PDL 771

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 771

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DELLA FRERA

Disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali

Presentata il 22 giugno 2018

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Onorevoli Colleghi! — Crediamo che non ci sia bisogno di ricordare quale sia l'importanza sociale, economica, tecnica e culturale della professione di geometra. Non c'è famiglia che non si sia rivolta, almeno una volta, a un geometra per la manutenzione straordinaria o per una piccola ristrutturazione della propria abitazione, per il rilievo di un edificio o di un terreno, per redigere le tabelle millesimali di un condominio, per una visura o un frazionamento catastale, per una divisione di beni tra proprietari o eredi, per la valutazione di un immobile, per una consulenza tecnica in caso di contenzioso immobiliare. Per non parlare degli uffici tecnici di enti pubblici o imprese – edili e no – che non mancano mai al loro interno di qualche geometra in attività.
La libera professione di geometra è svolta in Italia da oltre 100.000 persone, di cui le donne sono solo circa 9.000, ma il loro numero cresce al ritmo di oltre il 15 per cento ogni anno. Gli studi professionali di geometra sono diffusi sul territorio in modo talmente capillare che non esiste comune, per quanto piccolo, che ne sia privo, persino nelle isole meno facilmente raggiungibili. Il geometra è una figura familiare in ogni comunità, un vero e proprio tecnico multidisciplinare della porta accanto. Si tratta inoltre di una professione che offre ancora oggi notevoli spazi di lavoro autonomo economicamente soddisfacente, anche per i giovani.
La figura professionale del geometra esiste in tutto il mondo, sia pure con diverse denominazioni: dal géomètre-expert in Francia al surveyor o chartered surveyor nel mondo anglosassone, al Vermessungsingenieure tedesco, agli ingenieros técnicos en topografia in Spagna, agli agrìmensores in Argentina, ai surveying and cadastre engineers in Turchia. Sin dal 1878 esiste la Federazione internazionale dei geometri (FIG), fondata dalle associazioni dei geometri di sette Paesi europei, tra cui l'Italia, e ora comprendente associazioni professionali di oltre 120 Stati.
In Italia la professione di geometra è tuttora regolamentata dal regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, mentre la categoria dei geometri è rappresentata dal Consiglio nazionale geometri e geometri laureati (CNGeGL) – istituito come Consiglio nazionale geometri dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 – articolato in 110 collegi territoriali.
Si tratta di una professione intellettuale – trae il suo fondamento, come le altre, dall'articolo 2229 del codice civile – ed è una delle professioni regolamentate, quelle cioè per cui esiste una specifica regolazione emanata con normativa statale, appunto il regio decreto n. 274 del 1929. Si tratta anche di una professione intellettuale per la quale, almeno inizialmente, non era necessario possedere un diploma di laurea – a differenza delle classiche professioni intellettuali liberali, come il medico, l'avvocato, il farmacista, il notaio eccetera – bensì un diploma di scuola media superiore (ora scuola secondaria di secondo grado), rilasciato dagli istituti tecnici per geometri (ITG), ora istituti tecnici, settore tecnologico, indirizzo «costruzioni, ambiente e territorio» (CAT).
Peraltro, per accedere alla libera professione di geometra non era e non è sufficiente possedere tale diploma, ma bisogna anche aver superato l'esame di Stato per conseguire l'abilitazione professionale, il quale è disciplinato dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378. L'esame di Stato può essere sostenuto, ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 75, solo dopo aver svolto un periodo di pratica di almeno 18 mesi (prima del 2012 era di 24 mesi) presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, ovvero aver svolto attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, per almeno cinque anni.
Fin qui, molto per sommi capi, la situazione tradizionale, che però cominciò a complicarsi alla fine del secolo scorso, più che altro per ragioni culturali o collegate all'integrazione europea.
Infatti la turbinosa innovazione tecnologica, che ha caratterizzato tutto il XX secolo e che dura tuttora, ha imposto a tutti i professionisti, come a tutti i lavoratori, la necessità di una formazione iniziale sempre più ampia e approfondita e poi di una formazione continua lungo tutto l'arco della vita professionale per rimanere al passo con i tempi e con l'evoluzione della società. Si tratta appunto di quella che è stata chiamata la «società della conoscenza». Ricordiamo, ad esempio, che nel marzo 2000 il Consiglio europeo adottò l'obiettivo strategico di «diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale». L'obiettivo, fissato per il 2010, è stato raggiunto solo in minima parte ma la strategia europea è rimasta invariata.
Contemporaneamente alla Strategia di Lisbona, cioè negli anni a cavallo tra i due secoli, dovette così essere affrontato il problema dell'adeguamento della formazione iniziale delle cosiddette professioni intermedie, cioè quelle per cui il titolo di studio di accesso era tradizionalmente un diploma di scuola media superiore. Infatti, a seguito della scelta europea nel 1999 del cosiddetto Processo di Bologna, cioè l'introduzione in tutti i Paesi europei di un sistema di titoli universitari articolati su più livelli, l'Italia introdusse nello stesso anno 1999, col regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, il sistema tuttora vigente di tre titoli universitari in sequenza: la laurea (triennale); la laurea specialistica, poi denominata magistrale; il dottorato di ricerca. In corrispondenza con questa epocale riforma fu emanato il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, con l'obiettivo di adeguare al nuovo sistema di titoli universitari la disciplina dei requisiti per l'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio delle professioni regolamentate.
Per quanto riguarda il caso della professione di geometra (e delle altre tre professioni intermedie, cioè perito industriale, perito agrario e agrotecnico) l'articolo 55 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 stabilì che all'esame di Stato per queste professioni, oltre che con i titoli e i tirocini previsti dalla normativa vigente, si poteva accedere anche con il possesso di una laurea (triennale), comprensiva di un tirocinio di sei mesi, appartenente ad una delle seguenti classi di corsi di laurea: classe 4 (lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria civile), classe 7 (lauree in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale), classe 8 (ingegneria civile e ambientale). A seguito della sostituzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999 con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, l'elenco di queste classi è stato modificato ed è diventato il seguente, tuttora vigente: classi L-7 (ingegneria civile e ambientale), L-17 (scienze dell'architettura), L-21 (scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale), L-23 (scienze e tecniche dell'edilizia). Ma la norma è rimasta invariata nella sostanza.

