PDL 783

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 783

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
TORTO, IANARO, IOVINO

Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari di ruolo a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato e sulla programmazione del fabbisogno organico delle università nonché modifiche alla disciplina relativa all'assunzione del personale

Presentata il 26 giugno 2018

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Onorevoli Colleghi! — L'università italiana sta attraversando un'evidente fase di difficoltà che penalizza tutto il sistema Paese e che proietta l'Italia tra gli Stati dell'Unione europea che investono meno sulla ricerca scientifica e, di conseguenza, ne traggono meno benefìci. Le motivazioni di tale ritardo rispetto agli altri Paesi industrializzati sono diverse; fra queste vi è indubbiamente la scadente valorizzazione del ricercatore italiano. Tale insuccesso è da ricondurre all'inadeguatezza delle riforme legislative degli ultimi venti anni, che culminano con la contestata riforma Gelmini (legge 30 dicembre 2010, n. 240).
Il ruolo e la valorizzazione del ricercatore universitario sia nei settori umanistici che delle scienze applicate costituiscono, quindi, alcuni dei nodi da affrontare per risolvere la difficile situazione dell'università italiana, dal momento che si registrano un'imponente e crescente stratificazione del precariato nelle giovani generazioni, nonché un innalzamento dell'età media del ricercatore a cui va sommata la perdita delle eccellenze a causa dell'ormai noto fenomeno della fuga dei cervelli all'estero e della speculare incapacità di attrarre ricercatori e studiosi dall'estero. A fronte della evidente necessità per il Paese di avere una università di qualità, che attraverso la valorizzazione delle giovani generazioni e delle eccellenze produca innovazione tecnologica ed elaborazione dei saperi, le istituzioni centrali e periferiche non sono state in grado di fornire risposte efficaci e adeguate, a tal punto da acutizzare non solo il fenomeno della fuga dei cervelli, ma anche l'abbandono del percorso di ricerca tra i giovani laureati italiani. Le conseguenze sono diverse: se da un lato si assiste a una drammatica perdita dei saperi, dall'altro, paradossalmente, lo Stato investe le proprie risorse, seppur in dimensione insufficiente, sulla formazione universitaria del cittadino senza raccoglierne i frutti.
È innegabile, infatti, che le capacità, l'ingegno e le conoscenze dei nostri giovani sono dispersi o, addirittura, regalati ad altre nazioni a causa di norme che sono fallimentari rispetto agli obiettivi che si prefiggevano.
Il problema del precario della ricerca e delle diverse tipologie di contratti è emerso già a ridosso degli anni ottanta. Un prima risposta si concretizzò con la legge 21 febbraio 1980, n. 28, che istituì il ruolo del ricercatore universitario. Nonostante alcune problematiche fossero, comunque, rimaste irrisolte, a causa delle innumerevoli sanatorie introdotte più o meno esplicitamente nelle disposizioni normative di quegli anni, con tale legge era stato avviato un percorso che aveva migliorato il sistema di reclutamento della docenza universitaria.
Per circa un decennio le norme rimasero pressoché invariate, fino alle novità legislative introdotte tra la fine degli anni ottanta e gli inizi degli anni novanta. Da quel momento tutti gli interventi normativi, sebbene perseguissero il tentativo d'incentivare l'autonomia delle università (la scelta autonoma degli statuti, della forma organizzativa, regolamentare e gestionale doveva essere strumentale all'autonomia didattica e della ricerca delle strutture universitarie) non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, anzi hanno contribuito a incentivare il libero arbitrio dei professori universitari nelle fasi di reclutamento delle successive generazioni di docenti e di ricercatori per garantire il ruolo accademico ai propri allievi anche, talvolta, condizionando le scelte didattiche. Non è un mistero, infatti, che alcuni insegnamenti siano stati attivati ad hoc per impreziosire il curriculum di un giovane allievo o, talvolta, disattivati per sbarrare l'accesso a qualche indesiderato. Si passò, quindi, dallo strapotere della politica e dei sindacati, alla cosiddetta «baronia accademica», che ha generato una sequenza infinita di scambi di favori tra professori, di abusi di potere, di titoli ignorati nei concorsi e di giudizi nettamente discordanti dei membri delle commissioni concorsuali degli atenei.
Infatti con l'approvazione della legge 3 luglio 1998, n. 210, che ha previsto l'emanazione della nuova disciplina per il reclutamento dei ricercatori universitari, venne trasferita alle università la competenza sia per le modalità di espletamento delle procedure di reclutamento che per la nomina. Questo passaggio consegnò a gruppi di professori locali il potere di scegliere i ricercatori da reclutare, eludendo ogni selezione basata su criteri oggettivi e di qualità, anche se formalmente esistenti. Infatti la nomina da parte delle strutture didattiche universitarie locali di uno dei membri delle commissioni di valutazione e dei concorsi rendeva facilmente manipolabile anche l'esito della selezione. Il passaggio successivo che mette in crisi tutto il sistema accademico è il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, del Governo Berlusconi. Questo provvedimento introdusse il blocco del turn-over, disponendo che solo il 20 per cento del personale universitario che andava in pensione potesse essere rimpiazzato con nuove assunzioni; proprio per questo destò notevoli preoccupazioni dell'intera comunità accademica a causa degli effetti facilmente prevedibili, tant'è che fu molto contestato dalle opposizioni politiche e parlamentari del centro-sinistra e da tutti gli ambienti universitari. Nonostante il blocco del turn-over prevedesse una durata temporale limitata nel tempo, ovvero fino al 2012, e avesse come unico obiettivo il risparmio delle risorse destinate all'università, fu posticipato dai Governi successivi tanto che oggi è ancora in vigore e dovrebbe concludersi nel corrente anno. La legge n. 240 del 2010, la riforma Gelmini, sancì la messa ad esaurimento del ruolo del ricercatore a tempo indeterminato già deciso con la legge n. 230 del 2005 dell'allora Ministro Moratti e precarizzò in maniera esasperata questa figura. Pertanto si assiste oggi a un impoverimento del sistema accademico, nonché a un calo del numero di iscrizioni degli studenti, alla perdita di gran parte del know how e al pericolo di estinzione di alcuni settori scientifici storici a causa dell'esaurimento dei ruoli di docenza. Attualmente gli atenei italiani registrano infatti una contrazione del numero di docenti, l'impossibilità di attuare il ricambio generazionale e una difficoltà materiale nel programmare ed attuare un'offerta formativa adeguata alle reali esigenze. Mentre nel 2008 i ricercatori a tempo indeterminato negli atenei statali erano 24.489, i professori ordinari 18.218 e quelli associati 17547, alla fine del 2014 si sono registrati 20.048 ricercatori a tempo indeterminato, 12.564 professori ordinari e 16.736 professori associati; tale decrescita di ricercatori è destinata ad aumentare nel corso del tempo, tanto che all'inizio del 2016 il numero dei ricercatori a tempo indeterminato è stato inferiore alle 17.000 unità, mentre quelli a tempo determinato sono stati oltre 3.200.

