PDL 791

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 791

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SALAFIA, D'UVA, MOLINARI, CANTALAMESSA, DIENI, PIERA AIELLO, ASCARI, BARBUTO, BUSINAROLO, CATALDI, DI SARNO, DI STASIO, DORI, D'ORSO, GIULIANO, PALMISANO, PERANTONI, SAITTA, SARTI, SCUTELLÀ, BISA, BONIARDI, DI MURO, MARCHETTI, PAOLINI, POTENTI, TATEO, TURRI

Disposizioni in materia di azione di classe

Presentata il 26 giugno 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge che riproduce il testo già approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura (atto Senato n. 1950), intende modificare la vigente disciplina dell'azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (cosiddetta class action), attualmente contenuta nell'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.
La proposta di legge muove dall'esigenza di potenziare lo strumento dell'azione di classe allargandone il campo di applicazione sia dal punto di vista soggettivo (dei soggetti che possono utilizzare questa azione) – allo stato dell'arte esso risulta infatti circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti – sia dal punto di vista oggettivo, cioè delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio, sia dal punto di vista del tipo di tutela che si può ottenere. In questa direzione la proposta di legge sposta la disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile, consentendo l'accesso all'azione a tutti coloro che, pur non essendo consumatori, avanzino pretese risarcitorie, anche modeste, causate da illeciti plurioffensivi rispetto ai quali sia configurabile l'omogeneità dei diritti tutelabili.
Il testo delinea tre distinte fasi della procedura: quella della decisione sull'ammissibilità dell'azione; quella della decisione sul merito dell'azione; quella della liquidazione delle somme dovute agli aderenti. Innova, inoltre, la disciplina del compenso per i rappresentanti della classe e i difensori, in caso di accoglimento della domanda, riconoscendo loro la cosiddetta «quota lite».
Più nel dettaglio, la proposta si compone di sei articoli: l'articolo 1 inserisce nel codice di procedura civile, nel libro dedicato ai procedimenti speciali, un nuovo titolo dedicato all'azione di classe (articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies); l'articolo 2 disciplina le comunicazioni che devono essere effettuate dagli uffici di cancelleria e le attività che devono essere svolte dal portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia; l'articolo 3 modifica il testo unico in materia di documentazione amministrativa, per applicare le norme penali ivi previste anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria; l'articolo 5 concerne l'entrata in vigore della legge, dettando una specifica norma transitoria per i procedimenti già in corso, mentre l'articolo 6 dispone l'abrogazione degli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo.
L'elemento centrale della proposta di legge è dunque rappresentato dai nuovi articoli inseriti nel codice di procedura civile dall'articolo 1. Come già detto si tratta di disposizioni che ricalcano la procedura oggi in vigore con importanti differenze delle quali occorre tenere conto.
Il nuovo titolo VIII-bis «Dell'azione di classe» è inserito in coda al libro quarto del codice di procedura civile, dedicato ai procedimenti speciali e, dunque, alla fine del codice di rito. In particolare, l'articolo 840-bis definisce il campo di applicazione dell'azione, eliminando ogni riferimento a consumatori e utenti. L'azione sarà sempre esperibile in relazione a «diritti individuali omogenei» (e non anche in relazione ad «interessi collettivi», come previsto nel vigente articolo 140-bis del codice del consumo) da ciascun componente della classe, anche mediante associazioni o comitati volti alla tutela dei suddetti diritti. Quanto alla individuazione degli strumenti di tutela, il testo in esame aggiunge, alla condanna al risarcimento del danno e alla condanna alle restituzioni, l'azione inibitoria nei confronti degli autori delle condotte lesive, che è specificamente disciplinata dall'articolo 840-sexiesdecies.