Sono nate quindi, almeno in linea di principio, due tipologie di geometri:

a) coloro che hanno ottenuto l'abilitazione dopo aver conseguito lo specifico diploma secondario e aver svolto la pratica professionale, ma senza essere laureati;

b) coloro che hanno ottenuto l'abilitazione dopo aver conseguito la laurea in una delle tre, poi quattro, classi ammissibili. Lo stesso Consiglio nazionale dei geometri ha mutato perciò denominazione ed è diventato l'attuale Consiglio nazionale geometri e geometri laureati. È da notare che le competenze professionali dei geometri erano e sono rimaste però le medesime per le due tipologie, cioè quelle stabilite quasi novant'anni fa dal regio decreto n. 274 del 1929.

Il sistema non si è rivelato granché funzionale. I geometri non laureati risultano normalmente ben preparati tecnicamente e professionalmente (dalla scuola media superiore e dal tirocinio professionale) ma spesso non hanno fatto, o potuto fare, il salto culturale e tecnologico imposto dall'avanzamento della società della conoscenza. I geometri laureati hanno una preparazione iniziale generale più ampia e approfondita (dopo tredici anni di scuola e tre di università) ma, se non hanno seguito la specifica scuola secondaria per geometri, sono spesso mancanti degli elementi formativi fondamentali della professione. Così, nella maggior parte dei casi, i geometri laureati sono in realtà geometri diplomati che hanno poi conseguito, per loro scelta formativa, una laurea. Ma, a quel punto, potrebbero anche provare ad essere ammessi, ad esempio, alla sezione B dell'albo degli ingegneri o dell'albo degli architetti, riservata ai laureati triennali nelle rispettive discipline.
Il risultato è stato quello di una certa confusione e frammentazione, che non giova all'unitarietà di una professione importante come quella dei geometri e agli interessi dei cittadini che utilizzano le loro prestazioni professionali, quindi della società civile ed economica nel suo complesso.
Inoltre, contemporaneamente, si è sviluppato il processo di integrazione europea e ciò ha evidenziato o indotto ulteriori problematiche sul tema delle professioni intermedie. In particolare l'importante direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ha trattato la questione del riconoscimento delle qualifiche professionali nel passaggio di un professionista da uno Stato all'altro dell'Unione, in base al principio della libera mobilità (libertà di stabilimento) dei lavoratori all'interno dell'Unione. Nel trattare tale questione è stato necessario classificare i vari livelli di qualifiche professionali, in dipendenza dalla formazione iniziale minima richiesta, in modo da poter redigere le necessarie tabelle di corrispondenza tra i vari Paesi.
L'articolo 11 della direttiva 2005/36/CE ha introdotto cinque livelli di qualifica professionale, a seconda che la qualifica si ottenga:

a) dopo una formazione generale a livello di insegnamento elementare o secondario;

b) dopo il compimento di un ciclo tecnico o professionale di studi secondari;

c) dopo una formazione a livello di insegnamento post-secondario di almeno un anno;

d) dopo una formazione a livello di insegnamento post-secondario di almeno tre anni (ma non superiore a quattro);

e) dopo il compimento di un ciclo di studi post-secondari di almeno quattro anni. Negli ultimi due casi d) ed e) gli studi devono essere svolti presso un'università o un istituto di insegnamento superiore.

