status.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81:

1) al primo comma, il terzo periodo è soppresso;

2) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 83, il secondo comma è abrogato;

c) l'articolo 114 è abrogato.

2. All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi primo e secondo sono abrogati;

b) alla rubrica, le parole: «o politico» sono soppresse.

torna su