PDL 805

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 805

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SANTELLI, BARTOLOZZI, CARFAGNA, OCCHIUTO, MULÈ, SISTO, COSTA, PRESTIGIACOMO, CALABRIA, CANNIZZARO, CASCIELLO, CASSINELLI, D'ATTIS, FERRAIOLI, MILANATO, PITTALIS, RAVETTO, PAOLO RUSSO, SARRO, ELVIRA SAVINO, SILLI, SIRACUSANO, SORTE, TARTAGLIONE, MARIA TRIPODI, VITO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Presentata il 28 giugno 2018

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Onorevoli Colleghi! — È necessario riproporre all'attenzione della Camera dei deputati l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta competente sui fenomeni della criminalità organizzata di carattere nazionale e internazionale.
È doveroso innanzitutto ribadire il tradizionale impegno delle istituzioni parlamentari nella lotta alle mafie e alle altre associazioni di tipo mafioso. La prima Commissione parlamentare di inchiesta su questa materia si insediò il 14 febbraio 1963, ma non tenne altre sedute, poiché il 18 febbraio dello stesso anno si ebbe lo scioglimento anticipato delle Camere. Nelle successive legislature, eccetto che nella VII, l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia è stata sempre riconfermata.
Nella storia dell'Italia repubblicana hanno già operato, dal 1962 ad oggi, undici Commissioni parlamentari che – valendosi di poteri variamente definiti dalle rispettive leggi istitutive – hanno posto al centro delle proprie indagini e delle proprie iniziative il fenomeno della mafia, nelle sue diverse espressioni, nella sua morfologia, nei suoi collegamenti con la vita sociale e politica. L'esigenza di consentire alle Camere un'attività permanente di indagine sulle questioni relative alle suddette realtà e attività criminali impone conseguentemente di istituire anche nella XVIII legislatura una Commissione parlamentare d'inchiesta, la cui competenza dovrebbe estendersi a tutte le organizzazioni, anche di carattere transnazionale, operanti in Italia.
Si tratta, infatti, di un lavoro che occorre proseguire con continuità, approfondendo le conoscenze finora raggiunte, aggiornando l'analisi e soprattutto verificando la funzionalità degli strumenti istituzionali da impiegare nell'azione di contrasto esercitata dai pubblici poteri contro la mafia e nella prevenzione delle attività criminali e dell'illegalità. In piena continuità con le norme che istituivano la Commissione nella XVII legislatura, si propone che essa abbia il carattere di una Commissione parlamentare di inchiesta: che dunque proceda, secondo il dettato dell'articolo 82 della Costituzione, «alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria», con le medesime caratteristiche della Commissione che ha operato nella passata legislatura.
I lavori della Commissione, svolti durante la XVII legislatura, hanno consentito di acquisire dati la cui elaborazione può dare conto delle tendenze recenti e delle principali trasformazioni occorse nel fenomeno. Nella relazione conclusiva dell'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta, presentata a Palazzo Madama il 21 febbraio 2018, si legge chiaramente che «l'individuazione delle condotte riconducibili alle organizzazioni mafiose, come tali pericolose e meritevoli di adeguata risposta sanzionatoria, diventa più complessa e comporta una rimeditazione degli strumenti descrittivi dei comportamenti illeciti». Nella stessa si legge altresì che «se il fronte di una nuova più consapevole prevenzione diventa irrinunciabilmente strategico, d'altro canto anche l'utilità degli strumenti repressivi va valutata con attenzione censendone le concrete utilità e gli insuperabili limiti».
Nel settore della lotta alla criminalità organizzata, la XVII legislatura è stata caratterizzata da una serie di provvedimenti che si sono rivelati vere e proprie occasioni mancate per fronteggiare tale fenomeno. Primo fra tutti, la riforma del codice delle leggi antimafia (legge 17 ottobre 2017, n. 161) che ha inserito nel novero delle persone potenzialmente destinatarie delle cosiddette misure di prevenzione patrimoniali antimafia, cioè del sequestro e della confisca integrale o parziale di patrimoni di origine illecita, anche i soggetti indiziati del reato di associazione per delinquere finalizzata a numerosi reati contro la pubblica amministrazione. La corruzione come la mafia: questa è la sintesi banale, scontata e completamente illogica, che in tutte le sedi istituzionali il gruppo di Forza Italia ha tentato di arginare.
Le vere e importanti misure per contrastare la criminalità organizzata sono state adottate nella XVI legislatura, quando, attraverso un impegno costante da parte del Governo e del Parlamento, si è giunti all'adozione del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo n. 159 del 2011), emanato sulla base della delega conferita dalla legge n. 136 del 2010 (Piano straordinario contro le mafie). Ulteriori interventi hanno riguardato specificamente le misure di prevenzione (decreto-legge n. 4 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2010, istitutivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la cui disciplina è ora confluita nel citato codice delle leggi antimafia) e il divieto di svolgimento di propaganda elettorale a carico delle persone sottoposte a misure di prevenzione (legge n. 175 del 2010). Specifici provvedimenti d'urgenza e vari provvedimenti in materia di sicurezza sono poi intervenuti in materia penale e di organizzazione degli uffici giudiziari, mentre l'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, ha ricondotto ad un unico Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura il Fondo anti-racket e il Fondo di rotazione per le vittime dei reati mafiosi, la legge n. 3 del 2012 ha introdotto modifiche alla disciplina in materia di usura ed estorsione e ha ampliato le condizioni per l'accesso ai benefìci del citato Fondo.
Nonostante le iniziative adottate e i risultati raggiunti nei Governi Berlusconi, il crimine continua ad essere appetibile in termini di lucro e quindi di estensione del fenomeno. È quindi dovere delle istituzioni porre in essere ogni azione possibile per contrastarlo, proseguendo in maniera sistematica nella prevenzione delle attività criminali e dell'illegalità. Ovviamente l'analisi del fenomeno mafioso non è esterna e non è settoriale rispetto ai problemi del Paese, perché l'attività di esso si riflette in maniera pesante non solo sulla tenuta sociale del sistema, ma anche sull'economia; quando si discute della necessità di analizzare il fenomeno e di elaborare misure per il contrasto della criminalità organizzata, è chiaro che si parla anche della nostra economia, che rischia di essere contaminata e le cui risorse sono drenate dalle organizzazioni criminali.
La presente proposta di legge riproduce, nell'impianto generale, il testo della legge istitutiva della «Commissione antimafia» approvata nella XVII legislatura (legge 19 luglio 2013, n. 87).
L'articolo 1 della proposta di legge, oltre a istituire la Commissione, ne indica i compiti. L'articolo 2 definisce la composizione della Commissione e l'articolo 3 prevede forme flessibili per l'organizzazione dei lavori, conferendo alla Commissione la possibilità di operare non solo in seduta plenaria, ma anche per comitati.
L'articolo 4 regola le audizioni e le testimonianze rese davanti alla Commissione, mentre, gli articoli 5 e 6 disciplinano la materia relativa agli atti e documenti che interessano il lavoro della Commissione, i vincoli di segretezza ai quali tali documenti possono essere assoggettati e l'obbligo di rispettare il segreto, che incombe sui componenti la Commissione, sui funzionari, sul personale addetto e sui collaboratori.
L'articolo 7 regola infine l'organizzazione interna della Commissione, compresa la previsione dell'informatizzazione e della pubblicazione dei documenti prodotti.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, con i seguenti compiti:

a) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, con particolare riguardo ai processi di internazionalizzazione e alla cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori e alla penetrazione nel circuito dell'economia lecita e illecita;

b) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno delle organizzazioni criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

c) accertare la congruità della normativa vigente indicando le iniziative di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

d) acquisire informazioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari e delle strutture investigative competenti in materia e verificare l'adeguatezza delle risorse umane e strumentali di cui essi dispongono;

e) esaminare le condizioni del coordinamento della lotta alla criminalità organizzata nei singoli distretti attraverso la verifica della collaborazione investigativa tra le procure della Repubblica distrettuali e gli uffici della procura della Repubblica presso i tribunali appartenenti al distretto nonché l'efficacia del coordinamento con gli organi di polizia giudiziaria;

f) verificare la possibilità di iniziative di carattere normativo e amministrativo ritenute necessarie in riferimento agli accordi in sede internazionale anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea;

g) esaminare le modalità e indicare gli strumenti di cui possono avvalersi gli enti locali per fare fronte ai tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa;

h) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e indicare misure ritenute idonee per renderle più efficaci;

i) verificare la congruità della normativa vigente sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali e indicare iniziative ritenute idonee per renderle più efficaci;

l) monitorare il regime di detenzione per i reati di cui agli articoli 416-bis e seguenti del codice penale nonché l'adeguatezza delle strutture penitenziarie a ciò destinate, dei trasferimenti dei detenuti e delle procedure necessarie per la comparizione dei detenuti imputati alle udienze;

m) verificare gli effetti della normativa vigente in materia di scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali, di rimozione e sospensione di amministratori locali, di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare nonché di misure di informativa antimafia;

n) riferire alle Camere al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. I compiti previsti dal presente articolo sono attribuiti alla Commissione anche con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XVIII legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente la Presidenza della Camera di appartenenza.
2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.
(Comitati).

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 4.
(Audizioni a testimonianza).

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.
3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.
(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.
(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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