PDL 835

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 835

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata ASCANI

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative

Presentata il 2 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge riprende integralmente il testo approvato dalla Camera nella XVII legislatura al termine di un lavoro, lungo e approfondito, che ha visto la partecipazione ed il coinvolgimento di un numero considerevole di istituzioni e di operatori del settore culturale (atto Senato n. 2922). Un lavoro che parte da lontano e che trova le sue motivazioni più profonde in questa considerazione: se l'Europa vuole restare competitiva in questo ambiente globale in evoluzione deve creare le condizioni propizie al fiorire della creatività e dell'innovazione.
Con queste parole, il Libro verde della Commissione europea, dedicato proprio al tema delle industrie culturali e creative (un potenziale da sfruttare) del 27 aprile 2010 ci ricordava, ormai otto anni fa, la centralità dei temi della cultura e della creatività. Temi la cui rilevanza è oggettiva per la realizzazione, tanto in Europa, quanto in Italia, di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e su cui il nostro Paese aveva già in anticipo iniziato a riflettere con la costituzione, grazie all'allora Ministro dei beni culturali Francesco Rutelli, della Commissione di studio coordinata dal professor Santagata e incaricata di redigere quel rapporto sulla creatività e sulla produzione di cultura in Italia, che sarebbe poi confluito nel celebre Libro bianco sulla creatività. Quello che il Libro bianco proponeva era allora un modello italiano di creatività e di sviluppo centrato sul legame della nostra creatività e produzione di cultura con la storia e con il territorio, le città, gli spazi creativi, i distretti artigianali e industriali, il paesaggio e la sfera della cultura materiale, origine ed esito dei fenomeni creativi e culturali che caratterizzano la civiltà italiana, un patrimonio accumulato e una risorsa offerta all'esperienza quotidiana dei singoli e delle collettività, una cornice di integrazione e un modello di riferimento anche per i nuovi immigrati dei nuovi continenti.
La presente proposta di legge vanta radici profonde in quelle considerazioni e motivazioni forti che si sono formate in questi anni grazie ai tanti studi condotti da numerose istituzioni culturali su questo tema. Riflessioni che partono anche dall'analisi di alcuni dati concreti ovvero l'impatto economico, oltre che sociale e culturale, che il sistema culturale e creativo è in grado di produrre nel nostro Paese. Secondo l'ultimo rapporto Symbola, al sistema culturale e creativo si deve circa il 6,1 per cento della ricchezza prodotta in Italia, pari a circa 89,7 miliardi di euro; risorse a cui va aggiunto l'ulteriore effetto moltiplicatore che esso è in grado di produrre sul resto dell'economia, per un totale complessivo pari a quasi 250 miliardi di euro, dando lavoro a più di un milione e mezzo di persone. Questi dati ci testimoniano che i migliori risultati economici e produttivi sono spesso frutto, anche, di un lavoro congiunto tra pubblico e privato, tra investimento e visione pubblica e investimento e produttività privata. In questo campo, nel momento in cui ci siamo messi al lavoro sulla proposta di legge che oggi si presenta, ci siamo trovati di fronte a un elemento che spesso passa sotto silenzio: il fatto che esistono e agiscono, in Italia, una dinamica e un'azione economica forte, vivace e attiva, che semina futuro, che guarda avanti con coraggio, senza dimenticare la sua storia; un'Italia che nella cultura ha il suo elemento ispiratore e identificante che, come istituzioni, abbiamo il dovere di conoscere, di rappresentare e di sostenere, consci che il nostro Paese è quello che ha la massima densità di siti riconosciuti dall'UNESCO del mondo ed è dotato di un primato indiscusso dal punto di vista culturale, storico e artistico. Tuttavia, esso è anche quello che più deve investire e dotarsi degli strumenti per far sì che questo potenziale identitario sia un volano forte per la crescita e lo sviluppo.
La varietà di questo mondo non si arresta ai contenuti dell'attività, ma investe anche la forma giuridica degli operatori, con ciò contribuendo a rendere particolarmente complesso disciplinare il settore. Abbiamo cooperative, società di persone, associazioni senza fini di lucro ed è da questo che il nostro lavoro ha preso le mosse: dalla volontà, motivata anche dall'ascolto e dal confronto continuo con le realtà ricordate, di dare alle imprese culturali e creative uno statuto, una disciplina normativa e una specifica riconoscibilità; dalla consapevolezza di fornire a chi opera in questi settori un senso di riconoscimento e di appartenenza da parte dello Stato, perché dalla riconoscibilità conseguono l'attribuzione di diritti, la finanziabilità e la capacità organizzativa.
Da questo confronto si sono concretizzate l'individuazione e la definizione, all'articolo 1, comma 2, dell'impresa culturale e creativa. Non è stato un lavoro semplice, a causa della molteplicità delle tante realtà che compongono l'universo culturale e creativo, e proprio per questo si è preferita una previsione giuridica ampia e inclusiva, capace di ricomprendere gran parte delle realtà che operano in questo settore, anche quelle del titolo II del libro primo del codice civile, purché in possesso dei requisiti di legge. È, allora, impresa culturale quella che possiede i seguenti criteri: ha sede in Italia, svolge un'attività stabile e continuativa e ha per oggetto sociale l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione e la gestione di prodotti culturali intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno, inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati. I soggetti in possesso di questi requisiti avranno la possibilità di ottenere lo specifico riconoscimento della qualifica di impresa culturale creativa e l'iscrizione nell'elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact). Un registro che, secondo il nostro intento, dovrà assolvere a una duplice finalità: quella di portare ad emersione un universo fino ad ora poco conosciuto e quello di dare ad esso riconoscibilità e consapevolezza, attraverso proprio il coinvolgimento diretto del Mibact nella sua tenuta.
Accanto a tale riconoscimento, la proposta di legge inoltre garantisce, quale misura di agevolazione, ai soggetti culturali e creativi la possibilità di chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, previo bando, per svolgere la propria attività, prevedendo che tali finalità siano recepite anche nel documento di strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata.
La proposta di legge è costituita quindi da due articoli, di carattere essenzialmente generale e non finanziario.
Abbiamo sulle nostre spalle la responsabilità che ci hanno dato tanti elettori che hanno seguito tutto il lavoro: possiamo dar loro un segnale significativo, che il legislatore è al loro fianco e intende riconoscere il grande lavoro che fanno per la crescita non solo economica, ma civile e sociale delle loro città e del Paese. Un segnale forse tardivo, ma importante per dimostrare che vogliamo continuare a investire su quanti fanno della cultura e della creatività il proprio tratto distintivo e qualificante: non solo perché la cultura si mangia, per citare il titolo di un bel libro di Bruno Arpaia e Pietro Greco di qualche anno fa, ma perché questa può diventare un fattore concreto di sviluppo e di identità per un Paese, come il nostro, in fase di profonda trasformazione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità, definizione e pubblicità).