ANNO

Prof. ordinario

Prof. associato

Ricercatore a tempo indetermin.

Ricercatore a tempo determinato

2008

18.218

17.547

24.489

2014

12.564

16.736

20.408

2016

12.189

18.890

16.561

3.310

2017
dati aggiornati al 18/01/2018

12018

19082

13900

3055 (tipo A) 2322 (tipo B)

Fonte dati MIUR

Sono sconcertanti, tra l'altro, i dati sull'età media del ricercatore italiano e sull'età d'ingresso al ruolo del ricercatore: si accede alla soglia dei 40 anni, mentre agli inizi degli anni ’90 si accedeva intorno ai 33 anni, e l'età media del ricercatore supera i 46 anni (nel 2013, dati ANVUR) a fronte di un'età media che nel 1990 era al di sotto dei 40 anni.
L'ultimo atto che rischia di generare un collasso nel sistema universitario statale è ad opera del Governo Monti, che ha modificato il meccanismo del blocco del turn-over introducendo il sistema dei punti organico, fortemente penalizzante per gli atenei situati in territori depressi economicamente e vantaggioso per quelli con sedi in aree geografiche economicamente più solide. La conseguenza è stata che alcuni atenei hanno avuto la possibilità di reclutare anche oltre la quota del 100 per cento del personale pensionato, mentre altre università non hanno potuto superare il 10 per cento di assunzioni del personale cessato.
La presente proposta di legge mira principalmente a reintrodurre il ruolo del ricercatore a tempo indeterminato attraverso la promozione di una programmazione statale in stretta collaborazione con gli atenei, con l'obiettivo di creare un sistema di reclutamento che espropri i gruppi di potere locali dalla facoltà di determinare chi può accedere o no al ruolo di ricercatore. Infatti si modificano in maniera organica lo stato giuridico del ricercatore universitario, la metodologia di reclutamento e il meccanismo di turn-over.
Questa proposta di legge abolisce principalmente quella parte della riforma Gelmini che riguarda il ruolo del ricercatore universitario. Infatti, a decorrere dall'approvazione della legge n. 240 del 2010 è stata eliminata la possibilità di stipulare contratti a tempo indeterminato per ricercatori universitari introducendo un sistema che ha, di fatto, precarizzato un'intera generazione e che non ha raggiunto gli obiettivi prefissati in fase di approvazione.
La proposta di legge è composta da nove articoli, dei quali sono di seguito illustrati i contenuti.

Articolo 1.

