PDL 788

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 788

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa delle deputate
GRIBAUDO, CARLA CANTONE

Norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati

Presentata il 26 giugno 2018

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Onorevoli Colleghi! — L'articolo 39 della Costituzione rappresenta uno dei pilastri del nostro ordinamento democratico, sancendo la libertà di organizzazione sindacale e prevedendo garanzie per l'attività svolta dai sindacati, nonché criteri per la stipula di contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Come noto, mentre alla libera espressione dell'organizzazione sindacale è stata data piena attuazione, incompleta e inattuata è la seconda parte, contenuta nel quarto comma del predetto articolo 39.
L'obiettivo della presente proposta di legge è al tempo stesso minimale e ambizioso: definire procedure che consentano di giungere alla misurazione dell'effettiva rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e all'individuazione di parametri utili a rilevare la rappresentatività delle organizzazioni datoriali.
È convinzione delle proponenti, infatti, che questo sia il primo indispensabile passo da compiere per l'ormai improcrastinabile completamento del processo volto a rendere più trasparente, ordinato e condiviso il sistema delle relazioni sindacali, assicurando innanzitutto efficacia certa agli atti negoziali sottoscritti tra le parti, elemento di garanzia indispensabile per un corretto ed equilibrato svolgimento del confronto sindacale, a tutela dei lavoratori e delle imprese interessati.
L'estrema stratificazione della rappresentanza sindacale, acuitasi in questi ultimi anni, e la mancanza di un partecipato sistema di misurazione della rappresentatività in non pochi casi hanno consentito a sigle sindacali di incerta provenienza e capacità rappresentativa di sottoscrivere accordi penalizzanti per i lavoratori e per le aziende sane – la grande maggioranza – costrette a subire una ingiustificata alterazione della concorrenza.
La presente proposta di legge prende spunto – e ne è anzi una riproduzione – dal lungo e fruttuoso confronto svolto in questi anni dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Le predette organizzazioni sindacali hanno ribadito la necessità, unanimemente riconosciuta, di un saldo sistema di relazioni sindacali e contrattuali, regolato e stabile, in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche all'affidabilità e al rispetto delle regole stabilite.
Tale consapevolezza ha generato una serie di intese e di accordi che consentono di evidenziare il grado di maturità raggiunto e l'ottima qualità delle risposte fornite in una materia estremamente delicata, da considerare tra quelle che più e meglio contribuiscono a caratterizzare l'assetto democratico del nostro Paese.
L'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, il protocollo d'intesa del 31 maggio 2013, il testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 e l'accordo su «Contenuti e indirizzi delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva» del 28 febbraio 2018 (ratificato il 9 marzo 2018) – tutti sottoscritti da Confindustria, CGIL, CISL e UIL – rappresentano tasselli di un unico disegno di valorizzazione e razionalizzazione delle relazioni sindacali e industriali che, una volta realizzatosi, produrrà benefìci all'intero sistema, contribuendo ad attenuarne le distorsioni esistenti.
Con questa proposta di legge si intende, in definitiva, attribuire una cornice legislativa alle sole procedure di misurazione della rappresentatività che le parti sociali hanno contribuito a definire nel corso degli ultimi anni, allo scopo di rendere maggiormente incisive e finalmente efficaci tali previsioni.
Inoltre, si è voluta raccogliere la sollecitazione derivante dall'ultimo accordo sottoscritto congiuntamente dalle parti nel febbraio-marzo di quest'anno – «Contenuti e indirizzi delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva» – introducendo criteri utili anche alla determinazione della rappresentatività dei datori di lavoro.
Non si può non condividere, infatti, quanto riportato nell'accordo citato in merito alla «necessità della misurazione della rappresentanza anche di parte datoriale» poiché «conoscere l'effettivo livello di rappresentanza di entrambe le parti stipulanti un CCNL, infatti, è indispensabile se si vuole davvero contrastare la proliferazione di contratti collettivi, stipulati da soggetti senza nessuna rappresentanza certificata, finalizzati a dare “copertura formale” a situazioni di vero e proprio dumping contrattuale».
Tutela piena della rappresentanza e della rappresentatività sindacale significa tutela dei lavoratori e tutela delle imprese. Il percorso da compiere è in larga parte tracciato e riteniamo che accompagnarlo mediante un rispettoso e calibrato sostegno legislativo possa essere utile a raggiungere l'obiettivo.
Nel dettaglio, l'articolo 1 individua lo scopo della presente proposta di legge: definire la rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori privati, che è accertata sulla base della media tra il dato associativo e il dato elettorale delle medesime organizzazioni, nonché criteri finalizzati alla determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro privati.
Gli articoli da 2 a 5 riguardano esclusivamente le organizzazioni dei lavoratori privati.
L'articolo 2 specifica le modalità di misurazione del dato associativo, che viene calcolato dall'INPS sulla base delle comunicazioni ricevute dai datori di lavoro, con riferimento alle deleghe per il versamento dei contributi associativi dei lavoratori iscritti a organizzazioni sindacali, e comunicato al CNEL entro il 31 gennaio dell'anno successivo, sulla base di modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
L'articolo 3 dispone in merito ai criteri di rilevazione del dato elettorale, misurato sulla base dei risultati ottenuti dalle organizzazioni sindacali nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) costituite in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro o degli accordi interconfederali, e comunicati al CNEL con criteri da definire mediante il decreto di cui all'articolo 2.
L'articolo 4 individua nel CNEL l'organo cui spetta il compito di accertare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali e stabilisce in una soglia percentuale non inferiore al 5 per cento il livello di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, considerando la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Spetta al menzionato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilire le categorie, le aree contrattuali e le modalità di comunicazione al CNEL delle informazioni riguardanti i CCNL vigenti. Il CNEL, entro il marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce la rilevazione pubblica, provvede poi a pubblicare nel proprio sito internet i dati relativi alla rappresentatività delle organizzazioni e delle confederazioni sindacali.
L'articolo 5 prevede la possibilità di individuare ulteriori parametri di misurazione della rappresentatività sindacale, in caso di accordi confederali sottoscritti dalle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
I medesimi accordi, secondo quanto disciplinato dall'articolo 6, se sottoscritti entro un anno dall'entrata in vigore della legge, individuano i parametri per la determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro privati a livello nazionale, regionale e provinciale. Nel caso in cui, entro il periodo di tempo citato, non si giungesse alla firma dei suddetti accordi, si terrà conto, al fine della determinazione della misurazione della rappresentatività, del numero di imprese associate, del personale impiegato presso le medesime imprese nonché della loro diffusione territoriale.
Infine, l'articolo 7 attribuisce al giudice del lavoro la competenza sulle controversie sorte sulla base dell'applicazione della legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Rappresentatività sindacale).

