PDL 774

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 774

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BENEDETTI, CAIATA, SCHULLIAN, SOVERINI, TASSO, VITIELLO

Divieto dell'uso di contenitori e stoviglie di plastica non riutilizzabili per la somministrazione di alimenti nonché divieto della dispersione di palloncini di gomma

Presentata il 25 giugno 2018

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Onorevoli Colleghi! — L'inquinamento da plastica è un problema di dimensioni importanti: la produzione mondiale di plastica è passata dai 15 milioni di tonnellate del 1964 agli oltre 310 milioni attuali e il settore è ancora in crescita.
Circa un terzo degli imballaggi di plastica non è riciclabile e finisce per inquinare l'ambiente. Questo inquinamento riguarda in particolare gli oceani.
Nel corso degli ultimi 50 anni il ruolo e la rilevanza della plastica nell'economia sono cresciuti in modo costante e, nonostante gli innumerevoli allarmi, il settore sembra mostrare ben poca attenzione verso possibili nuove strategie di progettazione e produzione attente alla sostenibilità invece che dettate solo da logiche di profitto.
Dati forniti dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) hanno rilevato che almeno 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare ogni anno.
Studi effettuati dall'associazione Greenpeace in una ricerca del 2017 sull'inquinamento marino hanno evidenziato che più di 50.000 miliardi di pezzi di plastica galleggiano in mare, anche se di fatto è impossibile verificare con esattezza qualsiasi stima.
I rifiuti possono accumularsi in enormi immondizie galleggianti o depositarsi sulle coste. Come risulta da alcune indagini, è di plastica addirittura il 90 per cento dei rifiuti presenti in spiaggia (Pasternak et al., 2017).
La plastica «usa e getta» è una gravissima fonte di inquinamento della terra e dei mari: molti oggetti di plastica sono monouso e ciò comporta la produzione di una preoccupante quantità di rifiuti che si disperde nell'ambiente e lentamente si trasforma in frammenti sempre più piccoli.
Le macroplastiche, oggetti di dimensioni superiori a 25 millimetri di lunghezza o larghezza, come sacchetti di plastica, reti da pesca e bottiglie, hanno numerosi effetti sugli animali marini: soffocamento, strozzamento e intrappolamento possono riguardare mammiferi, rettili e uccelli marini fino a organismi sessili come i coralli.
Materie plastiche leggere e resistenti galleggiano negli oceani, rilasciando contaminanti che si trasformano in micro-particelle tossiche che gli animali scambiano per cibo. Le microplastiche, particelle di diametro o lunghezza inferiore a 5 millimetri, possono essere ingerite da un elevato numero di organismi marini. Le tossine e la plastica ingerite da pesci e crostacei finiscono nei nostri piatti.
Alla luce di questi dati estremamente allarmanti l'India ha annunciato l'eliminazione della plastica «usa e getta» entro il 2022. Nel 2020 la Francia vieterà la produzione e la vendita di tutte le stoviglie monouso di plastica, spingendo i produttori a sostituirle con quelle biodegradabili. Anche in Italia ci sono lungimiranti esempi di realtà territoriali che hanno già preso provvedimenti contro la dispersione della plastica nell'ambiente: il 14 agosto 2017 il sindaco di Maruggio, in provincia di Taranto, ha emesso un'ordinanza di divieto di utilizzo e abbandono di nastri colorati e palloncini in gomma riempiti con gas più leggeri dell'aria.
In tutto il mondo aziende e organizzazioni annunciano la messa al bando dei prodotti di plastica monouso.
Il 28 maggio 2018 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva per mettere al bando dieci prodotti di plastica monouso che da soli rappresentano il 70 per cento dei rifiuti marini. La proposta dovrà ora passare al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio ma la Commissione esorta le altre istituzioni a trattarla in via prioritaria per garantire ai cittadini europei risultati tangibili prima delle elezioni di maggio 2019.
Di fronte a tale conclamata emergenza la presente proposta di legge intende accogliere l'esortazione della Commissione europea e far propri i princìpi della proposta di direttiva al fine di diminuire la produzione di rifiuti di plastica in Italia.
L'articolo 1, al comma 1, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, è fatto divieto di utilizzare contenitori, cannucce, posate, mescolatori e stoviglie di plastica monouso non compostabili e riutilizzabili per la somministrazione di alimenti. Al comma 2 si individuano i soggetti a cui è rivolto il divieto di cui al comma 1: gestori di mense di enti pubblici e privati, ospedali, uffici pubblici e privati, aziende e istituti scolastici. Al comma 3 sono previste le debite eccezioni ai sensi della norma europea UNI EN 13432:2002 per documentate esigenze sanitarie. Al comma 4 si prevedono i tempi e le modalità con cui i comuni dispongono il divieto di utilizzo di stoviglie, mescolatori, posate e bicchieri non riutilizzabili e non compostabili durante lo svolgimento di feste, sagre e manifestazioni pubbliche sul proprio territorio. All'articolo 2 è fatto divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di utilizzare nastri colorati e palloncini di gomma o materiale simile e riempiti con gas più leggeri dell'aria senza l'apposizione al palloncino o alla relativa dotazione di un oggetto di peso sufficiente a contrastarne il sollevamento e la dispersione.
L'articolo 3, a decorrere dal 1° gennaio 2020, stabilisce il divieto di immissione sul mercato di aste per palloncini e di contenitori, cannucce, posate, stoviglie di plastica monouso, ad eccezione di quelli compostabili per il compostaggio domestico e fatti interamente su base biologica.
L'articolo 4, ai commi 1, 2 e 3, prevede le sanzioni amministrative pecuniarie relative alla mancata osservanza delle disposizioni degli articoli 1, 2 e 3
All'articolo 5 si prevede una disposizione transitoria al fine di consentire lo smaltimento delle scorte esistenti ed eventualmente previste da contratti di fornitura in essere che non risultino conformi alle prescrizioni della legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Divieto di uso).