I destinatari dell'azione di classe possono essere imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, ferme restando le procedure di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari dei pubblici servizi. La condotta lesiva, alla luce di un emendamento approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati nella scorsa legislatura, è individuata relativamente a fatti cagionati nello svolgimento delle attività dei legittimati passivi. Se viene presentata un'azione di classe, non è ammesso l'intervento di terzi; sono sempre possibili, anche durante lo svolgimento della procedura, accordi transattivi o conciliativi tra le parti; in questo caso, qualora vengano a mancare in tutto le parti attrici, non sono pregiudicati i diritti degli aderenti all'azione, i quali hanno la possibilità di riassumere la causa entro un termine assegnato dal tribunale, che può essere non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni. Se la prosecuzione del giudizio non avviene entro tale termine, il tribunale dichiara l'estinzione del procedimento e i soggetti aderenti potranno eventualmente agire a titolo individuale ovvero avviare una nuova azione di classe.
L'articolo 840-ter disciplina la proposizione della domanda e il giudizio di ammissibilità del tribunale. Il testo approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura conferma, analogamente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti del codice del consumo, che l'azione di classe è proposta con atto di citazione; che, in una prima fase, il tribunale deve decidere sull'ammissibilità dell'azione di classe, pronunciandosi con ordinanza; che sono previste, a pena di inammissibilità, tanto la manifesta infondatezza della domanda, quanto la mancanza di omogeneità dei diritti individuali tutelabili, nonché il conflitto di interessi dell'attore nei riguardi del convenuto, ovvero la scarsa rappresentatività dell'associazione o comitato rispetto agli interessi fatti valere in giudizio (la previsione vigente richiede, su quest'ultimo punto, che il proponente non appaia in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe). L'ordinanza di inammissibilità è reclamabile in corte d'appello, che decide entro quaranta giorni, e poi ricorribile in cassazione. Se in sede di impugnazione l'azione di classe viene ammessa, il procedimento prosegue dinanzi alla sezione del tribunale originariamente adita. Il reclamo e il ricorso avverso le ordinanze ammissive non sospendono il procedimento davanti al tribunale. La proposizione della domanda e il giudizio di ammissibilità del tribunale devono giungere entro trenta giorni dalla prima udienza. Il giudice competente a conoscere l'azione di classe è individuato nella sezione specializzata in materia di impresa del tribunale. Analogamente a quanto oggi previsto dal codice del consumo, l'atto di citazione deve essere notificato anche al pubblico ministero, che deciderà se intervenire nel giudizio di ammissibilità. Per garantire idonea pubblicità alla procedura, l'atto di citazione dovrà inoltre essere pubblicato su un apposito portale del Ministero della giustizia.
L'articolo 840-quater prevede che la decisione nel merito sull'azione di classe preclude la possibilità di proporre, in relazione ai medesimi fatti, altre azioni di classe, a meno che non si intenda far valere diritti che non potevano essere fatti valere in precedenza.
Gli articoli 840-quinquies e 840-sexies disciplinano il procedimento e la sentenza. L'adesione all'azione di classe incide sulla procedura di diritto comune, in quanto può avvenire in due distinti momenti: a) nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione. In questo caso, è lo stesso tribunale, nell'ordinanza di ammissibilità, a fissare un termine per l'adesione e a definire i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe. Coloro che aderiscono in questa fase, pur non assumendo la qualità di parte, possono ricevere tutte le informazioni dalla cancelleria e possono, al venir meno delle parti, riassumere il procedimento; quando è nominato un consulente tecnico, l'obbligo di pagare le spese, l'acconto e il compenso spettanti a quest'ultimo sono posti a carico del convenuto; b) nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio. Il tribunale, infatti, con la sentenza che accoglie l'azione, provvede in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie proposte dall'attore ed accerta la responsabilità del convenuto; al tempo stesso, però, definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe, individua la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti (anche da coloro che hanno aderito in precedenza) e assegna un termine non superiore a 180 giorni per l'adesione. Con la sentenza vengono inoltre nominati un giudice delegato, per gestire la procedura di adesione, e un rappresentante comune degli aderenti (che deve avere i requisiti per la nomina a curatore e può essere anche l'avvocato dell'attore). Viene inoltre fissato un importo che dovrà essere versato da ciascun aderente a titolo di fondo spese. La sentenza è pubblicata nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, del codice di rito entro quindici giorni dal deposito.
