PDL 763

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 763

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata GRIBAUDO

Delega al Governo in materia di riordino e integrazione delle norme sulla promozione della cooperazione, per l'introduzione di incentivi alla costituzione di cooperative da parte di lavoratori licenziati, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o dipendenti di imprese in crisi

Presentata il 21 giugno 2018

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Onorevoli Colleghi! — Il fenomeno così detto workers buy out (WBO) negli ultimi anni ha destato crescente attenzione. Esso consiste nell'acquisizione del capitale sociale di un'impresa, solitamente in crisi, da parte dei suoi dipendenti, dirigenti, impiegati e operai, attraverso la forma giuridica della società cooperativa. Tale modalità ha avuto spesso successo come risposta alle numerose crisi aziendali e occupazionali che hanno investito il nostro Paese nel corso della crisi economica.
Si ritrovano esperienze di questo tipo, con modalità diverse, in molti Paesi. Negli Stati Uniti la sperimentazione è avvenuta grazie all'utilizzo dei fondi pensione e al ricorso all'employee stock ownership plan (ESOP), mentre in America latina il WBO è conosciuto come empresas recuperadas por sus trabajadores (ERT), ma la recente crisi economica ha portato anche nei Paesi del sud Europa ad una proiezione verso il WBO come probabile soluzione per salvare posti di lavoro e imprese e, allo stesso tempo, evitare un impoverimento delle comunità locali. Francia, Spagna e Italia hanno così assistito, soprattutto negli ultimi sei anni, a una crescita di start up e di cooperative di lavoro provenienti da processi di WBO avviati su aziende in difficoltà.
In Italia, le prime operazioni di WBO sono comparse nei primi anni ’80 come risposta all'aumento della disoccupazione causata dai ridimensionamenti, dalle ristrutturazioni e dalle chiusure di imprese soprattutto manifatturiere, trovando impulso anche a seguito della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (cosiddetta legge Marcora), la quale, negli anni di applicazione (1990-1999 e 2008-2014) ha visto un tasso di formazione di WBO superiore alla media delle imprese manifatturiere sia italiane che degli altri Paesi dell'OCSE, con un tasso medio di apertura del 6,9 per cento e un tasso medio di chiusura del 4,6 per cento. Le cooperative recuperate non rappresentano solo una soluzione temporanea per salvare l'impiego dei lavoratori, ma possono costituire uno strumento a medio termine per la salvaguardia dell'occupazione e per il miglioramento dei livelli di partecipazione attiva della comunità.
L'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha sancito il diritto di prelazione, in capo alle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti delle imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria nel caso di affitto o vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di proprietà delle suddette imprese. Al comma 3, il medesimo articolo stabilisce inoltre che l'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita a tali società cooperative costituisce titolo ai fini della corresponsione anticipata dell'indennità nel caso in cui le società siano costituite da lavoratori in mobilità che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché delle mensilità non ancora percepite dell'assicurazione sociale per l'impiego introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92; tuttavia si deve rilevare una incomprensibile diversità di valutazione fiscale operata da alcune sedi provinciali dell'INPS, le quali riconoscono detti importi al netto delle ritenute fiscali nonostante tali redditi siano da considerare esenti per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative.
Il Fondo istituito dal Ministero dello sviluppo economico con il decreto ministeriale 4 dicembre 2014 ha previsto la possibilità che le società finanziarie concedano finanziamenti a tasso agevolato per la durata massima di dieci anni, per favorire la nascita e lo sviluppo di società cooperative promosse e costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi e di cooperative sociali, nonché lo sviluppo e il consolidamento di società ubicate nelle regioni del Mezzogiorno. Il 17 luglio 2015, con la firma della convenzione tra le società finanziarie interessate e il Ministero dello sviluppo economico, è divenuta pienamente operativa l'attività di gestione del Fondo agevolato, con risorse per circa 10 milioni di euro.
Oltre che un efficace strumento di gestione delle crisi aziendali, in diversi casi il WBO può costituire la soluzione per il rinnovo del tessuto produttivo del Paese, soprattutto per le piccole e medie imprese, superando i rischi legati al ricambio generazionale della proprietà e favorendo così la continuità aziendale e la tutela delle professionalità delle maestranze.
Appare dunque opportuno chiedere al Governo un riordino complessivo della materia che interessa il fenomeno del WBO, andando a sollecitare lo sforzo istituzionale laddove queste esperienze possono portare maggiori benefìci alla collettività, nonché modificando la vigente normativa affinché maggiori siano gli incentivi, le opportunità e la chiarezza della legge per quei lavoratori che vogliono risollevare la loro attività produttiva tramite questo strumento.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo)

1. Al fine di promuovere la costituzione di cooperative da parte di lavoratori licenziati, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o dipendenti di aziende in crisi ovvero sottoposte a procedure concorsuali, che possano salvaguardare l'occupazione, il tessuto industriale e la coesione sociale del Paese, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, modificare e integrare le disposizioni della legge 27 febbraio 1985, n. 49, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonché del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) possibilità per i lavoratori che costituiscono le cooperative di utilizzare le misure di decontribuzione eventualmente previste dal legislatore per le assunzioni a tempo indeterminato;

b) coinvolgimento e sensibilizzazione delle amministrazioni e delle parti sociali impegnate nella gestione delle crisi aziendali al fine di favorire il ricorso alla cooperazione e di sostenere i livelli occupazionali;

c) incentivo alla costituzione delle cooperative in riferimento ai nuovi settori produttivi e alle cooperative sociali, nonché nei casi di aziende confiscate alla criminalità organizzata;

d) possibilità di utilizzo di nuovi strumenti di sostegno finanziario per la costituzione delle cooperative, quali il prestito subordinato e il prestito partecipativo;

e) specificazione e conferma del regime di esenzione fiscale degli importi relativi alle indennità di mobilità reinvestiti nella costituzione delle cooperative.

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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