PDL 777

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 777

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GUSMEROLI, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BISA, BOLDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAPARVI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COMENCINI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, FANTUZ, FRASSINI, GASTALDI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, IEZZI, INVERNIZZI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, LUCCHINI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATELLI, PATERNOSTER, POTENTI, RIBOLLA, TATEO, TOCCALINI, TOMBOLATO, TONELLI, VALBUSA, VALLOTTO, ZIELLO

Modifica all'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di obbligo dell'uso del casco protettivo da parte dei ciclisti

Presentata il 25 giugno 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge nasce con l'obiettivo di assicurare maggiore sicurezza ai ciclisti attraverso una modifica al codice della strada che prevede l'obbligo di indossare il casco.
Secondo gli ultimi dati dell'ISTAT, nel 2016 si sono registrate in Italia 275 vittime di incidente mortale fra i ciclisti (+9,6 per cento rispetto all'anno precedente). Nella maggior parte dei casi la causa degli incidenti è dovuta al coinvolgimento di automobili. Se da un lato appare evidente che sia necessario potenziare la differenziazione di circolazione fra veicoli a motore e biciclette, dall'altro lato è palese che la protezione del casco è fondamentale quanto meno per attenuare i rischi di lesioni cerebrali conseguenti a un incidente.
L'Istituto di medicina legale di Parma ha condotto, fra il 1973 e il 1982, periodo nel quale non era previsto l'obbligo del casco neanche per i motociclisti, una ricerca prendendo come campione 296 casi di incidenti mortali occorsi nei dieci anni in esame le cui vittime erano conducenti di mezzi a due ruote. I dati hanno mostrato un'elevata incidenza di lesioni craniche (83,5 per cento), che sono state la principale causa mortale (58,5 per cento) dell'intero gruppo considerato. Altri studi effettuati in diversi Paesi del mondo hanno confermato quello che il buon senso fa presumere: indossare il casco da parte dei ciclisti attenua gli effetti di un eventuale urto alla testa.
Purtroppo l'utilizzo del casco nel nostro Paese è tuttora poco frequente sia da parte degli adulti, sia da parte dei bambini. È necessario che, così come previsto in passato per i conducenti di motoveicoli, una norma preveda l'obbligo di indossare il casco anche nel caso si conduca una bicicletta.
Pertanto, si propone una modifica puntuale all'articolo 182 del codice della strada, introducendo tale obbligo e prevedendo sanzioni per i trasgressori.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«4-bis. Durante la marcia, ai ciclisti è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati. Chiunque viola tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 80 a euro 323. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore, della violazione risponde chi ne esercita la potestà genitoriale. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato ai sensi del comma 5, della violazione risponde il conducente».

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