Il successivo articolo 840-septies disciplina le modalità di adesione all'azione di classe, delineando una procedura prevalentemente informatizzata che non richiede l'assistenza del difensore. Nella scorsa legislatura, l'Assemblea della Camera dei deputati aveva approvato una modifica che precisava che il conferimento al rappresentante comune del potere di rappresentare l'aderente si riferisce a colui che sia stato già nominato dal giudice (ovvero a colui che sarà nominato dal giudice): egli potrà compiere nell'interesse dell'aderente tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione. Quando l'azione di classe è stata proposta a norma dell'articolo 840-quater, secondo comma, l'aderente deve dimostrare di non aver potuto far valere i propri diritti entro i termini previsti.
Il nuovo articolo 840-octies che si propone di inserire nel codice di procedura civile disciplina la fase successiva dell'azione di classe. La disposizione prevede che, a seguito della presentazione delle domande di adesione, il convenuto abbia la possibilità di prendere posizione su ciascuna domanda (i fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nei termini si danno per ammessi), successivamente, il rappresentante comune degli aderenti predispone un programma nel quale indica, per ciascun aderente, l'importo che il convenuto dovrà liquidare, chiedendo eventualmente al tribunale la nomina di esperti. Il giudice delegato decide quindi con decreto succintamente motivato sull'accoglimento, anche parziale, delle domande di adesione e condanna il convenuto al pagamento.
Il provvedimento del giudice è titolo esecutivo.
Se il convenuto provvede spontaneamente al pagamento, versa le somme dovute in un conto corrente intestato alla procedura; spetterà al giudice ordinare il pagamento delle somme sulla base del piano di riparto predisposto dal rappresentante comune (articolo 840-duodecies). Se il convenuto non adempie, anche la procedura di esecuzione forzata può essere esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune (ai sensi dell'articolo 840-terdecies). La procedura di adesione all'azione si chiude quando tutte le pretese sono soddisfatte, ovvero quando non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento, anche tenuto conto dei costi della procedura (articolo 840-quinquiesdecies).
In tal caso, gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte dei loro crediti non soddisfatta.
L'articolo 840-novies disciplina il compenso che, a seguito del decreto del giudice delegato, il convenuto deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e ai difensori dell'attore. È una sorta di «quota lite», in quanto il compenso è una percentuale dell'importo complessivo che il convenuto dovrà pagare, calcolata in base al numero dei componenti la classe e in misura progressiva, secondo determinati scaglioni.
L'autorità giudiziaria può correggere gli automatismi derivanti dall'applicazione degli scaglioni (variandoli fino al 50 per cento della misura sopra indicata prevista) in presenza di alcuni presupposti: complessità dell'incarico; ricorso all'opera di coadiutori; qualità dell'opera prestata; sollecitudine con cui sono state condotte le attività; numero degli aderenti. L'Assemblea della Camera dei deputati aveva anche approvato una modifica che rendeva applicabile la procedura della quota lite ai difensori degli attori delle cause riunite risultati vittoriosi: quindi si prevede che il tribunale, con decreto, condanni il convenuto a corrispondere direttamente in loro favore un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione con conseguente ripartizione del compenso in proporzione all'attività effettivamente prestata, nel caso l'attore sia stato difeso da più avvocati.