I commi 1 e 2 introducono nell'ordinamento due distinte figure:

a) il ricercatore assunto con contratto a tempo determinato di durata triennale e prorogabile per soli due anni, al cui ruolo si può accedere con il possesso del dottorato di ricerca;

b) il ricercatore a tempo indeterminato il cui ruolo è riservato ai candidati che hanno svolto il servizio a contratto di cui al comma 2, lettera a), ai beneficiari degli assegni di ricerca per almeno tre anni, delle borse post-dottorato, di equivalenti assegni o borse presso università estere per almeno tre anni anche non continuativi, ai possessori del dottorato di ricerca e ai ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, della legge del n. 240 del 2010, ovvero, per i settori concorsuali di area medica, ai possessori del diploma di specializzazione medica.

Si stabilisce, inoltre, che il ricercatore universitario svolge attività di ricerca, di docenza e di servizi agli studenti.
Il comma 3, al fine di garantire la continuità del sistema e la conclusione delle procedure di reclutamento conseguenti alla legge n. 240 del 2010, stabilisce che:

1) i contratti di ricerca di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della riforma Gelmini non possono essere stipulati a decorrere dall'entrata in vigore delle nuove norme contenute nella presente proposta di legge;

2) i contratti di ricerca di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera b), non possono essere stipulati a decorrere da un anno dall'entrata in vigore delle nuove norme contenute nella presente proposta di legge.

Il comma 4 stabilisce che ogni università può stipulare un numero di contratti per ricercatore a tempo determinato, per particolari esigenze legate ai programmi di ricerca o per compiti didattici, in misura non superiore al 20 per cento rispetto al totale dei ricercatori a tempo indeterminato in organico nell'ateneo e previa autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La norma ha l'obiettivo di arginare l'abuso di contratti precari riservandone la possibilità di attivazione per particolari e straordinarie esigenze didattiche e di ricerca. Tale limite, combinato con quanto contenuto nell'articolo 9, garantisce un effettivo ricambio generazionale nell'arco di pochi anni e un marginale ricorso a contratti per ricercatori precari. Infatti l'articolo 9 stabilisce che la componente dei ricercatori nella composizione dell'organico docente di ateneo non può essere inferiore al 50 per cento del totale.

Articolo 2.

Il comma 1 stabilisce che i ricercatori a tempo determinato sono selezionati mediante procedure pubbliche disciplinate dalle università, attraverso un bando, con proprio regolamento nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori (raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005).
Nello specifico, i criteri fissati sono:

a) la pubblicità dei bandi di selezione nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet istituzionale dell'università e in quelli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e dell'Unione europea;

b) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

c) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni del ricercatore, sui diritti e sui doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;

d) previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché dei titoli e delle pubblicazioni;

e) ammissione dei candidati in possesso di laurea magistrale o con titoli di studio equipollenti (laurea specialistica e laurea degli ordinamenti didattici vigenti prima del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 509 del 1999);

f) valorizzazione, ai fini concorsuali, degli assegni di ricerca, delle borse post- dottorato, degli equivalenti assegni o borse presso università estere e del dottorato di ricerca;

g) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico dei titoli, e della produzione scientifica sul piano qualitativo e quantitativo, compresa la tesi di laurea e di dottorato, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale;

h) ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica, con la commissione di concorso, dei titoli e della produzione scientifica;

i) ammissione dei candidati alla discussione qualora il numero dei candidati sia pari o inferiore a sei;

l) attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione;

m) formulazione della proposta di assunzione da parte del dipartimento o della struttura di ateneo secondo i propri regolamenti e previa approvazione del consiglio di amministrazione.

Con il comma 2 si specifica che i contratti di ricerca a tempo determinato non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli accademici e amministrativi. Si stabilisce che l'aver svolto il servizio a contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle amministrazioni pubbliche.
Inoltre viene specificato che, qualora un dipendente delle amministrazioni pubbliche sia beneficiario di un contratto di ricerca a tempo determinato, dovrà essere collocato in aspettativa per tutto il periodo di durata dei contratti senza assegni, né contribuzioni previdenziali, oppure fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
Il comma 3, invece, specifica che i contratti per i ricercatori a tempo determinato sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti può corrispondere a un massimo di 350 ore e a un minimo di 250 ore.
Per quanto riguarda gli aspetti non specificati nella presente proposta di legge si rimanda, quindi, per quanto compatibile, all'articolo 6 della legge n. 240 del 2010.

Articolo 3.

