PDL 780

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 780

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CASO, GRIMALDI, APRILE, BRUNO, BUOMPANE, DEL MONACO, DEL SESTO, DI LAURO, DI SARNO, DI STASIO, DONNO, FLATI, GIORDANO, GUBITOSA, IANARO, IORIO, IOVINO, LICATINI, MAGLIONE, MANZO, MARAIA, MARTINCIGLIO, MISITI, PERCONTI, PROVENZA, RUGGIERO, GIOVANNI RUSSO, SARLI, SCUTELLÀ, SPORTIELLO, TRANO, TUCCI, VILLANI

Modifiche agli articoli 132-ter e 134 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di definizione dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore

Presentata il 26 giugno 2018

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Onorevoli Colleghi! — Nel 2016, un cittadino residente in Prato ha dovuto pagare per l'assicurazione della propria autovettura un premio assicurativo superiore almeno del doppio a quello corrisposto da un cittadino residente a Vercelli; addirittura, per l'assicurazione di un ciclomotore chi risiede a Caserta ha pagato un premio puro superiore del 1700 per cento rispetto ad un residente di Sondrio (si veda l'indagine pubblicata nel Bollettino statistico n. 7 del 2018 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS). Nel 2019 la situazione è pressoché identica ed è quindi necessario intervenire per ridurre la disparità di trattamento che costringe alcuni automobilisti a corrispondere elevati premi assicurativi per l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli anche senza essere mai stati coinvolti per loro colpa in sinistri stradali. Questa disparità di trattamento è tanto più intollerabile se si considera che per le persone meno abbienti è divenuto addirittura impossibile possedere un ciclomotore a causa dell'elevatissimo costo dell'assicurazione obbligatoria. Non possiamo inoltre ignorare che, dove i costi assicurativi sono elevati, iniziano a circolare con sempre maggior frequenza veicoli intestati a persone fisiche e società con residenza o sede in altre aree del territorio nazionale o addirittura all'estero, con il solo scopo di eludere i maggiori costi del premio assicurativo.
È oramai improcrastinabile una modifica delle norme che regolano l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Le diverse modifiche che il codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ha subìto negli anni passati non hanno reso più equa ed equilibrata l'offerta di un'assicurazione obbligatoria che, come tale, deve essere attentamente riconsiderata.
La tesi che vede nel diverso grado di sinistrosità di alcune province la causa principale della discriminazione tariffaria non convince, sia perché alcune zone del nostro Paese presentano prezzi più bassi a parità di livelli di sinistrosità con altre in cui i premi sono elevati, sia perché non valuta l'efficienza dei soggetti coinvolti nel procedimento di liquidazione dei sinistri né la loro capacità di controllo e di autoregolamentazione. Ancora dai dati statistici del Bollettino dell'IVASS risulta che in alcune province dell'Italia settentrionale la somma dei premi raccolti non è sufficiente a coprire il volume dei risarcimenti erogati: anche per tale motivo la distinzione tra il Nord e il Sud nella determinazione del premio assicurativo appare essere solo un luogo comune. Negli anni il rischio assicurativo è stato iniquamente distribuito sugli utenti finali, senza che le compagnie assicurative si assumessero fino in fondo la responsabilità di gestire in modo efficiente ed efficace la fase della liquidazione dei danni per i sinistri stradali. Il risultato è che non sono state adottate idonee misure per ridurre in modo concreto il tasso di sinistrosità e si è forse scelto di aumentare semplicemente i premi assicurativi, facendo pagare direttamente agli utenti l'inefficienza degli attori del procedimento di liquidazione dei danni. In questo modo il rischio assicurativo è stato fatto cadere sugli assicurati più virtuosi, che pagano il costo delle frodi dei disonesti e le inefficienze del sistema assicurativo.
È dunque evidente che la disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore richiede un deciso intervento riformatore che, nel rispetto della libera concorrenza, garantisca equità e parità di trattamento tra gli assicurati senza alcuna discriminazione, in conformità ai princìpi della Costituzione.
È necessario innanzitutto rivedere il sistema di determinazione del costo dei premi assicurativi, prevedendo massimali tariffari e premialità automatiche per i contraenti che non siano coinvolti in sinistri stradali.
Il sistema di liquidazione dei danni deve essere rivisto incentivando i sistemi stragiudiziali di definizione dei sinistri e aumentando sensibilmente i controlli sia da parte degli stessi attori delle procedure sia da parte di organismi esterni, come l'IVASS. Individuare sistemi di penalizzazione, anche economica, delle cattive prassi potrebbe favorire l'auspicato incremento dell'efficienza e dell'efficacia della tutela assicurativa e potrebbe contribuire a rimuovere le cause dell'eccessiva onerosità dei premi assicurativi in alcune aree del nostro Paese.
Non è esclusa la possibilità di attribuire alla società Consap Spa o ad un altro ente un ruolo diretto nel mercato assicurativo per garantire premi assicurativi equi soprattutto in favore degli utenti economicamente più svantaggiati.
Le esigenze di riforma brevemente tratteggiate richiedono l'apertura di un confronto con tutti i soggetti interessati affinché, attraverso la partecipazione del pubblico, delle imprese di assicurazione e delle diverse categorie interessate, si individuino soluzioni efficaci in quanto condivise.
Nel contempo non è però più possibile far pagare agli assicurati i costi della mancata riforma, perché assolutamente prioritaria deve essere l'affermazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione anche in questo settore.
