PDL 767

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 767

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
COLLETTI, BUSINAROLO, ASCARI, CATALDI, PIERA AIELLO,
SCUTELLÀ, SARTI

Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore
delle acque pubbliche

Presentata il 22 giugno 2018

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Onorevoli Colleghi! — Il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di seguito «testo unico», all'articolo 138 regola il funzionamento del contenzioso, istituendo otto tribunali regionali delle acque pubbliche che giudicano, ai sensi dell'articolo 140, in materia di diritti.
Al Tribunale superiore delle acque pubbliche appartiene la cognizione in grado di appello di tutte le cause decise in primo grado dai tribunali regionali; esso opera altresì quale giudice amministrativo sulle impugnazioni dirette degli atti amministrativi in materia di acque.
Il funzionamento di questi organi giurisdizionali, strutturati e operanti con norme ancorate al codice processuale del 1865, non più in vigore, si presenta assolutamente antieconomico, in quanto risultano essere operativi per un numero molto esiguo di controversie rispetto al normale carico degli altri organi giurisdizionali. In base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le controversie in materia di acque pubbliche pendenti nel 2004 erano 1.776 e sono scese a 1.150 nel 2011. Un fenomeno di interesse sempre minore per i cittadini, ma con un costo elevato costante.
Occorre altresì ovviare all'anomalia costituita dalla disposizione dell'articolo 143 del testo unico, per la quale il Tribunale superiore delle acque pubbliche è ancora oggi competente a decidere in unico grado per determinate questioni, risultando in tal modo compresse le garanzie del diritto di difesa delle parti.
Nel corso degli anni vi sono stati vari tentativi di rivedere la disciplina del testo unico: nel 1973 con il progetto di riforma presentato dalla Commissione Ferrati, nel 1990 con il progetto di riforma presentato dalla Commissione Palazzolo e nel 2002 con il decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251 (poi convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1), recante «Misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia», il cui capo I, non convertito in legge, prevedeva l'abolizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Nel 2002 la Corte costituzionale ha ritenuto illegittimi alcuni criteri previsti per la composizione e il funzionamento dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Con la sentenza n. 305 del 2002 ha dichiarato incostituzionali gli articoli 139 e 143, terzo comma, del testo unico, nella parte in cui non prevedevano criteri per la sostituzione dei componenti per i casi di astensione, ricusazione o impedimento. Con la sentenza n. 353 del 2002 era stato ritenuto illegittimo l'articolo 138 del medesimo testo unico in quanto prevedeva che fossero aggregati al tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell'ex Genio civile.
L'unico tentativo di riforma andato a buon fine è rappresentato dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, con cui sono stati modificati gli articoli 139 e 140 del testo unico nel senso auspicato dalla Corte costituzionale: il collegio è ora integrato da tre esperti, iscritti all'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura su proposta del presidente della corte d'appello o del presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, a seconda del tribunale interessato. È stata modificata la struttura del collegio del Tribunale superiore, che ora decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti ingegneri. Tale riforma non ha tuttavia eliminato il significativo problema del costo dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche e l'anomalia esaminata.
Il presente intervento normativo si propone quindi di migliorare l'efficienza dell'apparato della giustizia sopprimendo i citati organi giurisdizionali e attribuendo al giudice amministrativo (tribunali e Consiglio di Stato) tutte le controversie inerenti alle acque. Le controversie in materia di risarcimento del danno sono altresì attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.
Al fine di una generale razionalizzazione, il posto di presidente del Tribunale superiore della acque pubbliche viene soppresso a favore dell'istituzione di un nuovo posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione e l'organico amministrativo del Tribunale viene aggregato a quello della Corte di cassazione, fatti salvi i diritti del personale impiegato.
La disciplina transitoria e di attuazione è concepita per un graduale passaggio al nuovo sistema che rispetti le aspettative e i diritti delle parti nei procedimenti pendenti (articolo 5, comma 4), garantendo l'appello e l'impugnazione dei provvedimenti, secondo un termine (novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge) che tiene conto delle novità introdotte.
Il medesimo criterio di riparto della giurisdizione è esteso anche alle ipotesi di revocazione, di opposizione di terzo e di correzione delle ordinanze e delle sentenze, previste attualmente dal codice di procedura civile.
L'attuazione delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge per tribunali regionali si intendono i tribunali regionali delle acque pubbliche e per Tribunale superiore si intende il Tribunale superiore delle acque pubbliche, previsti e disciplinati dal titolo IV del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 2.