È noto il metodo usato per il reclutamento dei ricercatori, ma anche per il passaggio ai ruoli di professore associato e ordinario: il sistema è basato su selezioni apparenti, che di fatto talvolta si rivelano delle formalità dietro cui si cela il ricercatore sponsorizzato dal barone di turno.
Il concorso su base nazionale mira a ridurre al minimo l'influenza dei professori che esercitano il loro potere in modo prominente nell'ateneo di loro appartenenza.
Il comma 1 stabilisce che l'accesso al ruolo di ricercatore universitario a tempo indeterminato avviene mediante concorso pubblico su base nazionale, nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori (citata raccomandazione 2005/251/CE), per titoli scientifici, integrati dalla discussione dei titoli presentati dal candidato e da una prova didattica nell'ambito di una disciplina della classe di concorso connessa ai titoli indicati dal candidato stesso.
Il concorso deve avere cadenza annuale e accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato generando una graduatoria di merito.
In base al comma 2 al concorso possono accedere i ricercatori a tempo determinato, i candidati che hanno beneficiato di assegni di ricerca per almeno tre anni anche non continuativi, i beneficiari di borse post-dottorato, i beneficiari di equivalenti assegni di ricerca o borse post-laurea presso università estere per almeno tre anni anche non continuativi, i possessori del dottorato di ricerca, ovvero, per i settori concorsuali dell'area medica, i possessori di un diploma di specializzazione medica.
In base al comma 3 il concorso è indetto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con apposito decreto e prevede:

a) la pubblicità dei bandi nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet istituzionale del MIUR e in quello dell'Unione europea;

b) la suddivisione per settori concorsuali;

c) l'ammissione alle procedure concorsuali riservata ai ricercatori a tempo determinato, ai beneficiari di assegni di ricerca per almeno tre anni, di borse post-dottorato, ovvero di equivalenti assegni o borse presso università straniere per almeno tre anni anche non continuativi, ai possessori del dottorato di ricerca e ai ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010, ovvero, per i settori concorsuali dell'area medica, ai possessori di un diploma di specializzazione medica;

d) il divieto ai professori ordinari e associati e ai ricercatori a tempo indeterminato di partecipare alle procedure concorsuali, anche se cessati dal servizio;

e) modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché dei titoli e delle pubblicazioni;

f) l'istituzione, per ciascun settore concorsuale, di una commissione nazionale mediante sorteggio di dieci commissari, garantendo la presenza di almeno un commissario per ogni settore scientifico-disciplinare appartenente al settore concorsuale;

g) che i professori ordinari e associati che ne fanno richiesta costituiscono una lista distinta per ogni settore scientifico-disciplinare dalla quale vengono sorteggiati i commissari;

h) che la commissione rimane in carica fino alla conclusione della procedura concorsuale;

i) che in caso di impedimento o dimissioni di un commissario, si procede a nuovo sorteggio per la sostituzione del commissario mancante;

l) che ad ogni tornata concorsuale viene formata una nuova commissione nazionale, escludendo dagli elenchi i componenti delle precedenti commissioni per tre anni successivi alla nomina;

m) l'esclusione dalle commissioni concorsuali dei rettori in carica, dei professori universitari posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dei professori universitari che hanno optato per il regime a tempo definito;

n) che la valutazione, con motivato giudizio analitico dei titoli, della produzione scientifica sul piano qualitativo e quantitativo, compresa la tesi di laurea e di dottorato, avvenga secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro competente, sentiti l'ANVUR e il CUN;

o) la valorizzazione, in sede di valutazione, dell'eventuale attività di insegnamento e di supervisione, del lavoro in équipe, del trasferimento delle conoscenze, dell'innovazione e delle attività di sensibilizzazione al pubblico;

p) due prove, di cui una scritta e l'altra orale, per accertare l'attitudine alla ricerca;

q) una eventuale prova di laboratorio;

r) una prova didattica per accertare l'attitudine all'insegnamento;

s) una soglia minima di idoneità per il superamento del concorso;

t) la creazione di una graduatoria nazionale di merito per ogni settore scientifico-disciplinare composta dai candidati che hanno superato il concorso;

u) l'aggiornamento delle graduatorie a cadenza annuale con l'inserimento dei ricercatori idonei di ogni nuova tornata concorsuale;

v) che i ricercatori idonei, a domanda, hanno diritto ad essere assunti ognuno per il proprio settore scientifico-disciplinare dalle università che hanno stabilito, nella fase di programmazione didattica e della ricerca, di emanare bandi di assunzione;

z) la possibilità di partecipare alle nuove tornate concorsuali anche per i soggetti che hanno partecipato al concorso negli anni precedenti.