Gli articoli 840-decies e 840-undecies disciplinano le impugnazioni, rispettivamente, della sentenza che accoglie o rigetta l'azione di classe e del decreto che liquida le somme dovute agli aderenti all'azione. Nel primo caso, la presente proposta di legge consente agli aderenti all'azione di promuovere impugnazione della sentenza nell'inerzia delle parti; nel secondo caso, l'impugnazione assume le forme dell'opposizione, che non sospende però l'esecuzione del decreto.
L'aderente può proporre l'azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto diventi definitivo.
L'articolo 840-quaterdecies disciplina gli accordi transattivi, prevedendo che fino alla decisione nel merito della controversia, il tribunale possa formulare una proposta di conciliazione alle parti. Se la proposta è accolta, viene comunicata a coloro che abbiano già aderito all'azione attraverso il portale telematico. Dopo la sentenza che accoglie l'azione, il rappresentante comune può stipulare analogo accordo transattivo, comunicato agli aderenti. In questo caso spetta al giudice delegato valutare gli interessi degli aderenti ed eventualmente autorizzare il rappresentante comune a procedere alla transazione.
Infine, in chiusura del nuovo titolo del codice di procedura civile dedicato all'azione di classe, l'articolo 840-sexiesdecies disciplina l'azione inibitoria collettiva, con la quale «chiunque abbia interesse» può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità, la cessazione di un comportamento lesivo di un interesse giuridicamente rilevante imputabile a una pluralità di individui o enti. La disposizione, che supera l'azione inibitoria attualmente prevista dal codice del consumo (i cui articoli 139 e 140 vengono conseguentemente abrogati dall'articolo 6 della presente proposta di legge) incardina la competenza presso le sezioni specializzate per l'impresa.
Il procedimento civile seguirà poi le forme ordinarie. Il giudice può ordinare alla parte soccombente la cessazione della condotta ovvero l'adozione delle misure più opportune per eliminare gli effetti della stessa. Inoltre, previa istanza di parte, il giudice può altresì ordinare il pagamento di una penale in caso di ritardo nell'adempimento della sentenza (in base all'articolo 614-bis del codice di procedura civile).
L'articolo 2 della proposta di legge in esame introduce il titolo V-bis nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, costituito dal solo articolo 196-bis dedicato all'azione di classe. La disposizione disciplina le comunicazioni effettuate a cura della cancelleria della sezione specializzata e gli avvisi in materia di azione di classe, nonché le attività che devono essere svolte dal portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. In particolare, il portale dei servizi telematici gestiti dal Ministero della giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica, ordinaria o certificata, di ogni interessato – che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante apposita procedura – un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni dell'articolo 1 prevedono le pubblicazioni. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione.
L'articolo 3 modifica il testo unico in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per applicare le norme penali ivi previste anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe. In particolare, la novella dell'articolo 76 del citato testo unico prevede che sarà sanzionato anche chi, nel presentare la domanda di adesione all'azione di classe, rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive (rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del predetto testo unico) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, del testo unico medesimo, sono considerate come rese a pubblico ufficiale.
L'articolo 4 contiene una norma di invarianza finanziaria, prevedendo che all'attuazione della legge provvedono le amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 5 della proposta di legge prevede che la legge entri in vigore sei mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per consentire al Ministero della giustizia di adeguare i sistemi informativi al compimento delle attività processuali richieste dal presente testo. Il comma 2 dell'articolo 5 contiene una norma transitoria per i procedimenti già in corso, ai quali continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, abrogati, invece, dal successivo articolo 6.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile, in materia di azione di classe).