1. La presente legge è volta a favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative.
2. Ai fini della presente legge, è impresa culturale e creativa quella che possiede i seguenti requisiti:

a) ha per oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati;

b) ha sede in Italia, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia;

c) svolge attività stabile e continuativa.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle necessità di coordinamento con i decreti legislativi di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, è disciplinata la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e sono previste adeguate forme di pubblicità, anche tramite la costituzione di uno specifico elenco, aggiornato periodicamente, tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
4. Il decreto di cui al comma 3 può prevedere che la qualifica di impresa culturale e creativa possa essere riconosciuta anche a soggetti di cui al titolo II del libro primo del codice civile, purché siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 del presente articolo.
5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.
(Facilitazioni relative alla concessione di locali per le attività dell'impresa).

1. Per lo svolgimento delle attività che rientrano nell'oggetto sociale, le imprese di cui all'articolo 1 possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I beni sono concessi per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a euro 150, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. L'ente gestore predispone un bando pubblico ai fini della concessione dei beni alle imprese più meritevoli per adeguatezza del progetto culturale e creativo. I progetti sono valutati dalla Commissione di valutazione istituita ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
2. All'articolo 1, comma 611, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il documento di strategia nazionale reca specifiche indicazioni per la destinazione alle imprese culturali e creative, iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dei beni confiscati definitivamente».

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