Si comprende subito che la normativa italiana riguardante la professione di geometra non ricade esattamente in nessuno dei cinque casi, situandosi piuttosto in una posizione intermedia tra b) e c). Ed infatti proprio il caso dei geometri italiani è incluso nell'allegato II della medesima direttiva 2005/36/CE, al punto 4 (Settore tecnico), in modo da permettere l'applicazione ad essi del punto ii) della lettera c) dell'articolo 11, quindi la loro (giusta) inclusione di diritto nel livello c).
La complessa direttiva 2005/36/CE è stata poi modificata da un'altra direttiva europea, ancora più complessa, la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15. Però, ai fini della questione che stiamo trattando, la situazione sostanzialmente non cambia: infatti l'allegato II è stato soppresso ma il punto ii) della lettera c) dell'articolo 11 è stato completamente riscritto come segue: «una formazione o un'istruzione regolamentata oppure, nel caso delle professioni regolamentate, una formazione professionale a struttura particolare, con competenze che vanno oltre quanto previsto al livello b), equivalenti al livello di formazione indicato al punto i), se tale formazione conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni, a condizione che detto diploma sia corredato da un certificato dello Stato membro di origine». In questa nuova formulazione si può ritenere che il caso dei geometri italiani rientri direttamente, senza necessità di particolari specifiche o «deroghe» come quelle contenute nell'allegato II della direttiva 2005/36/CE, nel livello europeo c) di qualifica professionale.
Si noti però che, dal punto di vista normativo, si è ancora lontani dal livello europeo d) (cioè della laurea triennale), che è quello che sembrerebbe naturale per i geometri del XXI secolo e che, punto fondamentale e cruciale, è già adesso quello di figure professionali equivalenti di altri Paesi, come ad esempio il chartered surveyor britannico, o, in effetti, gli stessi «geometri laureati» italiani introdotti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001.
Del resto l'evoluzione della normativa europea non lascia spazio ad equivoci: per tutti i liberi professionisti europei sarà in futuro obbligatorio il possesso di un titolo universitario per poter esercitare la professione a livello transnazionale, come, prima o poi, anche a livello nazionale, sulla base dei trattati che reggono l'Unione.
Ne è testimonianza inoppugnabile un importante documento politico ufficiale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'unione europea il 16 luglio 2014, cioè il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Ruolo e futuro delle libere professioni nella società civile europea del 2020». In questo documento, molto interessante per l'analisi storico-sociologica e per la visione strategica, si legge testualmente al punto 2.7: «Tra le caratteristiche di una libera professione figurano la prestazione di un servizio immateriale di elevato valore e dal carattere spiccatamente intellettuale sulla base di una formazione (universitaria) di alto livello, l'interesse pubblico del servizio prestato, l'indipendenza professionale ed economica nell'esercizio delle funzioni, la prestazione a titolo personale, sotto la propria responsabilità e in modo professionalmente indipendente, l'esistenza di un particolare rapporto di fiducia tra committente e prestatore di servizi, la prevalenza dell'interesse del prestatore a offrire un'assistenza ottimale rispetto all'interesse a ottenere il massimo guadagno e, infine, l'ottemperanza a regole professionali e deontologiche precise e rigorose». Al punto 6.1 del parere si suggerisce poi che «occorre stabilire una definizione unica delle libere professioni che sia valida per tutta l'Europa. Tale definizione dovrebbe contenere soltanto le caratteristiche generali delle libere professioni e indicarne le diverse categorie».
Il significato è evidente. L'indirizzo univoco e unanime europeo è quello di richiedere gradualmente una formazione universitaria per tutti i liberi professionisti, a livello di laurea triennale per le professioni intermedie e a livello di laurea magistrale per le classiche professioni liberali. È addirittura indicata una prima scadenza assai vicina, il 2020.
Non si deve peraltro dimenticare che già altre professioni hanno conosciuto un'analoga rapida evoluzione. Come significativo esempio si può citare il caso degli infermieri, per l'esercizio della cui professione è già da molti anni obbligatorio, in Italia come in Europa, possedere uno specifico titolo universitario. Fu infatti il decreto legislativo n. 502 del lontano 1992 a stabilire l'obbligo di possedere un «diploma universitario» triennale (ai sensi della legge n. 341 del 1990), poi sostituito dopo il 1999 dalla laurea (triennale) in scienze infermieristiche (per i dettagli si veda il decreto interministeriale del 19 febbraio 2009, che prevede l'ordinamento didattico di tali lauree). La situazione italiana degli infermieri si è quindi da tempo adeguata a quella europea. Si noti che proprio al caso specifico degli infermieri è addirittura dedicata un'intera sezione della citata direttiva 2005/36/CE, la sezione 3 del capo III del titolo III.
Partendo da queste considerazioni si è dunque ritenuto necessario riformare urgentemente la normativa italiana della formazione iniziale e dell'accesso alla professione di geometra.
La necessità deriva innanzitutto da ragioni culturali, sociali e tecnologiche: occorre offrire e chiedere ai geometri del futuro una formazione dedicata, più ampia e approfondita dell'attuale, affinché possano esercitare al meglio la loro professione, così importante e al servizio capillare dei cittadini, all'interno di una società caratterizzata da un rapidissimo tasso di innovazione, dalla presenza pervasiva di tecnologie sempre nuove e diverse, dalla domanda crescente di procedure e soluzioni tecniche che soddisfino le esigenze di sicurezza e di tutela dei singoli, delle comunità e dell'ambiente naturale e culturale rispettando scrupolosamente le normative vigenti.
Vi è altresì la necessità di adeguarsi per tempo agli indirizzi strategici europei, a protezione del sistema economico e professionale italiano e dei nostri liberi professionisti, che devono essere messi in condizione di competere da pari a pari con i loro omologhi europei, fornendo servizi di alta qualità ai loro clienti.