Il comma 4 stabilisce che i ricercatori idonei possono partecipare agli eventuali bandi di assunzione per ricercatori a tempo indeterminato nel proprio settore scientico-disciplinare dei singoli atenei. Tra i partecipanti al bando, è assunto il ricercatore con il miglior quoziente nella graduatoria di merito del proprio settore scientifico-disciplinare. Se l'università non provvede alla nomina in ruolo del ricercatore perde il budget corrispondente, che rientra nelle disponibilità finanziarie del MIUR. Queste disposizioni hanno l'obiettivo di evitare che l'assunzione del ricercatore sia nominale invece che basata sull'effettiva esigenza del ruolo accademico da ricoprire in uno specifico settore disciplinare.
Secondo il comma 5, alle università che alla fine del primo triennio hanno incrementato il numero degli iscritti e dei laureati sono assegnate ulteriori risorse per nuove assunzioni in misura sufficiente per sostenere le attività formative dei nuovi studenti: in questo modo si incentivano le università e gli enti territoriali a favorire meccanismi di sostegno al diritto allo studio attraverso forme di collaborazione tra gli enti, mettendo al centro della propria programmazione gli studenti.
Nel comma 6 viene stabilito che le spese per le procedure concorsuali sono da reperire dalle risorse disponibili sul Fondo di finanziamento ordinario per le università.

Articolo 4.

Questo articolo stabilisce che i contratti per ricercatori a tempo indeterminato possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.
L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti corrisponde a un massimo di 350 ore per il regime di tempo pieno e a un massimo di 200 ore per il regime di tempo definito.
Lo stato giuridico dei ricercatori universitari è disciplinato, per quanto non previsto specificatamente nella proposta di legge, dalle norme relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo. I ricercatori, quindi, permangono nel ruolo fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di compimento del predetto limite di età.
Ai ricercatori che hanno optato per il regime di tempo pieno sono affidati, fermi restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curricolari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici. Ad essi viene attribuito il titolo di professore di terza fascia per l'anno accademico in cui svolgono tali corsi e moduli.
Ai ricercatori a tempo indeterminato si applica, per quanto compatibile, l'articolo 6 della legge n. 240 del 2010, ad esclusione dei commi 2, 3 e 4. In particolare, l'articolo 6 norma altri aspetti riguardanti lo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari, comprese le modalità di opzione di regime a tempo pieno o definito, nonché le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti, e definisce anche alcune incompatibilità con il ruolo di ricercatore e di professore.

Articolo 5.

L'articolo stabilisce che per i trasferimenti e la mobilità dei ricercatori a tempo determinato si applica quanto previsto dalla riforma Gelmini.
Per i soli ricercatori a tempo indeterminato si applica quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 210 del 1998, ovvero la valutazione comparativa dei candidati secondo criteri generali predeterminati e adeguate forme di pubblicità della procedura, nonché l'effettuazione della medesima esclusivamente a domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria, anche se in aspettativa.

Articolo 6.

L'articolo stabilisce che il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a regime di impegno a tempo pieno.
Per i ricercatori a tempo indeterminato si applicano le stesse modalità e il trattamento economico spettante al ricercatore confermato.

Articolo 7.

Il ricercatore a tempo indeterminato che ha conseguito l'abilitazione scientifica, a decorrere dal sesto anno di inquadramento nel ruolo di ricercatore, può essere valutato dall'università ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato purché abbia prestato servizio in regime di tempo pieno per almeno tre anni e abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della medesima legge. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La procedura deve essere pubblicizzata nel sito internet istituzionale dell'università e in quello del MIUR, nonché nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 8.

Si stabilisce che il contingente nazionale di ricercatori a tempo indeterminato è quantificato entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base della programmazione del reclutamento di ciascun ateneo prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nello stesso decreto viene determinano il fabbisogno di ricercatori a tempo indeterminato di ogni università. Questa norma ha l'obiettivo di garantire un contingente nazionale di ricercatori sulla base delle esigenze didattiche e di ricerca programmate dagli atenei.

Articolo 9.

Il comma 1 di questo articolo sostituisce totalmente l'articolo 4 del decreto legislativo n. 49 del 2012.
Vengono stabilite nuove regole per la programmazione triennale del personale delle università. In particolare, le università devono predisporre e approvare i piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale tenendo conto dell'effettivo fabbisogno di personale nel triennio successivo, dell'incremento o diminuzione della popolazione studentesca nei diversi corsi di studio, dei programmi di ricerca e delle risorse disponibili.
Il piano triennale deve stabilire:

a) il fabbisogno numerico di professori e di ricercatori nel triennio successivo, specificando per ciascuna figura il settore scientifico-disciplinare e il ruolo didattico e di ricerca da ricoprire, nonché la struttura di ateneo a cui afferiscono o sono assegnati;

b) il fabbisogno di personale dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori e gli esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato, indicando la struttura a cui sono assegnati e le mansioni;

c) la composizione dell'organico dei professori e dei ricercatori in modo tale che la componente dei ricercatori sia almeno il 50 per cento del totale;

d) il numero di ricercatori a tempo determinato in misura non superiore al 20 per cento del totale dei ricercatori di ateneo;

e) la quota di personale in servizio con contratti atipici, anche attraverso appalti di servizio, e le relative spese programmate. Alcuni atenei italiani utilizzano ditte esterne per l'espletamento dei servizi di uscierato, front-office e amministrativi. Questa disposizione tende a colmare un vuoto normativo che permette ad alcuni atenei italiani di dichiarare una spesa per il personale in servizio inferiore rispetto a quello che effettivamente viene utilizzato con l'ausilio di appalti esterni.