1. Dopo il titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«TITOLO VIII-bis
Dell'azione di classe

Art. 840-bis.
(Ambito di applicazione).

I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore delle condotte lesive per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente a fatti cagionati nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840-undecies, ottavo comma.
Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.
Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti attrici, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non avvenga la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione. A seguito dell'estinzione, resta comunque salvo il diritto all'azione individuale dei soggetti aderenti oppure l'avvio di una nuova azione di classe.

Art. 840-ter.
(Forma e ammissibilità della domanda).

La domanda per l'azione di classe si propone con atto di citazione davanti alla sezione specializzata in materia di impresa. L'atto di citazione è notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.
L'atto di citazione è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro quindici giorni dall'iscrizione a ruolo della causa, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.
Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda.
La domanda è dichiarata inammissibile:

a) quando è manifestamente infondata;

b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis;

c) quando l'attore versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del convenuto;

d) quando l'associazione o il comitato non sono adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere in giudizio.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica del portale telematico di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla pronuncia.
Quando l'inammissibilità è dichiarata a norma del quarto comma, lettera a), l'attore può riproporre l'azione di classe quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengono dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
L'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Il ricorso deve essere notificato al pubblico ministero. Sul reclamo la corte di appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro quaranta giorni dal deposito del ricorso. In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale originariamente adito per la prosecuzione della causa. Avverso l'ordinanza emessa dalla corte di appello è ammesso il ricorso per cassazione. Il reclamo e il ricorso per cassazione avverso le ordinanze ammissive non sospendono il procedimento davanti al tribunale.

Art. 840-quater.
(Pluralità delle azioni di classe).

La causa promossa davanti a un ufficio diverso, successivamente alla data di pubblicazione dell'atto di citazione nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed entro la data di pronuncia dell'ordinanza di cui al terzo comma del medesimo articolo, è cancellata dal ruolo e non ne è ammessa la riassunzione. Allo stesso modo si procede per le azioni di classe proposte davanti al medesimo ufficio giudiziario successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 840-ter, terzo comma, e fino alla pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 840-sexies.
Quando l'azione di classe è respinta, una volta decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, non sono proponibili nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto; è fatta salva la proponibilità dell'azione di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere nel termine di cui al presente comma. Quando l'azione di classe è accolta con sentenza passata in giudicato, non possono essere proposte nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto e quelle proposte sono cancellate dal ruolo; è fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e).

Art. 840-quinquies.
(Procedimento).

Con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe, il tribunale fissa un termine per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede secondo quanto previsto dall'articolo 840-sexies, primo comma, lettera c). Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-septies. L'aderente non assume la qualità di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui all'articolo 840-octies, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe.
Il tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.
Quando è nominato un consulente tecnico, l'obbligo di pagare le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo spettanti sono posti a carico del convenuto; l'inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma non costituisce motivo di mancata accettazione o di rinuncia all'incarico.
Ai fini dell'accertamento della responsabilità del convenuto il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

Art. 840-sexies.
(Sentenza).

Con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il tribunale:

a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dall'attore, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'associazione o da un comitato;

b) accerta che il convenuto, con la condotta addebitatagli dall'attore, ha leso diritti individuali omogenei;

c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b), specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera e);

d) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali di cui alla lettera b);

e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera b) nonché per l'eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma; il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma;

f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;

g) nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare; quando ne fa richiesta, può essere nominato l'avvocato della parte la cui azione è stata accolta;

h) determina l'importo da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese e stabilisce le relative modalità.

La sentenza è pubblicata nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.
Il rappresentante comune è pubblico ufficiale. Il giudice delegato può, dopo averlo sentito, revocare il rappresentante comune in ogni tempo con decreto.
Il giudice delegato può in ogni tempo disporre l'integrazione delle somme da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese. Il mancato versamento delle somme rende inefficace l'adesione; l'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio.

Art. 840-septies.
(Modalità di adesione all'azione di classe).

L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma.
La domanda di cui al primo comma, a pena di inammissibilità, deve contenere:

a) l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire;

b) i dati identificativi dell'aderente;

c) l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'aderente;

d) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

e) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;

f) l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;

g) la seguente attestazione: «Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri»;

h) il conferimento al rappresentante comune, già nominato o che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentare l'aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione;

i) i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute a suo favore;

l) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera h).

L'aderente può produrre, con le modalità di cui al secondo comma, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate ad un avvocato che attesta l'identità del dichiarante secondo le disposizioni dell'articolo 252; l'avvocato che procede a norma del presente comma è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
La domanda è valida:

a) quando è presentata a norma dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

oppure:

b) quando è sottoscritta e inserita nel fascicolo informatico unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'aderente.