Sono queste le principali ragioni che hanno motivato la presentazione della proposta di legge al vostro esame, anche sulla spinta del chiaro e forte indirizzo strategico scelto negli ultimi anni dai geometri italiani, rappresentati dal CNGeGL, ed esplicitato in molti loro documenti e prese di posizioni ufficiali. La proposta di legge è stata redatta sulla base dell'indirizzo espresso dal CNGeGL e ispirandosi proprio al modello della laurea in scienze infermieristiche.
Prima di entrare nel dettaglio del contenuto dei singoli articoli sono illustrati il quadro generale e l'impostazione di fondo della riforma, aggiungendo altre considerazioni di natura politica e strategica, meno centrali ma sperabilmente non meno significative.
L'aspetto principale e fondamentale della riforma è l'introduzione dell'obbligo, per chi desidera esercitare la professione di geometra, di possedere una specifica laurea (triennale) professionalizzante e abilitante all'esercizio della professione.
Le lauree professionalizzanti – cioè quelle che contemperano nel loro curriculum le esigenze di assicurare allo studente sia un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, sia l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali – non sono ancora molto diffuse nelle università italiane ma rientrano pienamente negli attuali ordinamenti universitari dopo la riforma dell'autonomia didattica contenuta nei regolamenti di cui ai decreti n. 509 del 1999 e n. 270 del 2004. Si tratta quindi di sostanziarle e caratterizzarle, non di istituirle normativamente ex novo.
Un ottimo banco di prova, anche a titolo sperimentale prima di estendere il modello ad altre professioni, può essere proprio quello dei geometri, che hanno già maturato una notevole esperienza sul tema, sia a livello nazionale che territoriale, con iniziative pilota che hanno suscitato grande interesse nelle scuole, nelle università e tra gli studenti.
La principale caratteristica di una laurea professionalizzante per geometri sarà quella di garantire, anche con l'apporto di docenze extra-universitarie temporanee affidate ad esperti e professionisti, la presenza equilibrata nei laureati delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per esercitare la professione di geometra, proprio come era un tempo l'equilibrio tra le varie aree disciplinari presente nei curricula degli istituti tecnici per geometri. In questo modo si supererà quella genericità della formazione, rispetto a quella necessaria per un professionista geometra, che invece risulta dall'applicazione sic et simpliciter degli ordinamenti delle classi di laurea come previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001.
Si noti, infatti, che la formazione di un geometra ha bisogno di diverse componenti culturali e tecniche in ragionato equilibrio tra loro: una relativa alle costruzioni in tutti i loro variegati aspetti, una relativa all'estimo, una relativa alla topografia (le tre aree fondamentali e classiche della professione), senza dimenticare altresì le cruciali nozioni di base di diritto e di economia. In questo delicato equilibrio rientra anche la necessità che il tirocinio professionale sia inserito strettamente all'interno del corso di laurea, da un lato per collegarlo meglio all'attività formativa, dall'altro per ridurre decisamente il tempo di inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
La proposta di legge non entra ovviamente in dettagli sul curriculum del corso di laurea – sarebbe fuor di luogo perché finirebbe col congelare aspetti culturali e formativi che devono invece mantenere una loro flessibilità per poterli adeguare a mutate condizioni culturali e sociali – ma pone le condizioni perché questo equilibrio disciplinare e formativo sia raggiunto nell'apposito decreto ministeriale che fisserà l'ordinamento didattico. È però necessario alla natura professionalizzante del corso di laurea che il suo ordinamento didattico sia fissato per intero a livello nazionale, restringendo parzialmente in questo caso gli spazi di autonomia concessi dalla legge agli atenei in tema di curricula, come peraltro è già previsto dall'articolo 10, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto n. 270 del 2004.
Un secondo aspetto fondamentale della riforma proposta è che l'esame di laurea del nuovo corso di laurea professionalizzante per geometri assumerà valore di esame di Stato e sarà abilitante all'esercizio della professione, proprio come nella norma vigente per gli infermieri. Ne segue ovviamente che l'attuale esame di Stato per l'abilitazione alla professione di geometra (svolto una volta l'anno, nel mese di novembre, in ciascuna provincia) sarà soppresso, il che porterà anche ad una notevole semplificazione e ad una riduzione di costi per lo Stato.
L'esame di laurea del corso di laurea per geometri non sarà di tipo tradizionale: pur senza perderne le caratteristiche tipicamente universitarie, dovrà anche accogliere al suo interno quelle di un esame teso a verificare il possesso effettivo da parte del candidato delle conoscenze, competenze e abilità per esercitare la professione di geometra. Proprio a questo fine, professionisti geometri esperti saranno chiamati a far parte delle commissioni di laurea.
A questa formazione iniziale – più articolata e approfondita dell'attuale ma, si noti, non molto più lunga, considerato che dal diploma secondario all'abilitazione passano ora almeno due anni e quattro mesi – non potrà non corrispondere un aggiornamento e adeguamento delle norme che regolano le competenze professionali dei geometri. La proposta di legge rimette al Governo il compito di stabilirle, mediante un apposito regolamento da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Si comprende, anche solo da questa schematica descrizione, che la riforma proposta semplifica e chiarisce la normativa attuale sulla formazione iniziale e sull'accesso alla professione di geometra, sostituendola, praticamente per intero, con poche norme concise di indirizzo. Non mancano ovviamente, e sono sempre delicati in questi casi, i problemi del regime transitorio, in particolare quelli derivanti dal fatto che non sembrerebbe ragionevole negare agli studenti attualmente iscritti agli istituti tecnici, indirizzo CAT, la possibilità di abilitarsi con le attuali regole, cioè diploma secondario e tirocinio. Ciò porta alla necessità di differire notevolmente il momento di definitiva e completa entrata a regime della riforma. È anche per questo che sarebbe auspicabile una sollecita approvazione della proposta di legge da parte del Parlamento.