Il piano di programmazione è proposto dal senato accademico dell'università ed è approvato dal consiglio di amministrazione contestualmente al bilancio unico di ateneo di previsione triennale, aggiornato annualmente dal consiglio di amministrazione stesso. Previa determinazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con apposito decreto, inoltre, il piano di programmazione vincola l'università alla chiamata nel ruolo di professore universitario e all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, secondo quanto indicato nel piano di programmazione stesso. Come riportato nell'articolo 3, l'università che non procede all'assunzione del ricercatore perde il budget assegnato.
Il comma 2, invece, stabilisce che a decorrere dall'entrata in vigore della legge le università non possono più affidare servizi e compiti di ufficio attraverso procedure di appalto esternalizzando, talvolta, anche servizi strategici per l'università, relegando tra le possibili esternalizzazioni i servizi di pulizia e di assistenza agli studenti disabili. In particolare, dato che il servizio di assistenza agli studenti disabili è strettamente connesso al numero di iscritti e alle esigenze legate al tipo di disabilità, è opportuno rivolgersi di volta in volta a personale più idoneo.
Si stabilisce, inoltre, che il ricorso a contratti atipici è concesso solo per esigenze amministrative legate a fattori temporanei ed eccezionali.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ricercatori universitari).

1. Al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono avvalersi di ricercatori a tempo determinato e indeterminato. L'università stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca dei ricercatori a tempo determinato e indeterminato.
2. I ricercatori si distinguono nelle seguenti tipologie:

a) a tempo determinato con contratti di lavoro subordinato di durata triennale, prorogabili per soli due anni, a cui possono accedere i candidati in possesso del dottorato di ricerca;

b) a tempo indeterminato, a cui si accede mediante concorso riservato ai candidati che hanno svolto il servizio a contratto di cui alla lettera a), ai beneficiari di assegni di ricerca per almeno tre anni, ai beneficiari di equivalenti assegni o borse presso università estere per almeno tre anni anche non continuativi, ai possessori del dottorato di ricerca e ai ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero, per i settori concorsuali di area medica, ai possessori del diploma di specializzazione medica.

3. I contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non possono essere stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal tredicesimo mese successivo alla medesima data di entrata in vigore, i contratti di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 non possono essere stipulati.
4. Le università possono stipulare un numero di contratti per ricercatore a tempo determinato, di cui al comma 2, lettera a), per particolari esigenze legate ai programmi di ricerca o per compiti didattici, in misura non superiore al 20 per cento del totale dei ricercatori assunti a tempo indeterminato risultanti in organico nell'ateneo e previa autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 2.
(Ricercatori a tempo determinato).

1. I ricercatori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), sono selezionati mediante procedure pubbliche concorsuali, avviate attraverso un bando, disciplinate dalle università con regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, in coerenza con i princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, nel rispetto dei relativi statuti di ateneo e dei seguenti criteri:

a) pubblicità dei bandi nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet istituzionale dell'università che indìce il concorso, nel sito internet istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nel sito internet istituzionale dell'Unione europea;

b) specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

c) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni del ricercatore, sui diritti e sui doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;

d) previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché dei titoli e delle pubblicazioni;

e) ammissione dei candidati in possesso del dottorato di ricerca;

f) previsione che i beneficiari di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di equivalenti contratti di assegni o borse presso università estere, siano titoli preferenziali ai fini della selezione;

g) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico dei titoli, della produzione scientifica sul piano qualitativo e quantitativo, compresa la tesi di laurea e di dottorato, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, stabiliti e resi pubblici nel bando;

h) a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione concorsuale dei titoli e della produzione scientifica;

i) ammissione di tutti candidati alla discussione di cui alla lettera h) qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei;

l) attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione;

m) formulazione della proposta di assunzione da parte del dipartimento o della struttura di ateneo secondo i regolamenti e lo statuto di ateneo, previa approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

2. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli accademici e amministrativi. Lo svolgimento del servizio previsto dal contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso ai ruoli di settori equipollenti nelle amministrazioni pubbliche. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in regime di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
3. I contratti di cui al presente articolo sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti può corrispondere ad un massimo di 350 ore e ad un minimo di 250 ore.
4. Ai ricercatori di cui al presente articolo si applica, per quanto compatibile, l'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 3.
(Reclutamento dei ricercatori
a tempo indeterminato).