Con la presente proposta di legge si intende determinare, nell'immediatezza, l'abbassamento delle tariffe per i contraenti virtuosi i quali, perché non coinvolti in alcun sinistro, non rappresentano un costo diretto per le imprese di assicurazione ma, anzi, un bene prezioso da tutelare. La norma che si propone garantirà l'applicazione di tariffe eque in tutto il territorio nazionale, consentendo nel contempo alle compagnie di assicurazione di distribuire il rischio assicurativo in base alla sinistrosità delle province, seppur entro un margine determinato. È da notare che la norma prevista introduce solo un massimale per i premi assicurativi relativi a ciascuna classe di merito e, quindi, da un lato consente alle imprese di assicurazione di operare nel rispetto del principio di libera concorrenza e, dall'altro, non determina in alcun modo l'aumento dei costi delle tariffe più basse rispetto a quella di base.
In definitiva, con l'approvazione della norma proposta si affermerà finalmente nella nostra Repubblica, dopo vani tentativi di riforma, il principio che a nessuno può essere chiesto di pagare maggiori costi di assicurazione solo in ragione della sua residenza, ponendo questo principio al centro del processo riformatore che ci si augura possa essere intrapreso nel prosieguo della legislatura. È altresì doveroso precisare che la rimodulazione del premio riguarda i soggetti residenti in ciascuna provincia, evitando ogni genere di aggravio per i residenti nelle province virtuose.
Infine, con la presente proposta di legge viene migliorata la fruibilità dell'istituto della portabilità della classe di merito più favorevole in possesso da un membro del nucleo familiare.
La proposta di legge si compone di due articoli. Con l'articolo 1 si apportano modifiche all'articolo 132-ter del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo l'applicazione di tariffe assicurative più favorevoli per gli assicurati che non abbiano causato sinistri con dolo o colpa. Il calcolo della tariffa, parametrata sulla media delle tariffe più basse applicate nel territorio nazionale agli assicurati «virtuosi» che non abbiano causato sinistri, è effettuato in base ad una tabella, pubblicata periodicamente dall'IVASS, nella quale sono indicati i costi medi di assicurazione per ogni provincia o città metropolitana. In tal modo è reso prevedibile e facilmente calcolabile il costo massimo del premio assicurativo per gli assicurati e si garantisce ad essi un trattamento paritario. L'articolo in esame, infine, prevede l'applicabilità di tale regime tariffario o di sconto anche in caso di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione o di passaggio dell'assicurato ad altra società di assicurazione o di applicazione dell'articolo 134 del medesimo codice.
Con l'articolo 2, invece, si consente agli assicurati «virtuosi» di assicurare più veicoli, anche di tipologia diversa, sulla base della classe di merito più favorevole risultante dall'attestato di rischio in loro possesso. L'opportunità, in conformità alle disposizioni vigenti, è concessa anche ai membri del nucleo familiare. L'articolo in esame, inoltre, intende anche correggere una distorsione normativa che limita l'accesso alla classe di merito più favorevole ai soli casi di stipulazione di un nuovo contratto assicurativo. Con la modifica proposta sarà concessa la fruizione della classe di merito più favorevole anche in sede di rinnovo di contratti assicurativi già stipulati in precedenza, a condizione che la persona fisica interessata al rinnovo non sia responsabile esclusivo, principale o paritario di un sinistro da almeno cinque anni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 132-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 132-ter del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'IVASS, sulla base dei dati in proprio possesso e di indagini statistiche, predispone una tabella in cui è indicato, per ciascuna provincia, il valore medio dei premi assicurativi praticati per ciascuna classe di merito e per tasso di sinistrosità. La tabella di cui al primo periodo è pubblicata ogni anno sulla base dei valori rilevati nell'anno precedente; l'IVASS, ove ne ravvisi l'opportunità, può pubblicare aggiornamenti anche nel corso dell'anno»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per gli assicurati residenti in tutto il territorio nazionale, che nel biennio precedente non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, il premio assicurativo, per la classe di merito già assegnata o per quella inferiore da attribuire in applicazione della clausola bonus-malus, è determinato calcolando la media aritmetica tra i premi applicati negli ultimi tre anni nelle tre province o città metropolitane con premio più basso, secondo i dati pubblicati nella tabella di cui al comma 3 e, per il triennio 2017-2019, nei bollettini statistici dell'IVASS. Il premio così determinato può essere aumentato sino alla misura massima del 20 per cento, in considerazione del profilo soggettivo dell'assicurato e del tasso di sinistrosità della provincia in cui lo stesso risiede»;

c) il comma 5 è abrogato;

d) al comma 7, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato» sono sostituite dalle seguenti: «applicano ai soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4 il premio determinato ai sensi del medesimo comma, nonché, ricorrendone le condizioni, lo sconto previsto»;

e) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 1, 2, 4 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2»;

f) al comma 9, le parole: «dello sconto» sono sostituite dalle seguenti: «del premio»;

g) al comma 10, le parole «lo sconto aggiuntivo di cui al» sono sostituite dalle seguenti «il premio definito ai sensi del»;

h) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione o di passaggio dell'assicurato da altra società di assicurazione o di applicazione dell'articolo 134».

2. In sede di prima attuazione delle disposizioni del presente articolo, l'IVASS pubblica la tabella prevista dal primo periodo del comma 3 dell'articolo 132-ter del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 1 acquistano efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 134 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. Al comma 4-bis dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «, relativo» è sostituita dalle seguenti: «e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi»;

b) le parole: «della medesima tipologia» sono sostituite dalle seguenti: «, anche di diversa tipologia».

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