A conclusione della parte generale di questa relazione illustrativa si aggiungono ora alcune notazioni, forse di contorno rispetto al contenuto cogente della riforma proposta ma che si ritiene comunque interessante portare all'attenzione dei deputati.
La prima è che questo tipo di lauree professionalizzanti, attivate e conferite dalle università, potrà utilizzare, sulla base di opportune convenzioni, strutture e competenze molto avanzate già presenti negli istituti tecnici, indirizzo CAT. Il punto è strategico: proprio la capillarità sul territorio della presenza dei geometri e la relativa capillarità della presenza di istituti tecnici, indirizzo CAT, rispetto alle rade presenze delle università potrà consentire di moltiplicare sul territorio presidi di formazione tecnico-professionale avanzata, anche a beneficio dei territori marginali e di quegli studenti che non potessero permettersi il trasferimento in città universitarie per i loro studi. Si ricordi a questo proposito l'esempio della Germania in cui le università professionalizzanti (fachhochschulen) sono moltissime e molto diffuse sull'intero territorio nazionale.
La seconda è che il chiarimento portato dalla riforma potrà rassicurare le famiglie sulle scelte dei propri figli. Sapere che ad un diploma secondario, indirizzo CAT, può seguire, per chi voglia cimentarsi con la libera professione, la «propria» laurea professionalizzante indica un preciso e specifico, anche se leggermente più lungo, percorso formativo, al termine del quale vi è l'obiettivo della laurea universitaria, agognato da tanti ma raggiunto da pochi. Non si deve dimenticare che l'Italia occupa purtroppo l'ultima posizione tra tutti i Paesi europei dell'OCSE per percentuale di laureati nella popolazione, sia in quella generale che in quella giovane tra 25 e 34 anni. Una posizione davvero poco invidiabile che la riforma potrà nel tempo contribuire a farci abbandonare.
La terza è che a queste lauree professionalizzanti potranno anche accedere geometri in attività o addirittura geometri già laureati, conseguendo un risultato di aggiornamento professionale e di formazione permanente che potrebbe essere ragguardevole per dimensioni e risultati. Si noti peraltro che la categoria dei geometri italiani ha già varato un sistema molto avanzato e ben funzionante di formazione professionale continua per i propri iscritti, in cui il nuovo corso di laurea potrebbe ben inserirsi.
La quarta e ultima notazione è relativa al decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, il cui articolo 1-septies modifica l'ordinamento professionale di un'altra professione intermedia, quella dei periti industriali, introducendo, anche in questo caso, l'obbligo (al termine di un periodo di regime transitorio) di possedere una laurea per ottenere l'abilitazione all'esercizio della relativa professione. Ad un effetto finale simile corrispondono però notevoli differenze nelle scelte formative e negli aspetti di dettaglio. L'occasione della discussione parlamentare della presente proposta di legge sulla formazione iniziale e sull'accesso alla professione di geometra potrebbe essere utilmente colta per verificare la possibilità di un'armonizzazione complessiva della normativa delle professioni intermedie.
La relazione si conclude con la descrizione del contenuto dei singoli articoli della proposta di legge.
L'articolo 1 descrive l'obiettivo della legge («adeguare all'odierna società della conoscenza la formazione iniziale e le procedure per l'accesso alla libera professione di geometra») facendo riferimento alle direttive e ai documenti europei, già precedentemente citati in questa relazione, su cui la proposta di legge è basata.
L'articolo 2 è quello fondamentale della proposta di legge. Per quanto riguarda la formazione iniziale il comma 1 stabilisce che l'accesso alla professione di geometra richiede obbligatoriamente il possesso di uno specifico diploma di laurea (triennale) rilasciato da un'università al termine di uno specifico corso di laurea di natura professionalizzante, cioè contenente insegnamenti e attività formative che garantiscano l'acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per esercitare la libera professione di geometra oltre che il possesso da parte del laureato di un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali relativi agli ambiti disciplinari interessati, come in ogni formazione di livello universitario.
Lo stesso comma 1 anticipa che lo specifico corso di laurea è abilitante, nel senso che il suo esame finale di laurea ha anche valore di esame di abilitazione alla professione di geometra, come è meglio precisato al successivo comma 4.
Il comma 1 stabilisce, infine, che il tirocinio professionale – obbligatorio per chi deve esercitare una qualunque professione – sia svolto dai geometri all'interno del corso di laurea e quindi ne costituisce un'attività formativa specifica. Tale tirocinio ha durata almeno semestrale, corrispondente quindi ad almeno 30 crediti, come poi precisato dal successivo comma 3. Poiché le norme generali sul tirocinio professionale (per tutte le professioni) sono oggetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica legge 7 agosto 2012, n. 137, la proposta di legge precisa che, nel caso dei geometri, il particolare tirocinio intracurricolare universitario sostituisce quello svolto secondo la disciplina del regolamento.
Il comma 2 dell'articolo 2 richiama semplicemente la normativa universitaria vigente, cioè il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 2004 che, sulla base della norma di delegificazione contenuta nella legge n. 127 del 1997, affida ad un decreto ministeriale il compito di stabilire la denominazione, la classe di appartenenza, gli obiettivi formativi e l'ordinamento didattico del nuovo specifico corso di laurea per la formazione dei geometri. Lo stesso comma 2 fissa un termine molto ristretto per l'emanazione del decreto ministeriale con l'ordinamento didattico del corso di laurea: tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Il comma 3 dell'articolo 2 stabilisce che l'ordinamento didattico nazionale del nuovo corso di laurea comprenda l'indicazione di tutte le attività formative che ogni studente deve svolgere, fino al totale di 180 crediti formativi universitari che è il numero dei crediti da maturare per conseguire la laurea (triennale). Si deve infatti ricordare che la riforma dell'autonomia didattica, introdotta dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999, prevede che l'ordinamento didattico nazionale indichi le attività formative obbligatorie solo per un massimo di 90 crediti, gli altri essendo riservati alle autonome determinazioni delle università. In questo caso invece, sulla base di una norma già presente nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 2004, che introduce una possibile deroga per i «corsi preordinati all'accesso alle attività professionali», come il corso di laurea introdotto dalla presente proposta di legge, tutti i 180 crediti sono assegnati dall'ordinamento didattico nazionale. Tra le attività formative del corso di laurea è incluso, come anticipato dal comma 1, anche il tirocinio professionale, per un minimo di 30 crediti formativi universitari (cioè un semestre di formazione).