1. L'accesso al ruolo di ricercatore universitario di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), avviene mediante concorso pubblico su base nazionale, nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, per titoli scientifici, integrati dalla discussione dei titoli presentati dal candidato e da una prova didattica nell'ambito di una disciplina della classe di concorso connessa ai titoli indicati dal candidato stesso. Il concorso è a cadenza annuale, accerta l'idoneità scientifica e didattica del candidato e dà luogo a una graduatoria di merito.
2. Il concorso è riservato ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della presente legge, ai ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai candidati che hanno beneficiato di assegni di ricerca per almeno tre anni anche non continuativi, ai beneficiari di borse post-dottorato, ai beneficiari di equivalenti assegni di ricerca o borse post-laurea presso università estere per almeno tre anni anche non continuativi, ai possessori del titolo di dottorato di ricerca, ovvero, per i settori concorsuali dell'area medica, ai possessori di un diploma di specializzazione medica.
3. Il concorso è indetto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con un apposito decreto che prevede:

a) la pubblicità dei bandi nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei siti internet istituzionali di tutte le università e nel sito internet istituzionale dell'Unione europea;

b) la suddivisione per settori concorsuali;

c) l'ammissione alle procedure concorsuali riservata ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della presente legge, ai ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai candidati che hanno beneficiato di assegni di ricerca per almeno tre anni anche non continuativi, ai beneficiari di equivalenti assegni di ricerca o borse post-laurea presso università estere per almeno tre anni anche non continuativi, ai possessori del dottorato di ricerca, ovvero, per i settori concorsuali dell'area medica, ai possessori di un diploma di specializzazione medica;

d) il divieto per i professori ordinari e associati e per i ricercatori a tempo indeterminato di partecipare alle procedure concorsuali, anche se cessati dal servizio;

e) le modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché dei titoli e delle pubblicazioni;

f) l'istituzione, per ciascun settore concorsuale, di una commissione nazionale mediante sorteggio di dieci commissari, garantendo la presenza di almeno un commissario per ogni settore scientifico-disciplinare appartenente al settore concorsuale;

g) che i professori ordinari e associati, a richiesta, costituiscano una lista distinta per ogni settore scientifico-disciplinare dalla quale vengono sorteggiati i membri che compongono la commissione di cui alla lettera f);

h) che la commissione di cui alla lettera f) rimanga in carica fino alla conclusione della procedura concorsuale;

i) che, in caso di impedimento o dimissioni di un commissario, si proceda a un nuovo sorteggio per la sostituzione del commissario mancante;

l) che ad ogni nuova procedura concorsuale venga formata una nuova commissione nazionale escludendo dagli elenchi i componenti delle precedenti commissioni per i tre anni successivi alla nomina;

m) l'esclusione dalle commissioni concorsuali dei rettori in carica, dei professori universitari posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dei professori universitari che hanno optato per il regime a tempo definito;

n) che la valutazione, con motivato giudizio analitico dei titoli, della produzione scientifica sul piano qualitativo e quantitativo, compresa la tesi di laurea e di dottorato, avvenga secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro competente, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e il Consiglio universitario nazionale (CUN);

o) in sede di valutazione, la valorizzazione delle attività di insegnamento e di supervisione, del lavoro in équipe, del trasferimento delle conoscenze, dell'innovazione e delle attività di sensibilizzazione al pubblico;

p) due prove di esame, di cui una scritta e l'altra orale, per accertare l'attitudine alla ricerca;

q) una eventuale prova di laboratorio;

r) una prova didattica per accertare l'attitudine all'insegnamento;

s) una soglia minima di idoneità per il superamento del concorso;

t) la creazione di una graduatoria nazionale di merito per ogni settore scientifico-disciplinare composta dai candidati che hanno superato il concorso;

u) l'aggiornamento delle graduatorie a cadenza annuale, prevedendo l'inserimento dei ricercatori idonei di ogni nuova procedura concorsuale;

v) che i ricercatori idonei, a domanda, abbiano diritto ad essere assunti, ognuno per il proprio settore scientifico-disciplinare, dalle università che, per effetto della programmazione didattica e della ricerca di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, come da ultimo sostituito dalla presente legge, emanano bandi di assunzione;

z) la non esclusione dei soggetti che hanno già partecipato al concorso negli anni precedenti.

4. I ricercatori idonei, a domanda, possono partecipare a eventuali bandi di accesso ai ruoli per ricercatori a tempo indeterminato, nel proprio settore scientifico-disciplinare, dei singoli atenei. L'università effettua la copertura del ruolo vacante attraverso l'immissione in ruolo del ricercatore con il miglior quoziente nella graduatoria di cui al comma 3, lettera t), del presente articolo, previa verifica delle richieste di trasferimento nel ruolo bandito di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210. L'amministrazione universitaria che non provvede alla nomina in ruolo del ricercatore, sulla base della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, come da ultimo sostituito dalla presente legge, perde il budget corrispondente, che rientra nelle disponibilità finanziarie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. Alle università che, alla fine del primo triennio, hanno incrementato il numero degli iscritti e dei laureati, sono assegnate ulteriori risorse per nuove assunzioni di ricercatori in misura sufficiente a sostenere le attività formative dei nuovi studenti.
6. Alle spese necessarie per lo svolgimento delle procedure concorsuali si provvede mediante quota parte delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 4.
(Stato giuridico dei ricercatori
a tempo indeterminato).