I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.
La domanda di adesione produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il ministero di un difensore.
L'adesione diventa inefficace in caso di revoca del potere di rappresentanza conferito al rappresentante comune a norma del secondo comma, lettera h). L'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico.
La domanda di adesione interrompe la prescrizione; il nuovo periodo di prescrizione decorre dalla data in cui è stata proposta la domanda di adesione.
Quando l'azione di classe è stata proposta a norma dell'articolo 840-quater, l'aderente deve dimostrare di non aver potuto far valere i propri diritti entro i termini previsti.

Art. 840-octies.
(Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti).

Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e), il convenuto deve depositare una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti da ciascun aderente a fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nel termine di cui al presente comma si considerano ammessi.
Il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo deposita; il progetto è comunicato agli aderenti e al convenuto. Il rappresentante comune può chiedere al tribunale di nominare uno o più esperti di particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.
Il convenuto e gli aderenti, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale.
Il rappresentante comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.
Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il convenuto al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è comunicato al convenuto, agli aderenti, al rappresentante comune e ai difensori di cui all'articolo 840-novies.
A favore dell'aderente non possono essere liquidate le spese legali sostenute per la presentazione della domanda di adesione o per la partecipazione al procedimento di cui al presente articolo.

Art. 840-novies.
(Spese del procedimento).

Con il decreto di cui all'articolo 840-octies, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune, a titolo di compenso, un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il compenso è stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:

a) da 1 a 500, nella misura del 9 per cento;

b) da 501 a 1.000, nella misura del 6 per cento;

c) da 1.001 a 10.000, nella misura del 3 per cento;

d) da 10.001 a 100.000, nella misura del 2,5 per cento;

e) da 100.001 a 500.000, nella misura dell'1,5 per cento;

f) da 500.001 a 1.000.000, nella misura dell'1 per cento;

g) oltre 1.000.000, nella misura dello 0,5 per cento.

Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti.
Sono altresì dovute le spese sostenute e documentate.
L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:

a) complessità dell'incarico;

b) ricorso all'opera di coadiutori;

c) qualità dell'opera prestata;

d) sollecitudine con cui sono state condotte le attività;

e) numero degli aderenti.

Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma, si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.
Con il medesimo decreto, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso l'attore fino alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-sexies un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, è liquidato a norma del primo comma. Quando l'attore è stato difeso da più avvocati, il compenso è ripartito in proporzione all'attività effettivamente prestata.
Le disposizioni di cui al sesto comma si applicano anche ai difensori che hanno difeso gli attori delle cause riunite risultati vittoriosi.

Art. 840-decies.
(Impugnazione della sentenza).

Gli atti di impugnazione della sentenza di cui all'articolo 840-sexies e i provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione sono pubblicati nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma.
Ai fini dell'impugnazione della sentenza non si applica l'articolo 325 e il termine di cui all'articolo 327 è ridotto della metà. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente senza che sia intervenuta impugnazione, coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma, possono proporre atto di impugnazione.

Art. 840-undecies.
(Impugnazione del decreto).

Contro il decreto di cui all'articolo 840-octies può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso può essere proposto dal convenuto, dal rappresentante comune e dagli avvocati di cui all'articolo 840-novies, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto. Esso deve contenere:

a) l'indicazione del tribunale competente;

b) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;

c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'opposizione, con le relative conclusioni;

d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito. Il giudice delegato non può far parte del collegio.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.
L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il tribunale provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato.
L'aderente può proporre azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto sia divenuto definitivo.

Art. 840-duodecies.
(Adempimento spontaneo).

Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all'articolo 840-octies, le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza di cui all'articolo 840-sexies e vincolato all'ordine del giudice. Il rappresentante comune deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente.
Il rappresentante comune, il debitore e gli avvocati di cui all'articolo 840-novies possono proporre opposizione a norma dell'articolo 840-undecies.
Il rappresentante comune deposita la documentazione comprovante i pagamenti effettuati.
Per il compimento dell'attività di cui al presente articolo, al rappresentante comune non spetta alcun ulteriore compenso.

Art. 840-terdecies.
(Esecuzione forzata collettiva).

L'esecuzione forzata del decreto di cui all'articolo 840-octies, limitatamente alle somme liquidate in favore dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e che non hanno revocato al rappresentante comune il potere di rappresentanza conferito a norma dell'articolo 840-septies, secondo comma, lettera h), è promossa esclusivamente dal rappresentante comune, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico e non può essere parziale.
Devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice dell'esecuzione le somme ricavate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora divenuti definitivi.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente ai crediti riconosciuti, con il decreto di cui all'articolo 840-octies, in favore del rappresentante comune e degli avvocati di cui all'articolo 840-novies.
Il compenso dovuto al rappresentante comune è liquidato dal giudice in misura non superiore a un decimo della somma ricavata, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-novies, secondo comma. Il credito del rappresentante comune liquidato a norma del presente articolo nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840-novies, commi primo e secondo, hanno privilegio sui beni oggetto dell'esecuzione.
Il rappresentante comune non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che per i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale.

Art. 840-quaterdecies.
(Accordi di natura transattiva).

Il tribunale, fino alla precisazione delle conclusioni, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente. L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è inserito nell'area pubblica ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler accedere all'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico.
Dopo la pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-sexies, il rappresentante comune, nell'interesse degli aderenti, può stipulare con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità uno schema di accordo di natura transattiva.
Lo schema è inserito nell'area pubblica di cui all'articolo 840-ter ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente.
Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, ciascun aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli aderenti che non formulano contestazioni a norma del presente comma, lo schema di accordo si considera non contestato.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo.
Il provvedimento del giudice delegato è inserito nell'area pubblica di cui all'articolo 840-ter ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente nonché all'attore.
Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al sesto comma, l'aderente che ha formulato le contestazioni di cui al quarto comma può privare il rappresentante comune della facoltà di stipulare l'accordo transattivo a cui le medesime contestazioni si riferiscono.
L'accordo transattivo autorizzato dal giudice delegato e stipulato dal rappresentante comune costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma. Il rappresentante comune certifica l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo transattivo.
L'attore può aderire all'accordo transattivo entro il termine di cui al settimo comma; in tal caso, l'accordo transattivo costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale anche in suo favore.

Art. 840-quinquiesdecies.
(Chiusura della procedura di adesione).

La procedura di adesione si chiude:

a) quando le ripartizioni agli aderenti, effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti;

b) quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere.

La chiusura della procedura di adesione è dichiarata con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile a norma dell'articolo 840-undecies.
Gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.

Art. 840-sexiesdecies.
(Azione inibitoria collettiva).

Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva.
L'azione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente a fatti commessi nello svolgimento delle loro rispettive attività.
La domanda si propone con le forme del processo ordinario alla sezione specializzata in materia di impresa.
Si applica l'articolo 840-quinquies.
Il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.
Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all'articolo 614-bis, anche fuori dei casi ivi previsti.
Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, anche d'ufficio, ordinare che la parte soccombente adotti le misure più opportune ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.
Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.
Quando l'azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.
Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalle leggi speciali».

Art. 2.
(Introduzione del titolo V-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in materia di azione di classe).

1. Dopo il titolo V delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

«TITOLO V-bis
Dell'azione di classe

Art. 196-bis.
(Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe).

Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-bis del libro quarto del codice sono eseguite con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dall'aderente. Si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.
Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del titolo VIII-bis del libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione».

Art. 3.
(Applicabilità della sanzione penale prevista dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

1. All'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile».

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina vigente prima della medesima data di entrata in vigore.

Art. 6.
(Abrogazioni).

1. Gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono abrogati.

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