Il comma 4 dell'articolo 2 stabilisce che l'esame finale per il conseguimento del diploma di laurea ha valore di esame di Stato ed abilita all'esercizio della professione di geometra. Stabilisce altresì che vi possono essere ammessi solo coloro che hanno conseguito tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico dello specifico corso di laurea. Si tratta dunque di un percorso formativo obbligatorio in tutti i suoi aspetti per svolgere la libera professione di geometra.
Il comma 5 dell'articolo 2 affida allo stesso decreto ministeriale contenente l'ordinamento didattico il compito di stabilire specifiche modalità dell'esame di laurea, al fine di garantire che esse coprano la necessaria verifica del possesso delle conoscenze, competenze e abilità per esercitare la professione di geometra, come per ogni esame di abilitazione. Allo stesso fine stabilisce che della commissione di laurea facciano parte professionisti designati dall'organo di rappresentanza della categoria, il CNGeGL.
Il comma 6 dell'articolo 2 stabilisce specifiche modalità per l'accreditamento iniziale e periodico del corso di laurea per la formazione dei geometri, in quanto la natura professionalizzante del corso di laurea, quindi la necessità di particolari insegnamenti tecnico-professionalizzanti e di docenze professionali extra-universitarie, richiede l'approntamento di specifici requisiti e indicatori, diversi da quelli dei corsi di laurea di natura più generalista, in perfetta analogia, del resto, con la situazione già vigente per i corsi di laurea per le professioni sanitarie e per altri specifici corsi di laurea (si veda ad esempio l'allegato A, sezione b), del decreto ministeriale n. 47 del 30 gennaio 2013).
Infine, il comma 7 dell'articolo 2 stabilisce che il titolo professionale di «geometra laureato» spetti esclusivamente – fatta salva la norma transitoria contenuta nell'articolo 6, comma 3 – a coloro che hanno conseguito lo specifico diploma di laurea per la formazione dei geometri introdotto dalla presente proposta di legge.
L'articolo 3 riguarda l'accesso alla professione: l'iscrizione all'albo dei geometri è, come adesso, la condizione necessaria per esercitarla. Le condizioni generali per l'iscrizione all'albo sono esattamente quelle già vigenti (stabilite dalla legge n. 75 del 1985) mentre, come requisito formativo, diventa obbligatorio essere in possesso del diploma di laurea abilitante introdotto dalla presente proposta di legge, fatta salva, anche in questo caso, la norma transitoria contenuta nell'articolo 6, comma 1.
L'articolo 4 prevede che il Governo definisca le competenze professionali dei geometri laureati, adeguandole al percorso formativo universitario specificamente introdotto per la loro formazione iniziale.
L'articolo 5 provvede alle necessarie abrogazioni. Il comma 1 abroga la legge n. 75 del 1985 in quanto tutte le norme di accesso alla professione di geometra sono ora contenute nella presente proposta di legge, in particolare nell'articolo 3. Il comma 2 abroga invece quelle parti dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 che riguardano la formazione iniziale per esercitare la professione dei geometri, in quanto le norme relative sono ora contenute per intero nell'articolo 1 della presente proposta di legge.
L'articolo 6 è l'articolo conclusivo contenente le norme transitorie e finali. Il comma 1 è destinato a garantire agli studenti già iscritti all'istituto tecnico, indirizzo CAT, di poter conseguire l'abilitazione alla professione secondo le norme vigenti, conseguendo quindi il diploma secondario e svolgendo i 18 mesi di tirocinio. Poiché il nuovo corso di laurea professionalizzante abilitante non potrà avere inizio prima dell'anno accademico 2019/2020, questa possibilità deve essere garantita fino agli studenti che si sono iscritti al primo anno dell'istituto tecnico, indirizzo CAT, nell'anno scolastico 2019/2020 con preiscrizione all'inizio del 2019. Costoro conseguiranno il diploma secondario nel luglio del 2024 e poi dovranno svolgere 18 mesi di tirocinio prima di affrontare l'ultimo esame di abilitazione secondo le norme previgenti, che si svolgerà nel novembre 2026. A decorrere dal 1° gennaio 2027 l'esame di abilitazione sarà soppresso (comma 2) e rimarrà in vigore solo il percorso universitario abilitante.
Il comma 3 è destinato invece a salvaguardare i diritti di coloro che, avendo conseguito una delle lauree previste dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, possono legittimamente utilizzare il titolo professionale di «geometra laureato» (comma 4 dell'articolo 55). Stabilisce infatti che tutti coloro che sono già iscritti, al momento di entrata in vigore della legge, ad uno di tali corsi di laurea potranno poi utilizzare il titolo professionale di geometra laureato che invece, a regime, sarà riservato ai geometri che hanno conseguito la specifica laurea professionalizzante e abilitante introdotta dalla presente proposta di legge.
Il comma 4 reca l'usuale norma sull'invarianza di spesa.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge ha il fine di adeguare all'odierna società della conoscenza la formazione iniziale e le procedure per l'accesso alla libera professione di geometra, sulla base del parere 2014/C 226/02 del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Ruolo e futuro delle libere professioni nella società civile europea del 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 226 del 16 luglio 2014, e della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.