1. Il ruolo di ricercatore a tempo indeterminato prevede il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti corrisponde ad un massimo di 350 ore per il regime di tempo pieno e ad un massimo di 200 ore per il regime di tempo definito.
2. Lo stato giuridico dei ricercatori universitari è disciplinato, per quanto non previsto specificamente dalla presente legge, dalle norme relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo. I ricercatori permangono nel ruolo fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di compimento del predetto limite di età.
3. Ai ricercatori che hanno optato per il regime di tempo pieno e svolgono le attività didattiche ai sensi della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono affidati, fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curricolari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici. Ad essi è attribuito il titolo di professore di terza fascia per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Agli stessi si applica, per quanto compatibile, l'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad esclusione dei commi 2, 3 e 4.

Art. 5.
(Trasferimenti e mobilità).

1. Per il trasferimento e la mobilità del personale di cui alla presente legge si applica quanto previsto dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 6.
(Trattamento economico).

1. Il trattamento economico spettante ai ricercatori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a regime di impiego a tempo pieno.
2. Ai ricercatori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si applicano le stesse modalità e il trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo indeterminato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 7.
(Passaggio al ruolo di professore associato).

1. L'università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il ricercatore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della presente legge a decorrere dal sesto anno di ruolo purché abbia prestato servizio in regime di tempo pieno per almeno tre anni e abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della medesima legge n. 240 del 2010. In caso di esito positivo della valutazione, il ricercatore è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e aggiornato periodicamente con successivi decreti. La programmazione di cui al citato articolo 18, comma 2, della legge n. 240 del 2010 assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet istituzionale dell'università e in quello del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 8.
(Contingente nazionale dei ricercatori).

1. Il contingente nazionale di ricercatori a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della presente legge è stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base della programmazione triennale del personale di ciascun ateneo prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, come da ultimo sostituito dalla presente legge. Nello stesso decreto viene determinano il fabbisogno di ricercatori a tempo indeterminato di ogni università.

Art. 9.
(Programmazione triennale
del personale
delle università).

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 – (Programmazione triennale del personale). – 1. Le università, nell'ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e di organizzazione e tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale nel triennio successivo, degli incrementi o della diminuzione della popolazione studentesca nei diversi corsi di studio, dei programmi di ricerca e delle risorse disponibili, predispongono e approvano i piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale stabilendo:

a) il fabbisogno numerico di professori e di ricercatori nel triennio successivo specificando, per ciascuna figura, il settore scientifico-disciplinare e il ruolo didattico e di ricerca da ricoprire, nonché la struttura di ateneo a cui afferiscono o sono assegnati;

b) il fabbisogno di personale dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori e gli esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato, indicando la struttura a cui sono assegnati e le relative mansioni;

c) la composizione dell'organico dei professori e dei ricercatori in modo tale che la componente dei ricercatori sia almeno il 50 per cento del totale;

d) il numero di ricercatori a tempo determinato con contratti di lavoro subordinato di durata triennale, prorogabili per soli due anni, a cui possono accedere i candidati in possesso del dottorato di ricerca, prevedendo che non sia superiore alla soglia del 20 per cento del totale dei ricercatori di ateneo;

e) la quota di personale in servizio con contratti atipici, anche attraverso appalti di servizio, e le relative spese programmate nel triennio.

2. Il piano di programmazione, su proposta del senato accademico dell'università, è approvato dal consiglio di amministrazione contestualmente al bilancio unico di ateneo di previsione triennale, aggiornato annualmente dal consiglio di amministrazione stesso e vincola l'università alla chiamata nel ruolo di professore universitario e di ricercatore a tempo indeterminato, secondo quanto indicato nel piano di programmazione stesso, previa determinazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con apposito decreto; il piano di programmazione deve essere comunicato entro dieci giorni dall'approvazione da parte degli organi dell'università al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso apposito sistema informatizzato disponibile nel portale del Ministero, ovvero per via telematica, attraverso sistemi certificati. Il piano di programmazione triennale è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'università».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università non possono più affidare servizi e compiti di ufficio attraverso procedure di appalto esterne, ad esclusione dei servizi di pulizia e per l'assistenza agli studenti disabili. Il ricorso a contratti atipici è concesso solo per esigenze amministrative legate a fattori temporanei ed eccezionali.

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