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il titolo IV del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l'articolo 64 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono abrogati. Dalla stessa data sono soppressi i tribunali regionali e il Tribunale superiore.

Art. 3.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie concernenti le materie previste dagli articoli 140 e 143 del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già di competenza dei tribunali regionali, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso per cassazione avverso la pronuncia resa in grado di appello dal Consiglio di Stato è limitato ai motivi di cui all'articolo 362 del codice di procedura civile ed è deciso ai sensi dell'articolo 374, primo comma, dello stesso codice.
2. Le controversie di cui al comma 1 in materia di risarcimento del danno sono altresì attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.

Art. 4.

1. La pianta organica della magistratura è, contemporaneamente alla soppressione del posto di presidente del Tribunale superiore, aumentata di un posto di primo presidente aggiunto della Corte di cassazione.
2. Alla tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera C, voce Presidente aggiunto della Corte di cassazione, il numero: «1» è sostituito dal seguente: «2»;

b) alla lettera C, la voce «Presidente del Tribunale superiore della acque pubbliche» è soppressa.

3. L'organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore è assegnato alla Corte di cassazione. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.
4. L'organico del personale amministrativo già attribuito ai tribunali regionali è assegnato alle corti d'appello competenti per territorio. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.

Art. 5.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi di diritto i procedimenti pendenti davanti ai tribunali regionali e al Tribunale superiore. Resta fermo l'obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente alla medesima data. Il deposito di provvedimenti, successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 2, è effettuato presso la cancelleria del tribunale amministrativo regionale competente per territorio relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale e presso la cancelleria del Consiglio di Stato per i provvedimenti del Tribunale superiore. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle sentenze e delle ordinanze.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali e presso il Tribunale superiore davanti al giudice individuato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3. La mancata riassunzione nel termine determina l'estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in secondo grado avanti al Tribunale superiore sono riassunte dinanzi al Consiglio di Stato; quelle pendenti davanti al Tribunale superiore in unico grado sono riassunte dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente, che decide con sentenza appellabile al Consiglio di Stato.
3. Gli atti processuali compiuti davanti ai tribunali regionali e al Tribunale superiore conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la riassunzione.
4. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale nelle materie di cui all'articolo 3, comma 1, è ammessa l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato; contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore in unico grado nelle materie di cui all'articolo 3, comma 2, e, in grado d'appello, al medesimo articolo 3, comma 1, è ammesso il ricorso per cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.
5. Nei soli casi di cui al comma 4 l'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
6. Per i giudizi di revocazione nonché di correzione delle ordinanze e delle sentenze è competente il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato in base alla competenza prevista dall'articolo 3, comma 1.

Art. 6.
(Coordinamento di norme).

1. Al testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, sesto comma, le parole: «ai tribunali delle acque pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale amministrativo regionale»;

b) all'articolo 18, le parole: «, secondo le rispettive competenze, ai tribunali delle acque territoriali o al Tribunale superiore delle acque pubbliche e notificati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, al concessionario ed al Ministro dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale amministrativo regionale, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»;

c) all'articolo 25, secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

d) all'articolo 26, secondo comma, le parole: «Tribunale superiore delle acque costituito ai sensi dell'articolo 143, il quale decide in merito» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale amministrativo regionale competente per territorio»;

e) all'articolo 48, quinto comma, le parole: «, salvo ricorso ai Tribunali delle acque pubbliche» sono soppresse;

f) all'articolo 54, il settimo comma è abrogato;

g) all'articolo 63, secondo comma, le parole: «, anche per il merito, al Tribunale Superiore delle acque pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale amministrativo regionale competente per territorio»;

h) all'articolo 68, secondo comma, le parole: «ai Tribunali regionali delle acque pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale amministrativo regionale»;

i) all'articolo 216, il quarto comma è abrogato.

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