Art. 2.
(Formazione alla professione di geometra)

1. Alla professione di geometra si accede con uno specifico corso di laurea professionalizzante e abilitante, istituito e attivato dalle università, anche in collaborazione con gli istituti tecnici, gli istituti tecnici superiori e i collegi professionali territoriali interessati. Il corso di laurea comprende lo svolgimento di un tirocinio professionale della durata di sei mesi, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la denominazione, la classe di appartenenza, gli obiettivi formativi e l'ordinamento didattico del corso di laurea di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, il decreto di cui al comma 2 del presente articolo specifica il numero dei crediti formativi universitari riservati a ciascuna attività formativa, fino al totale di 180 crediti. Al tirocinio professionale devono comunque essere riservati almeno 30 crediti.
4. L'esame finale per il conseguimento della laurea di cui al comma 1 ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di geometra. Possono essere ammessi all'esame finale esclusivamente coloro che hanno conseguito, nell'ambito dello specifico corso di laurea, tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico.
5. Le modalità dell'esame finale per il conseguimento della laurea e la composizione della commissione giudicatrice sono stabilite con il decreto di cui al comma 2. Della commissione devono comunque far parte professionisti designati dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, gli specifici requisiti e gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di laurea di cui al comma 1.
7. Ai laureati del corso di laurea di cui al comma 1 spetta il titolo professionale di geometra laureato.