1. Al fine di diminuire la produzione di rifiuti in plastica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è fatto divieto di utilizzare contenitori, cannucce, posate, mescolatori e stoviglie di plastica non riutilizzabili, non biodegradabili e non compostabili per la somministrazione di alimenti.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica ai gestori di mense di enti pubblici e privati, agli ospedali, agli uffici pubblici e privati, alle aziende e agli istituti scolastici.
3. In caso di documentate esigenze sanitarie possono essere utilizzati prodotti non riutilizzabili, biodegradabili e compostabili, ai sensi della norma europea UNI EN 13432:2002 da conferire nella frazione organica qualora nel territorio comunale di competenza dei soggetti di cui al comma 2 sia attivo il sistema della raccolta differenziata dei rifiuti.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento i comuni possono estendere il divieto di utilizzo di stoviglie, mescolatori, posate e bicchieri non riutilizzabili e non compostabili durante lo svolgimento di feste, sagre e manifestazioni pubbliche sul proprio territorio.

Art. 2.
(Divieto di dispersione).

1. Dal 1° gennaio 2019 è vietato utilizzare nastri colorati e palloncini di gomma o materiale simile e riempiti con gas più leggeri dell'aria senza l'apposizione al palloncino o alla relativa dotazione di un oggetto di peso sufficiente a contrastarne il sollevamento e la dispersione.

Art. 3.
(Divieto di immissione sul mercato).

1. Dal 1° gennaio 2020 è vietata l'immissione sul mercato di aste per palloncini e di contenitori, cannucce, posate e stoviglie di plastica non riutilizzabili, ad eccezione di quelli biodegradabili e compostabili.

Art. 4.
(Sanzioni).

1. La mancata osservanza delle disposizioni dell'articolo 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
2. La mancata osservanza delle disposizioni dell'articolo 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1.000 euro.
3. La mancata osservanza delle disposizioni dell'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro.
4. La sanzione amministrativa di cui al comma 3 è aumentata fino al doppio del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di oggetti di plastica o un valore di tali prodotti superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi dei divieti di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Art. 5.
(Disposizione transitoria).

1. Al fine di consentire lo smaltimento delle scorte di stoviglie di plastica, cannucce e contenitori esistenti ed eventualmente previsti da contratti di fornitura in essere che non risultino conformi alle disposizioni della presente legge, tali prodotti possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2019.

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