1. La presente legge disciplina la rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori privati, che è accertata sulla base della media tra il dato associativo e il dato elettorale delle medesime organizzazioni, e stabilisce criteri finalizzati alla determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro privati a livello nazionale, regionale e provinciale.

Art. 2.
(Misurazione del dato associativo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori privati).

1. I datori di lavoro privati ricevono le comunicazioni relative alle deleghe per il versamento dei contributi associativi dei lavoratori iscritti a organizzazioni sindacali.
2. Ai fini dell'accertamento della rappresentatività sindacale, il contributo associativo non può essere inferiore al valore eventualmente stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
3. Ai fini della misurazione del dato associativo, la revoca della delega è comunicata in forma scritta al datore di lavoro e acquista efficacia dal mese successivo a quello della comunicazione.
4. Il numero delle deleghe è rilevato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso un'apposita sezione della denuncia aziendale nel sistema UNIEMENS.
5. Il dato associativo riferito a ciascuna organizzazione sindacale è calcolato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con riferimento a ciascun anno civile, dividendo per dodici il numero complessivo delle rilevazioni mensili delle deleghe relative ai contributi associativi ed è comunicato entro il 31 gennaio dell'anno successivo al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Misurazione del dato elettorale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori privati).

1. Il dato elettorale è misurato mediante la rilevazione dei risultati conseguiti dalle organizzazioni sindacali nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie costituite in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro o degli accordi interconfederali.
2. Le deleghe relative ai contributi associativi nelle unità produttive aventi i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle quali non è costituita una rappresentanza sindacale unitaria sono computate, oltre che per la misurazione del dato associativo ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, anche ai fini della misurazione del dato elettorale.
3. I risultati delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie sono comunicati al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 2, comma 5.
4. Ai fini della misurazione del dato elettorale si considera la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie sul totale dei votanti nelle medesime elezioni.

Art. 4.
(Accertamento della rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori privati).

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro accerta la rappresentatività delle organizzazioni sindacali.
2. A livello nazionale sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno nella categoria o nell'area contrattuale una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale, misurati ai sensi degli articoli 2 e 3. A tal fine, con il decreto di cui al citato articolo 2, comma 5, sono stabilite le categorie e le aree contrattuali e le modalità di comunicazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro delle informazioni relative ai contratti collettivi vigenti, rilevate attraverso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936.
3. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce la rilevazione, pubblica nel proprio sito internet istituzionale i dati relativi alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali suddivisi per categoria e area contrattuale, nonché i dati relativi alla rappresentatività delle confederazioni sindacali ottenuti sommando i dati relativi alle organizzazioni ad esse aderenti. Nel medesimo sito internet istituzionale sono altresì pubblicati i dati associativi ed elettorali suddivisi anche su base territoriale.

Art. 5.
(Accordi interconfederali).

1. Gli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono individuare ulteriori parametri rispetto a quelli indicati dagli articoli 2 e 3, utili ai fini della determinazione della rappresentatività sindacale.

Art. 6.
(Parametri di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro privati).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presente legge, gli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro privati comparativamente più rappresentative sul piano nazionale individuano i parametri per l'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro privati a livello nazionale, regionale e provinciale.
2. In mancanza degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto del numero delle imprese associate, del personale impiegato presso le stesse imprese, nonché della diffusione territoriale di queste ultime.

Art. 7.
(Giudice competente).

1. Le controversie relative all'applicazione della presente legge sono di competenza del giudice del lavoro.

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