Art. 3.
(Accesso alla professione di geometra)

1. L'esercizio della libera professione di geometra è riservato agli iscritti nel corrispondente albo professionale.
2. Per essere iscritti nell'albo professionale dei geometri è necessario:

a) essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, oppure cittadini di uno Stato estero che assicuri condizioni di reciprocità;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;

d) essere in possesso del diploma di laurea di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 4.
(Competenze professionali dei geometri)

1. Il Governo provvede ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante integrazioni al regolamento per la professione di geometra di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, determinando le competenze professionali dei geometri che hanno conseguito il diploma di laurea di cui all'articolo 2, comma 1, in relazione alla formazione culturale e professionale conseguita nel relativo corso di laurea.

Art. 5.
(Abrogazioni e modificazioni di norme)

1. La legge 7 marzo 1985, n. 75, è abrogata.
2. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «geometra,» è soppressa;

b) la lettera b) del comma 2 è abrogata;

c) al comma 4, le parole: «geometra laureato,» sono soppresse;

d) nella rubrica, la parola: «geometra» è soppressa.

Art. 6.
(Norme transitorie e finali)

1. Fino al 31 dicembre 2026 l'accesso alla professione di geometra è altresì consentito sulla base delle disposizioni dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Conservano efficacia fino alla medesima data del 31 dicembre 2026 i periodi di tirocinio e i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché i provvedimenti assunti al riguardo dagli organi professionali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2027 è soppresso l'esame di Stato per l'accesso alla professione di geometra, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4.
3. Il titolo di geometra laureato spetta altresì agli iscritti all'albo professionale dei geometri e geometri laureati che abbiano conseguito una delle lauree previste dall'articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché tale laurea sia stata conseguita entro il terzo anno accademico successivo a quello della data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, e ferme restando le loro competenze professionali stabilite dal regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.
4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

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